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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/07/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4072 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/03/1956, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
25/07/1950, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Diego Secci, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 14/10/1978, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Domusnovas, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 2 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire la loro residenza ove lo riterranno opportuno, previa comunicazione all'altra parte.
2) La casa coniugale verrà divisa ed entrambi i coniugi potranno continuare a viverci nelle porzioni separate, e le spese per le utenze verranno sostenute in via esclusiva dal IG. . Pt_2
3) Il IG. , ad integrazione del contributo rappresentato dal continuare la Pt_2 moglie a dimorare nella casa coniugale, verserà alla IG.ra entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese € 200,00 quale assegno di mantenimento.
Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT.
Nel momento in cui la IG.ra percepirà l'assegno sociale, l'assegno di Pt_1 mantenimento verrà ridotto ad € 100,00 mensili.
4) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4072 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/03/1956, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
25/07/1950, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Diego Secci, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 14/10/1978, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Domusnovas, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
Pag. 1 di 2 voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire la loro residenza ove lo riterranno opportuno, previa comunicazione all'altra parte.
2) La casa coniugale verrà divisa ed entrambi i coniugi potranno continuare a viverci nelle porzioni separate, e le spese per le utenze verranno sostenute in via esclusiva dal IG. . Pt_2
3) Il IG. , ad integrazione del contributo rappresentato dal continuare la Pt_2 moglie a dimorare nella casa coniugale, verserà alla IG.ra entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese € 200,00 quale assegno di mantenimento.
Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT.
Nel momento in cui la IG.ra percepirà l'assegno sociale, l'assegno di Pt_1 mantenimento verrà ridotto ad € 100,00 mensili.
4) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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