TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/07/2025, n. 3173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3173 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5274/2023
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito all'udienza del 23 maggio 2025 sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5274/2023 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Salvatore Salvà che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1
Angelo Pettinato come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento crediti nei confronti di socio società fallita
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 maggio 2023 parte ricorrente ha esposto di aver lavorato dall'1.11.2013 al 15.6.2015 alle dipendenze della società e Parte_2 ininterrottamente dal 16.6.2015 al 13.9.2021 alle dipendenze della società Parte_3
[...]
Ha riferito che vi era stato un trasferimento d'azienda atteso che società convenuta, costituita appositamente nel 2015, era subentrata di fatto alla svolgendo Parte_2
pagina 1 di 7 nel medesimo sito (Aci Sant'Antonio, Via L. Capuana n. 6/C) la medesima attività (produzione e commercio di bevande gassate) con le medesime attrezzature.
Ha quindi esposto di aver maturato, nei confronti della la somma Parte_2 di € 3.649,64 a titolo di TFR, e di essere stata ammessa per tale titolo allo stato passivo di detta società, medio tempore dichiarata fallita.
Ha riferito che con sentenza n. 154 pubblicata il 20.7.2021 il Tribunale di Catania ha dichiarato anche il fallimento della società il cui socio unico è stato Parte_3 CP_1
, odierno convenuto, e che, alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data
[...]
13.09.2021 con provvedimento del curatore fallimentare, ha maturato e non ancora percepito, i seguenti crediti : Retribuzione settembre 2021 € 1.559,77 Tredicesima mensilità 2021 € 740,57
Quattordicesima 2020/2021 € 1.096,68 Quattordicesima 2021/22 € 185,14 Ind. sostitutiva preavviso € 1.559,77 TFR € 4.246,09 per un totale € 9.388,02.
Ha quindi affermato, richiamando l'art. 2112 c.c., la responsabilità solidale tra la
[...]
e la anche per il TFR maturato con quest'ultima società, pari Parte_3 Parte_2 ad €.3.649,64.
Ha poi riferito che il fallimento della si era chiuso anticipatamente Parte_3 per mancanza di attivo da ripartire, come da decreto del Tribunale di Catania del 28.12.2021, e che pertanto non vi era stato un accertamento giudiziale del credito a titolo di TFR maturato alle dipendenze della cancellata con lo stesso decreto dal Registro delle Parte_3 imprese ai sensi dell'art. 118 L.F.
Ha esposto che, in mancanza di un titolo giudiziale di accertamento degli indicati crediti CP_ dovuti dal datore di lavoro, non ha potuto accedere al Fondo di Garanzia gestito dall' per il quale la legge n. 297/82 richiede necessariamente di munirsi di titolo esecutivo.
Ha richiamato quindi il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione in base al quale la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, pur provocando l'estinzione della stessa, non comporta l'estinzione dei debiti non definiti all'esito della liquidazione, ma il loro trasferimento in capo ai soci quali successori, anche ai fini processuali, nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, fermo restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità di cui all'art. 2495 c.c..
Ha pertanto chiesto all'odierno decidente di “accertare e dichiarare, che la ricorrente, negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro con la ha maturato i seguenti Parte_3
pagina 2 di 7 crediti: Retribuzione settembre 2021 € 1.559,77 Tredicesima mensilità 2021 € 740,57
Quattordicesima 2020/2021 € 1.096,68 Quattordicesima 2021/22 € 185,14 Ind. sostitutiva preavviso € 1.559,77 TFR € 4.246,09 Totale € 9.388,02; accertare e dichiarare, che la società
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, , Parte_3 Controparte_1 era obbligata in solido con la , al pagamento in favore della Parte_2 ricorrente della somma di € 3.649,64 a titolo di TFR maturato dalla stessa fino al 15.6.2015; condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”.
Con memoria depositata il 3.07.2023 si è costituito in giudizio Controparte_1 eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione attiva in merito a qualunque diritto di credito tra la lavoratrice e la società stante l'inesistenza di un Parte_2 trasferimento di azienda e la conseguente inapplicabilità dell'articolo 2112 c.c..
Ha quindi dedotto di non aver beneficiato di alcuna ripartizione degli utili, eccependo l'assenza di alcuna responsabilità ex art. 2495 co. 3 c.c., ha riconosciuto la propria qualità di legittimato passivo nell'azione di accertamento del credito, ha confermato il mancato pagamento da parte della Società delle somme richieste in ricorso dalla ricorrente e ha concluso come segue ”a) ritenere e dichiarare indimostrato ed insussistente il dedotto trasferimento di azienda tra e la in ogni caso, ritenere e dichiarare Parte_2 Parte_3 la carenza titolarità e legittimazione passiva del resistente in ordine a qualunque fatto ricollegabile alla società per l'effetto, ritenere e dichiarare Parte_2 inapplicabile l'eccepita responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. tra le due società; dunque, rigettare il relativo capo di domanda;
b) accertare, confermare e dichiarare il credito dedotto nei confronti della per come indicato in domanda;
in ogni caso, in ordine Parte_3
a dette somme, ritenere e dichiarare ex art. 2495 c.c. l'insussistenza di responsabilità patrimoniale personale del socio unico, , poiché in esito alla cancellazione Controparte_1 della Società “ , non ha beneficiato di alcuna riscossione di somme né Parte_3 distribuzione;
c) Anche in considerazione della condotta processuale assunta dalle parti, compensare le spese di lite”.
In esito all'udienza del 23 maggio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza.
pagina 3 di 7 Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto a percepire i crediti maturati dal ricorrente nei confronti della meglio individuati in ricorso, ivi compreso il Parte_3 tfr maturato nei confronti della atteso l'asserito trasferimento di azienda Parte_2 che avrebbe avuto luogo le due società.
Al riguardo, risulta documentalmente provato che il ricorrente sia stato dipendente di dall'1 novembre 2013 al 15 giugno 2015 e della dal Parte_2 Parte_3
16 giugno 2015 fino al licenziamento del 13 settembre 2021 (allegati 1-5 ricorso).
Ebbene, deve ritenersi che nel caso di specie abbia avuto lugo un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.p.c.: tra e non si ravvisa una mera Parte_2 Parte_3 successione cronologica di due imprenditori nell'esercizio di un'attività economica bensì un'ipotesi di trasferimento d'azienda consistente nel conferimento d'azienda in una società, tenuto conto non solo della circostanza che il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità tra le due società dal novembre 2013 fino al 13 settembre 2021 ma soprattutto della sostanziale identità dell'oggetto sociale quale risultante dalle visure in atti, della sostanziale coincidenza della sede legale, della circostanza che l'odierno resistente fosse amministratore unico di e socio unico di con una Parte_2 Parte_3 significativa sovrapposizione di qualità.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Nell'ipotesi di conferimento di un'azienda individuale ad una società si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell'art. 2498 c.c. (concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro, con conseguente passaggio “ipso iure”, dalla prima alla seconda, di diritti ed obblighi), bensì, ove il trasferimento investa l'intera struttura aziendale o parti di essa idonee a costituire autonome unità organizzative e produttive, alle disposizioni dettate, per gli aspetti generali del fenomeno stesso, dagli artt. 2558 e segg. c.c., e, per quelli particolari attinenti ai rapporti di lavoro, dall'art. 2112 c.c., in applicazione del quale sussiste la solidale responsabilità – per i debiti contratti verso i lavoratori anteriormente al trasferimento (anche se al momento di questo i relativi rapporti di lavoro non siano più in atto
e benchè detti debiti conseguano alla disposta integrazione giudiziale della retribuzione ex artt.
36 Cost. e 2099 c.c.) – del socio conferente e della società, nonché, eventualmente, in relazione al tipo di questa, dei soci illimitatamente responsabili. (Nella specie, la S.C., ha cassato la decisione impugnata per non aver dato conto della significatività indiziante di circostanze,
pagina 4 di 7 quali l'identità oggettiva dell'attività aziendale, il non mutamento sostanziale dei luoghi di lavoro e la riconducibilità del potere direttivo alla stessa persona, proprie di un fenomeno di continuazione economica)” (Cass. n. 26953/2016).
Sulla base di quanto precede, deve dichiararsi era obbligata in solido Parte_3 con la l pagamento in favore della ricorrente della somma di € Parte_2
3.649,64 a titolo di TFR maturato dalla stessa fino al 15.6.2015, siccome accertato nel verbale di stato passivo in atti (allegato 8).
Quanto all'ulteriore domanda di accertamento degli ulteriori crediti maturati nei confronti della società, risulta dalla documentazione depositata in atti che è Parte_1 stata dipendente della dal 16.6.2015 al 13.9.2021, maturando un TFR pari Parte_3
a € 4.246,00 (cfr. doc. 1, 4,5 e 9 allegati al ricorso) e che la società datrice di lavoro
[...]
è stata dichiarata fallita con sentenza del 20.7.2021, con chiusura della relativa Parte_3 procedura intervenuta in data 28.12.2021 per insufficienza dell'attivo, e quindi senza procedere all'accertamento del passivo, e conseguente cancellazione ed estinzione (cfr. decreto di chiusura del fallimento, doc. 11 allegato al ricorso;
visura camerale, doc. 6 allegato al ricorso);
Risulta altresì pacifico che il socio unico della , , Parte_3 Controparte_1 non abbia ricevuto alcuna liquidazione degli utili societari, stante la chiusura del fallimento per assenza di attività.
Secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
6070/2013 la cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio che riguarda anche le posizioni debitorie facenti capo alla persona giuridica e ne determina il trasferimento in capo ai soci, seppur nei limiti della responsabilità prevista per ciascun tipo societario, con la conseguenza che “il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo”.
E' stato affermato – sia pure in ambito tributario – “In caso di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, deve ritenersi sempre ammissibile l'accertamento
pagina 5 di 7 nei confronti dei soci che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ciò che non incide, peraltro, neppure sull'interesse ad agire del fisco creditore, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive, o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio, per i quali sorge l'interesse dell'amministrazione finanziaria a procurarsi un titolo nei confronti dei soci medesimi” (Cass. sez. V, n. 22692/2023).
In ambito lavoristico già era stato chiarito “La cancellazione della società dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado di impugnativa del licenziamento, in assenza di un residuo della liquidazione, se impedisce la condanna del socio al pagamento delle somme rivendicate dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno, viceversa, non è ostativa alla pronuncia di accertamento dell'illegittimità o dell'inefficacia del recesso, che deve essere resa nel contraddittorio con i soci, nella loro qualità di successori a titolo universale, sia pure “sui generis”; l'interesse ad agire del lavoratore può, infatti, persistere, ai fini dell'individuazione del momento di estinzione del rapporto lavorativo, rilevante per gli aspetti previdenziali, nonché per la maturazione del diritto all'indennità di disoccupazione o mobilità e l'iscrizione nelle relative liste” (Cass. sez. lav. n. 14775/2017).
In particolare, con riguardo alle tutele garantite dal fondo di garanzia , la CP_2 giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi su un caso analogo a quello di specie in cui il fallimento della società datrice di lavoro si era concluso con decreto di chiusura del fallimento per insussistenza dell'attivo prima ancora che venisse esaminato lo stato passivo, ha affermato che: “Il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, ove, accertata l'insolvenza CP_2 del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l'esame della domanda tardiva di insinuazione è stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato
"in bonis" e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente” (cfr. Cass. n. 1886/2020 così massimata;
cfr. in senso conforme Cass n. 14020/2020; Cass. n. 39157/2021).
pagina 6 di 7 Ciò chiarito in ordine alla legittimazione passiva della parte resistente e all'interesse ad agire della parte ricorrente, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente al pagamento della somma di € 9388,02 già maturata nei confronti della società Parte_3
Nel caso di specie, l'ammontare del TFR maturato e spettante a Parte_1 risulta dalla C.U. dell'anno 2022 ed è pari a € 4.246,00 (cfr. doc. 5 allegato al ricorso) mentre le altre somme richieste1, e relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro alle dipendenze della rientranti tra i crediti garantiti dal Fondo di garanzia, non sono state Parte_3 contestate ma anzi espressamente riconosciute dal resistente (cfr. conclusioni memoria difensiva).
Le ragioni della decisione e il tenore delle difese della parte resistente giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5274/2023 R.G. così statuisce: dichiara che era obbligata in solido con la Parte_3 Parte_2 al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.649,64 a titolo di TFR
[...] maturato dalla stessa fino al 15.6.2015, come meglio specificato in parte motiva;
dichiara il diritto di a percepire la somma lorda di € 9.388,02 Parte_1
(di cui € € 4.246,00 a titolo di TFR) maturata per il rapporto di lavoro intercorso tra la stessa e la dal dal 16.6.2015 al 13.9.2021. Parte_3 compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 31 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Retribuzione settembre 2021 € 1.559,77 Tredicesima mensilità 2021 € 740,57 Quattordicesima 2020/2021 € 1.096,68 Quattordicesima 2021/22 € 185,14 Ind. sostitutiva preavviso € 1.559,77”
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito all'udienza del 23 maggio 2025 sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5274/2023 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Salvatore Salvà che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1
Angelo Pettinato come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento crediti nei confronti di socio società fallita
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 maggio 2023 parte ricorrente ha esposto di aver lavorato dall'1.11.2013 al 15.6.2015 alle dipendenze della società e Parte_2 ininterrottamente dal 16.6.2015 al 13.9.2021 alle dipendenze della società Parte_3
[...]
Ha riferito che vi era stato un trasferimento d'azienda atteso che società convenuta, costituita appositamente nel 2015, era subentrata di fatto alla svolgendo Parte_2
pagina 1 di 7 nel medesimo sito (Aci Sant'Antonio, Via L. Capuana n. 6/C) la medesima attività (produzione e commercio di bevande gassate) con le medesime attrezzature.
Ha quindi esposto di aver maturato, nei confronti della la somma Parte_2 di € 3.649,64 a titolo di TFR, e di essere stata ammessa per tale titolo allo stato passivo di detta società, medio tempore dichiarata fallita.
Ha riferito che con sentenza n. 154 pubblicata il 20.7.2021 il Tribunale di Catania ha dichiarato anche il fallimento della società il cui socio unico è stato Parte_3 CP_1
, odierno convenuto, e che, alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data
[...]
13.09.2021 con provvedimento del curatore fallimentare, ha maturato e non ancora percepito, i seguenti crediti : Retribuzione settembre 2021 € 1.559,77 Tredicesima mensilità 2021 € 740,57
Quattordicesima 2020/2021 € 1.096,68 Quattordicesima 2021/22 € 185,14 Ind. sostitutiva preavviso € 1.559,77 TFR € 4.246,09 per un totale € 9.388,02.
Ha quindi affermato, richiamando l'art. 2112 c.c., la responsabilità solidale tra la
[...]
e la anche per il TFR maturato con quest'ultima società, pari Parte_3 Parte_2 ad €.3.649,64.
Ha poi riferito che il fallimento della si era chiuso anticipatamente Parte_3 per mancanza di attivo da ripartire, come da decreto del Tribunale di Catania del 28.12.2021, e che pertanto non vi era stato un accertamento giudiziale del credito a titolo di TFR maturato alle dipendenze della cancellata con lo stesso decreto dal Registro delle Parte_3 imprese ai sensi dell'art. 118 L.F.
Ha esposto che, in mancanza di un titolo giudiziale di accertamento degli indicati crediti CP_ dovuti dal datore di lavoro, non ha potuto accedere al Fondo di Garanzia gestito dall' per il quale la legge n. 297/82 richiede necessariamente di munirsi di titolo esecutivo.
Ha richiamato quindi il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione in base al quale la cancellazione dal registro delle imprese di una società di capitali, pur provocando l'estinzione della stessa, non comporta l'estinzione dei debiti non definiti all'esito della liquidazione, ma il loro trasferimento in capo ai soci quali successori, anche ai fini processuali, nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, fermo restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità di cui all'art. 2495 c.c..
Ha pertanto chiesto all'odierno decidente di “accertare e dichiarare, che la ricorrente, negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro con la ha maturato i seguenti Parte_3
pagina 2 di 7 crediti: Retribuzione settembre 2021 € 1.559,77 Tredicesima mensilità 2021 € 740,57
Quattordicesima 2020/2021 € 1.096,68 Quattordicesima 2021/22 € 185,14 Ind. sostitutiva preavviso € 1.559,77 TFR € 4.246,09 Totale € 9.388,02; accertare e dichiarare, che la società
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, , Parte_3 Controparte_1 era obbligata in solido con la , al pagamento in favore della Parte_2 ricorrente della somma di € 3.649,64 a titolo di TFR maturato dalla stessa fino al 15.6.2015; condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa”.
Con memoria depositata il 3.07.2023 si è costituito in giudizio Controparte_1 eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione attiva in merito a qualunque diritto di credito tra la lavoratrice e la società stante l'inesistenza di un Parte_2 trasferimento di azienda e la conseguente inapplicabilità dell'articolo 2112 c.c..
Ha quindi dedotto di non aver beneficiato di alcuna ripartizione degli utili, eccependo l'assenza di alcuna responsabilità ex art. 2495 co. 3 c.c., ha riconosciuto la propria qualità di legittimato passivo nell'azione di accertamento del credito, ha confermato il mancato pagamento da parte della Società delle somme richieste in ricorso dalla ricorrente e ha concluso come segue ”a) ritenere e dichiarare indimostrato ed insussistente il dedotto trasferimento di azienda tra e la in ogni caso, ritenere e dichiarare Parte_2 Parte_3 la carenza titolarità e legittimazione passiva del resistente in ordine a qualunque fatto ricollegabile alla società per l'effetto, ritenere e dichiarare Parte_2 inapplicabile l'eccepita responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. tra le due società; dunque, rigettare il relativo capo di domanda;
b) accertare, confermare e dichiarare il credito dedotto nei confronti della per come indicato in domanda;
in ogni caso, in ordine Parte_3
a dette somme, ritenere e dichiarare ex art. 2495 c.c. l'insussistenza di responsabilità patrimoniale personale del socio unico, , poiché in esito alla cancellazione Controparte_1 della Società “ , non ha beneficiato di alcuna riscossione di somme né Parte_3 distribuzione;
c) Anche in considerazione della condotta processuale assunta dalle parti, compensare le spese di lite”.
In esito all'udienza del 23 maggio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza.
pagina 3 di 7 Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto a percepire i crediti maturati dal ricorrente nei confronti della meglio individuati in ricorso, ivi compreso il Parte_3 tfr maturato nei confronti della atteso l'asserito trasferimento di azienda Parte_2 che avrebbe avuto luogo le due società.
Al riguardo, risulta documentalmente provato che il ricorrente sia stato dipendente di dall'1 novembre 2013 al 15 giugno 2015 e della dal Parte_2 Parte_3
16 giugno 2015 fino al licenziamento del 13 settembre 2021 (allegati 1-5 ricorso).
Ebbene, deve ritenersi che nel caso di specie abbia avuto lugo un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.p.c.: tra e non si ravvisa una mera Parte_2 Parte_3 successione cronologica di due imprenditori nell'esercizio di un'attività economica bensì un'ipotesi di trasferimento d'azienda consistente nel conferimento d'azienda in una società, tenuto conto non solo della circostanza che il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità tra le due società dal novembre 2013 fino al 13 settembre 2021 ma soprattutto della sostanziale identità dell'oggetto sociale quale risultante dalle visure in atti, della sostanziale coincidenza della sede legale, della circostanza che l'odierno resistente fosse amministratore unico di e socio unico di con una Parte_2 Parte_3 significativa sovrapposizione di qualità.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Nell'ipotesi di conferimento di un'azienda individuale ad una società si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell'art. 2498 c.c. (concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro, con conseguente passaggio “ipso iure”, dalla prima alla seconda, di diritti ed obblighi), bensì, ove il trasferimento investa l'intera struttura aziendale o parti di essa idonee a costituire autonome unità organizzative e produttive, alle disposizioni dettate, per gli aspetti generali del fenomeno stesso, dagli artt. 2558 e segg. c.c., e, per quelli particolari attinenti ai rapporti di lavoro, dall'art. 2112 c.c., in applicazione del quale sussiste la solidale responsabilità – per i debiti contratti verso i lavoratori anteriormente al trasferimento (anche se al momento di questo i relativi rapporti di lavoro non siano più in atto
e benchè detti debiti conseguano alla disposta integrazione giudiziale della retribuzione ex artt.
36 Cost. e 2099 c.c.) – del socio conferente e della società, nonché, eventualmente, in relazione al tipo di questa, dei soci illimitatamente responsabili. (Nella specie, la S.C., ha cassato la decisione impugnata per non aver dato conto della significatività indiziante di circostanze,
pagina 4 di 7 quali l'identità oggettiva dell'attività aziendale, il non mutamento sostanziale dei luoghi di lavoro e la riconducibilità del potere direttivo alla stessa persona, proprie di un fenomeno di continuazione economica)” (Cass. n. 26953/2016).
Sulla base di quanto precede, deve dichiararsi era obbligata in solido Parte_3 con la l pagamento in favore della ricorrente della somma di € Parte_2
3.649,64 a titolo di TFR maturato dalla stessa fino al 15.6.2015, siccome accertato nel verbale di stato passivo in atti (allegato 8).
Quanto all'ulteriore domanda di accertamento degli ulteriori crediti maturati nei confronti della società, risulta dalla documentazione depositata in atti che è Parte_1 stata dipendente della dal 16.6.2015 al 13.9.2021, maturando un TFR pari Parte_3
a € 4.246,00 (cfr. doc. 1, 4,5 e 9 allegati al ricorso) e che la società datrice di lavoro
[...]
è stata dichiarata fallita con sentenza del 20.7.2021, con chiusura della relativa Parte_3 procedura intervenuta in data 28.12.2021 per insufficienza dell'attivo, e quindi senza procedere all'accertamento del passivo, e conseguente cancellazione ed estinzione (cfr. decreto di chiusura del fallimento, doc. 11 allegato al ricorso;
visura camerale, doc. 6 allegato al ricorso);
Risulta altresì pacifico che il socio unico della , , Parte_3 Controparte_1 non abbia ricevuto alcuna liquidazione degli utili societari, stante la chiusura del fallimento per assenza di attività.
Secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
6070/2013 la cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio che riguarda anche le posizioni debitorie facenti capo alla persona giuridica e ne determina il trasferimento in capo ai soci, seppur nei limiti della responsabilità prevista per ciascun tipo societario, con la conseguenza che “il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore;
e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo”.
E' stato affermato – sia pure in ambito tributario – “In caso di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, deve ritenersi sempre ammissibile l'accertamento
pagina 5 di 7 nei confronti dei soci che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ciò che non incide, peraltro, neppure sull'interesse ad agire del fisco creditore, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive, o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio, per i quali sorge l'interesse dell'amministrazione finanziaria a procurarsi un titolo nei confronti dei soci medesimi” (Cass. sez. V, n. 22692/2023).
In ambito lavoristico già era stato chiarito “La cancellazione della società dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado di impugnativa del licenziamento, in assenza di un residuo della liquidazione, se impedisce la condanna del socio al pagamento delle somme rivendicate dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno, viceversa, non è ostativa alla pronuncia di accertamento dell'illegittimità o dell'inefficacia del recesso, che deve essere resa nel contraddittorio con i soci, nella loro qualità di successori a titolo universale, sia pure “sui generis”; l'interesse ad agire del lavoratore può, infatti, persistere, ai fini dell'individuazione del momento di estinzione del rapporto lavorativo, rilevante per gli aspetti previdenziali, nonché per la maturazione del diritto all'indennità di disoccupazione o mobilità e l'iscrizione nelle relative liste” (Cass. sez. lav. n. 14775/2017).
In particolare, con riguardo alle tutele garantite dal fondo di garanzia , la CP_2 giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi su un caso analogo a quello di specie in cui il fallimento della società datrice di lavoro si era concluso con decreto di chiusura del fallimento per insussistenza dell'attivo prima ancora che venisse esaminato lo stato passivo, ha affermato che: “Il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, ove, accertata l'insolvenza CP_2 del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l'esame della domanda tardiva di insinuazione è stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l'azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato
"in bonis" e il patrimonio di quest'ultimo sia risultato incapiente” (cfr. Cass. n. 1886/2020 così massimata;
cfr. in senso conforme Cass n. 14020/2020; Cass. n. 39157/2021).
pagina 6 di 7 Ciò chiarito in ordine alla legittimazione passiva della parte resistente e all'interesse ad agire della parte ricorrente, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente al pagamento della somma di € 9388,02 già maturata nei confronti della società Parte_3
Nel caso di specie, l'ammontare del TFR maturato e spettante a Parte_1 risulta dalla C.U. dell'anno 2022 ed è pari a € 4.246,00 (cfr. doc. 5 allegato al ricorso) mentre le altre somme richieste1, e relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro alle dipendenze della rientranti tra i crediti garantiti dal Fondo di garanzia, non sono state Parte_3 contestate ma anzi espressamente riconosciute dal resistente (cfr. conclusioni memoria difensiva).
Le ragioni della decisione e il tenore delle difese della parte resistente giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5274/2023 R.G. così statuisce: dichiara che era obbligata in solido con la Parte_3 Parte_2 al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.649,64 a titolo di TFR
[...] maturato dalla stessa fino al 15.6.2015, come meglio specificato in parte motiva;
dichiara il diritto di a percepire la somma lorda di € 9.388,02 Parte_1
(di cui € € 4.246,00 a titolo di TFR) maturata per il rapporto di lavoro intercorso tra la stessa e la dal dal 16.6.2015 al 13.9.2021. Parte_3 compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 31 luglio 2025
Il Giudice del lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Retribuzione settembre 2021 € 1.559,77 Tredicesima mensilità 2021 € 740,57 Quattordicesima 2020/2021 € 1.096,68 Quattordicesima 2021/22 € 185,14 Ind. sostitutiva preavviso € 1.559,77”