Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
5066/2023
EPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo, all'esito dell'udienza del 17.02.2025 come sostituita dal depo-
sito ex art. 127 ter c.p.c di note scritte contenenti istanze e conclusioni, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5066/2023 R.G. Lavoro, promosso
DA
con Sede in Catania, Molo di Levante Piazzale Parte 1
triangolare Porto di Catania, c. f. P.IVA 1 in persona del legale rappresentante p. t. CP_1
,[...] col patrocinio dell'avv. Salvatore Agnello come da procura in atti, domiciliato presso il suo
Studio in Catania via Orto Limoni n. 5;
RICORRENTE
CONTRO
. c. f. P.IVA 2 Controparte_2
in persona del Direttore Regionale p. t. con Sede Catania, via Cifali n. 76/A, in giudizio rappre-
sentato e difeso dall'avv. Origlio Concetto, domiciliato presso l'ufficio del proprio procuratore in
Catania, via Cifali 76/A.
RESISTENTE
Oggetto. impugnazione invito a regolarizzare
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
con vittoria di spese di giudizio e con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c in favore del procura-
tore del ricorrente.
Premetteva in fatto che in data 03 giugno 2015 venivano notificati alla società ricorrente il verbale unico di accertamento e notificazione n. 000480786 del 22.05.2015 emesso da Inps di Catania per il periodo di accertamento da 01.3.2010 al 28.02.2015 con il quale è stato contestato il mancato versamento di contributi all'istituto. Dall'accertamento sono scaturiti un avviso di addebito Inps,
593201500001513989000 di € 25.257,89, notificato il 14.10.2015 e una cartella di pagamento n.
293 20170039744547000 notificata il 21.12.2017 per l'importo di euro 4.842,47 riferita a differenze per contributi e premi P_ riferiti a diverse annualità.
La ricorrente odierna impugnava in giudizio verbale di accertamento e avviso di addebito e con sentenza del Tribunale Lavoro Catania, passata in giudicato, n. 1824 del 14/04/2021 parte ricorrente otteneva il riconoscimento dell'illegittimità di tutti gli atti impugnati e l'annullamento dell'indicato verbale di accertamento, dell'avviso di addebito Inps sopra specificato.
Successivamente in data 07 marzo 2017 CP 2 ha notificato alla ricorrente odierna la diffida ex art
16 DPR 1124/1965, emessa sulla base dell'avviso di accertamento annullato, per l'omessa denun-
cia di nuovo rischio per l'attività di addetti all'ormeggio barche e loro movimentazione mediante gru, variando al contempo il rapporto assicurativo.
In data 17 marzo 2017 la società provvedeva ad effettuare la denuncia di nuovo rischio per l'attività
degli addetti all'ormeggio barche e la loro movimentazione mediante gru.
Successivamente in data 23 marzo 2017 il consulente della ricorrente comunicava a mezzo Pec una nota che evidenziava la denuncia di nuovo rischio come richiesta dall'ufficio in data 17 marzo
2017 per i lavoratori addetti all'ormeggio e la movimentazione a mezzo gru. Detta nota specifica vai nomi dei lavoratori interessati e precisava che la società sino alla ricezione della diffida aveva dichiarato le retribuzioni dei lavoratori ed ha pagato ogni anno il premio e l'anticipo in base al tasso applicato a tale voce di rischio ( 0412).
Evidenziava tuttavia che l'ufficio aveva eseguito calcoli del premio, mora, interessi e sanzioni senza considerare il premio già pagato annualmente dall'azienda per i due lavoratori in questione.
Sulla base dei chiarimenti forniti la società chiedeva ad P_ il ricalcolo dei premi, sanzioni civili e interessi solo sull'ammontare delle differenze date dalla voce di rischio applicata dalla società (
0412) e la voce di rischio comunicata dall'ufficio in data 20.3.2017.
Successivamente CP 2 notificava alla ricorrente la cartella di pagamento 293201700397445 47
000 con la quale veniva richiesta differenze di premio per la variazione rapporto, senza tenere conto di quanto già pagato dal ricorrente. La cartella indicata veniva impugnata dalla ricorrente odierna con ricorso presentato dinanzi questo Ufficio, iscritto al n. 1156/2018 che si concludeva con pronuncia in rito che dichiarava la tardività dell'opposizione.
In data 10. 2. 2023 P_ ha presentato invito a regolarizzare chiedendo il pagamento della somma di euro 4.001,79 compressivo di importi dovuti dalla cartella di pagamento 2017 sopra indicata e da sanzioni per evasione ed interessi di mora. La società pagava l'importo della cartella 2017 con la definizione agevolata dei titoli ex legge 197/2022 “ rottamazione quater" per ottenere DURC
regolare e consentire continuità alla propria attività di impresa.
Successivamente P_ ha inviato invito a regolarizzare del 27 marzo 2023, impugnato in questa sede, con il quale ha chiesto il pagamento dell'importo di euro2.849,21, già richiesti nel prece dente invito a regolarizzare del 10.2. 2023, relativi a sanzioni per interessi e mora.
Avverso tale invito è stato proposto ricorso amministrativo e in assenza di esito è stato proposto il ricorso giudiziale.
A sostegno della domanda deduceva l'illegittimità della cartella di pagamento del 2017 perché
fondata sul verbale di accertamento annullato dalla sentenza n. 1824 / 2021 e sulle risultanze illegittime del medesimo che sono state annullate.
Le richieste inviate da P_ con invito regolarizzare risultavano parimenti illegittime perché fon date su un accertamento che non era più valido in forza di sentenza definitiva che fa stato tra la parte ricorrente ed Inps e riverbera effetti anche sulle richiesta P_ . Il pagamento che la ricorrente ha eseguito utilizzando i benefici della definizione agevolata della cartella si era reso necessario per ottenere un DURC regolare ai fini di potere continuare l'attività
lavorativa ma per il quale la società si riservava di agire per ripetere quanto versato.
Deduceva l'illegittimità delle richieste a titolo di sanzione per evasione ed interesse di mora,
chiedeva pertanto l'annullamento dell'invito a regolarizzare del 27.3. 2023 dichiarando non dovute le somme richieste. chiedeva la vittoria di spese con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Fissata udienza di discussione si costituiva in giudizio P_ che si riportava alla propria relazione amministrativa, richiamava il pagamento eseguito dalla ricorrente della cartella del 2017 con la de-
finizione agevolata” quater “e deduceva che non risultavano ancora pagate le sanzioni civili che rappresentavano l'unico debito contributivo esistente.
Chiedeva fosse dichiarata cessata la materia del contendere e in subordine, in caso di contestazione sulla richiesta, chiedeva che il ricorso fosse rigettato per infondatezza.
La causa veniva istruita a mezzo deposito di note autorizzate e documenti.
All'esito dell'udienza del 12 dicembre questo giudice veniva delegato per la decisione della causa.
sostituita la odierna udienza da deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini per le istanze e conclusioni, esaminate come in atti depositate, il procedimento si conclude col presente provve-
dimento.
******
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione in atti versata dall'Istituto per l'assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro
risulta evidente che non viene considerata la sentenza passata in giudicato che ha annullato il verbale di accertamento Inps n. 000480786 del 22.05.2025.
La sentenza viene in atti documentata dal ricorrente e si evince con chiarezza l'annullamento del verbale in questione e dell'avviso di addebito che era conseguito.
La sentenza risulta definitiva e non più soggetta ad impugnazione ed è stata resa da questo Ufficio
il 14.04.2021 n. 1824, resa nel procedimento iscritto al n. 11061/2015 R.G.
La cartella notificata da P_ discende documentalmente dal verbale annullato in via definitiva e pertanto risulta illegittima, come lo sono le pretese contributive calcolate sul presupposto verbale annullato .
la relazione amministrativa offerta dalla resistente in atti inizia testualmente riportandosi alla cartel la di pagamento opposta che contiene contributi evasi e richiama il verbale di accertamento annullato del 22 maggio 2015.
Partendo da tale dato P_ dichiara di avere liquidato ilo premio evaso sull'unica voce di tariffa esistente sulla posizione assicurativa 0412. " Il premio dovuto oggetto della richiesta n. 110013 66
veniva richiesto con l'allegato certificato di variazione (v. richiesta 110013), ed era pari ad euro
917,72. La ditta pagava i premi in data 27 marzo 2017"
Quanto contenuto nella relazione amministrativa conferma la ricostruzione del ricorrente che parte dalla pretesa P_ calcolata su verbale annullato e conferma nonostante ciò il pagamento eseguito dalla società ricorrente per ottenere DURC positivo.
La relazione deposita da P_ richiama altresì e conferma la richiesta di denuncia nuovo rischio da parte P_ e la circostanza della richiesta di rettifica poiché la ricorrente aveva comunicato retribuzioni già dichiarate su altra voce di rischio e pertanto aveva già pagato.
Nella relazione si legge altresì che la resistente aveva proceduto ad eseguire sistemazioni contabili per il ricalcolo di sanzioni e interessi di mora effettivamente dovuti.
Chiaramente anche tale affermazione contenuta nella relazione amministrativa dimostra che P_
abbia agito prescindendo del tutto dall'annullamento del verbale ispettivo, come in effetti avvenuto. 66L'ente conclude che a seguito dei conteggi effettuati il totale ancora dovuto sulla cartella si può
quantificare nel seguente modo :
€ 208, 75 richiesta di premi evasi da omissioni retributive accertate con verbale INPS
€ 147,04 richiesta n. 110014 per evasione per differenza tasso di tariffa;
€ € 231,21 per sanzioni civili ed interessi di mora relativi a richiesta 110014;
€ 388, 94 rata premio 2017 ".
Alla luce dell'annullamento del verbale ispettivo e della insussistenza di evasioni contributive nessuna richiesta di pagamento di premio 2017 sembra legittima come illegittima risulta la richiesta di pagamento di sanzioni e interessi di mora.
La somma di euro 388, 94 risulta non dovuta in quanto la rata anno 2017 viene erroneamente calcolata sulla base di accertamenti annullati dalla sentenza 182472021.
L'unico importo che risulta dovuto risulta quello di € 147,04 dovuto per "richiesta n. 110014
evasione per differenza tasso tariffa”, oltre le sanzioni di euro 231,21” sanzioni civili ed interessi di mora relativi a richiesta n.110014", come si evince dalla relazione amministrativa in atti depo sitata da CP 2
.Il riconoscimento di tali voci dovute ad P_ lo stesso ricorrente lo svolge nelle note scritte in giudizio ( depositate il 17.02.2025 e in data 23.01.2024).
Non risultano dovute le altre somme indicate in avviso a regolarizzare impugnato recante data
27.3.2023 con sanzioni ed accessori in quanto calcolate sulla base del verbale annullato.
Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento e deve essere annullato l'invito a regolarizzare e le somme ivi richieste perché calcolate sulla base di verbale annullato dal giudicato sopra specificato.
Alla luce del riconoscimento di quanto dovuto da parte ricorrente in favore dell' P_ , ( note scrit te in atti depositate ex art. 127 ter cpc ) sono per metà compensate le spese di giudizio tra le parti,
la rimanente metà è posta a carico di P_ tenuto conto delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 5066/2023 R.G. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così
provvede :
Accoglie il ricorso e pertanto annulla l'invito a regolarizzare del 27.3.2023, con annullamento della richiesta di pagamento ivi contenuta;
Dichiara dovute dal ricorrente le somme di euro 147,04 e 231,21 in favore dell' P_ per le causali in motivazione specificate, con obbligo di pagamento a carico del ricorrente medesimo;
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in euro 450,0 oltre rimborso forfettario al 15% IVA e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Agnello Salvatore ex art. 93 c.p.c.
Catania 17.02.2025 il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo