Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/04/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 650 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 15.4.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Scarpelli;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_1 C.F._2
Russo;
CONVENUTO alla quale è riunito il procedimento iscritto al n. 383/23 Cont. Tribunale per i Minorenni di Catanzaro.
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con in data 2.9.2021 in Rende Controparte_1
(CS) e che dalla loro unione è nata la figlia (10.12.2020) ha dedotto che la convivenza Persona_1
è divenuta intollerabile ed ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi e adottarsi le statuizioni accessorie.
Il convenuto ha resistito alle domande della ricorrente, aderendo, in subordine, alla domanda principale e formulando, a sua volta, ulteriori domande accessorie.
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Si osserva al riguardo che, in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (cfr. Cass. 1164/14, 26084/19).
Nella specie, la volontà manifestata dalla ricorrente di addivenire alla separazione, ribadita più volte in corso di causa, palesa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 151 c.c.
Dichiarata la separazione personale dei coniugi, la causa deve essere rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie come da separata ordinanza.
Alla sentenza definitiva è riservata anche la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Il Presidente est.
dott. Andrea Palma
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