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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 3571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3571 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5494/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella persona dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott.ssa Erminia Catapano Giudice rel.
All'esito di trattazione scritta del 2.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 5494/2024 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 9349/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Decima Civile, pubblicata in data 31.10.2024, resa nei procedimenti riuniti n. R.G. 9512/2023 e n. R.G.
17562/2023; con OGGETTO: Impugnativa di ordinanza ingiunzione riguardante sanzioni amministrative per mancate comunicazioni obbligatorie relative ai lavoratori.
TRA
(c.f.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: , presso i cui uffici in via A. Diaz C.F._1 Pt_1
11, domicilia.
Appellante
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._2 procura alle liti rilasciata su atto separato, dall'avvocato Pasquale Guastafierro (c.f.:
), presso il quale elettivamente domicilia in Boscoreale (Na) alla C.F._3
Piazza Pace n. 20. Appellato
Ai fini della denuntiatio litis nei confronti di con sede legale in Ischia (Na) al Corso Vittoria Colonna Controparte_2
n. 266 (c.f. e P.IVA: ) in persona del legale rappresentante p.t. ed P.IVA_2 amministratore unico sig. (c.f.: ) e residente in Controparte_3 C.F._4
Forio (Na) alla Via Nastro Verde n. 50
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto al n. r.g. 9512/2023 del tribunale di Napoli la “ Controparte_2
ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 2010/22 prot. N. 12452 del 07.03.2023
[...] notificata in data 16.03.2023, fondata sull'atto di accertamento recante prot. n.
0679210/2021 del 23/12/2021 redatto dal Comandante della Guardia di Finanza – tenenza d'Ischia, con il quale si contestava di aver occupato irregolarmente alle dipendenze della n. 1 lavoratore subordinato, senza Controparte_2 Parte_2 preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. L'ingiunzione ordinava alla e a in solido il pagamento Controparte_2 Controparte_1 dell'importo di euro 3.780,00 a titolo di sanzioni per la predetta violazione.
1. 1. Con successivo ricorso n. r.g. 17562/2023 iscritto a ruolo il 4 agosto 2023
ha impugnato l'ulteriore ordinanza ingiunzione n. 2010/22 prot. N. Controparte_1
12445 del 07.03.2023, contenente la medesima sanzione, ma ad ella rivolta quale socia e quale datore di lavoro di fatto.
Riuniti i due ricorsi, con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione alle ordinanze ingiunzione n. 12445 e 12452 del 7.3.2023, sul presupposto del difetto di prova – a cui era onerata la parte opposta – della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e la società opponente. Parte_2
2. Avverso questa sentenza, con ricorso iscritto a ruolo in data 18.12.2024 spiega appello L' di avverso la sola parte della Parte_1 Pt_1 sentenza che riguarda il ricorso in opposizione proposto da Controparte_1
R.G. n. 5494/2024 Sentenza contestuale pag.2 2.1. Con un unico motivo di appello l' censura la sentenza per Parte_1 aver ritenuto tempestivo, dunque ammissibile, il ricorso in opposizione della signora
Controparte_1
Allega che l'ordinanza ingiunzione è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale e avviso con lettera raccomandata ricevuta il 23 giugno 2023. Argomenta che la notifica ex art. 140 c.p.c. si ha per avvenuta nel giorno in cui il destinatario riceve la notifica della raccomandata informativa oppure, in alternativa, dopo 10 giorni dalla relativa spedizione e che, dunque, il perfezionamento della notifica è da ascriversi al 23-26 giugno 2026.
Evidenzia che essendo stato iscritto a ruolo il ricorso solo in data 4 agosto 2023, a fronte della notifica perfezionata il 23 giugno 2023, è tardivo in quanto proposto oltre i 30 giorni dopo dalla notificazione dell'ingiunzione, in violazione dell'art. 6 comma 6 del D.
Lgs 150/2011.
2.2. Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“-accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare nella parte gravata la sentenza di I primo grado, rigettando l'avversa opposizione;
-condannare controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Atteso che il presente atto è stato redatto in forma ipertestuale e dotato di collegamenti rapidi ai documenti allegati, si richiede che le spese di lite siano liquidate con
l'aumento di un terzo, così come previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014”.
3. Instaurato il contraddittorio, si è costituita parte appellata, la quale ha dedotto che l'eccezione di tardività è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., essendo stata sollevata per la prima volta in appello.
Ha poi evidenziato che tale eccezione è infondata nel merito, come risulta dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, atteso che da questa emerge che il suddetto plico, depositato presso la casa comunale e contenente l'ordinanza de qua, è stato ritirato dall'odierna parte appellata in data 07.07.2023; che, pertanto, il ricorso in opposizione deve ritenersi tempestivamente proposto in quanto iscritto a ruolo in data
04.08.2023.
3.1. Sotto altro profilo, ha dedotto che vi è stata acquiescenza alla sentenza di primo grado nella parte in cui viene accertata l'insussistenza del fatto posto a fondamento della sanzione irrogata, perchè l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado eccependo solo la presunta tardività dell'opposizione proposta dalla Sig.ra CP_1
R.G. n. 5494/2024 Sentenza contestuale pag.3 Emilia, mentre non ha impugnato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha accertato nel merito l'insussistenza del fatto posto a fondamento della sanzione, in tal modo, prestando, acquiescenza alla stessa.
4. Fissata la comparizione per il 21 maggio 2025, disposta la trattazione scritta, la causa
è stata rinviata per la decisione all'udienza del 2.7.2025 da tenersi in modalità di trattazione scritta.
In data 2.7.2025, acquisite le note di trattazione delle parti, del 28.06.2025 per l'appellante e del 26.06.2025 per l'appellato, la causa è stata decisa con sentenza contestuale, redatta e depositata in pari data.
§§§
5. L'appello è fondato e merita di essere accolto.
5.1. Osserva il Collegio, in primo luogo, che l'eccezione di tardività del ricorso in primo grado non è inammissibile, attenendo a questione rilevabile d'ufficio.
In particolare, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che il
Collegio condivide e fa sua, in tema di sanzioni amministrative, l'art. 23, legge 24 novembre 1981, n. 689, delinea uno scrutinio preliminare sulla tempestività del ricorso, che può condurre alla pronuncia di ordinanza di inammissibilità sia prima dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, sia in corso di giudizio, senza che sia precluso al giudice di dichiarare l'inammissibilità, ove la tardività sussista, con il provvedimento che definisce il procedimento, rientrando il controllo sulla tempestività dell'opposizione tra i compiti officiosi del giudice adito (in termini Cass 1372/2013).
Ma ancor più, deve rammentarsi che “laddove sia previsto, come nella specie, un termine per proporre opposizione a pena di decadenza […] la parte opponente ha
l'onere di dimostrare la tempestività dell'opposizione e la relativa questione può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, attenendo alla proponibilità dell'azione giudiziaria e, dunque, a materia sottratta alla disponibilità delle parti” (così in motivazione cass. Ord. n. 21153/2019).
Infine, non è superfluo nemmeno evidenziare – per quanto si dirà infra - che “In tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'accertamento della tempestività dell'opposizione […] involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi “aliunde”, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità
R.G. n. 5494/2024 Sentenza contestuale pag.4 della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto (cf. Cass. Sez. L., Ordinanza n. 19226 del 19.7.2018).
5.2. Volgendo all'applicazione di questi principi nel caso concreto e venendo all'esame degli atti, segnatamente della controversa notifica, dal cui perfezionamento dipende lo scrutinio della questione della tardività del ricorso, va subito detto che l'opponente non ha in primo grado adempiuto all'onere di provare la tempestività Controparte_1 della sua opposizione, atteso che non può ancorarsi alla data del 7 luglio 2023, in cui si
è recata presso la casa comunale a ritirare l'atto, il momento perfezionativo della notifica medesima.
Occorre prendere le mosse dal fatto che la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 12445
a è stata eseguita ex art. 140 c.p.c. mediante deposito del plico presso Controparte_1 la casa Comunale di Ischia, ed in data 16 giugno 2023 è stata spedito avviso dell'avvenuto deposito con raccomandata con avviso di ricevimento n. R
0000000086002 (cf relata in atti).
5.2.1. In punto di diritto, le notifiche ex art. 140 c.p.c. hanno un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982; in particolare le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale (Cass 6089/2020).
Né può dirsi che tra le due modalità vi sia una disparità di trattamento perché nel caso di notifica ex art. 140 c.p.c., con la ricezione della predetta raccomandata l'atto entra nella sfera di conoscibilità del destinatario, che ha solo l'onere di andarlo a ritirare.
Per questi motivi
, non è allegando in che data si è recata a ritirare l'atto presso il
Comune che l'opponente può far utilmente decorrere il termine per l'impugnativa.
5.3. Sempre sulla base dei principi generali testè delineati, questo Collegio ritiene di acquisire ai sensi dell'art. 437 c.p.c. la prova dell'avvenuta recezione della raccomandata informativa resa disponibile in appello dall' (cf. Cass. Parte_1
R.G. n. 5494/2024 Sentenza contestuale pag.5 Ordinanza n. 19226/2018 cit.), dalla quale risulta la recezione della stessa il 23 giugno
2023.
Dunque, limitatamente all'ordinanza ingiunzione n. 12445 oggetto del giudizio n.
17652/2023, poichè la conoscenza legale dell'atto è avvenuta il 23 giugno 2023, data in cui ha ricevuto l'avviso con lettera raccomandata dell'avvenuta Controparte_1 notifica con deposito presso la casa comunale, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, proposto il 4 agosto 2023, dunque oltre il termine di 30 dalla notificazione dell'ingiunzione, in violazione dell'art. 6 comma 6 del D. Lgs 150/2011.
Ogni altra questione è assorbita dal preliminare e dirimente rilievo di inammissibilità.
6. In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza oggetto di impugnativa, va dichiarato inammissibile il ricorso di iscritto al n. di Controparte_1
r.g. del tribunale di Napoli 17652/2023; le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno compensate tra e l' , potendo l'appellante depositare Controparte_1 Parte_1 già in primo grado l'atto dirimente ai fini della decisione a sé favorevole.
6.1. Dalla parziale riforma discende che la sentenza è confermata nei confronti della
Controparte_2
Va altresì dato atto che, conseguentemente alla parziale riforma, il capo di decisione della sentenza che riguarda le spese e che statuisce per entrambi gli opponenti, va tenuto fermo soltanto per la parte che riguarda la società Controparte_2
Sul punto, il giudice di prime cure, trattandosi di decidere su ricorsi riuniti aveva quantificato in euro 852,00 l'importo degli onorari spettanti alla società opponente per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria (svolte a ricorsi separati); in euro 426,00
l'onorario unico spettante per la fase decisoria svolta dopo la riunione dei procedimenti, che, dunque, è attribuibile alle due parti opponenti in quote che si presumono eguali.
Ne consegue che della cifra liquidata per la fase decisoria é di spettanza della società
l'importo di euro 213,00 (426:2=213).
In conclusione, l'importo dovuto alla per onorario di lite del Controparte_2 primo grado è pari a complessivi euro 1.065,00 (di cui euro 213,00 per fase di studio, euro 213,00 per fase introduttiva, euro 426,00 per fase istruttoria, euro 213,00 per fase di decisione), oltre gli accessori già liquidati in primo grado.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n.
R.G. n. 5494/2024 Sentenza contestuale pag.6 9349/2024, pubblicata in data 31.10.2024, resa nel giudizio n. r.g. 9512/2023 (e causa riunita 17562/2023), così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione iscritta al n. di r.g. 17562/2023, proposta in primo grado da avverso l'ordinanza prot. n. 12445; Controparte_1
2) compensa tra l'appellante e l'appellata Parte_1
le spese di lite del doppio grado di giudizio;
Controparte_1
3) conferma la sentenza in relazione alla posizione della ivi Controparte_2 compresa la statuizione sulle spese come indicato in parte motiva.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 2.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G. n. 5494/2024 Sentenza contestuale pag.7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella persona dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott.ssa Erminia Catapano Giudice rel.
All'esito di trattazione scritta del 2.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 5494/2024 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 9349/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Decima Civile, pubblicata in data 31.10.2024, resa nei procedimenti riuniti n. R.G. 9512/2023 e n. R.G.
17562/2023; con OGGETTO: Impugnativa di ordinanza ingiunzione riguardante sanzioni amministrative per mancate comunicazioni obbligatorie relative ai lavoratori.
TRA
(c.f.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: , presso i cui uffici in via A. Diaz C.F._1 Pt_1
11, domicilia.
Appellante
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._2 procura alle liti rilasciata su atto separato, dall'avvocato Pasquale Guastafierro (c.f.:
), presso il quale elettivamente domicilia in Boscoreale (Na) alla C.F._3
Piazza Pace n. 20. Appellato
Ai fini della denuntiatio litis nei confronti di con sede legale in Ischia (Na) al Corso Vittoria Colonna Controparte_2
n. 266 (c.f. e P.IVA: ) in persona del legale rappresentante p.t. ed P.IVA_2 amministratore unico sig. (c.f.: ) e residente in Controparte_3 C.F._4
Forio (Na) alla Via Nastro Verde n. 50
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto al n. r.g. 9512/2023 del tribunale di Napoli la “ Controparte_2
ha impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 2010/22 prot. N. 12452 del 07.03.2023
[...] notificata in data 16.03.2023, fondata sull'atto di accertamento recante prot. n.
0679210/2021 del 23/12/2021 redatto dal Comandante della Guardia di Finanza – tenenza d'Ischia, con il quale si contestava di aver occupato irregolarmente alle dipendenze della n. 1 lavoratore subordinato, senza Controparte_2 Parte_2 preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. L'ingiunzione ordinava alla e a in solido il pagamento Controparte_2 Controparte_1 dell'importo di euro 3.780,00 a titolo di sanzioni per la predetta violazione.
1. 1. Con successivo ricorso n. r.g. 17562/2023 iscritto a ruolo il 4 agosto 2023
ha impugnato l'ulteriore ordinanza ingiunzione n. 2010/22 prot. N. Controparte_1
12445 del 07.03.2023, contenente la medesima sanzione, ma ad ella rivolta quale socia e quale datore di lavoro di fatto.
Riuniti i due ricorsi, con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione alle ordinanze ingiunzione n. 12445 e 12452 del 7.3.2023, sul presupposto del difetto di prova – a cui era onerata la parte opposta – della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e la società opponente. Parte_2
2. Avverso questa sentenza, con ricorso iscritto a ruolo in data 18.12.2024 spiega appello L' di avverso la sola parte della Parte_1 Pt_1 sentenza che riguarda il ricorso in opposizione proposto da Controparte_1
R.G. n. 5494/2024 Sentenza contestuale pag.2 2.1. Con un unico motivo di appello l' censura la sentenza per Parte_1 aver ritenuto tempestivo, dunque ammissibile, il ricorso in opposizione della signora
Controparte_1
Allega che l'ordinanza ingiunzione è stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito presso la casa comunale e avviso con lettera raccomandata ricevuta il 23 giugno 2023. Argomenta che la notifica ex art. 140 c.p.c. si ha per avvenuta nel giorno in cui il destinatario riceve la notifica della raccomandata informativa oppure, in alternativa, dopo 10 giorni dalla relativa spedizione e che, dunque, il perfezionamento della notifica è da ascriversi al 23-26 giugno 2026.
Evidenzia che essendo stato iscritto a ruolo il ricorso solo in data 4 agosto 2023, a fronte della notifica perfezionata il 23 giugno 2023, è tardivo in quanto proposto oltre i 30 giorni dopo dalla notificazione dell'ingiunzione, in violazione dell'art. 6 comma 6 del D.
Lgs 150/2011.
2.2. Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“-accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare nella parte gravata la sentenza di I primo grado, rigettando l'avversa opposizione;
-condannare controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Atteso che il presente atto è stato redatto in forma ipertestuale e dotato di collegamenti rapidi ai documenti allegati, si richiede che le spese di lite siano liquidate con
l'aumento di un terzo, così come previsto dall'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014”.
3. Instaurato il contraddittorio, si è costituita parte appellata, la quale ha dedotto che l'eccezione di tardività è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., essendo stata sollevata per la prima volta in appello.
Ha poi evidenziato che tale eccezione è infondata nel merito, come risulta dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, atteso che da questa emerge che il suddetto plico, depositato presso la casa comunale e contenente l'ordinanza de qua, è stato ritirato dall'odierna parte appellata in data 07.07.2023; che, pertanto, il ricorso in opposizione deve ritenersi tempestivamente proposto in quanto iscritto a ruolo in data
04.08.2023.
3.1. Sotto altro profilo, ha dedotto che vi è stata acquiescenza alla sentenza di primo grado nella parte in cui viene accertata l'insussistenza del fatto posto a fondamento della sanzione irrogata, perchè l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado eccependo solo la presunta tardività dell'opposizione proposta dalla Sig.ra CP_1
R.G. n. 5494/2024 Sentenza contestuale pag.3 Emilia, mentre non ha impugnato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha accertato nel merito l'insussistenza del fatto posto a fondamento della sanzione, in tal modo, prestando, acquiescenza alla stessa.
4. Fissata la comparizione per il 21 maggio 2025, disposta la trattazione scritta, la causa
è stata rinviata per la decisione all'udienza del 2.7.2025 da tenersi in modalità di trattazione scritta.
In data 2.7.2025, acquisite le note di trattazione delle parti, del 28.06.2025 per l'appellante e del 26.06.2025 per l'appellato, la causa è stata decisa con sentenza contestuale, redatta e depositata in pari data.
§§§
5. L'appello è fondato e merita di essere accolto.
5.1. Osserva il Collegio, in primo luogo, che l'eccezione di tardività del ricorso in primo grado non è inammissibile, attenendo a questione rilevabile d'ufficio.
In particolare, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che il
Collegio condivide e fa sua, in tema di sanzioni amministrative, l'art. 23, legge 24 novembre 1981, n. 689, delinea uno scrutinio preliminare sulla tempestività del ricorso, che può condurre alla pronuncia di ordinanza di inammissibilità sia prima dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, sia in corso di giudizio, senza che sia precluso al giudice di dichiarare l'inammissibilità, ove la tardività sussista, con il provvedimento che definisce il procedimento, rientrando il controllo sulla tempestività dell'opposizione tra i compiti officiosi del giudice adito (in termini Cass 1372/2013).
Ma ancor più, deve rammentarsi che “laddove sia previsto, come nella specie, un termine per proporre opposizione a pena di decadenza […] la parte opponente ha
l'onere di dimostrare la tempestività dell'opposizione e la relativa questione può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, attenendo alla proponibilità dell'azione giudiziaria e, dunque, a materia sottratta alla disponibilità delle parti” (così in motivazione cass. Ord. n. 21153/2019).
Infine, non è superfluo nemmeno evidenziare – per quanto si dirà infra - che “In tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'accertamento della tempestività dell'opposizione […] involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi “aliunde”, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità
R.G. n. 5494/2024 Sentenza contestuale pag.4 della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto (cf. Cass. Sez. L., Ordinanza n. 19226 del 19.7.2018).
5.2. Volgendo all'applicazione di questi principi nel caso concreto e venendo all'esame degli atti, segnatamente della controversa notifica, dal cui perfezionamento dipende lo scrutinio della questione della tardività del ricorso, va subito detto che l'opponente non ha in primo grado adempiuto all'onere di provare la tempestività Controparte_1 della sua opposizione, atteso che non può ancorarsi alla data del 7 luglio 2023, in cui si
è recata presso la casa comunale a ritirare l'atto, il momento perfezionativo della notifica medesima.
Occorre prendere le mosse dal fatto che la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 12445
a è stata eseguita ex art. 140 c.p.c. mediante deposito del plico presso Controparte_1 la casa Comunale di Ischia, ed in data 16 giugno 2023 è stata spedito avviso dell'avvenuto deposito con raccomandata con avviso di ricevimento n. R
0000000086002 (cf relata in atti).
5.2.1. In punto di diritto, le notifiche ex art. 140 c.p.c. hanno un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma 4, l. n. 890 del 1982; in particolare le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale (Cass 6089/2020).
Né può dirsi che tra le due modalità vi sia una disparità di trattamento perché nel caso di notifica ex art. 140 c.p.c., con la ricezione della predetta raccomandata l'atto entra nella sfera di conoscibilità del destinatario, che ha solo l'onere di andarlo a ritirare.
Per questi motivi
, non è allegando in che data si è recata a ritirare l'atto presso il
Comune che l'opponente può far utilmente decorrere il termine per l'impugnativa.
5.3. Sempre sulla base dei principi generali testè delineati, questo Collegio ritiene di acquisire ai sensi dell'art. 437 c.p.c. la prova dell'avvenuta recezione della raccomandata informativa resa disponibile in appello dall' (cf. Cass. Parte_1
R.G. n. 5494/2024 Sentenza contestuale pag.5 Ordinanza n. 19226/2018 cit.), dalla quale risulta la recezione della stessa il 23 giugno
2023.
Dunque, limitatamente all'ordinanza ingiunzione n. 12445 oggetto del giudizio n.
17652/2023, poichè la conoscenza legale dell'atto è avvenuta il 23 giugno 2023, data in cui ha ricevuto l'avviso con lettera raccomandata dell'avvenuta Controparte_1 notifica con deposito presso la casa comunale, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, proposto il 4 agosto 2023, dunque oltre il termine di 30 dalla notificazione dell'ingiunzione, in violazione dell'art. 6 comma 6 del D. Lgs 150/2011.
Ogni altra questione è assorbita dal preliminare e dirimente rilievo di inammissibilità.
6. In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza oggetto di impugnativa, va dichiarato inammissibile il ricorso di iscritto al n. di Controparte_1
r.g. del tribunale di Napoli 17652/2023; le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno compensate tra e l' , potendo l'appellante depositare Controparte_1 Parte_1 già in primo grado l'atto dirimente ai fini della decisione a sé favorevole.
6.1. Dalla parziale riforma discende che la sentenza è confermata nei confronti della
Controparte_2
Va altresì dato atto che, conseguentemente alla parziale riforma, il capo di decisione della sentenza che riguarda le spese e che statuisce per entrambi gli opponenti, va tenuto fermo soltanto per la parte che riguarda la società Controparte_2
Sul punto, il giudice di prime cure, trattandosi di decidere su ricorsi riuniti aveva quantificato in euro 852,00 l'importo degli onorari spettanti alla società opponente per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria (svolte a ricorsi separati); in euro 426,00
l'onorario unico spettante per la fase decisoria svolta dopo la riunione dei procedimenti, che, dunque, è attribuibile alle due parti opponenti in quote che si presumono eguali.
Ne consegue che della cifra liquidata per la fase decisoria é di spettanza della società
l'importo di euro 213,00 (426:2=213).
In conclusione, l'importo dovuto alla per onorario di lite del Controparte_2 primo grado è pari a complessivi euro 1.065,00 (di cui euro 213,00 per fase di studio, euro 213,00 per fase introduttiva, euro 426,00 per fase istruttoria, euro 213,00 per fase di decisione), oltre gli accessori già liquidati in primo grado.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n.
R.G. n. 5494/2024 Sentenza contestuale pag.6 9349/2024, pubblicata in data 31.10.2024, resa nel giudizio n. r.g. 9512/2023 (e causa riunita 17562/2023), così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione iscritta al n. di r.g. 17562/2023, proposta in primo grado da avverso l'ordinanza prot. n. 12445; Controparte_1
2) compensa tra l'appellante e l'appellata Parte_1
le spese di lite del doppio grado di giudizio;
Controparte_1
3) conferma la sentenza in relazione alla posizione della ivi Controparte_2 compresa la statuizione sulle spese come indicato in parte motiva.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 2.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G. n. 5494/2024 Sentenza contestuale pag.7