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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2425/2024 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Laura De Cimma;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Laura Parte_2
De Cimma.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“1) disporre lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 08/07/2001 a RD,
Romania;
2) disporre che il sig. riprenda il suo cognome di , cognome da celibe, Parte_2 Pt_3
abbandonando pertanto il cognome della moglie;
3) disporre a carico del sig. il pagamento di un assegno mensile in favore della Parte_2 figlia di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle
- 1 - spese straordinarie in ragione del 50% come previste nel protocollo del tribunale di Ancona che di seguito si elencano, in particolare,
a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- tickets sanitari e apparecchi oculistici, comprese lenti a contatto per la vista;
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- farmaci particolari.
c) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche ed universitarie imposte da Istituti Pubblici;
- libri di testo e tutto il materiale di corredo universitario.
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
- servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
d) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche ed universitarie imposte da Istituti Privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
e) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- tempo prolungato pre-scuola o dopo-scuola;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
f) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- spese di custodia (baby-sitter);
- viaggi e vacanze.
- 2 - Inoltre il sig. intende rinunciare a percepire l'assegno unico corrisposto in favore della Pt_2
figlia, ed a riconoscerlo per intero alla sig.ra , che già lo percepisce. Parte_1
4) la figlia fisserà la sua residenza con la madre, e, visto che la casa in cui hanno fissato la residenza familiare è all'asta, sono in procinto di spostarsi in altra abitazione, cosa che farà anche il sig. ; Parte_2
5) Il sig. potrà far visita alla figlia quando vorrà, compatibilmente con il rispetto Parte_2
degli orari scolastici, e tenendo conto degli impegni della stessa con lo studio, le attività ludico ricreative e sportive. Per ciò che concerne le festività natalizie, appurato che esse durano due settimane, la figlia trascorrerà una settimana col padre ed una con la madre. Per ciò che concerne le vacanze di Pasqua, vale il medesimo discorso, fatto al punto precedente, posto che durano sei giorni la figlia trascorrerà tre giorni con ogni genitore. Durante le vacanze estive in
Italia la figlia potrà stare con il padre due settimane consecutive.
6) le spese legali si intendono compensate tra le parti.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto lo Parte_1 Parte_2
scioglimento del matrimonio contratto a RD (Romania) il 08/07/2001.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. il quale in data 24/06/2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Va preliminarmente rilevato il matrimonio contratto in Romania, seppur non trascritto nei
Registri dello Stato Civile è valido ed efficace in Italia, attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione, ai sensi dell'art. 28 L. 218/1995 e dell'art. 19 L. 396/2000.
Sotto altro aspetto, la residenza di entrambi i coniugi sul territorio dello Stato e lo svolgimento, almeno in parte, della vita coniugale sempre sul territorio italiano (dove i coniugi hanno stabilito la loro abituale residenza e dunque il centro primario dei loro interessi) consentono di individuare la giurisdizione restando irrilevante la circostanza che il matrimonio non risulti trascritto nei registri italiani dello stato civile (cfr Cass. SU 5292/1985).
Sussiste pertanto la giurisdizione del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 3 Regolamento CE
2201/2003, in considerazione della residenza abituale dei coniugi nel Comune di Castelfidardo.
- 3 - 5. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le parti nel ricorso, sottoscritto da entrambe, hanno concordemente chiesto l'applicazione della legge Rumena.
L'art. 31 comma 2 legge 218/1995 consente alle parti di scegliere la legge applicabile alla separazione e al divorzio, secondo le disposizioni del regolamento UE 1259/2010.
L'art. 5 del regolamento UE 1259/2010 prevede che i coniugi possano scegliere di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale “purché si tratti di una delle seguenti leggi (…) dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo”.
L'art. 373 del Codice Civile rumeno prevede che il divorzio può avvenire, fra i vari casi, “a) per accordo dei coniugi, su richiesta di entrambi o di uno di essi accettata dall'altro” che espressamente risulta dal ricorso;
l'art. 397 cod. civile rumeno prevede altresì che “l'autorità genitoriale viene esercitata in comune da entrambi i genitori, ad eccezione dei casi in cui il giudice decide diversamente”.
Le disposizioni del codice rumeno indicate non violano i principi indicati dall'art. 16 della L.
218/95 in quanto i loro effetti non sono contrari all'ordine pubblico.
L'applicazione alla legge rumena davanti al giudice italiano consente dunque che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio senza la precedente separazione.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a RD (Romania) il
08/07/2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di RD (Romania) al n. 146
(n. 0201762 EMC).
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unica figlia, nata ad [...] il [...].
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. Le spese di giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
- 4 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Parte_1 Parte_2
RD (Romania) il 08/07/2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di RD
(Romania) al n. 146 (n. 0201762 EMC). prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2425/2024 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Laura De Cimma;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Laura Parte_2
De Cimma.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“1) disporre lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 08/07/2001 a RD,
Romania;
2) disporre che il sig. riprenda il suo cognome di , cognome da celibe, Parte_2 Pt_3
abbandonando pertanto il cognome della moglie;
3) disporre a carico del sig. il pagamento di un assegno mensile in favore della Parte_2 figlia di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle
- 1 - spese straordinarie in ragione del 50% come previste nel protocollo del tribunale di Ancona che di seguito si elencano, in particolare,
a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- tickets sanitari e apparecchi oculistici, comprese lenti a contatto per la vista;
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- farmaci particolari.
c) Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche ed universitarie imposte da Istituti Pubblici;
- libri di testo e tutto il materiale di corredo universitario.
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
- servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
d) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche ed universitarie imposte da Istituti Privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
e) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- tempo prolungato pre-scuola o dopo-scuola;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
f) Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- spese di custodia (baby-sitter);
- viaggi e vacanze.
- 2 - Inoltre il sig. intende rinunciare a percepire l'assegno unico corrisposto in favore della Pt_2
figlia, ed a riconoscerlo per intero alla sig.ra , che già lo percepisce. Parte_1
4) la figlia fisserà la sua residenza con la madre, e, visto che la casa in cui hanno fissato la residenza familiare è all'asta, sono in procinto di spostarsi in altra abitazione, cosa che farà anche il sig. ; Parte_2
5) Il sig. potrà far visita alla figlia quando vorrà, compatibilmente con il rispetto Parte_2
degli orari scolastici, e tenendo conto degli impegni della stessa con lo studio, le attività ludico ricreative e sportive. Per ciò che concerne le festività natalizie, appurato che esse durano due settimane, la figlia trascorrerà una settimana col padre ed una con la madre. Per ciò che concerne le vacanze di Pasqua, vale il medesimo discorso, fatto al punto precedente, posto che durano sei giorni la figlia trascorrerà tre giorni con ogni genitore. Durante le vacanze estive in
Italia la figlia potrà stare con il padre due settimane consecutive.
6) le spese legali si intendono compensate tra le parti.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto lo Parte_1 Parte_2
scioglimento del matrimonio contratto a RD (Romania) il 08/07/2001.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. il quale in data 24/06/2024 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Va preliminarmente rilevato il matrimonio contratto in Romania, seppur non trascritto nei
Registri dello Stato Civile è valido ed efficace in Italia, attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione, ai sensi dell'art. 28 L. 218/1995 e dell'art. 19 L. 396/2000.
Sotto altro aspetto, la residenza di entrambi i coniugi sul territorio dello Stato e lo svolgimento, almeno in parte, della vita coniugale sempre sul territorio italiano (dove i coniugi hanno stabilito la loro abituale residenza e dunque il centro primario dei loro interessi) consentono di individuare la giurisdizione restando irrilevante la circostanza che il matrimonio non risulti trascritto nei registri italiani dello stato civile (cfr Cass. SU 5292/1985).
Sussiste pertanto la giurisdizione del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 3 Regolamento CE
2201/2003, in considerazione della residenza abituale dei coniugi nel Comune di Castelfidardo.
- 3 - 5. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Le parti nel ricorso, sottoscritto da entrambe, hanno concordemente chiesto l'applicazione della legge Rumena.
L'art. 31 comma 2 legge 218/1995 consente alle parti di scegliere la legge applicabile alla separazione e al divorzio, secondo le disposizioni del regolamento UE 1259/2010.
L'art. 5 del regolamento UE 1259/2010 prevede che i coniugi possano scegliere di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale “purché si tratti di una delle seguenti leggi (…) dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo”.
L'art. 373 del Codice Civile rumeno prevede che il divorzio può avvenire, fra i vari casi, “a) per accordo dei coniugi, su richiesta di entrambi o di uno di essi accettata dall'altro” che espressamente risulta dal ricorso;
l'art. 397 cod. civile rumeno prevede altresì che “l'autorità genitoriale viene esercitata in comune da entrambi i genitori, ad eccezione dei casi in cui il giudice decide diversamente”.
Le disposizioni del codice rumeno indicate non violano i principi indicati dall'art. 16 della L.
218/95 in quanto i loro effetti non sono contrari all'ordine pubblico.
L'applicazione alla legge rumena davanti al giudice italiano consente dunque che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio senza la precedente separazione.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a RD (Romania) il
08/07/2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di RD (Romania) al n. 146
(n. 0201762 EMC).
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dell'unica figlia, nata ad [...] il [...].
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. Le spese di giudizio sono compensate in ragione dell'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
- 4 - Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Parte_1 Parte_2
RD (Romania) il 08/07/2001 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di RD
(Romania) al n. 146 (n. 0201762 EMC). prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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