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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/07/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 4955/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca Parte_1 C.F._1 Cattinelli, presso cui ha eletto domicilio in Torino, via Sant'Anselmo n. 2, giusta procura in atti APPELLANTE E (P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 Andrea Cosimo Gadaleta, presso cui ha eletto domicilio in Milano, corso di Porta Vittoria n. 28, giusta procura in atti APPELLATA OGGETTO del giudizio: 140051 - assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI delle parti: Per (come da nota di precisazione delle conclusioni depositata Parte_1 in data 04.04.2025): Voglia il Tribunale adito, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Monza del 17.06.2024, depositata e notificata all'appellante in data 18.06.2024, n. 8546/2024, su R.G. n. 8120/2023: In via istruttoria: disporre c.t.u. sul mezzo oggetto di causa per la stima e valutazione dei danni patiti e per la stima e valutazione dei costi di ripristino nonché per la stima e la valutazione del valore al momento del furto e a oggi. Nel merito: dichiarare tenuta e condannare la
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 corrispondere e quindi a pagare alla parte attrice la cifra di euro 7.060,69 per i fatti allegati in causa, oltre interessi moratori ex Art 1284 c.c. dal fatto o in subordine dalla domanda giudiziaria;
- con condanna della controparte al pagamento ex articolo 96 c.p.c. di quella cifra ritenuta equa dal Giudice per il comportamento in patente mala fede nella gestione del sinistro e nel comportamento processuale
1 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio tutto della e ciò a favore della parte attrice appellante;
- con Controparte_2 vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_1 depositato in data 02.04.2025): Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respingere interamente e con qualsiasi statuizione il gravame avversario confermando in ogni sua parte la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa Con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, premesso di Parte_1 aver assicurato contro il furto presso la sua autovettura Controparte_1 marca Hyundai modello I10 targata GC631RL, ha allegato di aver subito la sottrazione del bene in questione nella notte tra il 14 e il 15 giugno 2022 e di non aver ricevuto alcun indennizzo dalla compagnia assicuratrice. Ciò premesso, la stessa ha evocato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Monza onde ottenerne la condanna al pagamento della Controparte_1 somma dovuta. La società convenuta si è opposta all'accoglimento della domanda avversaria, di cui ha sostenuto l'infondatezza. Con sentenza n. 763/2024 pronunciata tra le parti il 17 - 18 giugno 2024, il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda dell'attrice ed ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese processuali. Con l'atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza di Parte_1 cui innanzi, chiedendo, in riforma totale della stessa, l'accoglimento della domanda formulata in primo grado, e sostenendo che il Giudice di Pace aveva errato nella valutazione degli elementi di prova acquisiti agli atti. si è costituita in giudizio concludendo per il rigetto Controparte_1 dell'appello. Ciò premesso, può dunque passarsi all'esame del merito.
Esame dei motivi di appello Nonostante il carattere articolato delle deduzioni, in fatto ed in diritto, contenute nell'atto di citazione in appello, il motivo di impugnazione della sentenza di primo grado è sostanzialmente unico, visto che, in definitiva, l'appellante ha denunciato la violazione delle norme di cui agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., di fatto rimproverando al Giudice di primo grado di aver errato nella valutazione di tutte le risultanze documentali del fascicolo processuale, ritenendo non fondata la domanda dell'attrice. La motivazione del Giudice di Pace è la seguente:
“La denuncia di furto non dimostra il fatto dedotto in giudizio, come eccepito dalla convenuta. Il verbale di restituzione del veicolo da parte della CP_1
2 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Polizia Locale di Treviglio a indica che l'autovettura oggetto di Parte_1 denuncia di furto è stata ritrovata il 20 giugno 2024 sulla Strada Provinciale di Treviglio con “varie ammaccature” e “danneggiata parte laterale destra”, e precisa che il “veicolo [era] aperto”. Non vi è adeguata prova del fatto che l'autovettura fosse parcheggiata in Ciserano la sera del 14 giugno 2022, e che sia stata rubata. E non è dimostrato che le “varie ammaccature” ed il danneggiamento alla parte laterale destra del veicolo siano una conseguenza del furto. Anche il nesso di causalità tra il noleggio di una autovettura sostitutiva ad agosto 2022 ed il fatto dedotto non è incontrovertibile. Ai sensi dell'art. 2697 c.c. la domanda non può essere accolta. Le spese di lite sono liquidate in base alla soccombenza”. Al riguardo, deve osservarsi quanto segue. In primo luogo, deve essere qui condivisa l'asserzione del Giudice di primo grado circa l'insufficienza, ai fini della prova del furto, della denuncia presentata ai Carabinieri dalla diretta interessata. Trattasi, infatti, di dichiarazione unilaterale del soggetto che assume di essere stato danneggiato dall'evento, sicché la veridicità dei fatti denunciati, in caso di contestazione da parte della compagnia di assicurazioni, deve essere supportata da ulteriori elementi. Ora, la contestazione dell'obbligo di indennizzo da parte della società appellata, come si evince dalla sua comunicazione stragiudiziale datata 13.07.2022, risulta fondata sul fatto che “sul veicolo non sono stati rilevati segni di effrazione”. Trattasi con ogni evidenza della contestazione del furto, visto che una tale affermazione, in caso contrario, non avrebbe alcun senso compiuto. A sua volta, la predetta asserzione risulta supportata dalle risultanze degli accertamenti peritali fatti eseguire sul mezzo dal perito della compagnia, Per_1
, accertamenti all'esito dei quali non sono state rilevate tracce di scasso e/o
[...] manomissioni di serrature e blocchetto accensione. A tale proposito, sulla scorta dell'esame del documento in questione, deve considerarsi erronea la lettura, in senso contrario, effettuata dalla difesa dell'appellante. Infatti, premesso che in ciascuna delle quattro pagine che compongono il documento compare un riquadro denominato “VOCI DI DANNO Listino ricambi aggiornato al (01/08/2022)”, deve rilevarsi che esso risulta compilato in maniera continuativa, senza soluzione di continuità tra una pagina e l'altra, e contiene dapprima un elenco “aggregato” delle parti danneggiate del veicolo e poi la seguente dizione, che inizia a pagina 3 e termina a pagina 4: “veicolo visionato c/o di Calvenzano (BG) non fornite richieste in dettaglio. Veicolo non Pt_2 CP_3 ancora riparato. Non rilevate tracce di scasso e/o manomissioni di serrature e blocchetto accensione”. Quanto all'ultima frase, il termine “non” si trova a pagina 3, mentre il resto (“rilevate tracce di scasso e/o manomissioni di serrature e blocchetto accensione”) si trova a pagina 4. Ciò, tuttavia, stante la compilazione unitaria del riquadro nelle quattro pagine che compongono il documento, non comporta che il termine “non” debba essere
3 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio considerato, come affermato dalla difesa dell'appellante, l'inizio di una frase rimasta incompiuta (cfr.: comparsa conclusionale, a pagina 6). Che la presente sia la lettura corretta delle risultanze documentali in questione è dimostrato dal fatto che nell'elenco dei danni che precede la frase in esame non compare l'indicazione di alcun danneggiamento al blocchetto di accensione del motore, così come, del resto, nel preventivo della prodotto Parte_3 dall'attrice, nessuna menzione si rinviene circa il danneggiamento della parte in questione. Quanto, invece, ai danni riportati dalle serrature delle portiere, anteriore e posteriore, riportati nell'elenco, essi, con ogni evidenza, risultano attribuiti non già a scasso o manomissione, bensì all'impatto che ha danneggiato le portiere in questione anche nella restante parte (si vedano, al riguardo, gli ulteriori danni elencati). Alla luce di quanto precede, deve ritenersi ragionevolmente che, laddove la perizia della compagnia indica la sussistenza di una compatibilità (“coerenza”) del danno con la dinamica del sinistro, essa fa riferimento non già al furto, bensì al danneggiamento del mezzo. In senso contrario a quanto innanzi indicato, l'appellante ha citato quali elementi valutabili ai fini della decisione sia il ritrovamento dell'auto da parte della Polizia Locale di Treviglio, sia il fatto che era stata quest'ultima a richiedere l'intervento dell'autogrù. Trattasi, tuttavia, di elementi neutri ai fini della decisione, visto che dagli stessi non emerge alcunché di specifico in ordine alla sussistenza del furto ed alle sue circostanze e modalità. Lo stesso dicasi per quanto concerne il ritrovamento del libretto di circolazione. Deve, in particolare, escludersi che sia dotata di efficacia probatoria fino a querela di falso l'asserzione della verbalizzante secondo cui il veicolo in questione era risultato di provenienza furtiva. Trattasi, invero, della semplice constatazione del fatto che, prima del ritrovamento, era stato denunciato il furto dell'autovettura. In proposito, premesso che, ai sensi dell'art. 2700 c.c. “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, pare del tutto evidente che la sussistenza effettiva del furto non rientri affatto nel novero degli elementi elencati dalla norma in questione. Si richiamano, dunque, le considerazioni contenute nella motivazione della sentenza di primo grado, da ritenersi corrette. A fronte di quanto precede, la presentazione da parte dell'assicurata della documentazione indicata dalla compagnia nella comunicazione di apertura del sinistro del 15.06.2022 non può essere ritenuta sufficiente ai fini della liquidazione dell'indennizzo, e, ai fini della prova del furto, l'attrice avrebbe avuto l'onere di offrire ulteriori elementi di prova specifici in ordine alla sussistenza del furto medesimo. Non essendo ciò avvenuto, non può che concludersi che gli elementi acquisiti agli atti non presentino i caratteri di gravità, precisione e concordanza sufficienti per determinare l'accoglimento della domanda dell'attrice. Attesa l'insussistenza di sufficiente prova del furto, restano, infine, assorbite le ulteriori questioni sollevate in ordine al danno costituito dalle spese di noleggio dell'auto sostitutiva ed in ordine alla prova dell'ammontare degli ulteriori danni a mezzo C.T.U.
Conseguenze delle considerazioni che precedono Sulla scorta di quanto innanzi osservato, l'appello deve essere integralmente disatteso, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Dal rigetto dell'appello consegue inoltre che devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per dichiarare l'appellante tenuta “a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con esclusione del compenso per la fase istruttoria, in quanto non espletata, e, per il resto, con applicazione degli importi tabellari medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di avverso la sentenza del
[...] Controparte_1 Giudice di Pace di Monza n. 763/2024, pronunciata tra le parti il 17 - 18 giugno 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro
3.397,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per dichiarare l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso in Monza, in data 16 luglio 2025. Il Giudice Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
5 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 4955/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca Parte_1 C.F._1 Cattinelli, presso cui ha eletto domicilio in Torino, via Sant'Anselmo n. 2, giusta procura in atti APPELLANTE E (P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 Andrea Cosimo Gadaleta, presso cui ha eletto domicilio in Milano, corso di Porta Vittoria n. 28, giusta procura in atti APPELLATA OGGETTO del giudizio: 140051 - assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI delle parti: Per (come da nota di precisazione delle conclusioni depositata Parte_1 in data 04.04.2025): Voglia il Tribunale adito, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Monza del 17.06.2024, depositata e notificata all'appellante in data 18.06.2024, n. 8546/2024, su R.G. n. 8120/2023: In via istruttoria: disporre c.t.u. sul mezzo oggetto di causa per la stima e valutazione dei danni patiti e per la stima e valutazione dei costi di ripristino nonché per la stima e la valutazione del valore al momento del furto e a oggi. Nel merito: dichiarare tenuta e condannare la
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore a Controparte_1 corrispondere e quindi a pagare alla parte attrice la cifra di euro 7.060,69 per i fatti allegati in causa, oltre interessi moratori ex Art 1284 c.c. dal fatto o in subordine dalla domanda giudiziaria;
- con condanna della controparte al pagamento ex articolo 96 c.p.c. di quella cifra ritenuta equa dal Giudice per il comportamento in patente mala fede nella gestione del sinistro e nel comportamento processuale
1 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio tutto della e ciò a favore della parte attrice appellante;
- con Controparte_2 vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio.
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_1 depositato in data 02.04.2025): Voglia il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, respingere interamente e con qualsiasi statuizione il gravame avversario confermando in ogni sua parte la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa Con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, premesso di Parte_1 aver assicurato contro il furto presso la sua autovettura Controparte_1 marca Hyundai modello I10 targata GC631RL, ha allegato di aver subito la sottrazione del bene in questione nella notte tra il 14 e il 15 giugno 2022 e di non aver ricevuto alcun indennizzo dalla compagnia assicuratrice. Ciò premesso, la stessa ha evocato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Monza onde ottenerne la condanna al pagamento della Controparte_1 somma dovuta. La società convenuta si è opposta all'accoglimento della domanda avversaria, di cui ha sostenuto l'infondatezza. Con sentenza n. 763/2024 pronunciata tra le parti il 17 - 18 giugno 2024, il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda dell'attrice ed ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese processuali. Con l'atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza di Parte_1 cui innanzi, chiedendo, in riforma totale della stessa, l'accoglimento della domanda formulata in primo grado, e sostenendo che il Giudice di Pace aveva errato nella valutazione degli elementi di prova acquisiti agli atti. si è costituita in giudizio concludendo per il rigetto Controparte_1 dell'appello. Ciò premesso, può dunque passarsi all'esame del merito.
Esame dei motivi di appello Nonostante il carattere articolato delle deduzioni, in fatto ed in diritto, contenute nell'atto di citazione in appello, il motivo di impugnazione della sentenza di primo grado è sostanzialmente unico, visto che, in definitiva, l'appellante ha denunciato la violazione delle norme di cui agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., di fatto rimproverando al Giudice di primo grado di aver errato nella valutazione di tutte le risultanze documentali del fascicolo processuale, ritenendo non fondata la domanda dell'attrice. La motivazione del Giudice di Pace è la seguente:
“La denuncia di furto non dimostra il fatto dedotto in giudizio, come eccepito dalla convenuta. Il verbale di restituzione del veicolo da parte della CP_1
2 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Polizia Locale di Treviglio a indica che l'autovettura oggetto di Parte_1 denuncia di furto è stata ritrovata il 20 giugno 2024 sulla Strada Provinciale di Treviglio con “varie ammaccature” e “danneggiata parte laterale destra”, e precisa che il “veicolo [era] aperto”. Non vi è adeguata prova del fatto che l'autovettura fosse parcheggiata in Ciserano la sera del 14 giugno 2022, e che sia stata rubata. E non è dimostrato che le “varie ammaccature” ed il danneggiamento alla parte laterale destra del veicolo siano una conseguenza del furto. Anche il nesso di causalità tra il noleggio di una autovettura sostitutiva ad agosto 2022 ed il fatto dedotto non è incontrovertibile. Ai sensi dell'art. 2697 c.c. la domanda non può essere accolta. Le spese di lite sono liquidate in base alla soccombenza”. Al riguardo, deve osservarsi quanto segue. In primo luogo, deve essere qui condivisa l'asserzione del Giudice di primo grado circa l'insufficienza, ai fini della prova del furto, della denuncia presentata ai Carabinieri dalla diretta interessata. Trattasi, infatti, di dichiarazione unilaterale del soggetto che assume di essere stato danneggiato dall'evento, sicché la veridicità dei fatti denunciati, in caso di contestazione da parte della compagnia di assicurazioni, deve essere supportata da ulteriori elementi. Ora, la contestazione dell'obbligo di indennizzo da parte della società appellata, come si evince dalla sua comunicazione stragiudiziale datata 13.07.2022, risulta fondata sul fatto che “sul veicolo non sono stati rilevati segni di effrazione”. Trattasi con ogni evidenza della contestazione del furto, visto che una tale affermazione, in caso contrario, non avrebbe alcun senso compiuto. A sua volta, la predetta asserzione risulta supportata dalle risultanze degli accertamenti peritali fatti eseguire sul mezzo dal perito della compagnia, Per_1
, accertamenti all'esito dei quali non sono state rilevate tracce di scasso e/o
[...] manomissioni di serrature e blocchetto accensione. A tale proposito, sulla scorta dell'esame del documento in questione, deve considerarsi erronea la lettura, in senso contrario, effettuata dalla difesa dell'appellante. Infatti, premesso che in ciascuna delle quattro pagine che compongono il documento compare un riquadro denominato “VOCI DI DANNO Listino ricambi aggiornato al (01/08/2022)”, deve rilevarsi che esso risulta compilato in maniera continuativa, senza soluzione di continuità tra una pagina e l'altra, e contiene dapprima un elenco “aggregato” delle parti danneggiate del veicolo e poi la seguente dizione, che inizia a pagina 3 e termina a pagina 4: “veicolo visionato c/o di Calvenzano (BG) non fornite richieste in dettaglio. Veicolo non Pt_2 CP_3 ancora riparato. Non rilevate tracce di scasso e/o manomissioni di serrature e blocchetto accensione”. Quanto all'ultima frase, il termine “non” si trova a pagina 3, mentre il resto (“rilevate tracce di scasso e/o manomissioni di serrature e blocchetto accensione”) si trova a pagina 4. Ciò, tuttavia, stante la compilazione unitaria del riquadro nelle quattro pagine che compongono il documento, non comporta che il termine “non” debba essere
3 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio considerato, come affermato dalla difesa dell'appellante, l'inizio di una frase rimasta incompiuta (cfr.: comparsa conclusionale, a pagina 6). Che la presente sia la lettura corretta delle risultanze documentali in questione è dimostrato dal fatto che nell'elenco dei danni che precede la frase in esame non compare l'indicazione di alcun danneggiamento al blocchetto di accensione del motore, così come, del resto, nel preventivo della prodotto Parte_3 dall'attrice, nessuna menzione si rinviene circa il danneggiamento della parte in questione. Quanto, invece, ai danni riportati dalle serrature delle portiere, anteriore e posteriore, riportati nell'elenco, essi, con ogni evidenza, risultano attribuiti non già a scasso o manomissione, bensì all'impatto che ha danneggiato le portiere in questione anche nella restante parte (si vedano, al riguardo, gli ulteriori danni elencati). Alla luce di quanto precede, deve ritenersi ragionevolmente che, laddove la perizia della compagnia indica la sussistenza di una compatibilità (“coerenza”) del danno con la dinamica del sinistro, essa fa riferimento non già al furto, bensì al danneggiamento del mezzo. In senso contrario a quanto innanzi indicato, l'appellante ha citato quali elementi valutabili ai fini della decisione sia il ritrovamento dell'auto da parte della Polizia Locale di Treviglio, sia il fatto che era stata quest'ultima a richiedere l'intervento dell'autogrù. Trattasi, tuttavia, di elementi neutri ai fini della decisione, visto che dagli stessi non emerge alcunché di specifico in ordine alla sussistenza del furto ed alle sue circostanze e modalità. Lo stesso dicasi per quanto concerne il ritrovamento del libretto di circolazione. Deve, in particolare, escludersi che sia dotata di efficacia probatoria fino a querela di falso l'asserzione della verbalizzante secondo cui il veicolo in questione era risultato di provenienza furtiva. Trattasi, invero, della semplice constatazione del fatto che, prima del ritrovamento, era stato denunciato il furto dell'autovettura. In proposito, premesso che, ai sensi dell'art. 2700 c.c. “l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, pare del tutto evidente che la sussistenza effettiva del furto non rientri affatto nel novero degli elementi elencati dalla norma in questione. Si richiamano, dunque, le considerazioni contenute nella motivazione della sentenza di primo grado, da ritenersi corrette. A fronte di quanto precede, la presentazione da parte dell'assicurata della documentazione indicata dalla compagnia nella comunicazione di apertura del sinistro del 15.06.2022 non può essere ritenuta sufficiente ai fini della liquidazione dell'indennizzo, e, ai fini della prova del furto, l'attrice avrebbe avuto l'onere di offrire ulteriori elementi di prova specifici in ordine alla sussistenza del furto medesimo. Non essendo ciò avvenuto, non può che concludersi che gli elementi acquisiti agli atti non presentino i caratteri di gravità, precisione e concordanza sufficienti per determinare l'accoglimento della domanda dell'attrice. Attesa l'insussistenza di sufficiente prova del furto, restano, infine, assorbite le ulteriori questioni sollevate in ordine al danno costituito dalle spese di noleggio dell'auto sostitutiva ed in ordine alla prova dell'ammontare degli ulteriori danni a mezzo C.T.U.
Conseguenze delle considerazioni che precedono Sulla scorta di quanto innanzi osservato, l'appello deve essere integralmente disatteso, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Dal rigetto dell'appello consegue inoltre che devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per dichiarare l'appellante tenuta “a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con esclusione del compenso per la fase istruttoria, in quanto non espletata, e, per il resto, con applicazione degli importi tabellari medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di avverso la sentenza del
[...] Controparte_1 Giudice di Pace di Monza n. 763/2024, pronunciata tra le parti il 17 - 18 giugno 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro
3.397,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 per dichiarare l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso in Monza, in data 16 luglio 2025. Il Giudice Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
5 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio