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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2025, n. 3047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3047 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI presidente dott. Marco GENNA consigliere dott. Paolo BONOFIGLIO consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5577 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 discussa all'udienza del 15 maggio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Angela Leo
APPELLANTE
E
(c.f.: CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Margherita Castiglioni
APPELLATA
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 maggio 2025 i difensori delle parti hanno discusso la causa sulle conclusioni rassegnate come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
4516/2022, che ha rigettato l'opposizione avverso la determinazione dirigenziale n.
06190004336 del 5 aprile 2019 con cui è stata comminata al la sanzione Parte_1 amministrativa di 25.999,99 € per avere ceduto senza averne titolo l'immobile di edilizia economica popolare sito in via Paolo Ferdinando Quaglia 31, scala I, int. 1. CP_1
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente ritenuto che l'obbligo di motivazione del provvedimento impugnato fosse soddisfatto dal mero rinvio per relationem al verbale di accertamento presupposto, mentre nel caso di specie sono privi di motivazione sia il verbale di accertamento dell'infrazione redatto dagli agenti della Polizia di sia la CP_1 determinazione ingiuntiva impugnata;
2) il tribunale ha respinto l'eccezione di “prescrizione dell'azione amministrativa” individuando erroneamente il momento da cui far decorrere il termine quinquennale di prescrizione;
3) il tribunale ha ritenuto legittima la sanzione amministrativa sull'erroneo presupposto che avesse illegittimamente lasciato l'alloggio nella disponibilità di Parte_1 senza restituirlo all'ATER, mentre il ha lasciato l'alloggio solo Parte_2 Parte_1 dopo la fine della relazione di convivenza more uxorio con la quale aveva Parte_2 un titolo autonomo per continuare ad occupare l'alloggio, quale convivente di fatto dell'assegnatario;
4) non ha commesso l'illecito che gli è stato contestato, perché ai Parte_1 sensi dell'art. 12 della l.r. n. 12 del 1999 il convivente di fatto fa parte del nucleo familiare e ha diritto ad occupare l'alloggio, sì che il non poteva restituire all'ATER le chiavi Parte_1 di un alloggio occupato legittimamente da Parte_2
L'appellante ha concluso domandando l'annullamento del provvedimento amministrativo impugnato e – in subordine – l'applicazione della sanzione nel minimo edittale.
Si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'appello perché CP_1 infondato.
Con il primo motivo di appello, si duole del fatto che il tribunale Parte_1 abbia ritenuto soddisfatto l'obbligo di motivazione del provvedimento impugnato mediante il rinvio per relationem ad un atto (il verbale di accertamento presupposto) che a sua volta non consente di stabilire quali siano gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo
2 accertato a carico del Parte_1
Il motivo è infondato.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'ordinanza-ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa non deve contenere una motivazione analitica e dettagliata come se fosse un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione (ex multis v. Cass. 21924/2021; Cass. 16316/2020).
Nel caso di specie la determinazione dirigenziale impugnata rinvia agli elementi di fatto indicati nel verbale di accertamento di violazione n. 73120000321 del 22 novembre 2016
(notificato al trasgressore il 19 dicembre 2016), con cui è stata contestata la violazione dell'art. 15 della legge della Regione Lazio n. 12 del 1999 (che vieta all'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di cedere l'alloggio a terzi a qualsiasi titolo, fuori dei casi previsti dalla legge).
Nel verbale di accertamento n. 73120000321 si legge a sua volta che
[...]
“in qualità di assegnatario dell'immobile di Edilizia Residenziale Pubblica sito in Parte_1
via Paolo Ferdinando Quaglia n. 31, scala I, int. 1, in data 16.01.2009 trasferiva la CP_1 propria residenza senza riconsegnare le chiavi dell'immobile né dare comunicazione all'ATER, come emerso da loro segnalazione [leggi: segnalazione dell'ATER] con protocollo
63847 del 17.10.2016, permettendo a terzi l'utilizzo non autorizzato del bene. Nello specifico gli scriventi accertavano, all'interno dell'alloggio, occupanti senza titolo, perseguiti a norma di legge”.
Il verbale di accertamento, richiamato per relationem nella determinazione ingiuntiva impugnata, contiene tutti gli elementi utili a comprendere quale sia la violazione contestata al trasgressore (il trasferimento della propria residenza in un luogo diverso dall'alloggio assegnato, consentendo a terzi di occupare l'alloggio senza esserne autorizzati dall'ATER), come dimostra il fatto che il è stato pienamente in grado di spiegare le proprie Parte_1 difese di merito sia nel corso nel procedimento amministrativo (ove ha presentato memorie ed
è stato ascoltato), sia in sede giurisdizionale.
Con il secondo motivo di appello, si duole del fatto che il tribunale Parte_1 abbia respinto l'eccezione di “prescrizione dell'azione amministrativa” individuando il momento da cui far decorrere il termine quinquennale di prescrizione in quello in cui è stato notificato il verbale di accertamento dell'infrazione (22 novembre 2016: recte 19 dicembre
2016), anziché in quello in cui ha comunicato all'ATER di convivere Parte_1 more uxorio con nell'alloggio di via Paolo Ferdinando Quaglia 31 (12 Parte_2 giugno 2008).
L'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (primo comma) e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle enorme del codice civile (secondo comma).
3 Nel caso di specie l'illecito contestato a consiste nel fatto di aver Parte_1 trasferito la propria residenza in un luogo diverso dall'alloggio assegnato, consentendo a terzi di occupare l'alloggio senza esserne autorizzati dall'ATER (v. il verbale di accertamento n.
73120000321 del 22 novembre 2016).
Nel verbale di accertamento è indicato specificatamente che “in Parte_1 data 16.01.2009 trasferiva la propria residenza senza riconsegnare le chiavi dell'immobile né dare comunicazione all'ATER [...] permettendo a terzo l'utilizzo non autorizzato del bene”, ciò che consente di individuare nel giorno 16 gennaio 2009 la data in cui è stata commessa la violazione contestata.
Alla data in cui è stato notificato il verbale di accertamento (primo atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione), erano dunque già trascorsi oltre 5 anni dalla commissione dell'illecito e il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa deve pertanto ritenersi prescritto.
Il motivo di appello va pertanto accolto, con conseguente annullamento della determinazione dirigenziale impugnata.
All'accoglimento del secondo motivo di appello, segue l'assorbimento del terzo e del quarto motivo di appello (con cui il contesta a vario titolo la fondatezza nel merito Parte_1 dell'illecito contestato).
Alla soccombenza dell'appellata segue la sua condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, che – in difetto di notula - si liquidano in complessivi 3.264,00 € (di cui 3.000,00 € per compensi e 264,00 € per spese vive), oltre IVA,
CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di primo grado e in complessivi
3.804,00 € (di cui 3.000,00 € per compensi e 804,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di appello (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Roma n. 4516/2022 e per l'effetto annulla la determinazione dirigenziale impugnata.
2) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in CP_1 favore di liquidandole in complessivi 3.264,00 € oltre IVA, CPA e spese Parte_1 generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi 3.804,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Gianluca MAURO PELLEGRINI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI presidente dott. Marco GENNA consigliere dott. Paolo BONOFIGLIO consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 5577 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 discussa all'udienza del 15 maggio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Angela Leo
APPELLANTE
E
(c.f.: CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Margherita Castiglioni
APPELLATA
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 maggio 2025 i difensori delle parti hanno discusso la causa sulle conclusioni rassegnate come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
4516/2022, che ha rigettato l'opposizione avverso la determinazione dirigenziale n.
06190004336 del 5 aprile 2019 con cui è stata comminata al la sanzione Parte_1 amministrativa di 25.999,99 € per avere ceduto senza averne titolo l'immobile di edilizia economica popolare sito in via Paolo Ferdinando Quaglia 31, scala I, int. 1. CP_1
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) il tribunale ha erroneamente ritenuto che l'obbligo di motivazione del provvedimento impugnato fosse soddisfatto dal mero rinvio per relationem al verbale di accertamento presupposto, mentre nel caso di specie sono privi di motivazione sia il verbale di accertamento dell'infrazione redatto dagli agenti della Polizia di sia la CP_1 determinazione ingiuntiva impugnata;
2) il tribunale ha respinto l'eccezione di “prescrizione dell'azione amministrativa” individuando erroneamente il momento da cui far decorrere il termine quinquennale di prescrizione;
3) il tribunale ha ritenuto legittima la sanzione amministrativa sull'erroneo presupposto che avesse illegittimamente lasciato l'alloggio nella disponibilità di Parte_1 senza restituirlo all'ATER, mentre il ha lasciato l'alloggio solo Parte_2 Parte_1 dopo la fine della relazione di convivenza more uxorio con la quale aveva Parte_2 un titolo autonomo per continuare ad occupare l'alloggio, quale convivente di fatto dell'assegnatario;
4) non ha commesso l'illecito che gli è stato contestato, perché ai Parte_1 sensi dell'art. 12 della l.r. n. 12 del 1999 il convivente di fatto fa parte del nucleo familiare e ha diritto ad occupare l'alloggio, sì che il non poteva restituire all'ATER le chiavi Parte_1 di un alloggio occupato legittimamente da Parte_2
L'appellante ha concluso domandando l'annullamento del provvedimento amministrativo impugnato e – in subordine – l'applicazione della sanzione nel minimo edittale.
Si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'appello perché CP_1 infondato.
Con il primo motivo di appello, si duole del fatto che il tribunale Parte_1 abbia ritenuto soddisfatto l'obbligo di motivazione del provvedimento impugnato mediante il rinvio per relationem ad un atto (il verbale di accertamento presupposto) che a sua volta non consente di stabilire quali siano gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo
2 accertato a carico del Parte_1
Il motivo è infondato.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'ordinanza-ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa non deve contenere una motivazione analitica e dettagliata come se fosse un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione (ex multis v. Cass. 21924/2021; Cass. 16316/2020).
Nel caso di specie la determinazione dirigenziale impugnata rinvia agli elementi di fatto indicati nel verbale di accertamento di violazione n. 73120000321 del 22 novembre 2016
(notificato al trasgressore il 19 dicembre 2016), con cui è stata contestata la violazione dell'art. 15 della legge della Regione Lazio n. 12 del 1999 (che vieta all'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di cedere l'alloggio a terzi a qualsiasi titolo, fuori dei casi previsti dalla legge).
Nel verbale di accertamento n. 73120000321 si legge a sua volta che
[...]
“in qualità di assegnatario dell'immobile di Edilizia Residenziale Pubblica sito in Parte_1
via Paolo Ferdinando Quaglia n. 31, scala I, int. 1, in data 16.01.2009 trasferiva la CP_1 propria residenza senza riconsegnare le chiavi dell'immobile né dare comunicazione all'ATER, come emerso da loro segnalazione [leggi: segnalazione dell'ATER] con protocollo
63847 del 17.10.2016, permettendo a terzi l'utilizzo non autorizzato del bene. Nello specifico gli scriventi accertavano, all'interno dell'alloggio, occupanti senza titolo, perseguiti a norma di legge”.
Il verbale di accertamento, richiamato per relationem nella determinazione ingiuntiva impugnata, contiene tutti gli elementi utili a comprendere quale sia la violazione contestata al trasgressore (il trasferimento della propria residenza in un luogo diverso dall'alloggio assegnato, consentendo a terzi di occupare l'alloggio senza esserne autorizzati dall'ATER), come dimostra il fatto che il è stato pienamente in grado di spiegare le proprie Parte_1 difese di merito sia nel corso nel procedimento amministrativo (ove ha presentato memorie ed
è stato ascoltato), sia in sede giurisdizionale.
Con il secondo motivo di appello, si duole del fatto che il tribunale Parte_1 abbia respinto l'eccezione di “prescrizione dell'azione amministrativa” individuando il momento da cui far decorrere il termine quinquennale di prescrizione in quello in cui è stato notificato il verbale di accertamento dell'infrazione (22 novembre 2016: recte 19 dicembre
2016), anziché in quello in cui ha comunicato all'ATER di convivere Parte_1 more uxorio con nell'alloggio di via Paolo Ferdinando Quaglia 31 (12 Parte_2 giugno 2008).
L'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (primo comma) e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle enorme del codice civile (secondo comma).
3 Nel caso di specie l'illecito contestato a consiste nel fatto di aver Parte_1 trasferito la propria residenza in un luogo diverso dall'alloggio assegnato, consentendo a terzi di occupare l'alloggio senza esserne autorizzati dall'ATER (v. il verbale di accertamento n.
73120000321 del 22 novembre 2016).
Nel verbale di accertamento è indicato specificatamente che “in Parte_1 data 16.01.2009 trasferiva la propria residenza senza riconsegnare le chiavi dell'immobile né dare comunicazione all'ATER [...] permettendo a terzo l'utilizzo non autorizzato del bene”, ciò che consente di individuare nel giorno 16 gennaio 2009 la data in cui è stata commessa la violazione contestata.
Alla data in cui è stato notificato il verbale di accertamento (primo atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione), erano dunque già trascorsi oltre 5 anni dalla commissione dell'illecito e il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa deve pertanto ritenersi prescritto.
Il motivo di appello va pertanto accolto, con conseguente annullamento della determinazione dirigenziale impugnata.
All'accoglimento del secondo motivo di appello, segue l'assorbimento del terzo e del quarto motivo di appello (con cui il contesta a vario titolo la fondatezza nel merito Parte_1 dell'illecito contestato).
Alla soccombenza dell'appellata segue la sua condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante, che – in difetto di notula - si liquidano in complessivi 3.264,00 € (di cui 3.000,00 € per compensi e 264,00 € per spese vive), oltre IVA,
CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di primo grado e in complessivi
3.804,00 € (di cui 3.000,00 € per compensi e 804,00 € per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di appello (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Roma n. 4516/2022 e per l'effetto annulla la determinazione dirigenziale impugnata.
2) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in CP_1 favore di liquidandole in complessivi 3.264,00 € oltre IVA, CPA e spese Parte_1 generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in complessivi 3.804,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Gianluca MAURO PELLEGRINI
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