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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/10/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 1405 / 2025 R.Gen
Il Giudice designato dr. AL DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...] -RM- il 07.03.1950), elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma Via Caio Mario n.8, rappresentata e difesa dall' Avv. Marco Leoni giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma Via Cesare Beccaria n.29, rappresentato e difeso dall' Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis cod. proc. civ., ha chiesto l'accertamento della Parte_1 sussistenza delle condizioni sanitarie utili per ottenere l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 legge n. 18/80 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il CTU nominato ha escluso la sussistenza del requisito medico- legale.
Con l'instaurazione del giudizio di opposizione, mediante il deposito del ricorso in data 3.3.2025, la ha contestato le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo, Parte_1 sostenendo che il ctu avrebbe sottostimato le patologie da cui è affetta della ricorrente emergenti dalla documentazione in atti (con particolare riguardo alla visita geriatrica del 15.1.2024). Sul punto, ha richiamato, inoltre, le note critiche redatte dal proprio consulente dott.ssa . Persona_1
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto.
1 All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
In primo luogo, deve notarsi che il ricorso è stato tempestivamente iscritto in data 3.3.2025 entro il termine di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso avvenuto il 26.2.2025.
Detto ciò, si osserva che l'opposizione va disattesa.
Occorre rammentare che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° cod. proc. civ. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Pertanto, non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso in esame, la difesa lamenta la sottovalutazione del quadro clinico da parte del Ctu, richiamandosi a tutti i documenti già depositati nella prima fase e sostenendo che dagli stessi emergerebbe la sussistenza dei requisiti sanitari qualora correttamente valutati dal Ctu.
Ebbene, deve rilevarsi che le note critiche, redatte dal Ctp Dott.ssa , richiamano le Per_1 medesime patologie già esaminate dal Ctu e si limitano a proporre rilievi già adeguatamente valutati dallo stesso, senza illustrare alcun specifico errore tecnico commesso dal Ctu ed omettendo di spiegare tecnicamente le ragioni per le quali si dovrebbe giungere ad una diversa valutazione rispetto a quella compiuta dal Ctu;
né sono state individuate specifiche contraddizioni in cui sarebbe incorso l'esperto.
Tali rilievi si sostanziano in un generico dissenso espresso avverso le risultanze peritali e si risolvono – anche in considerazione della richiamata certificazione medica – in una richiesta di rivalutazione medica, senza – però – individuare specifici errori, omissioni e contraddizioni in cui sarebbe incorso l'esperto nominato dal Tribunale.
Le conclusioni formulate dal Ctu nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio.
2 Invero, il Ctu nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo (dott. Per_2
, all'esito di un esaustivo ragionamento scientifico fondato principalmente sull'obiettività
[...] clinica, ha accertato, in modo chiaro, che la ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità che non integrano il requisito medico per ottenere l'indennità di accompagnamento.
Il Ctu ha invero evidenziato che: “ Gli elementi emersi dallo studio della documentazione sanitaria presente in atti e dalla nostra visita medico legale hanno messo in luce che la Sig.ra
all'epoca della domanda di invalidità (16.5.2024), era affetta dalle patologie riportate Parte_1 alla voce Diagnosi medico legale, che certamente costituiscono un complesso morboso capace di determinare gravi difficoltà permanenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età nella CP_ misura del 100%, come giudicato dalla Commissione Medica del Centro Medico Legale di
Roma. Dalla relazione clinica redatta in data 23.10.2024 dalla dott.ssa , in Persona_3 servizio presso la UOC Ematologia dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata di Roma, si evince che la Sig.ra è seguita presso l'ambulatorio di questa UOC in quanto Parte_1 Parte_2 affetta da Linfoma Linfocitico/Leucemia Linfatica Cronica con diagnosi posta nel giugno 2023,
Stadio 2 B, stato mutazionale IGHV non mutato.
Dopo un periodo di osservazione la pz ha manifestato malattia sintomatica che ha posto
l'indicazione a terapia di prima linea con inibitore di Bruton Kinasi Acalabrutinib. Tale terapia, per via orale fino a progressione o a cattiva tolleranza, al momento consente un ottimale controllo della malattia. La paziente necessita di controlli clinici ed ematochimici per un periodo al momento non quantificabile ma non inferiore a cinque anni” (doc. n. 17).
Alla nostra visita peritale la Sig.ra ha eseguito i passaggi posturali in autonomia e ha Parte_1 mostrato di essere in grado di deambulare autonomamente, anche se lentamente, a piccoli passi, a gambe leggermente allargate. Al colloquio è risultata lucida, vigile, collaborante, orientata nel tempo
e nello spazio;
ha risposto con proprietà alle domande rivolte, mostrando buona memoria e discreta deflessione del tono dell'umore. Pertanto, poiché nel caso in esame il soggetto, anche se con qualche difficoltà, è in grado di deambulare autonomamente e non presenta né deterioramento psichico, né disorientamento temporo-spaziale o perturbamento del comportamento o degli atti quotidiani della vita, non si configura la possibilità di concedere il beneficio dell'indennità di accompagnamento”.
In definitiva, alla luce considerazioni sinora esposte, non si giustifica un rinnovo dell'indagine peritale e l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, atteso che parte ricorrente ha presentato la dichiarazione personale ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
3 - rigetta l'opposizione;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Tivoli, 21.10.2025
4
Il Giudice
AL Di ET