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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/12/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3158/2022 promossa da:
), in persona del Curatore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 88, con l'avv. DE BONIS DANIELE
, dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di C.F._1 citazione
ATTORE contro
, elettivamente domiciliato in Civitavecchia Corso CP_1 C.F._2
Centocelle n.30, con l'avv. INSOLERA PIETRO ) e l'avv. GALIOTO C.F._3
IVAR, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Cause di responsabilità vs gli amministratori delle società
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Fallimento ha convenuto in giudizio al Parte_2 CP_1 fine di sentirne accertare la responsabilità quale amministratore unico della società da aprile 2017 ad ottobre 2021 per atti di mala gestio; in particolare, ha dedotto che l'amministratore ha omesso di adottare i provvedimenti di cui all'art. 2482 ter c.c., nonostante l'azzeramento del capitale sociale alla data del 31.12.2017, determinando l'aggravamento del dissesto societario per le annualità
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successive al 2017, ed ha omesso il pagamento di imposte e contributi previdenziali, facendo aumentare il debito della società a titolo di sanzioni e interessi per complessivi € 7.276,00; inoltre, nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, ha effettuato una serie di prelevamenti in contanti dalla cassa della società a titolo di rimborso finanziamento soci per complessivi €
10.024,44. Ha quindi chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno patrimoniale cagionato alla società pari a complessivi € 34.944,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituito , sostenendo che alla data del 31.12.2017 la società presentava CP_1 un patrimonio netto negativo pari ad € 4.447,00, evitando il rischio dell'azzeramento del capitale sociale;
ha dedotto di aver operato nella gestione dell'attività commerciale con diligenza e buona fede e che la situazione patrimoniale della società non era così negativa come tratteggiata, tanto che, per evitare il fallimento, sarebbe stato sufficiente eccepire in compensazione il credito d'imposta di € 8.400,00 sui canoni di locazione dell'immobile adibito a ristorante maturato nell'anno 2020; in punto di rito, ha evidenziato che la curatela ha già proposto la domanda di restituzione del rimborso dei finanziamenti soci per € 10.024,00 con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. rubricato al n. 2070/2022 RG del Tribunale di Civitavecchia, formulando istanza di riunione.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di prove orali;
all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 25.9.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La curatela fallimentare ha esercitato nel presente giudizio l'azione di responsabilità a norma dell'art. 146 l.fall. nei confronti dell'amministratore.
Quando agisce postulando indistintamente l'azione di responsabilità, la curatela fa valere quali 'azioni di massa' (Cass. S.U. 1641/2017) sia quella sociale sia quella esercitabile dai creditori in considerazione del fatto, oramai consolidato in giurisprudenza, che tale peculiare azione di responsabilità, cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c.
a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Peraltro, tali azioni non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione (cfr. ex multis Cass. n.
3552 del 2023, Cass. n. 24715 del 2015; Cass. n. 10378 e 15955 del 2012, Cass. n. 17033 del
2008).
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L'azione promossa impone dunque l'analisi dei principi di diritto consolidati in merito alla responsabilità dell'amministratore.
L'art. 2476, primo comma, c.c. prevede che “gli amministratori sono responsabili verso la società dei danni derivanti dall' inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per
l'amministrazione della società”.
In punto di riparto dell'onere della prova, in applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, parte attrice deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere data prova previa conferente indicazione, l'inadempimento - da parte dell'amministratore - degli obblighi a lui imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo e/o dal generale obbligo di vigilanza e di intervento preventivo o successivo, al fine di evitare il determinarsi di eventi dannosi: per gli amministratori di s.r.l., al pari di quelli delle s.p.a., è richiesta la diligenza desumibile in relazione alla natura dell' incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, secondo comma, c.c. per il professionista.
Ai fini della risarcibilità del preteso danno, l'attore deve poi anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall' incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960 del
2005).
A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. SU
26972 del 2008) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza.
Dunque, la violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori, e quindi l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte di costoro, costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente, per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori inadempienti.
Infatti, anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi.
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista
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oggettivo, in quanto consente - come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.
Incombe viceversa sugli amministratori l'onere di dimostrare l'inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (cfr.
Cass. 22911 del 2010).
In punto di quantificazione del danno, si è registrata nel corso del tempo una significativa evoluzione giurisprudenziale che ha segnato il passaggio da una responsabilità oggettiva ad una responsabilità per danni.
Al più risalente orientamento giurisprudenziale secondo il cui il danno imputabile agli amministratori per condotte illecite poteva essere commisurato alla differenza fra attivo realizzato ed il passivo accertato in sede fallimentare, oggetto di numerose critiche ad opera della dottrina, si
è andato affermando un orientamento giurisprudenziale - ormai pacificamente consolidato (C.
7606/2011; C. 5876/2011; C. 16050/2009; C. 9616/2009; C. 16211/2007; C. 3032/2005; C.
2538/2005; C. 10488/1998; C. 9252/1997) - in base al quale viene riconosciuto come risarcibile il solo danno che sia conseguenza immediata e diretta delle condotte antigiuridiche poste in essere dagli amministratori e di cui è necessario fornire idonea dimostrazione.
Tra i vari criteri equitativi elaborati dalla giurisprudenza per la quantificazione del danno si deve richiamare anche il criterio dei netti patrimoniali, oggi positivamente riconosciuto all'art. 2486, terzo comma, c.c., con le modifiche apportate dal Codice della crisi (C. 4347/22; C.
24431/2019; C. 9983/2017; C. 2538/2005).
Il criterio del c.d. netti è utilizzato, in primo luogo, nel caso di intervenuta perdita del capitale sociale oltre un terzo (con conseguente obbligo per gli amministratori di accertare il verificarsi di una causa di scioglimento di diritto e di iscrizione nel registro delle imprese) ove l'amministratore violi l'obbligo di gestione conservativa dell'impresa ex art. 2486 c.c., e sia possibile individuare il momento in cui il capitale sociale è andato perso, di talché il successivo aggravamento della situazione di crisi della società deve ascriversi all'ingiustificata e illegittima inerzia degli amministratori.
Ulteriore condizione per il ricorso a detto criterio è che deve essere impossibile una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili e a condizione che sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa
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del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore.
Il danno può essere quindi quantificato nella differenza che risulta dalla comparazione tra la situazione patrimoniale della società, riferita alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento o l'insolvenza, e la situazione patrimoniale riferita alla data della dichiarazione di fallimento.
Quando è invece allegato e provato un diverso ammontare del danno questo sarà liquidato in maniera specifica, e non invece ricorrendo al criterio residuale. Il criterio residuale,
c.d. del deficit fallimentare, seppur non più utilizzato in maniera primaria, ha mantenuto una funzione di criterio suppletivo quale parametro di riferimento utilizzato nell'ambito delle valutazioni equitative ex art. 1226, in tutte quelle situazioni - quali, ad esempio, la mancata tenuta delle scritture contabili o la loro totale inattendibilità - nelle quali risultava impossibile fornire una quantificazione dei danni imputabili agli amministratori per le condotte illecite dai medesimi tenute e dimostrate (C. 27610/2019; A. Catania, 16.1.2020; T. Bologna, 2.12.2019).
3. La prima condotta imputata all'amministratore è quella della indebita prosecuzione dell'attività sociale, nonostante una causa di scioglimento emerso fin dall'anno 2017.
Invero, dal bilancio di esercizio del 2017 risulta una perdita d'esercizio ammontante ad €
6.947,00, che determinava il completo azzeramento del capitale sociale (pari ad € 2.500,00) ed un patrimonio netto negativo di € 4.447,00.
Quindi, alla data del 31.12.2017, risultava integrata la causa di scioglimento della società prevista dall'art. 2484 n. 4) c.c. (riduzione del capitale al di sotto del minimo legale), incombendo sull'amministratore l'obbligo di convocare l'assemblea a norma degli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c..
Tale adempimento è stato omesso, in quanto la società ha proseguito l'esercizio dell'attività commerciale con aggravamento delle perdite sino alla dichiarazione di fallimento
(28.10.2021), come risulta evidente dalla lettura dei successivi bilanci di esercizio depositati in atti.
Sussiste quindi la responsabilità dell'amministratore unico ai sensi dell'art. 2485, comma primo, c.c., non potendo valere ad escludere la detta responsabilità la possibilità per i danneggiati di avvedersi della sussistenza della causa di scioglimento attraverso la consultazione delle scritture contabili (cfr. Cass. n. 22219 del 01/08/2025, che ha confermato il provvedimento impugnato che aveva ritenuto che la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, che aveva determinato il verificarsi della causa di scioglimento della società e che non era stata pubblicizzata dagli amministratori con l'iscrizione nel registro delle imprese, non potesse ritenersi esclusa dall'avvenuta iscrizione della relativa perdita nel bilancio dell'esercizio atteso che, da un canto, la responsabilità prevista dall'art. 2485 c.c. è ricollegabile alla sola omissione dell'adempimento
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pubblicitario e, dall'altro, alcun dovere collaborativo sussiste in capo ai danneggiati di rendersi parte diligente nell'esaminare le scritture contabili della società al fine di surrogare la condotta omissiva degli amministratori).
Invero, va ribadito che, nel caso di omessa adozione delle misure previste dall'art. 2447 o
2482-ter c.c., a fronte di una perdita rilevante ai sensi di tali disposizioni, sussiste la responsabilità dell'amministratore che ha compiuto atti di gestione incompatibili con i vincoli di cui all'art. 2486, comma 1, c.c., i quali presuppongono l'esclusiva finalità di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale;
sul punto, deve ritenersi che parte attrice ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte dell'amministratore, ma non è tenuta a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, all'amministratore convenuto di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni (Cass. 11041/2023 e
198/2022). In mancanza di una prova di tal genere, la domanda proposta dalla curatela deve ritenersi fondata sotto tale profilo.
Ciò posto, parte attrice ha quantificato il danno derivante dalla indebita prosecuzione dell'attività aziendale facendo ricorso al criterio dei cd. netti patrimoniali, sopra richiamato, essendo impossibilitata ad una ricostruzione analitica degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore a causa della notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento.
In mancanza di prova di un diverso danno, deve farsi applicazione del criterio presuntivo indicato dall'art. 2486 terzo comma c.c., per cui il danno va quantificato in via equitativa in misura pari alla differenza tra il patrimonio netto della società alla data in cui è stato aperto il fallimento (€ 39.391,00) e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento (€ 4.447,00). Non è stata dedotta o eccepita la presenza di costi da porre in detrazione (costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento).
Pertanto, il danno risarcibile va quantificato in € 34.944,00.
Spettano inoltre gli interessi in misura legale dal 31.12.2017 al saldo sulla somma progressivamente rivalutata (ex Cass. S.U. n. 1712/1995).
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Stante la fondatezza del primo addebito e il conseguente accoglimento della domanda sotto tale profilo, la domanda svolta in via subordinata (relativa alla liquidazione di specifici danni) deve ritenersi assorbita.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 26.001 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità di CP_1 ai sensi dell'art. 2476 comma primo c.c., lo condanna al pagamento in favore del
[...]
attore della somma di € 34.944,00, oltre interessi in misura legale dal Parte_1
31.12.2017 al saldo sulla somma progressivamente rivalutata;
- condanna al pagamento in favore del attore delle spese di lite, CP_1 Parte_1 che liquida in € 8.161,00, di cui € 7.616,00 per compensi ed € 545,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3158/2022 promossa da:
), in persona del Curatore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 88, con l'avv. DE BONIS DANIELE
, dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di C.F._1 citazione
ATTORE contro
, elettivamente domiciliato in Civitavecchia Corso CP_1 C.F._2
Centocelle n.30, con l'avv. INSOLERA PIETRO ) e l'avv. GALIOTO C.F._3
IVAR, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Cause di responsabilità vs gli amministratori delle società
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Fallimento ha convenuto in giudizio al Parte_2 CP_1 fine di sentirne accertare la responsabilità quale amministratore unico della società da aprile 2017 ad ottobre 2021 per atti di mala gestio; in particolare, ha dedotto che l'amministratore ha omesso di adottare i provvedimenti di cui all'art. 2482 ter c.c., nonostante l'azzeramento del capitale sociale alla data del 31.12.2017, determinando l'aggravamento del dissesto societario per le annualità
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successive al 2017, ed ha omesso il pagamento di imposte e contributi previdenziali, facendo aumentare il debito della società a titolo di sanzioni e interessi per complessivi € 7.276,00; inoltre, nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento, ha effettuato una serie di prelevamenti in contanti dalla cassa della società a titolo di rimborso finanziamento soci per complessivi €
10.024,44. Ha quindi chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno patrimoniale cagionato alla società pari a complessivi € 34.944,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituito , sostenendo che alla data del 31.12.2017 la società presentava CP_1 un patrimonio netto negativo pari ad € 4.447,00, evitando il rischio dell'azzeramento del capitale sociale;
ha dedotto di aver operato nella gestione dell'attività commerciale con diligenza e buona fede e che la situazione patrimoniale della società non era così negativa come tratteggiata, tanto che, per evitare il fallimento, sarebbe stato sufficiente eccepire in compensazione il credito d'imposta di € 8.400,00 sui canoni di locazione dell'immobile adibito a ristorante maturato nell'anno 2020; in punto di rito, ha evidenziato che la curatela ha già proposto la domanda di restituzione del rimborso dei finanziamenti soci per € 10.024,00 con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. rubricato al n. 2070/2022 RG del Tribunale di Civitavecchia, formulando istanza di riunione.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di prove orali;
all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 25.9.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. La curatela fallimentare ha esercitato nel presente giudizio l'azione di responsabilità a norma dell'art. 146 l.fall. nei confronti dell'amministratore.
Quando agisce postulando indistintamente l'azione di responsabilità, la curatela fa valere quali 'azioni di massa' (Cass. S.U. 1641/2017) sia quella sociale sia quella esercitabile dai creditori in considerazione del fatto, oramai consolidato in giurisprudenza, che tale peculiare azione di responsabilità, cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c.
a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Peraltro, tali azioni non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione (cfr. ex multis Cass. n.
3552 del 2023, Cass. n. 24715 del 2015; Cass. n. 10378 e 15955 del 2012, Cass. n. 17033 del
2008).
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L'azione promossa impone dunque l'analisi dei principi di diritto consolidati in merito alla responsabilità dell'amministratore.
L'art. 2476, primo comma, c.c. prevede che “gli amministratori sono responsabili verso la società dei danni derivanti dall' inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per
l'amministrazione della società”.
In punto di riparto dell'onere della prova, in applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, parte attrice deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere data prova previa conferente indicazione, l'inadempimento - da parte dell'amministratore - degli obblighi a lui imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo e/o dal generale obbligo di vigilanza e di intervento preventivo o successivo, al fine di evitare il determinarsi di eventi dannosi: per gli amministratori di s.r.l., al pari di quelli delle s.p.a., è richiesta la diligenza desumibile in relazione alla natura dell' incarico ed alle specifiche competenze, cioè quella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, secondo comma, c.c. per il professionista.
Ai fini della risarcibilità del preteso danno, l'attore deve poi anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente, quand'anche cessato dall' incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960 del
2005).
A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. SU
26972 del 2008) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza.
Dunque, la violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori, e quindi l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte di costoro, costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente, per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori inadempienti.
Infatti, anche in questo caso sono necessarie la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi.
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista
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oggettivo, in quanto consente - come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.
Incombe viceversa sugli amministratori l'onere di dimostrare l'inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (cfr.
Cass. 22911 del 2010).
In punto di quantificazione del danno, si è registrata nel corso del tempo una significativa evoluzione giurisprudenziale che ha segnato il passaggio da una responsabilità oggettiva ad una responsabilità per danni.
Al più risalente orientamento giurisprudenziale secondo il cui il danno imputabile agli amministratori per condotte illecite poteva essere commisurato alla differenza fra attivo realizzato ed il passivo accertato in sede fallimentare, oggetto di numerose critiche ad opera della dottrina, si
è andato affermando un orientamento giurisprudenziale - ormai pacificamente consolidato (C.
7606/2011; C. 5876/2011; C. 16050/2009; C. 9616/2009; C. 16211/2007; C. 3032/2005; C.
2538/2005; C. 10488/1998; C. 9252/1997) - in base al quale viene riconosciuto come risarcibile il solo danno che sia conseguenza immediata e diretta delle condotte antigiuridiche poste in essere dagli amministratori e di cui è necessario fornire idonea dimostrazione.
Tra i vari criteri equitativi elaborati dalla giurisprudenza per la quantificazione del danno si deve richiamare anche il criterio dei netti patrimoniali, oggi positivamente riconosciuto all'art. 2486, terzo comma, c.c., con le modifiche apportate dal Codice della crisi (C. 4347/22; C.
24431/2019; C. 9983/2017; C. 2538/2005).
Il criterio del c.d. netti è utilizzato, in primo luogo, nel caso di intervenuta perdita del capitale sociale oltre un terzo (con conseguente obbligo per gli amministratori di accertare il verificarsi di una causa di scioglimento di diritto e di iscrizione nel registro delle imprese) ove l'amministratore violi l'obbligo di gestione conservativa dell'impresa ex art. 2486 c.c., e sia possibile individuare il momento in cui il capitale sociale è andato perso, di talché il successivo aggravamento della situazione di crisi della società deve ascriversi all'ingiustificata e illegittima inerzia degli amministratori.
Ulteriore condizione per il ricorso a detto criterio è che deve essere impossibile una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili e a condizione che sia stato allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa
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del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore.
Il danno può essere quindi quantificato nella differenza che risulta dalla comparazione tra la situazione patrimoniale della società, riferita alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento o l'insolvenza, e la situazione patrimoniale riferita alla data della dichiarazione di fallimento.
Quando è invece allegato e provato un diverso ammontare del danno questo sarà liquidato in maniera specifica, e non invece ricorrendo al criterio residuale. Il criterio residuale,
c.d. del deficit fallimentare, seppur non più utilizzato in maniera primaria, ha mantenuto una funzione di criterio suppletivo quale parametro di riferimento utilizzato nell'ambito delle valutazioni equitative ex art. 1226, in tutte quelle situazioni - quali, ad esempio, la mancata tenuta delle scritture contabili o la loro totale inattendibilità - nelle quali risultava impossibile fornire una quantificazione dei danni imputabili agli amministratori per le condotte illecite dai medesimi tenute e dimostrate (C. 27610/2019; A. Catania, 16.1.2020; T. Bologna, 2.12.2019).
3. La prima condotta imputata all'amministratore è quella della indebita prosecuzione dell'attività sociale, nonostante una causa di scioglimento emerso fin dall'anno 2017.
Invero, dal bilancio di esercizio del 2017 risulta una perdita d'esercizio ammontante ad €
6.947,00, che determinava il completo azzeramento del capitale sociale (pari ad € 2.500,00) ed un patrimonio netto negativo di € 4.447,00.
Quindi, alla data del 31.12.2017, risultava integrata la causa di scioglimento della società prevista dall'art. 2484 n. 4) c.c. (riduzione del capitale al di sotto del minimo legale), incombendo sull'amministratore l'obbligo di convocare l'assemblea a norma degli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c..
Tale adempimento è stato omesso, in quanto la società ha proseguito l'esercizio dell'attività commerciale con aggravamento delle perdite sino alla dichiarazione di fallimento
(28.10.2021), come risulta evidente dalla lettura dei successivi bilanci di esercizio depositati in atti.
Sussiste quindi la responsabilità dell'amministratore unico ai sensi dell'art. 2485, comma primo, c.c., non potendo valere ad escludere la detta responsabilità la possibilità per i danneggiati di avvedersi della sussistenza della causa di scioglimento attraverso la consultazione delle scritture contabili (cfr. Cass. n. 22219 del 01/08/2025, che ha confermato il provvedimento impugnato che aveva ritenuto che la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, che aveva determinato il verificarsi della causa di scioglimento della società e che non era stata pubblicizzata dagli amministratori con l'iscrizione nel registro delle imprese, non potesse ritenersi esclusa dall'avvenuta iscrizione della relativa perdita nel bilancio dell'esercizio atteso che, da un canto, la responsabilità prevista dall'art. 2485 c.c. è ricollegabile alla sola omissione dell'adempimento
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pubblicitario e, dall'altro, alcun dovere collaborativo sussiste in capo ai danneggiati di rendersi parte diligente nell'esaminare le scritture contabili della società al fine di surrogare la condotta omissiva degli amministratori).
Invero, va ribadito che, nel caso di omessa adozione delle misure previste dall'art. 2447 o
2482-ter c.c., a fronte di una perdita rilevante ai sensi di tali disposizioni, sussiste la responsabilità dell'amministratore che ha compiuto atti di gestione incompatibili con i vincoli di cui all'art. 2486, comma 1, c.c., i quali presuppongono l'esclusiva finalità di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale;
sul punto, deve ritenersi che parte attrice ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte dell'amministratore, ma non è tenuta a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti, all'amministratore convenuto di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni (Cass. 11041/2023 e
198/2022). In mancanza di una prova di tal genere, la domanda proposta dalla curatela deve ritenersi fondata sotto tale profilo.
Ciò posto, parte attrice ha quantificato il danno derivante dalla indebita prosecuzione dell'attività aziendale facendo ricorso al criterio dei cd. netti patrimoniali, sopra richiamato, essendo impossibilitata ad una ricostruzione analitica degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore a causa della notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento.
In mancanza di prova di un diverso danno, deve farsi applicazione del criterio presuntivo indicato dall'art. 2486 terzo comma c.c., per cui il danno va quantificato in via equitativa in misura pari alla differenza tra il patrimonio netto della società alla data in cui è stato aperto il fallimento (€ 39.391,00) e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento (€ 4.447,00). Non è stata dedotta o eccepita la presenza di costi da porre in detrazione (costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento).
Pertanto, il danno risarcibile va quantificato in € 34.944,00.
Spettano inoltre gli interessi in misura legale dal 31.12.2017 al saldo sulla somma progressivamente rivalutata (ex Cass. S.U. n. 1712/1995).
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Stante la fondatezza del primo addebito e il conseguente accoglimento della domanda sotto tale profilo, la domanda svolta in via subordinata (relativa alla liquidazione di specifici danni) deve ritenersi assorbita.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 26.001 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità di CP_1 ai sensi dell'art. 2476 comma primo c.c., lo condanna al pagamento in favore del
[...]
attore della somma di € 34.944,00, oltre interessi in misura legale dal Parte_1
31.12.2017 al saldo sulla somma progressivamente rivalutata;
- condanna al pagamento in favore del attore delle spese di lite, CP_1 Parte_1 che liquida in € 8.161,00, di cui € 7.616,00 per compensi ed € 545,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Civitavecchia, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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