Decreto cautelare 18 giugno 2021
Ordinanza collegiale 16 luglio 2021
Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 26 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 18/06/2021, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2021
N. 00608/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2021, proposto da
CH ES, rappresentata e difesa dall'avvocato Petra Giacomini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Portogruaro, Via Pio X, n. 2;
contro
Liceo Artistico Statale Michelangelo Guggenheim, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica
1. del giudizio di non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione a.s. 2020/21;
2. del verbale di valutazione finale del Consiglio di classe, atto non cognito;
3. di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, conseguente o collegato, con espresso, ma non esclusivo, riferimento, ai giudizi ed ai voti riportati nello scrutinio del secondo quadrimestre, nonché, per quanto di interesse, al Piano Educativo Individualizzato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di misure cautelari monocratiche con cui la ricorrente chiede - ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. – la sospensione degli atti impugnati e la conseguente ammissione in via provvisoria a sostenere l’esame di Maturità;
Rilevato che la mancata concessione delle misure monocratiche richieste non pregiudica gli effetti, anche ripristinatori, di un’eventuale ordinanza collegiale di accoglimento, considerato che in esecuzione di tale ordinanza l’Amministrazione sarebbe tenuta a predisporre sezioni suppletive;
Ritenuto di conseguenza che non sembra sussistere quella situazione di estrema gravità ed urgenza che, ai sensi del richiamato articolo 56 cod. proc. amm., costituisce il presupposto per l’adozione di una misura cautelare inaudita altera parte ;
Ritenuto altresì, in accoglimento della domanda istruttoria proposta con il ricorso, di acquisire il verbale dello scrutinio finale;
P.Q.M.
Respinge la domanda di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale, nel contraddittorio delle parti, la camera di consiglio del 14 luglio 2021.
Assegna al Liceo Artistico intimato il termine di sette giorni, dalla comunicazione del presente decreto, per provvedere al deposito della documentazione richiesta.
Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 18 giugno 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO