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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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- 1. Analisi di due concetti fondamentaliStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 1 settembre 2025
Nel linguaggio comune, i termini “proprietà e possesso” sono spesso utilizzati come sinonimi. Tuttavia, nel mondo del diritto, essi rappresentano due concetti nettamente distinti, la cui comprensione è cruciale per orientarsi in numerose questioni legali, specialmente in ambito immobiliare. La proprietà è un diritto, una situazione giuridica piena e tutelata; il possesso è una situazione di fatto, un potere esercitato su un bene a prescindere dalla titolarità del diritto corrispondente. PROPRIETÀ: DIRITTO DI GODERE E DISPORRE IN MODO PIENO ED ESCLUSIVO La nozione di proprietà è scolpita nell'articolo 832 del Codice Civile, che la definisce come “il diritto di godere e disporre delle cose …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Sara
Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3384/2023 R.G., promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Palermo nella Via Di Stefano n. 19, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Chiara Trovato, dalla quale è rappresentato e difeso per procura agli atti;
Attore
CONTRO
(già , Controparte_1 Controparte_2
in persona del liquidatore pro tempore Sig. , con sede in Palermo nella Piazza Controparte_1
Castelnuovo n. 26/B (P.IVA ); P.IVA_1
Convenuta contumace
E CONTRO
(C.F./P.IVA ) con sede in Roma, Via Controparte_3 P.IVA_2
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Palermo, Viale Strasburgo n. 253, presso lo studio dell'Avv. Rosa Pampinella che la rappresenta e difende per procura prodotta agli atti;
Convenuta
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio la società Parte_1
, nonché la , per Controparte_1 Controparte_3
sentire accertare e dichiarare il suo intervenuto acquisto per usucapione delle due unità immobiliari situate a Palermo in Via Ferrari Orsi Federico n. 71/G P.T. (al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 77, particella n. 5291, sub. 64 e particella n. 3691 sub 61).
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto: - che dei due menzionati immobili risulta proprietaria la Controparte_1
(già ;
[...] Controparte_2
- che più di vent'anni prima dell'insaturazione del presente giudizio la predetta società convenuta gli aveva concesso la possibilità di utilizzare gli immobili in questione per il deposito di autovetture;
- che da quel momento l'attore ha sempre esercitato in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta ed esclusiva il possesso su detti beni mantenendo a proprie spese la loro manutenzione ed apportandovi anche delle migliorie;
- che su detti immobili è stata iscritta ipoteca in favore dell' per Controparte_3
un totale di euro 82.057,44 in data 2.9.2022 rep. n. 838/2022.
È rimasta contumace la società , mentre si è Controparte_1 costituita in giudizio l' la quale ha contestato la fondatezza della pretesa Controparte_3 avversaria deducendo la totale carenza di prova sulla sussistenza dei presupposti dell'usucapione.
All'udienza del 15.6.2023, rilevata la regolarità della notifica nei confronti della società
[...]
, ne è stata dichiarata la contumacia e parte attrice è stata Controparte_1
onerata di instaurare nei confronti della la mediazione Controparte_3
obbligatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, conclusasi con verbale negativo.
Respinte le istanze istruttorie dell'attore (in quanto in parte formulate in termini eccessivamente generici, sotto il profilo temporale, e comunque estremamente valutativi ed in parte vertenti su circostanze irrilevanti ai fini del decidere), all'udienza dell'8.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
* * *
La domanda attorea è infondata.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione attorea circa la mancanza di interesse a resistere in giudizio della convenuta È al riguardo sufficiente Controparte_3 osservare che “il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile è litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione, con la conseguenza che la sentenza pronunciata all'esito di un giudizio al quale non sia stato posto nelle condizioni di partecipare è a lui inopponibile” (ex multis Cass. sent. n. 29325/2019). La ragione risiede nel fatto che l'efficacia retroattiva dell'usucapione, compiutasi all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto, comporta l'estinzione delle iscrizioni e trascrizioni a nome del proprietario risultanti dai registri immobiliari (si veda, ad esempio, Cass. n. 18185 del 26.6.2023 e Cass. n. 8792/2000).
Ciò premesso e andando al merito, in punto di diritto va ricordato che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'animus possidendi.
In particolare l'attore deve provare di avere esercitato sulla cosa un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà e, parimenti, deve provare di avere posseduto con l'animus del proprietario.
Ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva del bene per usucapione è altresì necessario che il possesso sia stato acquistato in modo pacifico ovverosia senza violenza o clandestinità, che si sia protratto per un periodo ventennale, per quanto attiene ai beni immobili, che sia stato esercitato in modo non equivoco ingenerandosi altrimenti nei terzi il dubbio circa la effettiva intenzione dell'interessato.
Tanto premesso, per quel maggiormente rileva nel caso di specie, sarà utile rammentare le peculiarità del possesso ad usucapionem e le differenze rispetto alla diversa situazione della detenzione.
L'art. 1140 c.c. definisce il possesso come il potere di fatto sulla cosa (corpus) che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, accompagnato dall'animus rem sibi habendi, ovverosia l'intento di riservarne a sé, in via esclusiva, il godimento o la disposizione, comportandosi il soggetto come se ne fosse proprietario.
Il legislatore attribuisce giuridica rilevanza alla predetta situazione di fatto a prescindere dalla circostanza che alla stessa corrisponda o meno la correlativa situazione di diritto.
Per tale ragione è affermata in dottrina ed in giurisprudenza la differenza tra ius possessionis, ovverosia l'effettivo esercizio delle facoltà e dei poteri nei quali si esplica la signoria sulla cosa e ius possidendi e cioè il diritto di possedere.
Il potere sulla cosa presuppone il c.d. impossessamento che si realizza anzitutto mediante apprensione materiale unilaterale del bene;
esso si configura come occupazione se la cosa non è posseduta da nessuno o come spoglio qualora avvenga in danno o contro la volontà del precedente possessore. L'impossessamento poi avviene anche mediante consegna della cosa che può consistere in una restituzione o nella esecuzione di un contratto con il quale si trasferisce la proprietà ex art. 1376 c.c.
La dottrina e la giurisprudenza sono ormai pacifiche nel ritenere che la situazione di fatto del possesso sia intrasmissibile attraverso un contratto atipico traslativo del solo possesso, proprio perché questa situazione di fatto implica l'intento di riservare a sé la cosa con esclusione del titolare del corrispondente diritto, ma ciò non è configurabile se chi consegna il bene intende mantenere l'esercizio del potere di diritto;
inoltre la eventuale configurabilità di un contratto traslativo del solo possesso sarebbe nullo per impossibilità dell'oggetto, trattandosi di una situazione di fatto ed in particolare di una attività che può essere intrapresa ma non trasmessa.
L'art. 1140 comma 2 c.c. statuisce in particolare che si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa stessa;
nella detenzione, quindi, il soggetto si trova certamente in una relazione materiale con il bene ma non ha l'intenzione di farla propria, cioè di trasformare il rapporto di fatto in rapporto di diritto e questo perché ne riconosce l'altruità; più nello specifico la detenzione è una situazione corrispondente, all'esterno, al possesso, ma caratterizzata dall'animus detinendi e quindi dalla consapevolezza nel detentore dell'altruità del possesso (c.d. laudatio possessoris).
Poiché si detiene per il possessore, si assiste ad un rapporto in base al quale la cosa, anziché essere nella immediata disponibilità del possessore, si trova nella disponibilità del detentore, il quale può anche essere detentore qualificato, come ad esempio nel contratto di locazione oppure nel contratto di comodato, in cui tanto il conduttore quanto il comodatario detengono l'immobile anche nell'interesse proprio rappresentato dal fine di usare la res.
La detenzione si consegue sempre e solo con la consegna collegata ad un contratto non traslativo ma obbligatorio.
L'art. 1141 comma 2 c.c. prevede infatti che colui che ha cominciato ad avere la detenzione della cosa non può acquistarne il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente dal terzo o in forza di opposizione da lui fatta avverso lo stesso possessore mediante modifica dello stato psicologico manifestata all'esterno (Cass. n. 144/2007). Il che vale quanto dire che il conduttore o il comodatario – che ha cominciato a detenere il bene in forza del contratto di locazione o di comodato e, quindi, nella piena consapevolezza di essere un semplice detentore, sia pure qualificato, del bene – non può acquistarne il possesso senza fornire la prova della c.d. interversione del possesso.
Alla luce degli esposti principi, nel caso di specie, deve decisamente escludersi il ricorrere dei presupposti per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva dell'usucapione, dovendosi a monte escludere che in capo all'odierno attore si sia mai configurata una posizione di possesso del bene.
In base alla ricostruzione dei fatti operata dallo stesso attore, invero, il suo rapporto materiale con i beni immobili in questione ha avuto origine da un rapporto di comodato intercorso con la società proprietaria, di cui egli ha inizialmente allegato l'esistenza – riferendo che “il possesso esercitato in maniera ininterrotta e continuativa da parte dell'attore nasce dalla circostanza che più di venti anni fa, la società convenuta consentiva alla parte attrice la possibilità di utilizzare gli immobili, oggetto di causa, come deposito autovetture” – e successivamente fornito la prova documentale producendo la copia del relativo contratto datato 1.3.1996.
Così ricostruiti i fatti, in forza dell'accertato rapporto di comodato esistente tra le parti, la relazione materiale dell'attore con gli immobili per cui è causa non può configurarsi alla stregua di possesso, ma deve bensì ricondursi alla situazione giuridica soggettiva della detenzione (sia pure qualificata) che, come già detto sopra, è assolutamente inidonea a costituire il presupposto del perfezionamento della fattispecie di usucapione, a meno di interversione della detenzione in possesso ai sensi e nelle forme del citato art. 1141 comma 2 c.c. che, tuttavia, nel caso di specie non si è verificata e che, in realtà, neppure è stata allegata.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, “in un contratto ad effetti obbligatori, la “traditio” del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una “interversio possessionis”, mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso “uti dominus”, atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile “ad usucapionem”, previsto dall'art.
1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto” (così Cass. n. 29594/2021 ove la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ravvisando l'esistenza di un contratto di comodato, aveva escluso che l'utilizzo esclusivo del bene ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue condizioni, integrasse un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario, e successivamente dei suoi eredi, idoneo al mutamento del titolo).
La dimostrazione di un'intervenuta “interversio possessionis” nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.
(Cass. S.U., n. 7930/2008; Cass. nn. 1296/2010, 9896/2010, 5211/2016) è dunque condizione necessaria nel caso in cui la disponibilità conseguita dall'usucapente si fondi sull'esistenza di un contratto di comodato o comunque in virtù di espressa concessione da parte del legittimo proprietario (Cass. sent. n.25091/2024).
Sul punto deve osservarsi come la giurisprudenza sia assolutamente costante nell'affermare che l'interversione del possesso non può consistere in un semplice atto volitivo interno del detentore, ma deve estrinsecarsi in uno o più atti esterni dai quali possa desumersi la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, in opposizione al possessore. Deve, cioè, desumersi che il detentore nomine alieno abbia cessato di possedere in nome altrui ed iniziato un possesso in nome e per conto proprio, e tale atteggiamento, pur potendo realizzarsi con il compimento di atti materiali che manifestino l'intenzione di esercitare il possesso in nome proprio, deve anche essere inequivocabilmente rivolto all'esterno contro il possessore, ovvero contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in modo da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore intenda sostituire, alla preesistente intenzione di subordinare il proprio potere a quello altrui, l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo, così, in possesso la detenzione precedentemente esercitata (C. 12968/2006; C. 5487/2002; C. 12149/1999; C. 1802/1995; C.
12569/1993; C. 6906/1992; C. 4698/1987; 30.4.2007; 18.2.1999). CP_4 CP_5
E sebbene sia stato precisato che l'opposizione del detentore non deve rivestire alcuna forma particolare e può essere attuata anche con la semplice dichiarazione di volontà comunicata dallo stesso al titolare del diritto, tale dichiarazione, tuttavia, deve essere inequivoca, tale da rilevare l'intento del detentore di continuare a tenere la cosa non più in nome altrui, ma per conto ed in nome proprio, così come l'attività svolta su una cosa per tolleranza di chi ha la facoltà di impedirla non integra gli estremi, ai sensi dell'art. 1144 c.c., di una situazione possessoria.
Nel caso di specie alcuna idonea manifestazione esteriore del mutamento del titolo da detenzione a possesso è intervenuta secondo le modalità previste dall'art. 1141 comma 2 c.c. e non è stata fornita alcuna prova del mutamento dell'animus detinendi, ovverosia dell'inequivoco mutato atteggiamento psicologico di non riconoscere più l'altruità del bene: la parte attrice neppure ha allegato simili circostanze.
Nessuna efficacia in tal senso riveste la circostanza che l'attore abbia sostenuto negli anni lavori di manutenzione o apportato migliorie agli immobili - non integrando atti esterni di mutamento della detenzione in possesso in difetto di aperta opposizione al proprietario e di contrasto con il titolo vantato da quest'ultimo, quanto piuttosto attività compiute dal comodatario in funzione del proprio uso del bene - né il fatto di avere continuato a detenere gli immobili anche dopo la scadenza del contratto di comodato che, oltre ad essere un'eventualità espressamente contemplata nel testo del medesimo contratto (art. 3 comma 2), scaturisce sempre dalla volontà del comodante di continuare ad attribuire all'attore, fino ad apposita esplicita richiesta di restituzione, la detenzione qualificata degli immobili e non denota alcun mutato atteggiamento psicologico in capo al comodatario, reso manifesto attraverso atti esteriori e riconoscibili (e non di semplice volizione interna).
È dunque infondata la domanda di usucapione spiegata da parte attrice relativamente ai beni immobili situati a Palermo in Via Ferrari Orsi Federico n. 71/G P.T., censiti al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 77 ed identificati alla particella n. 5291 sub 64 ed alla particella n.
3691 sub 61.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in ragione del valore della causa (scaglione entro € 260.000,00, parametri minimi) ai sensi del D.Lgs. 147/2022 come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis così provvede:
- rigetta la domanda di usucapione di parte attrice;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta Parte_1 [...]
che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso Controparte_6
spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Palermo il 29 gennaio 2025
Il Giudice
Sara Monteleone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Sara
Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3384/2023 R.G., promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Palermo nella Via Di Stefano n. 19, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Chiara Trovato, dalla quale è rappresentato e difeso per procura agli atti;
Attore
CONTRO
(già , Controparte_1 Controparte_2
in persona del liquidatore pro tempore Sig. , con sede in Palermo nella Piazza Controparte_1
Castelnuovo n. 26/B (P.IVA ); P.IVA_1
Convenuta contumace
E CONTRO
(C.F./P.IVA ) con sede in Roma, Via Controparte_3 P.IVA_2
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Palermo, Viale Strasburgo n. 253, presso lo studio dell'Avv. Rosa Pampinella che la rappresenta e difende per procura prodotta agli atti;
Convenuta
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio la società Parte_1
, nonché la , per Controparte_1 Controparte_3
sentire accertare e dichiarare il suo intervenuto acquisto per usucapione delle due unità immobiliari situate a Palermo in Via Ferrari Orsi Federico n. 71/G P.T. (al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 77, particella n. 5291, sub. 64 e particella n. 3691 sub 61).
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto: - che dei due menzionati immobili risulta proprietaria la Controparte_1
(già ;
[...] Controparte_2
- che più di vent'anni prima dell'insaturazione del presente giudizio la predetta società convenuta gli aveva concesso la possibilità di utilizzare gli immobili in questione per il deposito di autovetture;
- che da quel momento l'attore ha sempre esercitato in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta ed esclusiva il possesso su detti beni mantenendo a proprie spese la loro manutenzione ed apportandovi anche delle migliorie;
- che su detti immobili è stata iscritta ipoteca in favore dell' per Controparte_3
un totale di euro 82.057,44 in data 2.9.2022 rep. n. 838/2022.
È rimasta contumace la società , mentre si è Controparte_1 costituita in giudizio l' la quale ha contestato la fondatezza della pretesa Controparte_3 avversaria deducendo la totale carenza di prova sulla sussistenza dei presupposti dell'usucapione.
All'udienza del 15.6.2023, rilevata la regolarità della notifica nei confronti della società
[...]
, ne è stata dichiarata la contumacia e parte attrice è stata Controparte_1
onerata di instaurare nei confronti della la mediazione Controparte_3
obbligatoria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, conclusasi con verbale negativo.
Respinte le istanze istruttorie dell'attore (in quanto in parte formulate in termini eccessivamente generici, sotto il profilo temporale, e comunque estremamente valutativi ed in parte vertenti su circostanze irrilevanti ai fini del decidere), all'udienza dell'8.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
* * *
La domanda attorea è infondata.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione attorea circa la mancanza di interesse a resistere in giudizio della convenuta È al riguardo sufficiente Controparte_3 osservare che “il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile è litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione, con la conseguenza che la sentenza pronunciata all'esito di un giudizio al quale non sia stato posto nelle condizioni di partecipare è a lui inopponibile” (ex multis Cass. sent. n. 29325/2019). La ragione risiede nel fatto che l'efficacia retroattiva dell'usucapione, compiutasi all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto, comporta l'estinzione delle iscrizioni e trascrizioni a nome del proprietario risultanti dai registri immobiliari (si veda, ad esempio, Cass. n. 18185 del 26.6.2023 e Cass. n. 8792/2000).
Ciò premesso e andando al merito, in punto di diritto va ricordato che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'animus possidendi.
In particolare l'attore deve provare di avere esercitato sulla cosa un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà e, parimenti, deve provare di avere posseduto con l'animus del proprietario.
Ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva del bene per usucapione è altresì necessario che il possesso sia stato acquistato in modo pacifico ovverosia senza violenza o clandestinità, che si sia protratto per un periodo ventennale, per quanto attiene ai beni immobili, che sia stato esercitato in modo non equivoco ingenerandosi altrimenti nei terzi il dubbio circa la effettiva intenzione dell'interessato.
Tanto premesso, per quel maggiormente rileva nel caso di specie, sarà utile rammentare le peculiarità del possesso ad usucapionem e le differenze rispetto alla diversa situazione della detenzione.
L'art. 1140 c.c. definisce il possesso come il potere di fatto sulla cosa (corpus) che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, accompagnato dall'animus rem sibi habendi, ovverosia l'intento di riservarne a sé, in via esclusiva, il godimento o la disposizione, comportandosi il soggetto come se ne fosse proprietario.
Il legislatore attribuisce giuridica rilevanza alla predetta situazione di fatto a prescindere dalla circostanza che alla stessa corrisponda o meno la correlativa situazione di diritto.
Per tale ragione è affermata in dottrina ed in giurisprudenza la differenza tra ius possessionis, ovverosia l'effettivo esercizio delle facoltà e dei poteri nei quali si esplica la signoria sulla cosa e ius possidendi e cioè il diritto di possedere.
Il potere sulla cosa presuppone il c.d. impossessamento che si realizza anzitutto mediante apprensione materiale unilaterale del bene;
esso si configura come occupazione se la cosa non è posseduta da nessuno o come spoglio qualora avvenga in danno o contro la volontà del precedente possessore. L'impossessamento poi avviene anche mediante consegna della cosa che può consistere in una restituzione o nella esecuzione di un contratto con il quale si trasferisce la proprietà ex art. 1376 c.c.
La dottrina e la giurisprudenza sono ormai pacifiche nel ritenere che la situazione di fatto del possesso sia intrasmissibile attraverso un contratto atipico traslativo del solo possesso, proprio perché questa situazione di fatto implica l'intento di riservare a sé la cosa con esclusione del titolare del corrispondente diritto, ma ciò non è configurabile se chi consegna il bene intende mantenere l'esercizio del potere di diritto;
inoltre la eventuale configurabilità di un contratto traslativo del solo possesso sarebbe nullo per impossibilità dell'oggetto, trattandosi di una situazione di fatto ed in particolare di una attività che può essere intrapresa ma non trasmessa.
L'art. 1140 comma 2 c.c. statuisce in particolare che si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa stessa;
nella detenzione, quindi, il soggetto si trova certamente in una relazione materiale con il bene ma non ha l'intenzione di farla propria, cioè di trasformare il rapporto di fatto in rapporto di diritto e questo perché ne riconosce l'altruità; più nello specifico la detenzione è una situazione corrispondente, all'esterno, al possesso, ma caratterizzata dall'animus detinendi e quindi dalla consapevolezza nel detentore dell'altruità del possesso (c.d. laudatio possessoris).
Poiché si detiene per il possessore, si assiste ad un rapporto in base al quale la cosa, anziché essere nella immediata disponibilità del possessore, si trova nella disponibilità del detentore, il quale può anche essere detentore qualificato, come ad esempio nel contratto di locazione oppure nel contratto di comodato, in cui tanto il conduttore quanto il comodatario detengono l'immobile anche nell'interesse proprio rappresentato dal fine di usare la res.
La detenzione si consegue sempre e solo con la consegna collegata ad un contratto non traslativo ma obbligatorio.
L'art. 1141 comma 2 c.c. prevede infatti che colui che ha cominciato ad avere la detenzione della cosa non può acquistarne il possesso finché il titolo non venga ad essere mutato per causa proveniente dal terzo o in forza di opposizione da lui fatta avverso lo stesso possessore mediante modifica dello stato psicologico manifestata all'esterno (Cass. n. 144/2007). Il che vale quanto dire che il conduttore o il comodatario – che ha cominciato a detenere il bene in forza del contratto di locazione o di comodato e, quindi, nella piena consapevolezza di essere un semplice detentore, sia pure qualificato, del bene – non può acquistarne il possesso senza fornire la prova della c.d. interversione del possesso.
Alla luce degli esposti principi, nel caso di specie, deve decisamente escludersi il ricorrere dei presupposti per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva dell'usucapione, dovendosi a monte escludere che in capo all'odierno attore si sia mai configurata una posizione di possesso del bene.
In base alla ricostruzione dei fatti operata dallo stesso attore, invero, il suo rapporto materiale con i beni immobili in questione ha avuto origine da un rapporto di comodato intercorso con la società proprietaria, di cui egli ha inizialmente allegato l'esistenza – riferendo che “il possesso esercitato in maniera ininterrotta e continuativa da parte dell'attore nasce dalla circostanza che più di venti anni fa, la società convenuta consentiva alla parte attrice la possibilità di utilizzare gli immobili, oggetto di causa, come deposito autovetture” – e successivamente fornito la prova documentale producendo la copia del relativo contratto datato 1.3.1996.
Così ricostruiti i fatti, in forza dell'accertato rapporto di comodato esistente tra le parti, la relazione materiale dell'attore con gli immobili per cui è causa non può configurarsi alla stregua di possesso, ma deve bensì ricondursi alla situazione giuridica soggettiva della detenzione (sia pure qualificata) che, come già detto sopra, è assolutamente inidonea a costituire il presupposto del perfezionamento della fattispecie di usucapione, a meno di interversione della detenzione in possesso ai sensi e nelle forme del citato art. 1141 comma 2 c.c. che, tuttavia, nel caso di specie non si è verificata e che, in realtà, neppure è stata allegata.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, “in un contratto ad effetti obbligatori, la “traditio” del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una “interversio possessionis”, mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso “uti dominus”, atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile “ad usucapionem”, previsto dall'art.
1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto” (così Cass. n. 29594/2021 ove la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ravvisando l'esistenza di un contratto di comodato, aveva escluso che l'utilizzo esclusivo del bene ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue condizioni, integrasse un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario, e successivamente dei suoi eredi, idoneo al mutamento del titolo).
La dimostrazione di un'intervenuta “interversio possessionis” nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.
(Cass. S.U., n. 7930/2008; Cass. nn. 1296/2010, 9896/2010, 5211/2016) è dunque condizione necessaria nel caso in cui la disponibilità conseguita dall'usucapente si fondi sull'esistenza di un contratto di comodato o comunque in virtù di espressa concessione da parte del legittimo proprietario (Cass. sent. n.25091/2024).
Sul punto deve osservarsi come la giurisprudenza sia assolutamente costante nell'affermare che l'interversione del possesso non può consistere in un semplice atto volitivo interno del detentore, ma deve estrinsecarsi in uno o più atti esterni dai quali possa desumersi la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, in opposizione al possessore. Deve, cioè, desumersi che il detentore nomine alieno abbia cessato di possedere in nome altrui ed iniziato un possesso in nome e per conto proprio, e tale atteggiamento, pur potendo realizzarsi con il compimento di atti materiali che manifestino l'intenzione di esercitare il possesso in nome proprio, deve anche essere inequivocabilmente rivolto all'esterno contro il possessore, ovvero contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in modo da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore intenda sostituire, alla preesistente intenzione di subordinare il proprio potere a quello altrui, l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo, così, in possesso la detenzione precedentemente esercitata (C. 12968/2006; C. 5487/2002; C. 12149/1999; C. 1802/1995; C.
12569/1993; C. 6906/1992; C. 4698/1987; 30.4.2007; 18.2.1999). CP_4 CP_5
E sebbene sia stato precisato che l'opposizione del detentore non deve rivestire alcuna forma particolare e può essere attuata anche con la semplice dichiarazione di volontà comunicata dallo stesso al titolare del diritto, tale dichiarazione, tuttavia, deve essere inequivoca, tale da rilevare l'intento del detentore di continuare a tenere la cosa non più in nome altrui, ma per conto ed in nome proprio, così come l'attività svolta su una cosa per tolleranza di chi ha la facoltà di impedirla non integra gli estremi, ai sensi dell'art. 1144 c.c., di una situazione possessoria.
Nel caso di specie alcuna idonea manifestazione esteriore del mutamento del titolo da detenzione a possesso è intervenuta secondo le modalità previste dall'art. 1141 comma 2 c.c. e non è stata fornita alcuna prova del mutamento dell'animus detinendi, ovverosia dell'inequivoco mutato atteggiamento psicologico di non riconoscere più l'altruità del bene: la parte attrice neppure ha allegato simili circostanze.
Nessuna efficacia in tal senso riveste la circostanza che l'attore abbia sostenuto negli anni lavori di manutenzione o apportato migliorie agli immobili - non integrando atti esterni di mutamento della detenzione in possesso in difetto di aperta opposizione al proprietario e di contrasto con il titolo vantato da quest'ultimo, quanto piuttosto attività compiute dal comodatario in funzione del proprio uso del bene - né il fatto di avere continuato a detenere gli immobili anche dopo la scadenza del contratto di comodato che, oltre ad essere un'eventualità espressamente contemplata nel testo del medesimo contratto (art. 3 comma 2), scaturisce sempre dalla volontà del comodante di continuare ad attribuire all'attore, fino ad apposita esplicita richiesta di restituzione, la detenzione qualificata degli immobili e non denota alcun mutato atteggiamento psicologico in capo al comodatario, reso manifesto attraverso atti esteriori e riconoscibili (e non di semplice volizione interna).
È dunque infondata la domanda di usucapione spiegata da parte attrice relativamente ai beni immobili situati a Palermo in Via Ferrari Orsi Federico n. 71/G P.T., censiti al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 77 ed identificati alla particella n. 5291 sub 64 ed alla particella n.
3691 sub 61.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in ragione del valore della causa (scaglione entro € 260.000,00, parametri minimi) ai sensi del D.Lgs. 147/2022 come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis così provvede:
- rigetta la domanda di usucapione di parte attrice;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta Parte_1 [...]
che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso Controparte_6
spese generali nella misura di legge.
Così deciso in Palermo il 29 gennaio 2025
Il Giudice
Sara Monteleone