Articolo 12 della Legge 13 febbraio 2001, n. 48
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27 marzo 2001
Art. 12. (Norma di interpretazione autentica). 1. Le disposizioni di cui all' articolo 12, comma 1, -della legge 24 marzo 1958, n. 195 , come sostituito dall' articolo 13 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 , e all' articolo 125, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come sostituito dall' articolo 7 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 , si interpretano nel senso che si procede alle nomine nei limiti delle effettive vacanze dei posti del ruolo organico e nell'ordine in cui queste si verificano, seguendo la graduatoria finale di merito dei vincitori.
Entrata in vigore il 27 marzo 2001
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