Sentenza 17 luglio 2024
Ordinanza cautelare 7 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 01/04/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02720/2025REG.PROV.COLL.
N. 06995/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6995 del 2024, proposto da
ASSL - Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Soro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Laura Vargiu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Sassari) e Ufficio Territoriale del Governo di Sassari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n.562/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-; del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile di Sassari) e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Sassari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. In data 08.09.2022 la Commissione Medico Locale di Sassari giudicava il sig. -OMISSIS-non idoneo permanentemente alla guida con motivazione “visus insufficiente” (visus pari a 3/10 per entrambi gli occhi mentre a rifrazione corretta di 2/10 per l‘occhio destro e 3/10 per l’occhio sinistro).
A seguito del giudizio di inidoneità, l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Sassari, con provvedimento prot. N. -OMISSIS-del 21.12.2022, revocava al sig. -OMISSIS-la patente di guida n. -OMISSIS- con decorrenza 21.12.2022.
1.2. Il signor -OMISSIS-impugnava entrambi gli atti (giudizio medico di inidoneità alla guida e revoca della patente) dinnanzi al T.A.R. per la Sardegna.
1.3. Il Tar nominava un consulente medico legale (prof. -OMISSIS-, direttore della clinica oculistica dell’Università di Cagliari) il quale, in data 11.09.2023, svolgeva la visita oculistica concludendo per un visus di 3/10 per l’occhio peggiore e di 6/10 per l’occhio migliore ed attestando che il sig. -OMISSIS-era idoneo alla guida relativamente alla patente A-B.
1.4. Con sentenza 852/2023 pubblicata l’8.11.2023 il T.A.R. per la Sardegna accoglieva il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS-annullando gli impugnati provvedimenti della Commissione Medica Locale di Sassari presso ASL n. 1 (certificato di inidoneità permanente alla guida) e del Ministero Infrastrutture e Trasporti (revoca della patente).
1.5. Con ricorso per ottemperanza notificato il 13 febbraio 2024, il sig. -OMISSIS-adiva il T.A.R. per la Sardegna chiedendo che ordinasse alle Amministrazioni resistenti di dare esatta esecuzione alla sentenza n.852/2023, in quanto nessuna delle due vi aveva provveduto pur all'esito delle richieste amichevoli formulate in sede stragiudiziale.
1.6. Si costituiva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentando che per quanto di sua competenza la patente di guida era stata restituita all’interessato il 16 gennaio 2024.
1.7. Si costituiva anche la Asl n.1 di Sassari dichiarando che una volta annullato dal T.A.R. il certificato di inidoneità alla guida e restituita la patente al sig. -OMISSIS-, null’altro era necessario fare da parte sua.
1.8. Con sentenza n.562 del 17 luglio 2024 il T.A.R. ha accolto il ricorso per ottemperanza proposto dal -OMISSIS-così statuendo: “per poter dare piena e completa attuazione al dictum di cui alla ridetta sentenza n. 852/2023, da un lato la CML di Sassari dovrà rilasciare al ricorrente il richiesto certificato di idoneità alla guida , così uniformandosi a quanto statuito dal giudicato (che, come visto sopra ha fatto proprie le valutazioni del verificatore), e dall’altro lato la Motorizzazione civile di Sassari, sulla scorta del certificato di idoneità in questione, dovrà adottare il conseguente provvedimento di rinnovo della patente di guida dell’interessato” .
Comminando altresì una penale di euro 50 al giorno in favore del -OMISSIS-da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza e nominando il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Sassari.
1.9. Con pec del 19.8.2024 inviata ai difensori del signor -OMISSIS-, la ASL n. 1 Sassari, ritenendo che ai fini del rilascio del certificato medico è imprescindibile, da parte della CML, valutare e verificare la sussistenza di tutti i requisiti di idoneità psico-fisica in capo al sig. -OMISSIS-mediante un nuovo accertamento, lo ha ritualmente invitato a visita ricevendo in pari data un netto rifiuto a mezzo pec.
2.1. Con atto notificato il 18 settembre 2024 la ASSL - Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 Sassari ha proposto appello avverso la sentenza n.562/2024 del T.A.R. per la Sardegna articolando tre motivi di gravame.
I) Inattuabilità dell’ordine di emissione, da parte della CML di Sassari, del certificato di idoneità psicofisica alla guida senza previo accertamento della sussistenza, all’attualità, in capo al ricorrente, dei relativi requisiti.
La sentenza del Tar sarebbe errata in quanto non tiene in considerazione l’aspetto tecnico-procedimentale relativo al rilascio della certificazione di idoneità alla guida. Si tratta, infatti, di una certificazione medica, necessariamente riferita all’attualità, mentre l’ultimo accertamento della CML risale all’ 8.9.2022 ove il -OMISSIS-è stato ritenuto non idoneo per carenza del visus, poi invece riconosciuto dal consulente medico nominato dal Tar nella visita oculistica dell’11.09.2023.
Inoltre i requisiti di idoneità psico-fisica sono molteplici e non sono costituiti solo dal visus, oggetto del procedimento di fronte al TAR e della verifica da parte del consulente medico.
II) Inattuabilità dell’ordine di ottemperanza da parte del commissario ad acta.
Deduce la ASL che il Prefetto di Sassari, nominato Commissario ad acta , non potrebbe adottare alcun provvedimento di natura medica senza prima disporre un accertamento medico circa la sussistenza dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida in capo al sig. -OMISSIS-.
III) Illegittimità della penale.
La ASL deduce infine l’ingiustizia della penale di € 50 per ogni giorno di ritardo comminata in sentenza, ritenendo di avere ottemperato alla sentenza per quanto di sua competenza, invitando il sig. -OMISSIS-a nuova visita ma ottenendo in risposta un netto rifiuto come manifestato dai suoi procuratori con la nota pec del 19.08.2024.
2.2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Ufficio della Motorizzazione Civile di Sassari) e l’U.T.G. di Sassari si sono costituiti in giudizio con atto di mera forma.
2.3. Con ordinanza n.-OMISSIS-del 7 ottobre 2024 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ASSL n.1 Sassari sospendendo gli effetti della sentenza appellata.
2.4. In data 9 ottobre 2024 si è costituito in giudizio il signor -OMISSIS-, instando per la reiezione del ricorso.
2.5. All’udienza camerale del 6 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
3. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello proposta dal signor -OMISSIS-sull’assunto che le sentenze di ottemperanza non siano appellabili. Si osserva come sia pacifica l’appellabilità delle sentenze rese dal TAR in sede di ottemperanza laddove contengono misure attuative del giudicato che si sostanzino in statuizioni aberranti e comunque estranee all'ambito ed alla funzione propria del giudizio di ottemperanza.
3.1. Parimenti va respinta all’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione del divieto di proporre nuove domande.
In realtà con l’atto di appello sono esclusivamente censurate le modalità esecutive della sentenza di merito n.852/2023 per come definite dalla sentenza di ottemperanza n.562/2024, senza che l’ASL appellante abbia in alcun modo contestato il sottostante titolo esecutivo costituito dalla sentenza di merito.
4. L’appello è fondato.
5. La sentenza del T.A.R. Sardegna n. 852 dell’8.11.2023, della cui ottemperanza si controverte, ha annullato il provvedimento di revoca della patente di guida dell’interessato, emesso dall’Ufficio della Motorizzazione civile di Sassari, nonché il presupposto certificato medico della CML di Sassari, con cui il ricorrente era stato giudicato “non idoneo permanentemente” per il rinnovo della patente di guida della categoria A e B per “visus insufficiente”.
Con la predetta sentenza il T.A.R., a seguito di verificazione, ha accolto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS-, affermando in particolare che “alla luce degli esiti della visita svolta dal verificatore, e tenuto conto delle conclusioni cui lo stesso è pervenuto, alle quali il Collegio ritiene di uniformarsi, emergono, da un lato, la inattendibilità del gravato giudizio di non idoneità permanente alla guida del ricorrente formulato dalla Commissione medica locale di Sassari e, dall’altro (e di riflesso), il vizio d’istruttoria ed il travisamento da cui è scaturita la revoca della patente di guida da parte dell’Ufficio della Motorizzazione civile di Sassari” .
6. Si tratta dunque di una sentenza annullatoria, resa all’esito di un giudizio nel corso del quale gli accertamenti clinici affidati al Verificatore sono risultati strumentali ad accertare l’inattendibilità del giudizio di inidoneità permanente alla guida eseguito dalla competente CML, che per l’effetto è stato annullato dal T.A.R.
Infatti il Verificatore all’esito della visita oculistica eseguita sul sig. -OMISSIS-ha solo espresso un parere medico difforme da quello adottato dalla CML – ovviamente circoscritto al solo possesso del requisito del visus – opinando che “… si ritiene che il sig. --OMISSIS- sia idoneo alla guida relativamente alla patente A-B”, non potendo tale parere tenere luogo della certificazione medica di idoneità alla guida.
Dall’annullamento del “certificato di inidoneità permanente alla guida” (per “visus insufficiente”) non può allora che discendere la rinnovazione della visita medica per l’idoneità alla guida di fronte alla CML competente per legge; esame, peraltro, che non si esaurisce nel solo accertamento del visus oggetto di contenzioso, ma che è finalizzato, invece, all’accertamento anche degli altri requisiti di idoneità psico-fisica richiesti dalla legge (visus; udito; funzionalità degli arti; assenza di tutta una serie di patologie cardiovascolari, psichiche, etc..). E ciò a fortiori considerato che il sig. -OMISSIS-è anche richiedente invalidità ai sensi della L.104/92 ed era stato inviato a visita dinnanzi alla CML dalla Commissione Medica Integrata che lo aveva visitato in sede di verifica dei requisiti per accedere ai benefici della L. 104/92.
7. Ha errato pertanto il T.A.R. a ritenere che “per poter dare piena e completa attuazione al dictum di cui alla ridetta sentenza n. 852/2023, da un lato la CML di Sassari dovrà rilasciare al ricorrente il richiesto certificato di idoneità alla guida, così uniformandosi a quanto statuito dal giudicato (che, come visto sopra ha fatto proprie le valutazioni del verificatore)” in quanto le risultanze della Verificazione ancorché recepite nella sentenza, da un lato non possono tenere luogo della certificazione rilasciata dalla CML che è l’organo competente per legge a rilasciarla, né possono essere recepite e fatte proprie dalla CML nemmeno per ordine giudiziale – come postulato dal TAR – atteso che il certificato medico è un atto scritto che dichiara conformi a verità fatti di natura tecnica, dei quali il certificato è destinato a provare l’esistenza; l’articolo 24 del codice deontologico sottolinea che il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati ed oggettivamente documentati.
Ne consegue che la CML non può certificare fatti che non ha direttamente constatato, ovvero essere tenuta a rilasciare coattivamente quei certificati che richiedono particolare qualifiche mediche, non essendo il verificatore nominato dal T.A.R. l’organo collegiale deputato per legge a rilasciare le certificazioni di idoneità alla guida.
In definitiva la CML in esecuzione della sentenza del T.A.R. Sardegna n.852/2023 dell’8.11.2023 non può essere oggi tenuta a certificare come propri i risultati di accertamenti clinici eseguiti da medici terzi, e peraltro in data risalente nel tempo (11.09.2023); essendo tenuta invece a rinnovare nell’attualità la visita medica in presenza, e non già limitatamente al visus, ma completa di tutti gli altri accertamenti richiesti dalla legge ai fini del rilascio della certificazione di idoneità alla guida; attività che presuppone la piena collaborazione del signor -OMISSIS-.
8. Per tutti i surriferiti il primo motivo di appello è fondato, risultando assorbiti il secondo e il terzo motivo di gravame, non potendo il Prefetto di Sassari nella qualità di Commissario ad acta, rilasciare alcuna certificazione di natura medica in sostituzione della CML.
9. Conseguentemente l’appello va accolto ed in riforma della sentenza appellata va respinto il ricorso per ottemperanza di primo grado.
10. Sussistono giustificati motivi, considerato il diverso esito dei due gradi di giudizio, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.