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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/10/2025, n. 3455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3455 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 3074/2024
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile – nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3074 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Casal di Principe (CE) alla C.F._1 via Cimarosa n.2 presso lo studio dell'avv. Mirella Baldascino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), residente in [...]
lavoro n.34;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.04.2024 chiedeva Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, evidenziando di aver contratto matrimonio concordatario con il 28 marzo 1992 in Casal di CP_1
Principe (CE).
Da tale unione nascevano tre figlie – (nata il [...]), Per_1 Per_2
(nata il [...]) e (nata il [...]) – tutte maggiorenni ma, allo Per_3 stato, non economicamente autosufficienti.
Nel dettaglio, la ricorrente rappresentava che la convivenza con il coniuge era divenuta progressivamente insostenibile a causa delle condotte aggressive e denigratorie perpetrate ai suoi danni dal marito, anche in presenza delle figlie.
Nonostante i plurimi tentativi di riconciliazione, il sig. persisteva nei CP_1 suoi atteggiamenti prevaricatori, tanto da indurre la figlia – Per_2
profondamente turbata per aver assistito alle numerose aggressioni subite dalla madre – a ricorrere a delle terapie psicologiche.
Aggiungeva, infine, che il rapporto coniugale perveniva ad una rottura definitiva imputabile al disinteresse morale e materiale del marito verso il nucleo familiare, tant'è che il sig. abbandonava la casa coniugale ed intraprendeva una CP_1
nuova convivenza con l'attuale compagna.
Sulla scorta degli ulteriori elementi fattuali indicati in ricorso, chiedeva la separazione personale con addebito al marito;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Casapesenna (CE) alla via Caduti sul lavoro n.34; la fissazione a pag. 2/6 carico del sig. di un assegno mensile pari ad € 600,00, oltre Istat e spese CP_1 al 50%, a titolo di mantenimento delle figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
All'esito dell'udienza del 12.09.2024 il Giudice Delegato, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente, sentita la ricorrente, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo, tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e la corresponsione, a carico del sig. di un Parte_1 CP_1 assegno mensile pari a €600,00 (€200,00 per ciascuna figlia), oltre Istat e spese al
50%, a titolo di mantenimento delle figlie maggiorenni ma non autosufficienti sotto il profilo economico;
pertanto, fissava udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
All'udienza che precede, celebratasi in modalità cartolare mediante il deposito di note scritte, la ricorrente chiedeva la conferma delle statuizioni assunte in via provvisoria con l'ordinanza del 12.09.2024, mentre il resistente, sebbene regolarmente citato, non si costituiva.
Il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione, disponendo la comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., ritualmente effettuata come da annotazione di cancelleria.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di parte resistente, sig. CP_1
, il quale, sebbene sia stato regolarmente citato, non si è costituito in
[...] giudizio per tutta la durata del procedimento (cfr. ricorso notificato il 29.05.2024
e avviso di ricevimento depositato il 03.06.2024).
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le pag. 3/6 condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, da un lato, le dichiarazioni della ricorrente secondo cui tra i coniugi era terminata “l'affectio maritalis” e dall'altro, il disinteresse manifestato dal resistente desumibile dalla omessa costituzione in giudizio e la circostanza che i coniugi non convivono più insieme, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra gli stessi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata dalla sig.ra
, il Tribunale nulla deve statuire stante la rinuncia alla Parte_1
domanda da parte della ricorrente all'udienza del 12.09.2024 e, pertanto, la separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art.151, comma 1, c.p.c.
In ordine alle statuizioni accessorie, vanno confermate integralmente quelle già stabilite con l'ordinanza del 12.09.2024 atteso che parte ricorrente ne ha chiesto la conferma, non sono sopravvenute circostanza nuove e che parte resistente non ha avanzato alcuna istanza, rimanendo contumace.
In particolare, rileva il Collegio che la casa coniugale debba essere assegnata alla ricorrente quale genitore convivente con le figlie maggiorenni, prive di indipendenza economica, in modo da consentire a queste ultime di continuare a vivere nell'ambiente in cui sono cresciute (cfr. tra le altre, Cass. sent. n.
1545/2006), tenuto conto che il resistente da tempo si è trasferito altrove con la nuova compagna.
Inoltre, valutata la situazione patrimoniale rappresentata dalla ricorrente, in assenza di elementi di prova contraria forniti da parte resistente, rimasta contumace, e considerati gli indici di capacità economica desumibili dalla documentazione versata in atti, si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni non autonome a carico del genitore non convivente, per l'importo complessivo di
€ 600,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione monetaria annuale in pag. 4/6 base all'indice ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie dovute per ragioni scolastiche e/o di istruzione e sanitarie non coperte dal SSN.
E difatti, come è noto, l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori (ex multis, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32529 del 14/12/2018).
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, il Tribunale reputa che non vada disposta la ripetizione delle spese sostenute dalla ricorrente, stante la contumacia del resistente e la mancata contestazione delle domande esperite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la contumacia di nato a [...] CP_1
il 02.06.1966;
b) pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...] CP_1
Cipriano d'Aversa il 02.06.1966 ai sensi dell'art.151, comma 1, c.p.c.;
c) pone a carico di l'obbligo di versare alla sig.ra CP_1 [...]
, a titolo di mantenimento delle figlie e Parte_1 Per_1 Per_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, entro il Per_3 giorno 05 di ogni mese, l'importo complessivo di € 600,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione monetaria annuale in base all'indice
ISTAT, nonché versando il 50% delle spese straordinarie dovute per ragioni scolastiche e/o di istruzione e sanitarie non coperte dal SSN;
d) assegna la casa coniugale sita in Casapesenna (CE) alla via Caduti sul lavoro n.34 alla ricorrente che vi abiterà unitamente Parte_1
pag. 5/6 alle figlie maggiorenni e Per_1 Per_2 Per_3
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASAL DI
PRINCIPE (CE) (atto n. 11, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1992) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
f) spese di giudizio non ripetibili;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di Consiglio del 24.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 3074/2024
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile – nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott. Eugenio Troisi - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3074 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Casal di Principe (CE) alla C.F._1 via Cimarosa n.2 presso lo studio dell'avv. Mirella Baldascino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), residente in [...]
lavoro n.34;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Veniva quindi trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., come da annotazione di cancelleria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.04.2024 chiedeva Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, evidenziando di aver contratto matrimonio concordatario con il 28 marzo 1992 in Casal di CP_1
Principe (CE).
Da tale unione nascevano tre figlie – (nata il [...]), Per_1 Per_2
(nata il [...]) e (nata il [...]) – tutte maggiorenni ma, allo Per_3 stato, non economicamente autosufficienti.
Nel dettaglio, la ricorrente rappresentava che la convivenza con il coniuge era divenuta progressivamente insostenibile a causa delle condotte aggressive e denigratorie perpetrate ai suoi danni dal marito, anche in presenza delle figlie.
Nonostante i plurimi tentativi di riconciliazione, il sig. persisteva nei CP_1 suoi atteggiamenti prevaricatori, tanto da indurre la figlia – Per_2
profondamente turbata per aver assistito alle numerose aggressioni subite dalla madre – a ricorrere a delle terapie psicologiche.
Aggiungeva, infine, che il rapporto coniugale perveniva ad una rottura definitiva imputabile al disinteresse morale e materiale del marito verso il nucleo familiare, tant'è che il sig. abbandonava la casa coniugale ed intraprendeva una CP_1
nuova convivenza con l'attuale compagna.
Sulla scorta degli ulteriori elementi fattuali indicati in ricorso, chiedeva la separazione personale con addebito al marito;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Casapesenna (CE) alla via Caduti sul lavoro n.34; la fissazione a pag. 2/6 carico del sig. di un assegno mensile pari ad € 600,00, oltre Istat e spese CP_1 al 50%, a titolo di mantenimento delle figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
All'esito dell'udienza del 12.09.2024 il Giudice Delegato, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione del resistente, sentita la ricorrente, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo, tra l'altro, l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e la corresponsione, a carico del sig. di un Parte_1 CP_1 assegno mensile pari a €600,00 (€200,00 per ciascuna figlia), oltre Istat e spese al
50%, a titolo di mantenimento delle figlie maggiorenni ma non autosufficienti sotto il profilo economico;
pertanto, fissava udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
All'udienza che precede, celebratasi in modalità cartolare mediante il deposito di note scritte, la ricorrente chiedeva la conferma delle statuizioni assunte in via provvisoria con l'ordinanza del 12.09.2024, mentre il resistente, sebbene regolarmente citato, non si costituiva.
Il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione, disponendo la comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., ritualmente effettuata come da annotazione di cancelleria.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di parte resistente, sig. CP_1
, il quale, sebbene sia stato regolarmente citato, non si è costituito in
[...] giudizio per tutta la durata del procedimento (cfr. ricorso notificato il 29.05.2024
e avviso di ricevimento depositato il 03.06.2024).
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le pag. 3/6 condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, da un lato, le dichiarazioni della ricorrente secondo cui tra i coniugi era terminata “l'affectio maritalis” e dall'altro, il disinteresse manifestato dal resistente desumibile dalla omessa costituzione in giudizio e la circostanza che i coniugi non convivono più insieme, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra gli stessi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata dalla sig.ra
, il Tribunale nulla deve statuire stante la rinuncia alla Parte_1
domanda da parte della ricorrente all'udienza del 12.09.2024 e, pertanto, la separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art.151, comma 1, c.p.c.
In ordine alle statuizioni accessorie, vanno confermate integralmente quelle già stabilite con l'ordinanza del 12.09.2024 atteso che parte ricorrente ne ha chiesto la conferma, non sono sopravvenute circostanza nuove e che parte resistente non ha avanzato alcuna istanza, rimanendo contumace.
In particolare, rileva il Collegio che la casa coniugale debba essere assegnata alla ricorrente quale genitore convivente con le figlie maggiorenni, prive di indipendenza economica, in modo da consentire a queste ultime di continuare a vivere nell'ambiente in cui sono cresciute (cfr. tra le altre, Cass. sent. n.
1545/2006), tenuto conto che il resistente da tempo si è trasferito altrove con la nuova compagna.
Inoltre, valutata la situazione patrimoniale rappresentata dalla ricorrente, in assenza di elementi di prova contraria forniti da parte resistente, rimasta contumace, e considerati gli indici di capacità economica desumibili dalla documentazione versata in atti, si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni non autonome a carico del genitore non convivente, per l'importo complessivo di
€ 600,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione monetaria annuale in pag. 4/6 base all'indice ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie dovute per ragioni scolastiche e/o di istruzione e sanitarie non coperte dal SSN.
E difatti, come è noto, l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori (ex multis, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32529 del 14/12/2018).
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, il Tribunale reputa che non vada disposta la ripetizione delle spese sostenute dalla ricorrente, stante la contumacia del resistente e la mancata contestazione delle domande esperite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la contumacia di nato a [...] CP_1
il 02.06.1966;
b) pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...] CP_1
Cipriano d'Aversa il 02.06.1966 ai sensi dell'art.151, comma 1, c.p.c.;
c) pone a carico di l'obbligo di versare alla sig.ra CP_1 [...]
, a titolo di mantenimento delle figlie e Parte_1 Per_1 Per_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, entro il Per_3 giorno 05 di ogni mese, l'importo complessivo di € 600,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione monetaria annuale in base all'indice
ISTAT, nonché versando il 50% delle spese straordinarie dovute per ragioni scolastiche e/o di istruzione e sanitarie non coperte dal SSN;
d) assegna la casa coniugale sita in Casapesenna (CE) alla via Caduti sul lavoro n.34 alla ricorrente che vi abiterà unitamente Parte_1
pag. 5/6 alle figlie maggiorenni e Per_1 Per_2 Per_3
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASAL DI
PRINCIPE (CE) (atto n. 11, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1992) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
f) spese di giudizio non ripetibili;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di Consiglio del 24.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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