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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/09/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 26.09.2025
Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO NR. 1522/2022
ESCAVAZIONE Parte_1
[...]
- PARTE RICORRENTE -
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA
All'udienza del 26.09.2025 davanti al Giudice Dr.ssa Valentina Prudente viene chiamata la causa n. 1522/2022 e compaiono:
Per e Per l'Avv. CRISTINA Controparte_2 Parte_1 CATTANI
Per Controparte_3
è presente la tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13 dott. Persona_1
P.Q.M.
IL GIUDICE
SENTITE le parti,
RITENUTA la causa matura per la decisione;
DICHIARA chiusa l'istruttoria e
INVITA le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale.
L'avv. CATTANI precisa le conclusioni come da ricorso e procede alla discussione orale insistendo in atti e richiamando le pronunce di legittimità e merito in ordine al riparto dell'onere della prova.
Il Com. SPERONI precisa le conclusioni come da comparsa e procede alla discussione, evidenziando la non decisività della testimonianza del geol. CATTANI.
P a g . 1 | 5 Terminata la discussione, i procuratori a questo punto si allontanano dall'aula, dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Valentina Prudente, all'udienza del 26/09/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE nel procedimento iscritto al n. 1522 dell'anno 2022, pendente
TRA
Parte_2
[...]
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
avente a oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa
P a g . 2 | 5 sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni di parte ricorrente , in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1
Controparte_2
Piaccia all'on.le Tribunale di Massa, ogni contraria istanza, difesa, eccezione, domanda e conclusione disattesa e reietta, così decidere e giudicare: 1) in via preliminare, in accoglimento dell'istanza cautelare, anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzioni n. 97/2022, 96/2022 e 95/2022 emesse il 1 luglio 2022 dal e Controparte_1 notificate via pec alla società il 5 luglio 2022, anche per le ragioni di merito di cui alla parte motiva, da intendersi qui per ritrascritte;
2) in via preliminare accertare e dichiarare nulle, illegittime ed infondate, in fatto ed in diritto e, comunque fondate su circostanze non provate, le ordinanze ingiunzioni impugnate e, conseguentemente, dichiarare nulle e comunque non dovute le sanzioni irrogate, per le ragioni tutte di cui alla parte motiva del presente atto da intendersi in questa sede per integralmente ritrascritte, pronunciando ogni ulteriore provvedimento che si rendesse necessario in accoglimento del presente ricorso, 3) nel merito, al definitivo, in tesi, annullare e/o revocare e/o comunque dichiarare nulle, invalide, illegittime e comunque infondate in fatto e in diritto le ordinanze ingiunzioni opposte per tutte le ragioni di cui al presente ricorso, da intendersi in questa sede per integralmente ritrascritte, con ogni conseguente statuizione, declaratoria e pronuncia di legge e di ragione;
4) in ogni caso, con vittoria di spese, compensi e competenze di lite, oltre accessori come per legge.
Conclusioni di parte resistente Controparte_1
Si conclude affinché codesto Ecc.mo Tribunale di Massa respinga il ricorso in quanto infondato. Con vittoria di spese di giudizio e oneri accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' adottava nei confronti della società ricorrente e del tre ordinanze ingiunzioni: CP_4 Parte_1
1. N. 95 in relazione al verbale n. 35/2020 (€ 833,50 per violazione degli artt. 20 e 31 l.r.T. 65/1997, 31 e 63 l.R.T. 30/15, con riferimento alle aree contigue);
2. N. 96 in relazione a verbale n. 36/2020 (€ 3.033,50 per violazione degli artt.94 c.10 e 11 l.r.T.30/15);
3. N. 97 in relazione a verbale 42/2020 (€ 20.014,50 per violazione degli artt. 28 c.1, 29 c.5 d.lgs. 152/2006 e in particolare delle prescrizioni impartite da riguardanti la gestione delle Pt_3 acque in cava, indicate nel contributo istruttorio di rilasciato nella conferenza di Pt_3 servizi del 30 maggio 2018). Espone la società ricorrente, in estrema sintesi, che:
- Le ordinanze ingiunzioni sono prive di motivazione, in quanto rinviano per relationem ai verbali di sopralluogo, mancanti di riferimenti cronologici, generici, riportati solo per stralci e non corredati dagli allegati;
- nel verbale di sopralluogo del 19.6.2020 (atto presupposto all'accertamento) è evidenziata l'assenza di dispersione di acque di lavorazione, il che contraddice la sussistenza di violazioni in ordine alla gestione delle acque (le acque di lavorazione scorrevano, a detta di parte ricorrente, sul piazzale verso la vasca di raccolta, senza alcuna dispersione);
- impossibilità materiale di realizzare rieste o cordoli, tenuto conto della conformazione dei luoghi (“la ridotta, risicata, distanza dalla vasca di raccolta e la pendenza dell'area costituiscono dati obiettivi che determinano in concreto le modalità di raccolta delle acque
[…] deve rilevarsi che il taglio di una bancata è un'attività che richiede la presenza di un letto di detrito cui dovrà adagiarsi all'esito del taglio, letto di detrito sul quale non può, per ragioni di sicurezza, essere realizzata una riesta che andrebbe inevitabilmente a destabilizzare il sostegno della base di appoggio” – cfr. pag. 13 ricorso);
- Inesistenza di prescrizioni in ordine alla predisposizione di rieste e sistema di filtrazione a sacchi, in quanto: a) la modalità di raccolta delle acque è variabile in base alla tipologia della bancata;
in proposito, il parere finale del 28.05.2018 afferma che “Le Pt_3
P a g . 3 | 5 acque vengono raccolte nelle zone prossime al taglio, nelle zone depresse o mediante la realizzazione di cordoli di contenimento. Da tale zona vengono pompate con pompa ad immersione nelle cisterne di decantazione munite di sacco filtrante, dove vengono chiarificate e poi riciclate nella lavorazione. Viene garantito che dalla vasca finale non escono mai scarichi”, prevedendo, quindi non l'obbligo, ma la mera possibilità di realizzazione delle rieste e del sistema di filtraggio a sacchi;
b) il sistema di filtraggio a sacchi, poi, non è previsto, come si evince dalla tavola n. 7 allegata a pca del 4 giugno 2018, che non individua in loco alcuna cisterna di filtrazione;
- infondatezza della contestazione sulla collocazione dell'area impianti, avendo la società realizzato, su richiesta dell' piazzola per elisoccorso, poi eliminata nel 2020, con Pt_4 ripristino dell'area già in precedenza autorizzata nel 2011, precisato che l'autorizzazione del 2018 costituisce ampliamento del precedente titolo. Si costituiva l' , evidenziando quanto segue: CP_4
- i verbali risultano dettagliati, anche sotto il profilo cronologico: in particolare, nel verbale del 12.10.2020 sono precisati i rilievi effettuati il 19.06.2020 e il 22.06.2020; nei Pt_3 verbali 35/20 e 36/20, emessi dal , si fa poi riferimento al sopralluogo iniziato il CP_1 19.06.20 e concluso il 22.06.20;
- il parere del 30.04.2018, richiamato da controparte, costituisce parte integrante della Pt_3 pca n. 12/2018 e riporta le seguenti indicazioni: “le acque di lavorazione sono contenute alla base del taglio mediante posizionamento di una “riesta” di materiale medio o fine. All'interno viene posta una pompa ad immersione che ricicla l'acqua”, di talché la presenza di rieste è obbligatoria e funzionale a evitare la dispersione di fanghi sul piazzale;
- sempre nel predetto parere, rileva che le acque di lavorazione non sono inviabili nelle Pt_3 cisterne senza previa separazione dai fanghi, dal che consegue l'obbligo di predisporre sistema di depurazione (nel caso specifico: sacchi di tessuto non tessuto);
- quanto allo spostamento degli impianti, seppur riportato nel verbale, lo stesso non è oggetto di accertamento e non costituisce violazione dell'art. 29 d.lgs. 152/2006. Il ricorso deve trovare parziale accoglimento.
Premesso che, come immediatamente evidente dalla lettura dei verbali, notificati a mani al Parte_1 (cfr. doc. 4 parte convenuta), le attività svolte nel corso dei sopralluoghi e i rilievi effettuati sono dettagliati, anche sotto il profilo cronologico, si osserva che la pronuncia di compatibilità ambientale, disciplinata, in linea generale, dall'art. 57 l.r.T. 10/2010 (e ss.mm.) contiene le eventuali prescrizioni necessarie per l'eliminazione o la mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente in relazione a un determinato intervento (art. 57 c. 3 lett. a) ed è conforme alle conclusioni della previa conferenza di servizi in materia ambientale, di cui sostituisce ogni atto di assenso (art. 58 c.2).
Ora, nel caso in esame, la convenuta ha prodotto la pca n. 12/2018 (dunque quella vigente al momento dei sopralluoghi) e il parere ex art. 27 bis d.lgs. 152/2006 rilasciato da (prot. n. Pt_3 CP_4 1139 del 2.5.2018). In tale parere è descritta l'originaria gestione delle acque di lavorazione (cfr. paragrafo “acque di lavorazione” di cui a pag. 2) come di seguito: “Le acque di lavorazione sono contenute alla base del taglio mediante il posizionamento di una “riesta” di materiale medio e fine
[…]”, a cui fanno seguito le “osservazioni” di “La gestione delle acque di lavorazione senza Pt_3 alcun trattamento non è proponibile. È impensabile che le acque siano inviate in cisterna direttamente dalla base del taglio senza alcuna separazione dei fanghi: in pratica le acque, percolando sui piazzali, confluiscono all'ultima vasca di raccolta di tutte le acque, meteoriche di lavorazione, e da lì sono inviate al riutilizzo”, con richiesta, infine, dei seguenti interventi (cfr. “conclusioni” di cui a pag. 4 del parere): “Deve essere previsto un sistema di raccolta e trattamento delle acque raccolte alla base del taglio, senza permettere che le stesse percorrano tutti i piazzali fino alla vasca finale di raccolta delle Contr
, per le quali l'unico trattamento previsto è la sedimentazione all'interno delle vasche;
si evidenzia che nella condizione attuale, qualsiasi fuoriuscita di acqua da quelle vasche si configura come scarico industriale, essendo un mix di acqua meteoriche e di lavorazione;
[…] per il
P a g . 4 | 5 Contr convogliamento delle nelle vasche di accumulo devono essere previste vie preferenziali onde evitare che le acque vi trascinino il materiale dilavato dai piazzali […]”.
In esito a successiva riunione della conferenza di servizi, ha reso ulteriore parere, recante data Pt_3 del 28.5.2018, che, all'esito dell'esame della documentazione integrativa prodotta da Controparte_2
, prende atto di come la società odierna ricorrente si sia attivata per la gestione delle acque di
[...] lavorazione con le modalità di cui nel prosieguo: “le acque vengono raccolte nelle zone prossime al taglio, nelle zone depresse o mediante la realizzazione di cordoli di contenimento. Da tale zona vengono pompate con pompa ad immersione nelle cisterne di decantazione munite di sacco filtrante, dove vengono chiarificate poi riciclate nella lavorazione” (pag. 2). Rispetto a tale gestione, Pt_3 esprime parere positivo con prescrizioni, che, invero, nulla dicono in ordine alla necessità di approntare rieste, che, anzi, sono espressamente previste come un sistema facoltativo, conformemente a quanto correttamente evidenziato da e dal (“le acque vengono Controparte_2 Parte_1 raccolte nelle zone prossime al taglio, nelle zone depresse o mediante la realizzazione di cordoli di contenimento”). Diversamente è a dirsi per il sistema filtrante, che è espressamente oggetto di prescrizione: “si esprime parere positivo con le seguenti prescrizioni […] sia effettivamente presente ed utilizzato l'impianto di depurazione a sacchi filtranti descritto durante i tagli” (cfr. “conclusioni” di cui a pag. 2).
D'altro canto, nulla quaestio sullo stato dei luoghi, essendo pacificamente ammessa anche dalla ricorrente l'assenza di detto sistema di filtraggio.
Conseguentemente, la sanzione deve essere rideterminata ai sensi dell'art. 6 c. 12 d.lgs. 150/11. Si stima congruo, tenuto conto della sussistenza di un'unica prescrizione violata, ridurre l'importo di un mezzo rispetto alle ordinanze n. 95 e 96, addivenendosi, così, rispettivamente, alle sanzioni di € 416,75 (sanzione ricompresa tra il minimo di euro 400,00 e il massimo di euro 4.000,00) e di € 1516,75 (sanzione ricompresa tra il minimo di 1.500,00 euro e il massimo di 9.000,00 euro); quanto alla sanzione di cui all'ordinanza n. 97, la stessa deve attestarsi nel mimino edittale, pari a € 20.000 (sanzione ricompresa tra 20.000 e 80.000 euro).
In ragione della reciproca soccombenza, sussistono ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1522 dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da , Parte_1 in proprio e quale legale rappresentante della società nei confronti di Controparte_2 [...]
, così provvede: Controparte_1
1. ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda principale;
2. RIDETERMINA l'importo delle sanzioni irrogate in € 416,75 in relazione all'ordinanza n. 95, € 1516,75 in relazione all'ordinanza n. 96, € 20.000 in relazione all'ordinanza n. 97; 3. DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, in data 26.09.2025
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
sentenza pronunciata all'udienza del 26.09.2025, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
P a g . 5 | 5
VERBALE DI UDIENZA DEL 26.09.2025
Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO NR. 1522/2022
ESCAVAZIONE Parte_1
[...]
- PARTE RICORRENTE -
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA
All'udienza del 26.09.2025 davanti al Giudice Dr.ssa Valentina Prudente viene chiamata la causa n. 1522/2022 e compaiono:
Per e Per l'Avv. CRISTINA Controparte_2 Parte_1 CATTANI
Per Controparte_3
è presente la tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13 dott. Persona_1
P.Q.M.
IL GIUDICE
SENTITE le parti,
RITENUTA la causa matura per la decisione;
DICHIARA chiusa l'istruttoria e
INVITA le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale.
L'avv. CATTANI precisa le conclusioni come da ricorso e procede alla discussione orale insistendo in atti e richiamando le pronunce di legittimità e merito in ordine al riparto dell'onere della prova.
Il Com. SPERONI precisa le conclusioni come da comparsa e procede alla discussione, evidenziando la non decisività della testimonianza del geol. CATTANI.
P a g . 1 | 5 Terminata la discussione, i procuratori a questo punto si allontanano dall'aula, dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Valentina Prudente, all'udienza del 26/09/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE nel procedimento iscritto al n. 1522 dell'anno 2022, pendente
TRA
Parte_2
[...]
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
avente a oggetto Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa
P a g . 2 | 5 sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni di parte ricorrente , in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1
Controparte_2
Piaccia all'on.le Tribunale di Massa, ogni contraria istanza, difesa, eccezione, domanda e conclusione disattesa e reietta, così decidere e giudicare: 1) in via preliminare, in accoglimento dell'istanza cautelare, anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzioni n. 97/2022, 96/2022 e 95/2022 emesse il 1 luglio 2022 dal e Controparte_1 notificate via pec alla società il 5 luglio 2022, anche per le ragioni di merito di cui alla parte motiva, da intendersi qui per ritrascritte;
2) in via preliminare accertare e dichiarare nulle, illegittime ed infondate, in fatto ed in diritto e, comunque fondate su circostanze non provate, le ordinanze ingiunzioni impugnate e, conseguentemente, dichiarare nulle e comunque non dovute le sanzioni irrogate, per le ragioni tutte di cui alla parte motiva del presente atto da intendersi in questa sede per integralmente ritrascritte, pronunciando ogni ulteriore provvedimento che si rendesse necessario in accoglimento del presente ricorso, 3) nel merito, al definitivo, in tesi, annullare e/o revocare e/o comunque dichiarare nulle, invalide, illegittime e comunque infondate in fatto e in diritto le ordinanze ingiunzioni opposte per tutte le ragioni di cui al presente ricorso, da intendersi in questa sede per integralmente ritrascritte, con ogni conseguente statuizione, declaratoria e pronuncia di legge e di ragione;
4) in ogni caso, con vittoria di spese, compensi e competenze di lite, oltre accessori come per legge.
Conclusioni di parte resistente Controparte_1
Si conclude affinché codesto Ecc.mo Tribunale di Massa respinga il ricorso in quanto infondato. Con vittoria di spese di giudizio e oneri accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' adottava nei confronti della società ricorrente e del tre ordinanze ingiunzioni: CP_4 Parte_1
1. N. 95 in relazione al verbale n. 35/2020 (€ 833,50 per violazione degli artt. 20 e 31 l.r.T. 65/1997, 31 e 63 l.R.T. 30/15, con riferimento alle aree contigue);
2. N. 96 in relazione a verbale n. 36/2020 (€ 3.033,50 per violazione degli artt.94 c.10 e 11 l.r.T.30/15);
3. N. 97 in relazione a verbale 42/2020 (€ 20.014,50 per violazione degli artt. 28 c.1, 29 c.5 d.lgs. 152/2006 e in particolare delle prescrizioni impartite da riguardanti la gestione delle Pt_3 acque in cava, indicate nel contributo istruttorio di rilasciato nella conferenza di Pt_3 servizi del 30 maggio 2018). Espone la società ricorrente, in estrema sintesi, che:
- Le ordinanze ingiunzioni sono prive di motivazione, in quanto rinviano per relationem ai verbali di sopralluogo, mancanti di riferimenti cronologici, generici, riportati solo per stralci e non corredati dagli allegati;
- nel verbale di sopralluogo del 19.6.2020 (atto presupposto all'accertamento) è evidenziata l'assenza di dispersione di acque di lavorazione, il che contraddice la sussistenza di violazioni in ordine alla gestione delle acque (le acque di lavorazione scorrevano, a detta di parte ricorrente, sul piazzale verso la vasca di raccolta, senza alcuna dispersione);
- impossibilità materiale di realizzare rieste o cordoli, tenuto conto della conformazione dei luoghi (“la ridotta, risicata, distanza dalla vasca di raccolta e la pendenza dell'area costituiscono dati obiettivi che determinano in concreto le modalità di raccolta delle acque
[…] deve rilevarsi che il taglio di una bancata è un'attività che richiede la presenza di un letto di detrito cui dovrà adagiarsi all'esito del taglio, letto di detrito sul quale non può, per ragioni di sicurezza, essere realizzata una riesta che andrebbe inevitabilmente a destabilizzare il sostegno della base di appoggio” – cfr. pag. 13 ricorso);
- Inesistenza di prescrizioni in ordine alla predisposizione di rieste e sistema di filtrazione a sacchi, in quanto: a) la modalità di raccolta delle acque è variabile in base alla tipologia della bancata;
in proposito, il parere finale del 28.05.2018 afferma che “Le Pt_3
P a g . 3 | 5 acque vengono raccolte nelle zone prossime al taglio, nelle zone depresse o mediante la realizzazione di cordoli di contenimento. Da tale zona vengono pompate con pompa ad immersione nelle cisterne di decantazione munite di sacco filtrante, dove vengono chiarificate e poi riciclate nella lavorazione. Viene garantito che dalla vasca finale non escono mai scarichi”, prevedendo, quindi non l'obbligo, ma la mera possibilità di realizzazione delle rieste e del sistema di filtraggio a sacchi;
b) il sistema di filtraggio a sacchi, poi, non è previsto, come si evince dalla tavola n. 7 allegata a pca del 4 giugno 2018, che non individua in loco alcuna cisterna di filtrazione;
- infondatezza della contestazione sulla collocazione dell'area impianti, avendo la società realizzato, su richiesta dell' piazzola per elisoccorso, poi eliminata nel 2020, con Pt_4 ripristino dell'area già in precedenza autorizzata nel 2011, precisato che l'autorizzazione del 2018 costituisce ampliamento del precedente titolo. Si costituiva l' , evidenziando quanto segue: CP_4
- i verbali risultano dettagliati, anche sotto il profilo cronologico: in particolare, nel verbale del 12.10.2020 sono precisati i rilievi effettuati il 19.06.2020 e il 22.06.2020; nei Pt_3 verbali 35/20 e 36/20, emessi dal , si fa poi riferimento al sopralluogo iniziato il CP_1 19.06.20 e concluso il 22.06.20;
- il parere del 30.04.2018, richiamato da controparte, costituisce parte integrante della Pt_3 pca n. 12/2018 e riporta le seguenti indicazioni: “le acque di lavorazione sono contenute alla base del taglio mediante posizionamento di una “riesta” di materiale medio o fine. All'interno viene posta una pompa ad immersione che ricicla l'acqua”, di talché la presenza di rieste è obbligatoria e funzionale a evitare la dispersione di fanghi sul piazzale;
- sempre nel predetto parere, rileva che le acque di lavorazione non sono inviabili nelle Pt_3 cisterne senza previa separazione dai fanghi, dal che consegue l'obbligo di predisporre sistema di depurazione (nel caso specifico: sacchi di tessuto non tessuto);
- quanto allo spostamento degli impianti, seppur riportato nel verbale, lo stesso non è oggetto di accertamento e non costituisce violazione dell'art. 29 d.lgs. 152/2006. Il ricorso deve trovare parziale accoglimento.
Premesso che, come immediatamente evidente dalla lettura dei verbali, notificati a mani al Parte_1 (cfr. doc. 4 parte convenuta), le attività svolte nel corso dei sopralluoghi e i rilievi effettuati sono dettagliati, anche sotto il profilo cronologico, si osserva che la pronuncia di compatibilità ambientale, disciplinata, in linea generale, dall'art. 57 l.r.T. 10/2010 (e ss.mm.) contiene le eventuali prescrizioni necessarie per l'eliminazione o la mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente in relazione a un determinato intervento (art. 57 c. 3 lett. a) ed è conforme alle conclusioni della previa conferenza di servizi in materia ambientale, di cui sostituisce ogni atto di assenso (art. 58 c.2).
Ora, nel caso in esame, la convenuta ha prodotto la pca n. 12/2018 (dunque quella vigente al momento dei sopralluoghi) e il parere ex art. 27 bis d.lgs. 152/2006 rilasciato da (prot. n. Pt_3 CP_4 1139 del 2.5.2018). In tale parere è descritta l'originaria gestione delle acque di lavorazione (cfr. paragrafo “acque di lavorazione” di cui a pag. 2) come di seguito: “Le acque di lavorazione sono contenute alla base del taglio mediante il posizionamento di una “riesta” di materiale medio e fine
[…]”, a cui fanno seguito le “osservazioni” di “La gestione delle acque di lavorazione senza Pt_3 alcun trattamento non è proponibile. È impensabile che le acque siano inviate in cisterna direttamente dalla base del taglio senza alcuna separazione dei fanghi: in pratica le acque, percolando sui piazzali, confluiscono all'ultima vasca di raccolta di tutte le acque, meteoriche di lavorazione, e da lì sono inviate al riutilizzo”, con richiesta, infine, dei seguenti interventi (cfr. “conclusioni” di cui a pag. 4 del parere): “Deve essere previsto un sistema di raccolta e trattamento delle acque raccolte alla base del taglio, senza permettere che le stesse percorrano tutti i piazzali fino alla vasca finale di raccolta delle Contr
, per le quali l'unico trattamento previsto è la sedimentazione all'interno delle vasche;
si evidenzia che nella condizione attuale, qualsiasi fuoriuscita di acqua da quelle vasche si configura come scarico industriale, essendo un mix di acqua meteoriche e di lavorazione;
[…] per il
P a g . 4 | 5 Contr convogliamento delle nelle vasche di accumulo devono essere previste vie preferenziali onde evitare che le acque vi trascinino il materiale dilavato dai piazzali […]”.
In esito a successiva riunione della conferenza di servizi, ha reso ulteriore parere, recante data Pt_3 del 28.5.2018, che, all'esito dell'esame della documentazione integrativa prodotta da Controparte_2
, prende atto di come la società odierna ricorrente si sia attivata per la gestione delle acque di
[...] lavorazione con le modalità di cui nel prosieguo: “le acque vengono raccolte nelle zone prossime al taglio, nelle zone depresse o mediante la realizzazione di cordoli di contenimento. Da tale zona vengono pompate con pompa ad immersione nelle cisterne di decantazione munite di sacco filtrante, dove vengono chiarificate poi riciclate nella lavorazione” (pag. 2). Rispetto a tale gestione, Pt_3 esprime parere positivo con prescrizioni, che, invero, nulla dicono in ordine alla necessità di approntare rieste, che, anzi, sono espressamente previste come un sistema facoltativo, conformemente a quanto correttamente evidenziato da e dal (“le acque vengono Controparte_2 Parte_1 raccolte nelle zone prossime al taglio, nelle zone depresse o mediante la realizzazione di cordoli di contenimento”). Diversamente è a dirsi per il sistema filtrante, che è espressamente oggetto di prescrizione: “si esprime parere positivo con le seguenti prescrizioni […] sia effettivamente presente ed utilizzato l'impianto di depurazione a sacchi filtranti descritto durante i tagli” (cfr. “conclusioni” di cui a pag. 2).
D'altro canto, nulla quaestio sullo stato dei luoghi, essendo pacificamente ammessa anche dalla ricorrente l'assenza di detto sistema di filtraggio.
Conseguentemente, la sanzione deve essere rideterminata ai sensi dell'art. 6 c. 12 d.lgs. 150/11. Si stima congruo, tenuto conto della sussistenza di un'unica prescrizione violata, ridurre l'importo di un mezzo rispetto alle ordinanze n. 95 e 96, addivenendosi, così, rispettivamente, alle sanzioni di € 416,75 (sanzione ricompresa tra il minimo di euro 400,00 e il massimo di euro 4.000,00) e di € 1516,75 (sanzione ricompresa tra il minimo di 1.500,00 euro e il massimo di 9.000,00 euro); quanto alla sanzione di cui all'ordinanza n. 97, la stessa deve attestarsi nel mimino edittale, pari a € 20.000 (sanzione ricompresa tra 20.000 e 80.000 euro).
In ragione della reciproca soccombenza, sussistono ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1522 dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da , Parte_1 in proprio e quale legale rappresentante della società nei confronti di Controparte_2 [...]
, così provvede: Controparte_1
1. ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda principale;
2. RIDETERMINA l'importo delle sanzioni irrogate in € 416,75 in relazione all'ordinanza n. 95, € 1516,75 in relazione all'ordinanza n. 96, € 20.000 in relazione all'ordinanza n. 97; 3. DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, in data 26.09.2025
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
sentenza pronunciata all'udienza del 26.09.2025, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
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