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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 5079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5079 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa UD IL, nella causa iscritta al n° 3998/2024 R.G.L. promossa
DA
CF: - rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TO DI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo, P.zza Chopin n. 13, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del Controparte_1
per la Sicilia, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante Controparte_2
58/d, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Camarda, giusta procura generale alle liti in notaio di Palermo. Persona_1
- resistente -
OGGETTO: riconoscimento indennizzo (malattia professionale)
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate, sostitutive dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 21 novembre 2025, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contradittorio delle parti costituite, in accoglimento del ricorso:
1 ❖ DICHIARA che a causa della malattia professionale Parte_1
correlata all'attività lavorativa svolta, ha riportato un danno biologico nella misura del 6%.
❖ Conseguentemente, ND l' a corrispondere al ricorrente il relativo CP_1
indennizzo, con decorrenza dal mese di gennaio 2023, oltre accessori come per legge.
❖ ND l' a rifondere a le spese di lite che CP_1 Parte_1
liquida complessivamente in euro 1.700,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
❖ Rimangono definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate con separato decreto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.03.2024 il ricorrente, come in epigrafe indicato, convenne in giudizio l' chiedendo il riconoscimento sia della natura professionale CP_1
delle proprie patologie sia della sussistenza di postumi invalidanti indennizzabili in forma di capitale o di rendita (se superiori al 16%) e, conseguentemente, rassegnava le seguenti domande: “ [..] accertare e dichiarare, anche a seguito di disponenda CTU medico legale, che il ricorrente è affetto, sin dalla data della domanda amministrativa, da malattia professionale contratta a causa delle esposizioni a continue vibrazioni meccaniche, a eccessivo sforzo fisico per movimentazione manuale e sollevamento di carichi, a ripetuto sovraccarico biomeccanico degli arti superiori tipiche, nonché a continui e notevoli movimenti di flesso estensione e di rotazione del rachide del settore in cui egli ha prestato la propria attività lavorativa così come dedotto in fatto e come emergente dal quadro clinico di cui alle certificazioni mediche e cartelle cliniche allegate, con menomazione certamente pari o superiore a 6 punti. - per l'effetto condannare l in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione dell'indennizzo in capitale (od alla rendita), in proporzione ai punti di menomazione che verranno riconosciuti al ricorrente anche a seguito di CTU medico legale, a partire dalla denunzia di malattia professionale o dalla data che verrà ritenuta di giustizia”, con il favore delle spese di lite.
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' , costituitosi con memoria difensiva CP_1 del 29.10.2024, contestò la fondatezza del ricorso di cui chiese il rigetto evidenziando che
“[..] Difettano peraltro, nel caso di specie, le condizioni ed i presupposti perché si faccia luogo della presunzione legale sull'origine professionale delle malattie dalle quali assume essere affetto il ricorrente. [..] Poiché le affezioni lamentate dal ricorrente non sono previste dalle tabelle di legge con riferimento alle mansioni dallo stesso espletate, risulta evidente l'impossibilità per di giovarsi delle presunzioni di legge. [..] La Parte_1
documentazione clinica e strumentale prodotta è stata oggetto di attento esame da parte dei medici dell'Istituto, nonostante l'assenza di DVR o di altro elemento a supporto del rischio
MMC e Vibrazioni. L'ernia è la complicanza di un'artrosi anteriore nel caso in esame invece è documentato un processo degenerativo ed erniario posteriore, la cui origine è tipicamente di natura extralavorativa.”.
La causa istruita con l'espletamento sia della prova testimoniale sia della consulenza tecnica affidata al dott. , all'udienza cartolare del 21 novembre Persona_2
2025, verificato il deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, sulle conclusioni delle parti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie il ricorso appare fondato e va accolto.
Invero, fornita nel corso del giudizio (cfr. verbale del 26.2.2025) da parte ricorrente la prova che il , nel corso della propria attività lavorativa, quale meccanico Pt_1
navale, era quotidianamente sottoposto a ingenti sforzi fisici (per movimentazione manuale e sollevamento di carichi anche superiori a 25 Kg) ed esposto a vibrazioni meccaniche durante i turni di lavoro, veniva disposta CTU medico-legale e nominato all'uopo il Dr.
Persona_2
Il CTU, nel proprio elaborato peritale sottolineava che:
- “[..] gli esami strumentali prodotti, evidenziano sfumati aspetti spondiloartrosici, che rendono altamente improbabile che l'artropatia degenerativa possa essere stata causa scatenante della patologia erniaria.”;
3 - “[..] Le esposizioni a vibrazioni a bordo delle navi pur risultando a bassa e media frequenza sono comunque da prendere in considerazione in quanto rappresentano rilevanti cofattori di rischio ergonomico e stress per il rachide, inducendo alla assunzione di posture forzate e incongrue negli spostamenti ed attività di movimentazione a bordo[..];
- [..]che i giudizi di idoneità annuali a cui si è sottoposto il hanno posto Pt_1 limitazioni alla movimentazione manuale di carichi e sui movimenti ripetuti di flesso- estensione del rachide[..]
Pertanto, riteneva “[..]che il quadro clinico “ernia discale lombare L3-L4 sottoposta ad intervento di decompressione e artrodesi sin.” di cui è affetto il Sig. Parte_1 di anni 50 comporta il riconoscimento di malattia professionale. L'ernia discale lombare è una malattia professionale tabellata al numero 213 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofici sensitivi persistenti), considerando che tale affezione è stata sottoposta con successo ad intervento di correzione chirurgica con intervento di decompressione e artrodesi sin., con lieve limitazione funzionale senza reliquati di ordine neurologico, appare opportuno quantificarne il danno biologico in misura del 6%, a far data dalla domanda amministrativa e precisamente dal gennaio 2023”.
A seguito delle osservazioni formulate dal CTP dell' , Dr.ssa il CP_1 Per_3
consulente ribadiva le proprie conclusioni puntualizzando: “[..] Vero è come afferma la dott.ssa che la sorveglianza sanitaria costituisce uno strumento di prevenzione Per_3
secondaria finalizzata ad evitare che una patologia possa aggravarsi, ma va considerato anche che tale strumento viene adottato quando a fronte di tutte le misure di prevenzione primaria messe in atto, permane un rischio residuo di entità non trascurabile. Pertanto, si conferma anche in tale sede la sussistenza del nesso causale tra la malattia denunciata e l'attività svolta dallo stesso, si ritiene che il quadro patologico determini il riconoscimento di malattia professionale “ernia discale lombare”, quantificando il danno biologico in misura del 6%, a far data dalla domanda amministrativa e precisamente dal gennaio 2023
[..].”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi
4 logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali, sicché non si ritiene di procedere (non ravvisandosene i presupposti) alla rinnovazione della consulenza come richiesto dall'istituto resistente.
Conseguentemente, il ricorso va accolto nei limiti sopra indicati (6%) e va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 del D.L.vo
38/2000 (e dal D.M. 12 luglio 2000) e, per l'effetto, va condannato l' al pagamento CP_1 dell'indennizzo stesso con decorrenza dal mese di gennaio 2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell le spese di consulenza CP_1
tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'esito dell'udienza cartolare ex art 127 ter cpc del 21 novembre
2025
Il Giudice
UD IL
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