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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2024, n. 2559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2559 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
EPY BBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile, composto dei Signori:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3828 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
Parte 1 nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari nella via
Enrico Lai n. 2 presso lo studio dell'avv. Alessandro Corda, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al presente atto;
ATTRICE
CONTRO
nato a [...] il [...], res.te in Assemini, Via Carmine 219, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. C.F. C.F. 1
Paola Congiu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al presente atto;
CONVENUTO e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENUTO PER LEGGE
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: "Voglia l'Ill.mo Tribunale, in modifica dei capi 6) e 7 della sentenza del
Tribunale di Cagliari n. 2920/2009,
1) Stabilire che il padre verserà direttamente a ciascuna figlia, entro il giorno 28 di ogni mese, la somma di Euro 413,00 mentre la madre verserà direttamente a ciascuna figlia, sempre entro il giorno 28 di ogni mese, la somma di euro 200,00. Somme da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
2) Stabilire che i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale. Per le sedute con la psicologa alle quali la figlia Per 1 si sta attualmente sottoponendo, la madre corrisponderà a Per_1 l'importo di € 80,00 mensili mentre la restante spesa mensile verrà sostenuta dal padre. Le altre spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate, salvo le spese urgenti e necessarie, non prevedibili con un congruo lasso di tempo per poter essere concordate tra i genitori;
3) Stabilire che i genitori forniranno vitto e ospitalità alle figlie ogniqualvolta le stesse lo richiedano o se ne ravvisi la necessità. 4) Compensare
integralmente le spese del giudizio. “ 66
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 473- bis 29 c.p.c depositato in data 25.05.2023, Parte 1
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo, in parziale modifica del capo 6 della sentenza
[...]
del Tribunale di Cagliari di scioglimento del matrimonio n. 2920/09, che il resistente sia tenuto a contribuire al mantenimento delle figlie Per 1 e Per_2 anche per il mese di agosto (in precedenza escluso), versando alla odierna ricorrente l'importo mensile di € 883,63 o quella diversa somma che risulterà di giustizia;
Con comparsa depositata in data 22.12.2023 si è costituito il resistente. All'udienza del 23.10.2024 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale, in modifica dei capi 6) e 7 della sentenza del Tribunale di Cagliari n.
2920/2009, 1) Stabilire che il padre verserà direttamente a ciascuna figlia, entro il giorno 28 di ogni mese, la somma di Euro 413,00 mentre la madre verserà direttamente a ciascuna figlia, sempre entro il giorno 28 di ogni mese, la somma di euro 200,00. Somme da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
2) Stabilire che i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale. Per le sedute con la psicologa alle quali la figlia Per 1 si sta attualmente sottoponendo, la madre corrisponderà a Per_1 l'importo di €
80,00 mensili mentre la restante spesa mensile verrà sostenuta dal padre. Le altre spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate, salvo le spese urgenti e necessarie, non prevedibili con un congruo lasso di tempo per poter essere concordate tra i genitori;
3) Stabilire che i genitori forniranno vitto e ospitalità alle figlie ogniqualvolta le stesse lo richiedano o se ne ravvisi la necessità. 4) Compensare integralmente le spese del giudizio."
Il Giudice, con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., a modifica in modifica dei capi 6) e 7 della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2920/2009, ha provveduto come da accordi tra le parti sopra indicati, inoltre non essendovi necessità di ulteriore istruzione ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni conformi delle parti.
Per questi motivi
Il Tribunale così dispone:
1) Omologa gli accordi raggiunti come sopra riportati.
2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 07.11.2024, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Giudice est.
Mario Farina Il Presidente
Giorgio Latti
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile, composto dei Signori:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3828 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
Parte 1 nata a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari nella via
Enrico Lai n. 2 presso lo studio dell'avv. Alessandro Corda, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al presente atto;
ATTRICE
CONTRO
nato a [...] il [...], res.te in Assemini, Via Carmine 219, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. C.F. C.F. 1
Paola Congiu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al presente atto;
CONVENUTO e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENUTO PER LEGGE
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: "Voglia l'Ill.mo Tribunale, in modifica dei capi 6) e 7 della sentenza del
Tribunale di Cagliari n. 2920/2009,
1) Stabilire che il padre verserà direttamente a ciascuna figlia, entro il giorno 28 di ogni mese, la somma di Euro 413,00 mentre la madre verserà direttamente a ciascuna figlia, sempre entro il giorno 28 di ogni mese, la somma di euro 200,00. Somme da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
2) Stabilire che i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale. Per le sedute con la psicologa alle quali la figlia Per 1 si sta attualmente sottoponendo, la madre corrisponderà a Per_1 l'importo di € 80,00 mensili mentre la restante spesa mensile verrà sostenuta dal padre. Le altre spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate, salvo le spese urgenti e necessarie, non prevedibili con un congruo lasso di tempo per poter essere concordate tra i genitori;
3) Stabilire che i genitori forniranno vitto e ospitalità alle figlie ogniqualvolta le stesse lo richiedano o se ne ravvisi la necessità. 4) Compensare
integralmente le spese del giudizio. “ 66
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 473- bis 29 c.p.c depositato in data 25.05.2023, Parte 1
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo, in parziale modifica del capo 6 della sentenza
[...]
del Tribunale di Cagliari di scioglimento del matrimonio n. 2920/09, che il resistente sia tenuto a contribuire al mantenimento delle figlie Per 1 e Per_2 anche per il mese di agosto (in precedenza escluso), versando alla odierna ricorrente l'importo mensile di € 883,63 o quella diversa somma che risulterà di giustizia;
Con comparsa depositata in data 22.12.2023 si è costituito il resistente. All'udienza del 23.10.2024 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale, in modifica dei capi 6) e 7 della sentenza del Tribunale di Cagliari n.
2920/2009, 1) Stabilire che il padre verserà direttamente a ciascuna figlia, entro il giorno 28 di ogni mese, la somma di Euro 413,00 mentre la madre verserà direttamente a ciascuna figlia, sempre entro il giorno 28 di ogni mese, la somma di euro 200,00. Somme da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
2) Stabilire che i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale. Per le sedute con la psicologa alle quali la figlia Per 1 si sta attualmente sottoponendo, la madre corrisponderà a Per_1 l'importo di €
80,00 mensili mentre la restante spesa mensile verrà sostenuta dal padre. Le altre spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate, salvo le spese urgenti e necessarie, non prevedibili con un congruo lasso di tempo per poter essere concordate tra i genitori;
3) Stabilire che i genitori forniranno vitto e ospitalità alle figlie ogniqualvolta le stesse lo richiedano o se ne ravvisi la necessità. 4) Compensare integralmente le spese del giudizio."
Il Giudice, con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., a modifica in modifica dei capi 6) e 7 della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2920/2009, ha provveduto come da accordi tra le parti sopra indicati, inoltre non essendovi necessità di ulteriore istruzione ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni conformi delle parti.
Per questi motivi
Il Tribunale così dispone:
1) Omologa gli accordi raggiunti come sopra riportati.
2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 07.11.2024, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Giudice est.
Mario Farina Il Presidente
Giorgio Latti