Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5187/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5187/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BARBOLINI Parte_1 C.F._1
CIONINI CP_1 [...]
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PANINI PAOLA CP_2 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati e – nei limiti di cui al punto 2), u.c. del presente atto - liberi di fissare il loro domicilio e la loro residenza dove riterranno più opportuno, ma nell'obbligo del pagina 1 di 9
2) Essendosene tenuto conto ai fini delle residue pattuizioni - anche di carattere economico - di cui al presente atto, il diritto al godimento della casa coniugale (di proprietà esclusiva del marito e sita in Sassuolo (MO), via Ancora n. 113) e delle relative pertinenze, è consensualmente attribuito ed assegnato in via esclusiva al marito, SI. , mentre la SI.ra - che con la CP_2 T_
sottoscrizione si impegna e si obbliga in tal senso – provvederà, entro e non oltre il 31.01.25, a trasferire altrove la propria residenza, domicilio e dimora.
Con la sottoscrizione, entrambi i genitori si impegnano – all'esito di separazione - a trasferirsi in una nuova abitazione nella medesima città in cui abitano ora, in modo che le figlie minori possano avere le medesime frequentazioni scolastiche ed amicali e che per loro sia agevole lo spostamento tra le abitazioni dei genitori.
3) Per comune decisione dei genitori - che tale forma di affido hanno concordemente valutato di maggiore interesse per le minori -, le figlie e saranno affidate a entrambi i genitori Per_1 Per_2
in modo che la responsabilità genitoriale nei confronti di esse sia da loro esercitata in maniera condivisa.
Le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative a istruzione, educazione, salute e impegni ricreativi (quali ad esempio: la scelta della scuola, dell'educazione religiosa, delle cure - specialistiche e non -, dei viaggi a scopo culturale e di formazione all'estero, ecc.) saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto di capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni delle minori.
La potestà e responsabilità in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita delle figlie, invece, sarà esercitata in via esclusiva dal genitore con il quale o presso il quale in quel momento e si troveranno o saranno collocate. Per_1 Per_2
Ai fini anagrafici, e avranno residenza presso la madre. Per_1 Per_2
4) Tenuto conto degli impegni anche lavorativi di ciascun genitore, allo scopo di assicurare alle figlie il diritto di mantenere un rapporto continuativo e qualificato con entrambe le figure genitoriali, i genitori convengono che sarà diritto di e vedere e frequentare entrambi Per_1 Per_2
i genitori liberamente e, nel rispetto dei desideri e/o impegni - anche scolastici - delle figlie e previo accordo tra i genitori, ogniqualvolta vorranno e, salvo diverso accordo tra i genitori, secondo tempi paritetici, con ciò intendendosi:
- a decorrere dal lunedì dall'uscita di scuola, e trascorreranno l'intera Per_1 Per_2 settimana (sino al successivo lunedì mattina all'ingresso di scuola) con un genitore e, con l'altro, quella successiva – e così a alternativamente proseguire -.
Questa routine verrà applicata dopo un congruo periodo di rodaggio, in cui e , Per_1 Per_2
pagina 2 di 9 inizialmente, rimarranno coni genitori come segue: prima settimana: Lunedì, martedì, mercoledì con la mamma, giovedì con il papà, venerdì, sabato e domenica con la mamma.
Seconda settimana: lunedì e martedì con il papà, mercoledì e giovedì con la mamma, venerdì, sabato e domenica con il papà.
Questo solo per dare modo alle minori di adeguarsi alla nuova realtà familiare e ad abituarsi alla nuova gestione da separati della madre e del padre.
Il presente modulo verrà concretizzato per due mesi a partire dal primo di febbraio 2025.
E' patto esplicito che nelle giornate di vacanza scolastica (o malattia) la turnazione come sopra indicata avrà decorrenza dalle ore 09.00 del lunedì. Sono comunque fatti salvi tutti gli accordi che i genitori vorranno concordemente diversamente definire.
La turnazione settimanale non verrà sospesa o variata in occasione delle feste civili (25 aprile, I maggio, 2 giugno, ecc.).
In aggiunta a quanto sopra previsto, per quanto attiene ai c.d. periodi di vacanza, i genitori convengono che, salvo diversi e bonari accordi tra loro:
- nel corso delle vacanze estive, e trascorreranno due settimane, anche non Per_1 Per_2
consecutive, con ciascun genitore, periodo da individuarsi di concerto tra essi genitori entro il 30 aprile di ogni anno. La facoltà di scelta del periodo di vacanza, competerà ai genitori ad anni alterni, negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre;
- durante le vacanze natalizie, e trascorreranno ad anni alterni il giorno della Per_1 Per_2
Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, mentre continuativamente con il genitore col quale avranno trascorso la Vigilia, le giornate ricomprese tra la mattina del 26 dicembre e il pomeriggio del Capodanno e, con l'altro, dal pomeriggio del Capodanno sino alla sera dell'Epifania.
Nell'anno 2024 le minori staranno il giorno della Vigilia (24/12) con la madre e con il papà il giorno di Natale (25/12), quindi dalle ore 11 del 26/12/2024 alle ore 11 del 1/1/2025 con la mamma e dalle ore 11 del 1.1.2025 alle ore 11 del 06.01.2025 con il papà, salvo diversi accordi.
- e trascorreranno infine l'intero periodo di vacanze pasquali, ad anni Per_1 Per_2
alterni, con ciascun genitore.
È fatto obbligo a entrambi i genitori durante il periodo di vacanza con le figlie, di comunicare all'altro genitore la località di villeggiatura prescelta, nonché il recapito, anche telefonico, al quale le figlie saranno raggiungibili per l'altro genitore.
pagina 3 di 9 Eventuali viaggi all'estero delle minori, anche unitamente a un genitore, dovranno in ogni caso essere comunicati con congruo anticipo e preventivamente, specificatamente, autorizzati.
5) I genitori si impegnano a collaborare fattivamente nelle funzioni di accudimento e cura delle figlie e, per l'effetto, si impegnano a ricorrere in via preferenziale all'aiuto e ausilio dell'altro genitore nell'ipotesi il genitore in quel momento collocatario di ciascuna di loro fosse impedito o, più semplicemente, in difficoltà nel disbrigo anche quotidiano di tali funzioni o incombenti.
6) In ragione del così disposto affidamento, delle modalità di questo, dei tempi paritetici di collocazione delle figlie presso ciascun genitore e tenuto conto degli ulteriori indici di cui all'art. 337 ter c.c., nonché delle spese e costi a ciascuno di loro rinvenienti all'esito della separazione e dei patti di cui al presente atto, avendola ritenuta la modalità più idonea a realizzare il principio di proporzionalità nella contribuzione ai bisogni delle figlie, i SIg.ri e così convengono CP_2 T_
di compartecipare al mantenimento di e : Per_1 Per_2
a) a far tempo dal febbraio 2025 e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuna delle figlie, a titolo di contributo indiretto al mantenimento di e , il SI. Per_1 Per_2
corrisponderà alla moglie la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) per CP_2
ciascuna figlia – e così complessivamente l'importo mensile di euro 600,00 (seicento/00) -, somma da versarsi – in via anticipata - per dodici mensilità annue a mezzo bonifico bancario con valuta fissa di accredito entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI.ra , alle Parte_1
coordinate IBAN che verranno rese note.
A far tempo dall'anno successivo, tale somma dovrà essere annualmente aggiornata sulla base della variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai, prendendo come indice base quello del mese di inizio contribuzione.
b) a far tempo dalla sottoscrizione del presente atto e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuna delle figlie, i genitori contribuiranno in ragione del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre nel mantenimento diretto ai bisogni delle figlie suddividendo tra loro le c.d. spese straordinarie loro afferenti e da individuarsi e ripartirsi secondo il seguente schema e criteri: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari,
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
pagina 4 di 9 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le detrazioni fiscali rispetto le predette spese spetteranno ai genitori in conformità alla percentuale di esborso sostenuto.
c) a integrale carico di ciascun genitore saranno le spese alimentari e veterinarie afferenti i cani che, in conformità a medaglietta di “proprietà”, con loro resteranno a vivere all'esito della cessazione della convivenza;
d) a far tempo dal febbraio 2025, l'assegno unico universale – laddove erogato – sarà percepito in ragione dell'intero dalla madre, SI.ra ; Parte_1
e) laddove dovesse occorrere, i genitori specificano che, salvo diverso accordo tra loro, le spese di viaggi o vacanze delle figlie unitamente a un genitore, resteranno a integrale carico di quest'ultimo.
pagina 5 di 9 7) I coniugi rinunciano a pretendere e richiedersi un assegno da attribuirsi a concorso al loro personale mantenimento, godendo entrambi di redditi adeguati a far fronte alle proprie eSIenze di vita.
8) A sistemazione delle reciproche situazioni patrimoniali, a definizione delle questioni economiche discendenti dal matrimonio e a convenzionale scioglimento delle comunioni qui di seguito individuate e tra loro oggi in essere, i coniugi convengono quanto segue:
a) con la sottoscrizione, i coniugi si danno reciprocamente atto di avere prima di ora provveduto alla divisione dei beni mobili e suppellettili costituenti gli attuali arredi e corredi della casa famigliare e di null'altro avere reciprocamente a pretendere a quel titolo.
In particolare, i coniugi si danno reciprocamente atto che sono stati assegnati in proprietà esclusiva alla SI.ra (oltre alla metà dei corredi e suppellettili, anche) i mobili che arredano la camera di T_
, la camera matrimoniale, la parete attrezzata, la televisione della camera da letto Per_1 matrimoniale e la televisione della sala, gli sgabelli della penisola, l'aspirapolvere Folletto, e l'arredo del bagno piccolo – beni ai coniugi noti e che la SI.ra asporterà dall'abitazione in T_
contestualità al rilascio -, mentre tutti gli altri arredi, suppellettili e corredi (compresa l'asciugatrice) ad oggi residuamente presenti presso l'abitazione coniugale – e ad essi parimenti noti - sono e restano assegnati in proprietà esclusiva al SI. , ogni azione, eccezione, pretesa, domanda CP_2
e/o rivalsa da entrambi sin d'ora espressamente rinunciata e rimossa al riguardo.
I coniugi convengono altresì che qualora, in contestualità alla vendita della casa, i mobili che oggi arredano la cucina e il bagno grande – ad essi noti – siano alienati, il relativo ricavato sarà tra loro ripartito quanto al 60% SI. e 40% SI.ra , ogni azione, eccezione, pretesa, domanda CP_2 T_
e/o rivalsa dai coniugi sin d'ora espressamente rinunciata e rimossa al riguardo.
b) al SI. resta assegnata in proprietà esclusiva l'autovettura MAZDA CX5, tg. CP_2
EV751EH, la moto KAWASAKI Z750, tg. CV49238, nonché lo scooter MBK tg. CP_3
X9DF5G allo stesso alla data odierna singolarmente intestati, mentre alla SI.ra resta T_ assegnata in proprietà esclusiva l'autovettura FIAT PUNTO tg. EP936ZK alla stessa alla data odierna singolarmente intestata.
c) con la sottoscrizione, i coniugi si impegnano, fintanto che perdurerà la convivenza tra loro,
a contribuire ai costi di ménage famigliare in conformità a quanto sinora praticato. Per l'effetto, a integrale carico del SI. resterà il pagamento del rateo di mutuo gravante sull'abitazione CP_2
famigliare, a integrale carico della SI.ra i costi relativi alla spesa alimentare, mentre i coniugi T_
ripartiranno in ragione del 50% a carico di ognuno i costi di utenza, – e ad essi noti - e ogni altra pagina 6 di 9 spesa ulteriore eventualmente concordata, ogni azione, eccezione, pretesa, domanda e/o rivalsa dai coniugi sin d'ora espressamente rinunciata e rimossa al riguardo.
Il SI. provvederà, a notiziare con puntualità la SI.ra in ordine alla trattativa CP_2 T_ relativa alla vendita dell'immobile costituente la casa coniugale, alla definizione della vendita della mobilia di spettanza di entrambi i coniugi e degli effettivi valori di alienazione dei beni. Detta operazione verrà fatta a mezzo di comunicazione dell'Avv. Panini all'Avv. Barbolini Cionini.
d) ai coniugi restano singolarmente assegnati in proprietà e responsabilità esclusiva tutti i beni, rapporti, partecipazioni societarie, rendite anche da locazione, denari (in voce attiva o passiva) ovunque tenuti ed ai medesimi alla data odierna singolarmente intestati, impegnandosi ed obbligandosi i medesimi con la sottoscrizione a tenersi reciprocamente indenni e manlevati da ogni pretesa, domanda, eccezione e/o azione da chiunque eventualmente esercitata o esercitabile in forza di detti titoli e rapporti, ogni azione, eccezione, pretesa, domanda e/o rivalsa da entrambi sin d'ora espressamente rinunciata e rimossa al riguardo.
9) Per quanto occorrer possa, con la sottoscrizione i coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e successivi rinnovi del passaporto e della carta d'identità validi per l'espatrio, per sé e per le figlie minori.
10) Le spese, compensi e costi di assistenza legale relative alla presente procedura saranno integralmente compensati tra le parti, mentre i coniugi suddivideranno in ragione del 50% ognuno il costo di contributo unificato.
11) I coniugi reciprocamente si esonerano dall'allegazione dei documenti previsti dall'art. 473 bis.12 c.p.c., dando atto di averne presa visione.
I coniugi prestano, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, acquiescenza all'emananda sentenza di separazione laddove resa in integrale recepimento delle suestese condizioni concordate e pattuizioni, di conseguenza sin d'ora rinunciando alla relativa impugnazione.
12) Il SI. dichiara di nulla avere a pretendere dalla SI.ra , CP_2 Parte_1
salvo ed a condizione che nemmeno allo stesso vengano a sua volta richieste da parte dell'acquirente, le somme in relazione al pagamento dell'indennità di occupazione per ogni giorno di ritardo per la liberazione della casa coniugale cui al punto 2) del ricorso per separazione consensuale sottoscritto in data 29.11.2024 e depositato in data 16.12.2024 nel fascicolo n°5187/2024.
I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere, coi patti di cui al presente atto e salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte, definito e risolto, anche in via di transazione, di pagina 7 di 9 comune accordo tra loro, ogni questione di natura economica e finanziaria, comprese eventuali ragioni di natura risarcitoria, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, di danni patrimoniali e non patrimoniali tutti, biologico, morale ed esistenziale, patiti e patiendi, sorti e eventualmente maturati in virtù, causa, occasione e/o costanza del rapporto e/o convivenza matrimoniale, e di null'altro avere reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi, anche altro e qui non previsto, titolo o ragione.
I coniugi si obbligano ad adempire e dare attuazione ai suestesi patti, ai quali, concordemente, riconoscono immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo da entrambi sin da ora rinunciata e rimossa”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eSIenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...]_1 CP_2
(BR) il 07/04/1983
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 31/03/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SURBO (LE) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2019 Atto n. 19 Parte II Serie C
III – spese del procedimento compensate.
pagina 8 di 9 Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio del 2/04/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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