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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/07/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3584/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. con il patrocinio dell'avv. ATZORI CLAUDIA C.F._1
e
CP_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CANCEDDA FRANCESCA C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“PREMESSO CHE
1. I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione more uxorio per circa dieci anni e dopo un periodo di serenità, sono insorti profondi ed irrimediabili contrasti e, venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, i ricorrenti hanno deciso di interrompere il loro rapporto di convivenza.
2. In data immediatamente successiva alla conclusione della relazione la Sig.ra comunicava Pt_1
al di essere in attesa di un bambino e, di voler portare avanti la gravidanza sebbene, il CP_1
rapporto sentimentale tra loro fosse giunto al termine. In data 8 marzo 2024 nasceva in Cagliari la piccola codice fiscale , riconosciuta dalla sola madre. Persona_1 C.F._3
3. Successivamente alla nascita della piccola , il Sig. manifestava la volontà di Per_1 CP_1
effettuare il test genetico della paternità che, in data 19 luglio 2024, confermava la paternità in capo al Sig. CP_1
4. Le parti congiuntamente in data 18 ottobre 2024 si recavano davanti all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Capoterra per la dichiarazione di riconoscimento della figlia da parte del Per_1
5. Le parti nel preminente interesse della figlia minore sono prevenute ad CP_1 Persona_1
accordi per definire in modo consensuale le condizioni regolative della responsabilità genitoriale.
* * *
Tutto ciò premesso i Signori e come in atti rappresentati, Parte_1 CP_1
domiciliati e difesi
RICORRONO all'On. le Tribunale Ordinario di Cagliari, affinché, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare l'affidamento della figlia minore , le Persona_1
modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento rassegnando sulla base degli accordi di seguiti riportati:
A) Affidare congiuntamente la figlia minore (di mesi 13) ad entrambi i genitori e Persona_1
stabilire quale residenza anagrafica quella della madre in Capoterra nella Viale Delle Felci n. 5/a
Lott. Picciau.
I genitori continueranno entrambi ad esercitare la responsabilità genitoriale. Adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività istruttive e ricreative,
l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. I genitori, limitatamente su questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
B) Tenuto conto della tenera età della piccola - almeno momentaneamente e soltanto fino al Per_1
secondo anno di età - trascorra con il padre due pomeriggi a settimana dalle ore 17.00 alle ore 19.30
nelle giornate di martedì e giovedì ovvero in quelle stabilite, di volta in volta dalle parti,
compatibilmente agli impegni lavorativi allorquando, il padre preleverà la bimba dall'abitazione materna per poi riaccompagnarla, nonché nelle giornate del sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e della domenica dalle ore 16.00 alle ore 19.00, a settimane alterne. Nel periodo dal mese di ottobre al mese di maggio il padre riaccompagnerà la piccola alle ore 19.00 potendo prenderla anche Per_1
dalle 15.00. Resta inteso che la piccola sarà consegnata esclusivamente al padre, o, in Per_1
alternativa, in caso di impossibilità, ai genitori di quest'ultimo.
Dal compimento del terzo anno di età della piccola , il potrà tenere presso di sé la Per_1 CP_1
comune figlia due pomeriggi a settimana dalle ore 17.00 alle ore 20.00 nelle giornate di martedì e giovedì, nonché, a settimana alterne, dal sabato all'uscita della scuola sino alla domenica alle ore
20.00.
Il sig. si impegna a realizzare nella sua abitazione uno spazio idoneo da adibire a camera per CP_1
la piccola . Per_1
La modifica dei periodi di visita e frequentazione sarà stabilita, sempre concordemente dai genitori,
nel rispetto dei reciproci impegni e da quelli nascenti dalla crescita della piccola . Per_1
Durante le festività tradizionali di Natale, la minore trascorrerà con ciascun genitore il 24 dicembre o il 25 dicembre secondo la regola dell'alternanza. Con lo stesso criterio un genitore terrà la comune figlia con sé il 31 dicembre o il 1 gennaio e il 5/6 gennaio in occasione della festività dell'Epifania.
Durante le vacanze Pasquali, salvo diverso accordo, la comune figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori, alternativamente, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
Durante le festività tradizionali di Natale, i minori trascorreranno con ciascun genitore il 24
dicembre o il 25 dicembre secondo la regola dell'alternanza. Con lo stesso criterio un genitore terrà
i comuni figli con sé il 31 dicembre o il 1° gennaio e il 5/6 gennaio in occasione della festività
dell'Epifania; Durante le vacanze Pasquali, salvo diverso accordo, la comune figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori, alternativamente, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo;
C) La piccola trascorrerà alternativamente con la madre e il padre e le festività Natalizie e Per_1
Pasquali con tempi e modalità che saranno concordate di volta in volta dalle parti tenuto conto, allo stato, dell'età della minore.
D) In considerazione dei tempi di permanenza della figlia minore presso la madre, il Signor
[...]
si obbliga a corrispondere a titolo di concorso per il mantenimento della piccola la CP_1 Per_1
somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) da versarsi anticipatamente entro il 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signora Parte_1
al seguente IBAN [...], cifra da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Inoltre, le parti stabiliscono che l'assegno unico (o eventuale altro emolumento equipollente) sarà percepito integralmente dalla sig.ra . Pt_1
E) I genitori concorreranno ciascuno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie secondo le prescrizioni cui alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle causa di diritto familiare” del Consiglio Nazionale Forense del 29
novembre 2017. Le anzidette spese straordinarie dovranno essere rimborsate nella misura del 50%
al genitore anticipatario entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.
F) I genitori concordemente si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a concedersi reciproco assenso per il rilascio del passaporto della figlia ovvero alla sottoscrizione delle autorizzazioni dovessero rendersi necessarie nell'interesse della minore.
I genitori si ritengono entrambi soddisfatti delle già menzionate condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e
[...] CP_1
Gli accordi intervenuti tra e evono essere omologati Parte_1 CP_1
non essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi Cagliari, 04.07.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti