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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Anna
Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa in grado di appello iscritta al n. 1154 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
c.f. e p.iva.: elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Casarano, P.IVA_1 che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellante -
CONTRO
nato a [...], c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, Via San Vito C.F._1
n. 13, presso lo studio dell'avv. Massimo Romano, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellato - avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1 Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo: di aver acquistato dalla convenuta, in data 8/05/2022, il prodotto “The Box Ford Focus 1.5 Eco Blue 120 cv 2018”, una centralina da Pt_1 installare sull'autovettura al fine di migliorarne le prestazioni;
che il predetto articolo, nonostante fosse stato correttamente montato sull'automobile di proprietà dell'attore, non risultava funzionante;
che, pertanto, quest'ultimo aveva concordato con la società convenuta il rimborso del prezzo pagato per l'acquisto del prodotto, senza tuttavia ricevere alcuna somma.
Ciò premesso, l'attore chiedeva al Giudice adito, previo accertamento del diritto alla restituzione di quanto speso ed al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'occorso, di condannare controparte al pagamento, in proprio favore, di una somma pari ad euro 297,00, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di risposta depositata il 17/05/2024 si costituiva Parte_1 la quale deduceva: in via preliminare, la nullità della notifica dell'atto di citazione, per essere stata la stessa ricevuta da un soggetto non conosciuto dalla convenuta e, pertanto, in violazione delle disposizioni di legge relative alla persona cui deve essere consegnata la copia dell'atto da notificare;
sempre in via preliminare, l'irregolarità del verbale di udienza del 21/12/2023, nella parte in cui riportava che la convenuta era presente e risultava rappresentata e difesa dall'avv.
Orazio Giacinta;
nel merito, l'assenza, nel prodotto compravenduto, di vizi idonei ad integrare il c.d. “difetto di conformità” e la riconducibilità delle asserite problematiche relative all'accensione ed al funzionamento della centralina alla non corretta installazione della medesima da parte dell'attore o del suo tecnico di fiducia.
Esaurita l'istruzione mediante l'escussione del testimone indicato da parte attrice, la causa, iscritta al n. 651/2023 R.G., veniva definita con sentenza n. 339/2024, pubblicata il
23/09/2024, con la quale il Giudice di pace, previa declaratoria della contumacia di parte convenuta, condannava quest'ultima al pagamento, in favore dell'attore, di euro 297,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute dal medesimo per l'acquisto dell'articolo, oltre interessi, ed euro 273,00 per spese processuali, oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la quale ne ha Parte_1 chiesto la riforma deducendo, quale unico motivo di impugnazione, la lesione del diritto di difesa per avere il Giudice di prime cure dichiarato la contumacia della società convenuta dal
, nonostante la stessa si fosse - seppur tardivamente - costituita, ed omesso di prendere CP_1 posizione sulle eccezioni dalla medesima sollevate.
Con comparsa di risposta depositata il 17.01.2025 si è costituito nel presente giudizio eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'atto di appello ai sensi Controparte_1 dell'art. 342 c.p.c. per non avere l'appellante individuato in modo chiaro e specifico il “quantum appellatum” e, nel merito, l'infondatezza delle eccezioni già formulate dall'appellante nel giudizio di primo grado e dal medesimo riproposte nel presente procedimento. In particolare, l'appellato ha dedotto: la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, i cui vizi, quand'anche esistenti, risulterebbero in ogni caso sanati alla luce della costituzione di parte convenuta nell'anzidetto procedimento;
l'irrilevanza della censura formulata da controparte in relazione al contenuto del verbale d'udienza del
21/12/2023, nel quale si dava atto che era rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Orazio Giacinta;
l'infondatezza dell'eccezione relativa all'asserita inesistenza del diritto al rimborso vantato dall'odierno appellato, poiché dall'esame degli elementi di prova prodotti nel giudizio di primo grado e, segnatamente, dalla deposizione del teste e dai Testimone_1 documenti relativi alla conversazione avvenuta tra e la società venditrice, Controparte_1 si evincerebbe che quest'ultima aveva riconosciuto l'esistenza del vizio denunciato dall'acquirente e si era resa disponibile al rimborso delle somme ricevute.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termini per il deposito di note conclusive.
2. La società appellante lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente dichiarato la contumacia della società convenuta, ignorando che la stessa si era - seppur tardivamente - costituita mediante deposito della comparsa di risposta ed omettendo di prendere posizione sulle eccezioni ivi formulate.
Orbene, l'asserzione di parte appellante trova riscontro negli atti di causa di cui al fascicolo di primo grado, da cui risulta la costituzione di in data Parte_1
17/05/2024.
Ne conseguono, da un lato, l'erroneità della declaratoria di contumacia dell'odierna appellante contenuta nella sentenza impugnata che può essere emendato in questa sede e, dall'altro, l'illegittimità del mancato esame, da parte del Giudice di Pace, delle eccezioni dalla medesima articolate, delle quali occorre, pertanto, vagliare la fondatezza in questa sede.
Con la prima delle succitate doglianze, ha dedotto la nullità della Parte_1 notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per violazione delle disposizioni di legge relative alla persona cui deve essere consegnata la copia dell'atto da notificare, in quanto la stessa sarebbe stata recapitata ad un soggetto non conosciuto dalla società convenuta e, quindi, non legittimato a riceverla.
L'eccezione de qua appare destituita di fondamento e, pertanto, va rigettata.
In primo luogo, si osserva che la disposizione dalla cui violazione discende la nullità della notifica ai sensi del primo inciso dell'art. 160 c.p.c. va individuata, per l'ipotesi in cui - come nel caso di specie - il destinatario sia una persona giuridica, nell'art. 145 c.p.c., a mente del quale “la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede”.
Orbene, nel caso che ci occupa, la validità del procedimento notificatorio, sotto il profilo considerato, è evincibile dal contenuto della relazione di notificazione prodotta in primo grado dal , che reca menzione tanto dell'indirizzo presso il quale risulta avere sede l'odierna CP_1 appellante, quanto della sottoscrizione del consegnatario, qualificatosi come “persona incaricata di ricevere le notificazioni”.
La presenza dei succitati elementi è sufficiente ad escludere che possa configurarsi, nella fattispecie in esame, la violazione prospettata da parte appellante.
Peraltro, ai fini della validità della notifica è sufficiente - come avvenuto nel caso di specie - che l'agente incaricato della notificazione abbia consegnato la copia dell'atto a chi si sia dichiarato legittimato a riceverlo, non assumendo alcuna rilevanza l'effettiva sussistenza di detta legittimazione in capo al consegnatario, in quanto estranea all'attività certificatoria compiuta dall'agente notificatore.
Con riferimento, poi, all'asserita inesistenza di un rapporto di conoscenza tra l'odierna appellante ed il soggetto a cui è stato notificato l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, va osservato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora il consegnatario si affermi legittimato a ricevere copia dell'atto, il possesso della relativa qualità
è assistito da una presunzione legale iuris tantum, superabile dal destinatario unicamente mediante la dimostrazione dell'inesistenza, in concreto, di un rapporto di conoscenza e/o collaborazione con il consegnatario medesimo.
Ad avviso della Suprema Corte ai fini della regolarità della notifica ex art. 145 c.p.c. è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica incaricata di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica, sicché, ove dalla relata di notifica dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza del consegnatario nella sede della persona giuridica deve presumersi addetto alla ricezione degli atti per la stessa, salvo che la persona giuridica dimostri di non aver attribuito a tale consegnatario alcun incarico (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 10/05/2023, n.12577).
Onere probatorio che, nel caso di specie, non può dirsi soddisfatto, non avendo l'appellante prodotto alcun elemento di prova a sostegno della propria tesi ed essendosi, invece, limitato a delle mere dichiarazioni circa l'estraneità del consegnatario dell'atto alla compagine societaria.
Passando all'esame della seconda eccezione riproposta da parte appellante, relativa alla irregolarità del verbale d'udienza del 21/12/2023, si evidenzia come la stessa non assuma alcuna rilevanza ai fini del decidere, non sussistendo l'allegazione di un interesse serio e concreto ad eccepire detta doglianza che, pertanto, va rigettata.
Infine, occorre prendere posizione sulla censura formulata dall'appellante con riferimento all'asserita infondatezza del diritto di controparte al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dell'articolo.
Al riguardo, si osserva che il diritto alla ripetizione delle somme pagate per l'acquisto di un prodotto rivelatosi, successivamente, non funzionante o carente delle caratteristiche e/o delle qualità promesse dal venditore rinviene il proprio fondamento nel D. Lgs. n. 206/2005, il c.d. Codice del Consumo.
In particolare, ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs. 206/2005 il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene che si manifesti entro due anni da tale momento, mentre l'art. 135 bis, comma
4, lett. c), attribuisce all'acquirente la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto di vendita ovvero la riduzione proporzionale del prezzo, qualora - come nel caso di specie - il difetto di conformità sia talmente grave da giustificare l'esperimento degli anzidetti rimedi.
Va, inoltre, aggiunto che l'esistenza del vizio di conformità al momento della consegna del bene è assistita, qualora il difetto si sia manifestato entro un anno da tale momento, da una presunzione legale iuris tantum, che il venditore può superare fornendo la prova contraria o dimostrando che tale ipotesi è incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Ciò posto, va sottolineato che, secondo un recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il rimedio risolutorio previsto dall'art. 135 bis del Codice del Consumo rientra, comunque, nell'alveo delle azioni edilizie, con conseguente assoggettamento al regime probatorio applicabile a queste ultime (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 32514 del 22/11/2023).
Viene, infatti, affermato che, a prescindere dal possesso della qualità di consumatore da parte dell'acquirente, l'esistenza di vizi nel bene compravenduto non è idonea ad integrare gli estremi dell'inadempimento di un'obbligazione, per la semplice ragione che non è configurabile, in capo al venditore, l'obbligo di consegnare un prodotto che sia immune da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore o che lo rendano inidoneo all'uso al quale
è destinato, essendo egli esclusivamente tenuto a garantire il compratore per l'eventualità in cui una siffatta ipotesi si verifichi. Ne discende l'inapplicabilità, in tal caso, della disciplina probatoria relativa alla responsabilità da inadempimento contrattuale, in forza della quale la parte non inadempiente è tenuta unicamente a produrre il titolo da cui deriva l'obbligazione e ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria.
Sarà invece necessario, per l'acquirente che agisca in giudizio deducendo l'esistenza di un difetto di conformità idoneo a giustificare la risoluzione del contratto ed il conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute, che egli non soltanto alleghi, bensì dimostri l'effettiva sussistenza del vizio, senza che ciò implichi, ovviamente, la necessità di fornire la rigorosa prova della causa di detto vizio ovvero la riconducibilità del medesimo all'attività del venditore.
Qualora il compratore abbia assolto all'onere probatorio su di sé incombente, graverà sul venditore l'onere di dimostrare di aver consegnato un bene conforme alle caratteristiche ed alle qualità volute dall'acquirente ed a quelle che ci si aspetterebbe di riscontrare in beni appartenenti alla medesima categoria.
Detta suddivisione degli oneri probatori tra le parti, oltre ad essere rispettosa del tradizionale criterio di riparto delineato dall'art. 2697 c.c., appare maggiormente in linea con il principio di vicinanza della prova, a mente del quale il relativo onere deve essere ripartito tenendo conto della concreta possibilità, per ciascuna delle parti in causa, di provare i fatti che ricadono nella propria sfera di azione.
Ciò posto e applicando i suesposti principi al caso di specie, occorre verificare, in primo luogo, se l'odierno appellato abbia assolto all'onere della prova relativa all'esistenza del vizio denunciato e, in secondo luogo, se la natura del difetto riscontrato sia tale da giustificare l'esperimento del rimedio risolutorio ai sensi dell'art. 135 bis del Codice del Consumo.
Orbene, dall'esame degli atti di causa e del fascicolo di primo grado e, segnatamente, dalla deposizione del teste e dalla conversazione avvenuta tra Testimone_1 CP_1
e la società venditrice successivamente alla consegna dell'articolo, si evince
[...]
l'assolvimento del summenzionato onere probatorio.
In particolare, i fatti narrati da - elettrauto dal quale il si era recato Testimone_1 CP_1 affinché provvedesse all'installazione della centralina acquistata - in merito al malfunzionamento di quest'ultima appaiono verosimili, in quanto trovano un effettivo riscontro nella summenzionata conversazione, nella quale si dà atto delle problematiche rilevate e dalla quale si evincono peraltro - come testimoniato dalla richiesta di invio delle coordinate bancarie del conto corrente intestato al - la disponibilità della società venditrice a soddisfare CP_1
l'istanza di rimborso formulata dall'acquirente ed il conseguente riconoscimento, da parte della prima, del difetto di conformità del bene compravenduto. Devono, altresì, ritenersi soddisfatte le condizioni cui l'art. 135 bis, comma 4, lett. c) subordina il positivo esperimento dell'azione redibitoria, non essendo dubitabile che la completa inutilizzabilità del bene integri gli estremi del grave difetto di conformità idoneo a giustificare la risoluzione del contratto.
Ciò posto in punto di prova circa l'esistenza del vizio dedotto dal , non può CP_1 ritenersi, invece, assolto l'onere della prova contraria gravante sull'appellante, il quale si è limitato ad imputare il malfunzionamento della centralina alla non corretta installazione della medesima da parte dell'acquirente o del suo tecnico di fiducia, senza produrre elementi a sostegno della tesi prospettata (il cui ingresso nel processo sarebbe stato comunque impedito dalle preclusioni istruttorie già maturate, avuto riguardo alla tardiva costituzione della società venditrice nel giudizio di primo grado).
Alla luce delle suesposte ragioni, va rigettato l'appello proposto dalla società “
[...]
, con conseguente conferma del provvedimento impugnato, che va solo Parte_1 emendato con riguardo all'erronea declaratoria di contumacia, senza tuttavia modificare l'esito del giudizio.
3. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste in capo all'appellante, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Va disposta la distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Stante l'esito del giudizio di gravame, sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, che prevede in ipotesi di rigetto dell'impugnazione l'obbligo in capo a parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio in grado d'appello n. 1154/2024 R.G. così provvede:
- dispone la correzione della sentenza n. 339/2024 del 23.09.2024 emessa dal Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, espungendo da essa la declaratoria di contumacia di;
Parte_1
Part
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
1. condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute da Controparte_1 nel presente giudizio, liquidate in euro 231,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a., se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02 nei confronti di parte appellante.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 26 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Anna
Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa in grado di appello iscritta al n. 1154 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
c.f. e p.iva.: elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Casarano, P.IVA_1 che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellante -
CONTRO
nato a [...], c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, Via San Vito C.F._1
n. 13, presso lo studio dell'avv. Massimo Romano, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellato - avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_1 Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo: di aver acquistato dalla convenuta, in data 8/05/2022, il prodotto “The Box Ford Focus 1.5 Eco Blue 120 cv 2018”, una centralina da Pt_1 installare sull'autovettura al fine di migliorarne le prestazioni;
che il predetto articolo, nonostante fosse stato correttamente montato sull'automobile di proprietà dell'attore, non risultava funzionante;
che, pertanto, quest'ultimo aveva concordato con la società convenuta il rimborso del prezzo pagato per l'acquisto del prodotto, senza tuttavia ricevere alcuna somma.
Ciò premesso, l'attore chiedeva al Giudice adito, previo accertamento del diritto alla restituzione di quanto speso ed al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'occorso, di condannare controparte al pagamento, in proprio favore, di una somma pari ad euro 297,00, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di risposta depositata il 17/05/2024 si costituiva Parte_1 la quale deduceva: in via preliminare, la nullità della notifica dell'atto di citazione, per essere stata la stessa ricevuta da un soggetto non conosciuto dalla convenuta e, pertanto, in violazione delle disposizioni di legge relative alla persona cui deve essere consegnata la copia dell'atto da notificare;
sempre in via preliminare, l'irregolarità del verbale di udienza del 21/12/2023, nella parte in cui riportava che la convenuta era presente e risultava rappresentata e difesa dall'avv.
Orazio Giacinta;
nel merito, l'assenza, nel prodotto compravenduto, di vizi idonei ad integrare il c.d. “difetto di conformità” e la riconducibilità delle asserite problematiche relative all'accensione ed al funzionamento della centralina alla non corretta installazione della medesima da parte dell'attore o del suo tecnico di fiducia.
Esaurita l'istruzione mediante l'escussione del testimone indicato da parte attrice, la causa, iscritta al n. 651/2023 R.G., veniva definita con sentenza n. 339/2024, pubblicata il
23/09/2024, con la quale il Giudice di pace, previa declaratoria della contumacia di parte convenuta, condannava quest'ultima al pagamento, in favore dell'attore, di euro 297,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute dal medesimo per l'acquisto dell'articolo, oltre interessi, ed euro 273,00 per spese processuali, oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la quale ne ha Parte_1 chiesto la riforma deducendo, quale unico motivo di impugnazione, la lesione del diritto di difesa per avere il Giudice di prime cure dichiarato la contumacia della società convenuta dal
, nonostante la stessa si fosse - seppur tardivamente - costituita, ed omesso di prendere CP_1 posizione sulle eccezioni dalla medesima sollevate.
Con comparsa di risposta depositata il 17.01.2025 si è costituito nel presente giudizio eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'atto di appello ai sensi Controparte_1 dell'art. 342 c.p.c. per non avere l'appellante individuato in modo chiaro e specifico il “quantum appellatum” e, nel merito, l'infondatezza delle eccezioni già formulate dall'appellante nel giudizio di primo grado e dal medesimo riproposte nel presente procedimento. In particolare, l'appellato ha dedotto: la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, i cui vizi, quand'anche esistenti, risulterebbero in ogni caso sanati alla luce della costituzione di parte convenuta nell'anzidetto procedimento;
l'irrilevanza della censura formulata da controparte in relazione al contenuto del verbale d'udienza del
21/12/2023, nel quale si dava atto che era rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Orazio Giacinta;
l'infondatezza dell'eccezione relativa all'asserita inesistenza del diritto al rimborso vantato dall'odierno appellato, poiché dall'esame degli elementi di prova prodotti nel giudizio di primo grado e, segnatamente, dalla deposizione del teste e dai Testimone_1 documenti relativi alla conversazione avvenuta tra e la società venditrice, Controparte_1 si evincerebbe che quest'ultima aveva riconosciuto l'esistenza del vizio denunciato dall'acquirente e si era resa disponibile al rimborso delle somme ricevute.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termini per il deposito di note conclusive.
2. La società appellante lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente dichiarato la contumacia della società convenuta, ignorando che la stessa si era - seppur tardivamente - costituita mediante deposito della comparsa di risposta ed omettendo di prendere posizione sulle eccezioni ivi formulate.
Orbene, l'asserzione di parte appellante trova riscontro negli atti di causa di cui al fascicolo di primo grado, da cui risulta la costituzione di in data Parte_1
17/05/2024.
Ne conseguono, da un lato, l'erroneità della declaratoria di contumacia dell'odierna appellante contenuta nella sentenza impugnata che può essere emendato in questa sede e, dall'altro, l'illegittimità del mancato esame, da parte del Giudice di Pace, delle eccezioni dalla medesima articolate, delle quali occorre, pertanto, vagliare la fondatezza in questa sede.
Con la prima delle succitate doglianze, ha dedotto la nullità della Parte_1 notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per violazione delle disposizioni di legge relative alla persona cui deve essere consegnata la copia dell'atto da notificare, in quanto la stessa sarebbe stata recapitata ad un soggetto non conosciuto dalla società convenuta e, quindi, non legittimato a riceverla.
L'eccezione de qua appare destituita di fondamento e, pertanto, va rigettata.
In primo luogo, si osserva che la disposizione dalla cui violazione discende la nullità della notifica ai sensi del primo inciso dell'art. 160 c.p.c. va individuata, per l'ipotesi in cui - come nel caso di specie - il destinatario sia una persona giuridica, nell'art. 145 c.p.c., a mente del quale “la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede”.
Orbene, nel caso che ci occupa, la validità del procedimento notificatorio, sotto il profilo considerato, è evincibile dal contenuto della relazione di notificazione prodotta in primo grado dal , che reca menzione tanto dell'indirizzo presso il quale risulta avere sede l'odierna CP_1 appellante, quanto della sottoscrizione del consegnatario, qualificatosi come “persona incaricata di ricevere le notificazioni”.
La presenza dei succitati elementi è sufficiente ad escludere che possa configurarsi, nella fattispecie in esame, la violazione prospettata da parte appellante.
Peraltro, ai fini della validità della notifica è sufficiente - come avvenuto nel caso di specie - che l'agente incaricato della notificazione abbia consegnato la copia dell'atto a chi si sia dichiarato legittimato a riceverlo, non assumendo alcuna rilevanza l'effettiva sussistenza di detta legittimazione in capo al consegnatario, in quanto estranea all'attività certificatoria compiuta dall'agente notificatore.
Con riferimento, poi, all'asserita inesistenza di un rapporto di conoscenza tra l'odierna appellante ed il soggetto a cui è stato notificato l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, va osservato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora il consegnatario si affermi legittimato a ricevere copia dell'atto, il possesso della relativa qualità
è assistito da una presunzione legale iuris tantum, superabile dal destinatario unicamente mediante la dimostrazione dell'inesistenza, in concreto, di un rapporto di conoscenza e/o collaborazione con il consegnatario medesimo.
Ad avviso della Suprema Corte ai fini della regolarità della notifica ex art. 145 c.p.c. è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica incaricata di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica, sicché, ove dalla relata di notifica dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza del consegnatario nella sede della persona giuridica deve presumersi addetto alla ricezione degli atti per la stessa, salvo che la persona giuridica dimostri di non aver attribuito a tale consegnatario alcun incarico (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 10/05/2023, n.12577).
Onere probatorio che, nel caso di specie, non può dirsi soddisfatto, non avendo l'appellante prodotto alcun elemento di prova a sostegno della propria tesi ed essendosi, invece, limitato a delle mere dichiarazioni circa l'estraneità del consegnatario dell'atto alla compagine societaria.
Passando all'esame della seconda eccezione riproposta da parte appellante, relativa alla irregolarità del verbale d'udienza del 21/12/2023, si evidenzia come la stessa non assuma alcuna rilevanza ai fini del decidere, non sussistendo l'allegazione di un interesse serio e concreto ad eccepire detta doglianza che, pertanto, va rigettata.
Infine, occorre prendere posizione sulla censura formulata dall'appellante con riferimento all'asserita infondatezza del diritto di controparte al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dell'articolo.
Al riguardo, si osserva che il diritto alla ripetizione delle somme pagate per l'acquisto di un prodotto rivelatosi, successivamente, non funzionante o carente delle caratteristiche e/o delle qualità promesse dal venditore rinviene il proprio fondamento nel D. Lgs. n. 206/2005, il c.d. Codice del Consumo.
In particolare, ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs. 206/2005 il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene che si manifesti entro due anni da tale momento, mentre l'art. 135 bis, comma
4, lett. c), attribuisce all'acquirente la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto di vendita ovvero la riduzione proporzionale del prezzo, qualora - come nel caso di specie - il difetto di conformità sia talmente grave da giustificare l'esperimento degli anzidetti rimedi.
Va, inoltre, aggiunto che l'esistenza del vizio di conformità al momento della consegna del bene è assistita, qualora il difetto si sia manifestato entro un anno da tale momento, da una presunzione legale iuris tantum, che il venditore può superare fornendo la prova contraria o dimostrando che tale ipotesi è incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
Ciò posto, va sottolineato che, secondo un recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il rimedio risolutorio previsto dall'art. 135 bis del Codice del Consumo rientra, comunque, nell'alveo delle azioni edilizie, con conseguente assoggettamento al regime probatorio applicabile a queste ultime (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 32514 del 22/11/2023).
Viene, infatti, affermato che, a prescindere dal possesso della qualità di consumatore da parte dell'acquirente, l'esistenza di vizi nel bene compravenduto non è idonea ad integrare gli estremi dell'inadempimento di un'obbligazione, per la semplice ragione che non è configurabile, in capo al venditore, l'obbligo di consegnare un prodotto che sia immune da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore o che lo rendano inidoneo all'uso al quale
è destinato, essendo egli esclusivamente tenuto a garantire il compratore per l'eventualità in cui una siffatta ipotesi si verifichi. Ne discende l'inapplicabilità, in tal caso, della disciplina probatoria relativa alla responsabilità da inadempimento contrattuale, in forza della quale la parte non inadempiente è tenuta unicamente a produrre il titolo da cui deriva l'obbligazione e ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria.
Sarà invece necessario, per l'acquirente che agisca in giudizio deducendo l'esistenza di un difetto di conformità idoneo a giustificare la risoluzione del contratto ed il conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute, che egli non soltanto alleghi, bensì dimostri l'effettiva sussistenza del vizio, senza che ciò implichi, ovviamente, la necessità di fornire la rigorosa prova della causa di detto vizio ovvero la riconducibilità del medesimo all'attività del venditore.
Qualora il compratore abbia assolto all'onere probatorio su di sé incombente, graverà sul venditore l'onere di dimostrare di aver consegnato un bene conforme alle caratteristiche ed alle qualità volute dall'acquirente ed a quelle che ci si aspetterebbe di riscontrare in beni appartenenti alla medesima categoria.
Detta suddivisione degli oneri probatori tra le parti, oltre ad essere rispettosa del tradizionale criterio di riparto delineato dall'art. 2697 c.c., appare maggiormente in linea con il principio di vicinanza della prova, a mente del quale il relativo onere deve essere ripartito tenendo conto della concreta possibilità, per ciascuna delle parti in causa, di provare i fatti che ricadono nella propria sfera di azione.
Ciò posto e applicando i suesposti principi al caso di specie, occorre verificare, in primo luogo, se l'odierno appellato abbia assolto all'onere della prova relativa all'esistenza del vizio denunciato e, in secondo luogo, se la natura del difetto riscontrato sia tale da giustificare l'esperimento del rimedio risolutorio ai sensi dell'art. 135 bis del Codice del Consumo.
Orbene, dall'esame degli atti di causa e del fascicolo di primo grado e, segnatamente, dalla deposizione del teste e dalla conversazione avvenuta tra Testimone_1 CP_1
e la società venditrice successivamente alla consegna dell'articolo, si evince
[...]
l'assolvimento del summenzionato onere probatorio.
In particolare, i fatti narrati da - elettrauto dal quale il si era recato Testimone_1 CP_1 affinché provvedesse all'installazione della centralina acquistata - in merito al malfunzionamento di quest'ultima appaiono verosimili, in quanto trovano un effettivo riscontro nella summenzionata conversazione, nella quale si dà atto delle problematiche rilevate e dalla quale si evincono peraltro - come testimoniato dalla richiesta di invio delle coordinate bancarie del conto corrente intestato al - la disponibilità della società venditrice a soddisfare CP_1
l'istanza di rimborso formulata dall'acquirente ed il conseguente riconoscimento, da parte della prima, del difetto di conformità del bene compravenduto. Devono, altresì, ritenersi soddisfatte le condizioni cui l'art. 135 bis, comma 4, lett. c) subordina il positivo esperimento dell'azione redibitoria, non essendo dubitabile che la completa inutilizzabilità del bene integri gli estremi del grave difetto di conformità idoneo a giustificare la risoluzione del contratto.
Ciò posto in punto di prova circa l'esistenza del vizio dedotto dal , non può CP_1 ritenersi, invece, assolto l'onere della prova contraria gravante sull'appellante, il quale si è limitato ad imputare il malfunzionamento della centralina alla non corretta installazione della medesima da parte dell'acquirente o del suo tecnico di fiducia, senza produrre elementi a sostegno della tesi prospettata (il cui ingresso nel processo sarebbe stato comunque impedito dalle preclusioni istruttorie già maturate, avuto riguardo alla tardiva costituzione della società venditrice nel giudizio di primo grado).
Alla luce delle suesposte ragioni, va rigettato l'appello proposto dalla società “
[...]
, con conseguente conferma del provvedimento impugnato, che va solo Parte_1 emendato con riguardo all'erronea declaratoria di contumacia, senza tuttavia modificare l'esito del giudizio.
3. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste in capo all'appellante, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Va disposta la distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Stante l'esito del giudizio di gravame, sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, che prevede in ipotesi di rigetto dell'impugnazione l'obbligo in capo a parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio in grado d'appello n. 1154/2024 R.G. così provvede:
- dispone la correzione della sentenza n. 339/2024 del 23.09.2024 emessa dal Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto, espungendo da essa la declaratoria di contumacia di;
Parte_1
Part
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
1. condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute da Controparte_1 nel presente giudizio, liquidate in euro 231,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e c.p.a., se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02 nei confronti di parte appellante.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 26 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile