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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/12/2024, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Ramacciotti Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2382/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CANNARELLA CARNEMOLLA VANESSA e dell'avv. BARDO GIUSEPPE ( ) VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, N. 18 41121 MODENA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA POLETTI 9 41121 MODENApresso il difensore avv.
CANNARELLA CARNEMOLLA VANESSA
RICORRENTE contro
(C.F. , CP_1 C.F._3
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10/5/2024 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale con addebito al marito , instando per l'affidamento super-esclusivo CP_1
della figlia minore , nata a [...] il [...], e la determinazione del contributo paterno Per_1
al relativo mantenimento.
Esponeva di avere contratto matrimonio con a MODENA in data 30/03/2023 CP_1
con il rito civile, al fine di garantire alla figlia appena nata una famiglia stabile;
che tuttavia il convenuto, anche dopo il matrimonio, manteneva un atteggiamento di sostanziale disinteresse per la moglie e la figlia, passando la maggior parte del tempo fuori casa e non fornendo il sostegno economico necessario per il sostentamento della famiglia;
inoltre, nel mese di luglio 2023 lasciava l'abitazione coniugale, ripresentandosi solo in rare occasioni per vedere la minore e contribuendo in maniera saltuaria al suo mantenimento.
Nella memoria ex art. 473 bis.17, n. 1, c.p.c., la ricorrente dava atto che dal 25/07/2024 l non CP_1
aveva più chiesto di vedere o sentire la figlia, e nulla aveva più corrisposto per il relativo mantenimento, Avanzava dunque domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c.
L'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. si celebrava in data 4.12.2024, e la convenuta dichiarava: “non sento il convenuto dal 25 luglio, quando ci siamo visti l'ultima volta. Non ho sue notizie, credo abiti a
Modena ma non ne sono certa. Non so se lavori, ha cambiato tanti lavori da quando non siamo più insieme, ha fatto il cameriere e l'operaio ma per brevi periodi. Io sono cameriera e barista in due posti diversi con due contratti a chiamata. Il padre non vede dal 25 luglio e da allora non si è più Per_1 fatto vivo per chiedere sue notizie”.
Il convenuto non si costituiva in giudizio.
Il Giudice ne dichiarava la contumacia e invitava il Difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni;
quest'ultima, previa rinuncia alla domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, le precisava come da ricorso introduttivo.
Il Giudice rimetteva infine la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVAZIONE
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti pagina 2 di 5 difensivi, sia dal comportamento processuale della parte resistente che è rimasta contumace e non è comparsa neppure all'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c..
E' infondata la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, che non ha dimostrato che il marito abbia tenuto condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, aventi efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. Quanto alla necessità del nesso di causalità tra le condotte di violazione dei doveri coniugali e la crisi coniugale, si veda Cass. Sez.. 1,
Sentenza n. 9877 del 28/04/2006 (Rv. 588786): “In tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale”.
Le circostanze descritte dalla ricorrente nonché la mancata costituzione in giudizio di CP_1
(ulteriore indice del suo disinteresse per la figlia minore) evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale: trattasi infatti di un genitore assente dalla vita della figlia, ancora in tenera età, con cui dallo scorso mese di luglio non intrattiene alcun rapporto, e che ha lasciato l'onere di provvedere all'accudimento e al mantenimento della minore integralmente a carico della madre. Egli, inoltre, resosi irreperibile, impedisce ogni contatto da parte della madre così rendendo impossibile la gestione condivisa delle necessità della minore, in relazione a questioni riguardanti la sua salute ed il suo benessere psico-fisico.
Sussistono dunque i presupposti per affidare la minore in via esclusiva alla madre, presso la Per_1
quale rimarrà collocata, disponendo altresì che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva (stante la difficoltà di comunicare con il padre), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con la figlia minore, dovrà farlo tramite il
Servizio Sociale territorialmente competente, che avrà cura di predisporre un percorso di graduale riavvicinamento con il genitore assente organizzando incontri protetti padre-figlia, ove non ritenuti pregiudizievoli o disturbanti per la minore.
Con riferimento alle questioni economiche, in assenza di indicazioni in ordine al reddito e alla situazione patrimoniale del convenuto, che in passato ha svolto lavori saltuari non qualificati senza continuità, appare congruo stabilire che provveda al mantenimento della figlia tramite il CP_1 versamento di un assegno mensile pari a € 250, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, disciplinate come da protocollo del Tribunale di Modena, cui integralmente si rimanda.
pagina 3 di 5 Le somme erogate a titolo di assegno unico o eventuali successive modificazioni dell'emolumento saranno percepite unicamente dalla madre nella misura del 100%;
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nata in [...] il Parte_1
14/02/2002, e , nato a [...] il [...] , unitisi in matrimonio CP_1
a MODENA in data 30/03/2023 con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
MODENA dell'anno 2023 , parte I, numero 53.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Affida la figlia minore , nata a Modena il [...], in [...] esclusiva alla madre, disponendo Per_1
che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Dispone che il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con la minore, lo faccia tramite il
Servizio Sociale territorialmente competente, che avrà cura di predisporre un percorso di graduale riavvicinamento con il genitore assente organizzando incontri protetti padre-figlia, ove non ritenuti pregiudizievoli o disturbanti per la minore.
Dispone che versi a , quale contributo paterno al CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia, con decorrenza dalla data della domanda, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile pari a € 250, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate come da protocollo del Tribunale di Modena, cui integralmente si rimanda.
pagina 4 di 5 Dispone che le somme erogate a titolo di assegno unico o eventuali successive modificazioni dell'emolumento, siano percepite unicamente da nella misura del 100%. Parte_1
Condanna alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali che CP_1
liquida in E.
1.500 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a..
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 4/12/24
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Eleonora Ramacciotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eleonora Ramacciotti Presidente dott. Susanna Zavaglia Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2382/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CANNARELLA CARNEMOLLA VANESSA e dell'avv. BARDO GIUSEPPE ( ) VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, N. 18 41121 MODENA;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA POLETTI 9 41121 MODENApresso il difensore avv.
CANNARELLA CARNEMOLLA VANESSA
RICORRENTE contro
(C.F. , CP_1 C.F._3
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10/5/2024 chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale con addebito al marito , instando per l'affidamento super-esclusivo CP_1
della figlia minore , nata a [...] il [...], e la determinazione del contributo paterno Per_1
al relativo mantenimento.
Esponeva di avere contratto matrimonio con a MODENA in data 30/03/2023 CP_1
con il rito civile, al fine di garantire alla figlia appena nata una famiglia stabile;
che tuttavia il convenuto, anche dopo il matrimonio, manteneva un atteggiamento di sostanziale disinteresse per la moglie e la figlia, passando la maggior parte del tempo fuori casa e non fornendo il sostegno economico necessario per il sostentamento della famiglia;
inoltre, nel mese di luglio 2023 lasciava l'abitazione coniugale, ripresentandosi solo in rare occasioni per vedere la minore e contribuendo in maniera saltuaria al suo mantenimento.
Nella memoria ex art. 473 bis.17, n. 1, c.p.c., la ricorrente dava atto che dal 25/07/2024 l non CP_1
aveva più chiesto di vedere o sentire la figlia, e nulla aveva più corrisposto per il relativo mantenimento, Avanzava dunque domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c.
L'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. si celebrava in data 4.12.2024, e la convenuta dichiarava: “non sento il convenuto dal 25 luglio, quando ci siamo visti l'ultima volta. Non ho sue notizie, credo abiti a
Modena ma non ne sono certa. Non so se lavori, ha cambiato tanti lavori da quando non siamo più insieme, ha fatto il cameriere e l'operaio ma per brevi periodi. Io sono cameriera e barista in due posti diversi con due contratti a chiamata. Il padre non vede dal 25 luglio e da allora non si è più Per_1 fatto vivo per chiedere sue notizie”.
Il convenuto non si costituiva in giudizio.
Il Giudice ne dichiarava la contumacia e invitava il Difensore di parte ricorrente a precisare le conclusioni;
quest'ultima, previa rinuncia alla domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, le precisava come da ricorso introduttivo.
Il Giudice rimetteva infine la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVAZIONE
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti pagina 2 di 5 difensivi, sia dal comportamento processuale della parte resistente che è rimasta contumace e non è comparsa neppure all'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c..
E' infondata la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, che non ha dimostrato che il marito abbia tenuto condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, aventi efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. Quanto alla necessità del nesso di causalità tra le condotte di violazione dei doveri coniugali e la crisi coniugale, si veda Cass. Sez.. 1,
Sentenza n. 9877 del 28/04/2006 (Rv. 588786): “In tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale”.
Le circostanze descritte dalla ricorrente nonché la mancata costituzione in giudizio di CP_1
(ulteriore indice del suo disinteresse per la figlia minore) evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale: trattasi infatti di un genitore assente dalla vita della figlia, ancora in tenera età, con cui dallo scorso mese di luglio non intrattiene alcun rapporto, e che ha lasciato l'onere di provvedere all'accudimento e al mantenimento della minore integralmente a carico della madre. Egli, inoltre, resosi irreperibile, impedisce ogni contatto da parte della madre così rendendo impossibile la gestione condivisa delle necessità della minore, in relazione a questioni riguardanti la sua salute ed il suo benessere psico-fisico.
Sussistono dunque i presupposti per affidare la minore in via esclusiva alla madre, presso la Per_1
quale rimarrà collocata, disponendo altresì che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva (stante la difficoltà di comunicare con il padre), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con la figlia minore, dovrà farlo tramite il
Servizio Sociale territorialmente competente, che avrà cura di predisporre un percorso di graduale riavvicinamento con il genitore assente organizzando incontri protetti padre-figlia, ove non ritenuti pregiudizievoli o disturbanti per la minore.
Con riferimento alle questioni economiche, in assenza di indicazioni in ordine al reddito e alla situazione patrimoniale del convenuto, che in passato ha svolto lavori saltuari non qualificati senza continuità, appare congruo stabilire che provveda al mantenimento della figlia tramite il CP_1 versamento di un assegno mensile pari a € 250, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, disciplinate come da protocollo del Tribunale di Modena, cui integralmente si rimanda.
pagina 3 di 5 Le somme erogate a titolo di assegno unico o eventuali successive modificazioni dell'emolumento saranno percepite unicamente dalla madre nella misura del 100%;
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nata in [...] il Parte_1
14/02/2002, e , nato a [...] il [...] , unitisi in matrimonio CP_1
a MODENA in data 30/03/2023 con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
MODENA dell'anno 2023 , parte I, numero 53.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Affida la figlia minore , nata a Modena il [...], in [...] esclusiva alla madre, disponendo Per_1
che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
Dispone che il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con la minore, lo faccia tramite il
Servizio Sociale territorialmente competente, che avrà cura di predisporre un percorso di graduale riavvicinamento con il genitore assente organizzando incontri protetti padre-figlia, ove non ritenuti pregiudizievoli o disturbanti per la minore.
Dispone che versi a , quale contributo paterno al CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia, con decorrenza dalla data della domanda, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile pari a € 250, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate come da protocollo del Tribunale di Modena, cui integralmente si rimanda.
pagina 4 di 5 Dispone che le somme erogate a titolo di assegno unico o eventuali successive modificazioni dell'emolumento, siano percepite unicamente da nella misura del 100%. Parte_1
Condanna alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali che CP_1
liquida in E.
1.500 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a..
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 4/12/24
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Eleonora Ramacciotti
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