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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore CIMINI CARLO, Giudice GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 391/2025 depositato il 25/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro 17 60121 Ancona AN
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Ancona - Via Sandro Totti N. 2/a 60131 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320240015569527 IRPEF-ALTRO 2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE di ANCONA e dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE di ANCONA la cartella di pagamento relativa a II.DD. – periodo d'imposta 2021 di circa 44.000,00 euro. La cartella risulta emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 della dichiarazione Modello 770/2022 presentata da Società_1 s.r.l. in liquidazione;
l'Ufficio riferisce che dal controllo sarebbero emerse irregolarità dovute a imposte dichiarate e non versate. Il ricorrente deduce, preliminarmente, che Società_1 s.r.l. in liquidazione è stata cancellata dal Registro delle imprese in data 7.12.2023, con conseguente estinzione del soggetto;
la cartella è stata notificata il 26 luglio 2025 a lui personalmente, quale “legale rappresentante” della società, e presso la sua residenza. Il ricorrente chiede l'annullamento della cartella e del sottostante ruolo, deducendo:
1. nullità e/o inesistenza della notifica e difetto di legittimazione passiva dell'ex legale rappresentante di società estinta;
2. illegittima formazione del ruolo nei confronti di società cancellata;
3. difetto assoluto di motivazione (anche in relazione alla prospettata responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973);
4. omessa notifica dell'atto motivato ex art. 36, co. 5, d.P.R. 602/1973, ritenuto necessario in caso di responsabilità di soci degli amministratori e liquidatori. Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona (con controdeduzioni). L'Ufficio sostiene, in sintesi, la legittimità della notifica e dell'intestazione dell'atto, valorizzando il quadro societario risultante dalle visure: socio unico di Società_1 sarebbe stata Società_2 s.r.l., società tuttora attiva, della quale il ricorrente risulterebbe amministratore unico e legale rappresentante;
la cartella sarebbe stata notificata presso l'ultimo domicilio e sede e comunque a soggetto riconducibile al socio unico. Il ricorrente insiste inoltre, con memoria illustrativa, sulla distinzione tra: a) successione dei soci nei debiti della società estinta (nei limiti di quanto riscosso in liquidazione), e b) responsabilità “per fatto proprio” di amministratori e liquidatori, da accertarsi con atto autonomo e motivato ai sensi dell'art. 36, co. 5, d.P.R. 602/1973. Le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive pretese e la condanna della controparte alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. 1. È principio consolidato che la cancellazione della società dal Registro delle imprese determini, sul piano civilistico, l'estinzione dell'ente e un fenomeno successorio in favore dei soci, i quali subentrano nelle obbligazioni inadempiute della società nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Allo stesso tempo, la disciplina fiscale (art. 28, co. 4, d.lgs. 175/2014, in coordinamento con l'art. 2495 c.c.) consente, per le cancellazioni intervenute dopo l'entrata in vigore della norma, la “stabilizzazione” e prosecuzione degli effetti ai fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione nel quinquennio dalla richiesta di cancellazione (richiamo normativo dedotto dalle parti). In tale quadro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato la validità ed efficacia di atti impositivi intestati alla società estinta e notificati agli ex soci (anche collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio), ovvero singolarmente a taluno di essi, senza necessità di emettere “nuovi” atti intestati ai soci, proprio in ragione del fenomeno successorio (Cass. 753/2024).
2. Nel caso di specie, il ricorrente sostiene che la cartella è stata notificata nei suoi confronti come ex legale rappresentante di una società già estinta, e presso la sua residenza. L'Ufficio, tuttavia, oppone che:
la cartella è “intestata” alla Società_1 s.r.l. in liquidazione;
la notifica è stata eseguita in modo da raggiungere il socio unico (Società_2 s.r.l.) attraverso il suo legale rappresentante, coincidente nel ricorrente;
l'indirizzo di notifica risulta coerente con l'ultimo domicilio e sede risultante in atti ( Indirizzo_1 – Senigallia) e con la riconducibilità al socio unico. Il Collegio osserva che l'atto intestato alla società estinta può ritenersi validamente portato a conoscenza quando la notifica sia eseguita nei confronti del soggetto che, per effetto successorio, subentra nei rapporti debitori (ex socio), ovvero in forme che realizzino lo scopo legale di rendere edotto almeno un successore della pretesa. Nel caso concreto, la specificità sta nel fatto che il socio (in tesi) non è una persona fisica ma una società di capitali (Società_2 s.r.l.). Gli atti impositivi possono essere intestati alla società estinta ma devono essere notificati ai soci quali successori universali, non all'ex legale rappresentante, che dal momento della cancellazione perde ipso facto ogni legittimazione rappresentativa dell'ente estinto. Nel caso di specie, la cartella non individua il ricorrente come socio della società estinta – e peraltro il ricorrente non era socio diretto della Società_1 s.r.l., bensì rappresentante legale del socio unico Società_2 s.r.l. – ma lo qualifica impropriamente come “legale rappresentante”, qualità che necessariamente cessa con l'estinzione dell'ente rappresentato. La persona fisica e la persona giuridica sono soggetti ontologicamente distinti e non possono essere confusi o sovrapposti. In buona sostanza, se la pretesa erariale intendeva attingere la Società_2 s.r.l. quale socio unico successore della Società_1 s.r.l., l'atto doveva essere correttamente intestato e notificato a tale società, non al suo rappresentante legale a titolo personale. Pertanto, va rilevata la nullità della notifica per difetto di legittimazione passiva del destinatario, non correttamente individuato come socio successore ma impropriamente qualificato come “legale rappresentante” di società ormai estinta.
3. Il ricorrente fonda buona parte delle doglianze sulla tesi per cui, volendo l'amministrazione far valere la responsabilità di soci o amministratori ex art. 36 d.P.R. 602/1973, sarebbe necessario un atto autonomo e motivato ex comma 5, non surrogabile da cartella ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973. 3.1. Dagli atti di causa non emerge una contestazione diretta ex art. 36 DPR 602/1973 nei confronti del ricorrente. Osserva, comunque, il Collegio che quando l'Ufficio intenda imputare a un soggetto
“diverso” dal contribuente originario una responsabilità tipica ex art. 36 d.P.R. 602/1973 (socio, amministratore, liquidatore), occorre un accertamento specifico e motivato, con chiara indicazione della fattispecie di responsabilità e dei relativi presupposti, come sostenuto dalla parte ricorrente richiamando giurisprudenza di legittimità.
3.2. La cartella impugnata si limita ad indicare che la pretesa deriva da controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/1973 relativo alla dichiarazione della Società_1 s.r.l. per l'anno 2021, ma non contiene alcuna indicazione circa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che legittimerebbero la pretesa nei confronti del ricorrente Ricorrente_1. Oltretutto, l'ufficio non dimostra neanche che il socio abbia percepito somme dal bilancio finale di liquidazione.
4. Ogni altra eccezion e e/o argomentazione difensiva delle parti deve ritenersi assorbita dalle suesposte motivazioni.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso. Spese a carico della resistente che si liquidano in euro 3.000,00. Così deciso in Ancona, nella camera di Consiglio del 30 gennaio 2026 IL PRESIDENTE RELATORE
UG RI NT
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore CIMINI CARLO, Giudice GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 391/2025 depositato il 25/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro 17 60121 Ancona AN
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Ancona - Via Sandro Totti N. 2/a 60131 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320240015569527 IRPEF-ALTRO 2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE di ANCONA e dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE di ANCONA la cartella di pagamento relativa a II.DD. – periodo d'imposta 2021 di circa 44.000,00 euro. La cartella risulta emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 della dichiarazione Modello 770/2022 presentata da Società_1 s.r.l. in liquidazione;
l'Ufficio riferisce che dal controllo sarebbero emerse irregolarità dovute a imposte dichiarate e non versate. Il ricorrente deduce, preliminarmente, che Società_1 s.r.l. in liquidazione è stata cancellata dal Registro delle imprese in data 7.12.2023, con conseguente estinzione del soggetto;
la cartella è stata notificata il 26 luglio 2025 a lui personalmente, quale “legale rappresentante” della società, e presso la sua residenza. Il ricorrente chiede l'annullamento della cartella e del sottostante ruolo, deducendo:
1. nullità e/o inesistenza della notifica e difetto di legittimazione passiva dell'ex legale rappresentante di società estinta;
2. illegittima formazione del ruolo nei confronti di società cancellata;
3. difetto assoluto di motivazione (anche in relazione alla prospettata responsabilità ex art. 36 d.P.R. 602/1973);
4. omessa notifica dell'atto motivato ex art. 36, co. 5, d.P.R. 602/1973, ritenuto necessario in caso di responsabilità di soci degli amministratori e liquidatori. Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona (con controdeduzioni). L'Ufficio sostiene, in sintesi, la legittimità della notifica e dell'intestazione dell'atto, valorizzando il quadro societario risultante dalle visure: socio unico di Società_1 sarebbe stata Società_2 s.r.l., società tuttora attiva, della quale il ricorrente risulterebbe amministratore unico e legale rappresentante;
la cartella sarebbe stata notificata presso l'ultimo domicilio e sede e comunque a soggetto riconducibile al socio unico. Il ricorrente insiste inoltre, con memoria illustrativa, sulla distinzione tra: a) successione dei soci nei debiti della società estinta (nei limiti di quanto riscosso in liquidazione), e b) responsabilità “per fatto proprio” di amministratori e liquidatori, da accertarsi con atto autonomo e motivato ai sensi dell'art. 36, co. 5, d.P.R. 602/1973. Le parti concludono per l'accoglimento delle rispettive pretese e la condanna della controparte alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. 1. È principio consolidato che la cancellazione della società dal Registro delle imprese determini, sul piano civilistico, l'estinzione dell'ente e un fenomeno successorio in favore dei soci, i quali subentrano nelle obbligazioni inadempiute della società nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Allo stesso tempo, la disciplina fiscale (art. 28, co. 4, d.lgs. 175/2014, in coordinamento con l'art. 2495 c.c.) consente, per le cancellazioni intervenute dopo l'entrata in vigore della norma, la “stabilizzazione” e prosecuzione degli effetti ai fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione nel quinquennio dalla richiesta di cancellazione (richiamo normativo dedotto dalle parti). In tale quadro, la giurisprudenza di legittimità ha affermato la validità ed efficacia di atti impositivi intestati alla società estinta e notificati agli ex soci (anche collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio), ovvero singolarmente a taluno di essi, senza necessità di emettere “nuovi” atti intestati ai soci, proprio in ragione del fenomeno successorio (Cass. 753/2024).
2. Nel caso di specie, il ricorrente sostiene che la cartella è stata notificata nei suoi confronti come ex legale rappresentante di una società già estinta, e presso la sua residenza. L'Ufficio, tuttavia, oppone che:
la cartella è “intestata” alla Società_1 s.r.l. in liquidazione;
la notifica è stata eseguita in modo da raggiungere il socio unico (Società_2 s.r.l.) attraverso il suo legale rappresentante, coincidente nel ricorrente;
l'indirizzo di notifica risulta coerente con l'ultimo domicilio e sede risultante in atti ( Indirizzo_1 – Senigallia) e con la riconducibilità al socio unico. Il Collegio osserva che l'atto intestato alla società estinta può ritenersi validamente portato a conoscenza quando la notifica sia eseguita nei confronti del soggetto che, per effetto successorio, subentra nei rapporti debitori (ex socio), ovvero in forme che realizzino lo scopo legale di rendere edotto almeno un successore della pretesa. Nel caso concreto, la specificità sta nel fatto che il socio (in tesi) non è una persona fisica ma una società di capitali (Società_2 s.r.l.). Gli atti impositivi possono essere intestati alla società estinta ma devono essere notificati ai soci quali successori universali, non all'ex legale rappresentante, che dal momento della cancellazione perde ipso facto ogni legittimazione rappresentativa dell'ente estinto. Nel caso di specie, la cartella non individua il ricorrente come socio della società estinta – e peraltro il ricorrente non era socio diretto della Società_1 s.r.l., bensì rappresentante legale del socio unico Società_2 s.r.l. – ma lo qualifica impropriamente come “legale rappresentante”, qualità che necessariamente cessa con l'estinzione dell'ente rappresentato. La persona fisica e la persona giuridica sono soggetti ontologicamente distinti e non possono essere confusi o sovrapposti. In buona sostanza, se la pretesa erariale intendeva attingere la Società_2 s.r.l. quale socio unico successore della Società_1 s.r.l., l'atto doveva essere correttamente intestato e notificato a tale società, non al suo rappresentante legale a titolo personale. Pertanto, va rilevata la nullità della notifica per difetto di legittimazione passiva del destinatario, non correttamente individuato come socio successore ma impropriamente qualificato come “legale rappresentante” di società ormai estinta.
3. Il ricorrente fonda buona parte delle doglianze sulla tesi per cui, volendo l'amministrazione far valere la responsabilità di soci o amministratori ex art. 36 d.P.R. 602/1973, sarebbe necessario un atto autonomo e motivato ex comma 5, non surrogabile da cartella ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973. 3.1. Dagli atti di causa non emerge una contestazione diretta ex art. 36 DPR 602/1973 nei confronti del ricorrente. Osserva, comunque, il Collegio che quando l'Ufficio intenda imputare a un soggetto
“diverso” dal contribuente originario una responsabilità tipica ex art. 36 d.P.R. 602/1973 (socio, amministratore, liquidatore), occorre un accertamento specifico e motivato, con chiara indicazione della fattispecie di responsabilità e dei relativi presupposti, come sostenuto dalla parte ricorrente richiamando giurisprudenza di legittimità.
3.2. La cartella impugnata si limita ad indicare che la pretesa deriva da controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/1973 relativo alla dichiarazione della Società_1 s.r.l. per l'anno 2021, ma non contiene alcuna indicazione circa i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che legittimerebbero la pretesa nei confronti del ricorrente Ricorrente_1. Oltretutto, l'ufficio non dimostra neanche che il socio abbia percepito somme dal bilancio finale di liquidazione.
4. Ogni altra eccezion e e/o argomentazione difensiva delle parti deve ritenersi assorbita dalle suesposte motivazioni.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso. Spese a carico della resistente che si liquidano in euro 3.000,00. Così deciso in Ancona, nella camera di Consiglio del 30 gennaio 2026 IL PRESIDENTE RELATORE
UG RI NT