Provvedimento: […] L'altra questione sollevata da parte convenuta, e che si intende risolvere preliminarmente, concerne l'asserita carenza di potere dell'organo di governo comunale in materia de qua, in quanto — in mancanza di una delega generale della Regione al Comune (art. 2 legge regionale n. 18 del 1973) — il provvedimento d'esproprio doveva essere adottato dal Presidente della Giunta Regionale. La questione non rileva in questa sede, dove si discute sul fatto che l'espropriazione non è stata completata nei termini di legge e sul conseguente danno patrimoniale (e non se l'organo comunale avesse o meno titolo in materia).
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