Ordinanza cautelare 28 maggio 2021
Rigetto
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31/01/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00778/2025REG.PROV.COLL.
N. 03442/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3442 del 2021, proposto dal Comune di Maser, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Zoccarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CI Nervo, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ipab “Casa di Riposo Umberto I”, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 84/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di CI Nervo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 novembre 2024 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Zoccarato Stefano e Tezza Maria Luisa in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams ".;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il Comune di Maser propone appello contro l’IPAB Casa di riposo Umberto I e contro la cittadina controinteressata, in persona del suo tutore, per l’annullamento o la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 84/2021, resa tra le parti, concernente la nota 16 ottobre 2020 con la quale il Comune ha negato la compartecipazione al pagamento della retta di ricovero della ricorrente ex DPCM 159/2013;
2 – In particolare, con ricorso al TAR del Veneto la odierna controinteressata in persona del proprio tutore, premesso di essere persona ultrasessantacinquenne affetta da riconosciuta disabilità, e per tale ragione ricoverata presso la “Casa di Riposo Umberto I” di Montebelluna, aveva chiesto l’annullamento di tutti gli atti con i quali il Comune di Maser aveva denegato il calcolo della compartecipazione a proprio carico della retta di ricovero, in quanto secondo la disciplina comunale parimenti impugnata la richiedente possedeva una situazione economica ISEE superiore alla soglia massima prevista per accedere alla compartecipazione.
3 - Il TAR per il Veneto, non costituito il Comune, aveva definito il giudizio con sentenza in forma semplificata resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 13 gennaio 2021, con la quale aveva accolto il ricorso richiamando la copiosa giurisprudenza formatasi in relazione alla compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari integrati a favore degli utenti disabili gravi non autosufficienti.
4 – Il Comune appella la predetta pronuncia adducendo quali motivi:
4.1 - il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, a fronte della pretesa della ricorrente a far valere un proprio diritto soggettivo di natura patrimoniale;
4.2 - la tardività del ricorso di primo grado, a fronte della mancata tempestiva impugnazione del Regolamento comunale recante la contestata disciplina di settore e delle delibere di Giunta che hanno stabilito le soglie di accesso, nonché l’erroneità della statuizione del TAR circa la fondatezza del gravame di primo grado;
4.3 – nel “merito”, il rispetto della normativa ISEE da parte del Regolamento del Comune di Maser in relazione alla previsione di una “soglia di accesso” che non avrebbe introdotto alcun criterio ulteriore rispetto all’ISEE avendo, anzi, fatto espresso richiamo allo stesso. L’introduzione di una soglia di reddito ISEE sarebbe comunque legittima a causa della limitatezza delle risorse destinate ai servizi sociali, né la sentenza appellata argomenterebbe alcunché al riguardo;
4.4 – infine, il TAR non avrebbe rilevato il difetto d’interesse della ricorrente ad impugnare anche le disposizioni regolamentari che prevedono le modalità di calcolo della compartecipazione.
5 – La ricorrente di primo grado si è costituita in giudizio per difendere le ragioni della sentnza ed argomentare l’infondatezza e prima ancora l’inammissibilità per genericità dell’appello (eccezione, quest’ultima, che non risulta fondata). Questa Sezione ha respinto la domanda cautelare del Comune con ordinanza n. 2900 del 2021. Le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive difese con un ripetuto scambio di memorie.
6 – L’appello è infondato.
7 – In primo luogo, quanto alla dedotta carenza di giurisdizione, occorre rilevare che, così come dedotto dalla difesa della odierna resistente, oggetto del ricorso non è la “pretesa di ottenere dal Comune la compartecipazione alla retta”, bensì la dedotta violazione delle norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia. Ne consegue che gli atti e provvedimenti comunali impugnati hanno natura autoritativa e non paritetica e con la domanda di annullamento di essi è azionata in giudizio una situazione soggettiva di interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
8 – Quanto alla dedotta tardività, occorre rilevare che il regolamento comunale di cui si afferma la tardiva impugnazione, così come le delibere di giunta che hanno stabilito le soglie di accesso, hanno avevano assunto un rilievo direttamente lesivo per la ricorrente di primo grado solo dal momento in cui erano stati applicati con i provvedimenti tempestivamente impugnati.
9 – Nel merito, così come rilevato dal TAR i provvedimenti impugnati si pongono in contrasto con la disciplina di riferimento, introducendo criteri (“I .S.E.E. finale”, “soglia massima”, “insieme complessivo delle entrate e del patrimonio”, “tutte le entrate e tutto il patrimonio presente e futuro dell’utente, ivi compresa qualsiasi entrata a qualsiasi fine introitata”, “fasce di compartecipazione ”) che incidono sull’operatività del parametro vincolante dell’indicatore ISEE, come disciplinato nel DPCM 159/2013, giungendo, nei casi come quello ora in esame, ad escluderne l’applicazione.
10 - Infatti i “ criteri per l’accesso ” che il regolamento comunale nell’art. 28 demanda alla giunta comunale sono stati definiti con la DGC n. 8/2019 e la DGC n. 111/2017 tramite “ fasce di compartecipazione dei cittadini ai costi delle prestazioni sociali” , che prevedono una “ soglia massima” di “valore ISEE ”, rispettivamente di € “10.632,94” e “9.400,00”, precisando che “ al di sopra di tale soglia, non è prevista compartecipazione al costo della quota alberghiera della retta” .
Nella fattispecie in esame, dunque, tali illegittime previsioni hanno condotto, stante il superamento della prevista “ soglia massima ”, ad escludere del tutto l’accesso all’integrazione a favore della odierna resistente, disabile grave invalida 100% non autosufficiente, con il conseguente accollo a carico della stessa dell’intero costo della retta, pur superiore all’importo del proprio ISEE in base al DPCM 159/2013.
11 - La contestata introduzione di tali criteri dunque esclude l’applicazione della normativa nazionale di disciplina dell’ISEE, in contrasto con la costante giurisprudenza sul punto di questo Consiglio di Stato (fra le altre, sentenze nn. 3757/2023, 3072/2023, 2979/2022, 2520/2021, 316/2021, 7850/2020, 3 6926/2020, 1505/2020, 5684/2019, 1458/2019, 6708/2018, 6371/2018).
12 – In particolare, si rinvia sul punto, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm. alla sentenza (richiamata anche dalla difesa della odierna resistente) n. 3757/2023, che ha statuito quanto segue: “ … viene in rilievo la giurisprudenza –anche di questa Sezione - richiamata dal T.A.R. e dagli odierni appellati circa l’inesistenza di un potere dei Comuni di introdurre criteri e parametri derogatori rispetto all’ISEE, previsto dalla normativa di legge nazionale quale unico parametro per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, che deve trovare necessariamente applicazione anche nell’ipotesi in cui, come nel caso che occupa, l’Amministrazione comunale piuttosto che derogare ai parametri ISEE pretenda di darvi attuazione attraverso la previsione di “fasce” sulla base delle quali diversamente modulare, fino a escludere, la propria compartecipazione alla retta di ricovero. La predetta ricostruzione della vigente normativa è avvalorata: a) dall’articolo 2, comma 1, del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, che individua chiaramente l’ISEE quale unico “strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate”, qualificandolo come livello essenziale ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, non derogabile da parte di regioni ed enti locali; b) dal successivo comma 3 del medesimo articolo, secondo cui l’ISEE è “la somma dell’indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell’articolo 4, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell’articolo 5”. Ne discende, infatti, che la situazione patrimoniale dell’interessato, ivi compresi tutti quegli elementi che il Comune negli odierni appelli ha ritenuto di voler considerare nei propri provvedimenti – perché asseritamente estranei all’ISEE – al fine di realizzare un preteso bilanciamento tra le esigenze dei soggetti disabili e le proprie esigenze di bilancio, forma già oggetto di considerazione ai fini dell’ISEE, sulla base di una scelta operata a monte dal legislatore che non può essere rimessa in discussione da Regioni e Comuni attraverso un surrettizio esercizio del proprio potere regolamentare”.
13 – Infine, quanto alla “ carenza di interesse ad impugnare le disposizione regolamentari che prevedono le modalità di calcolo della compartecipazione ”, si rileva che, così come dedotto dalla difesa della odierna resistente, l’interesse pretensivo fatto valere in giudizio nella fattispecie considerata caso può ricevere piena soddisfazione solo se, oltre al mero effetto demolitorio tramite la pronuncia di annullamento del singolo atto, vi sia anche l’effetto conformativo, mediante l’annullamento degli atti generali che ne avevano consentito l’illegittima adozione, in linea con la trasformazione del processo amministrativo da giudizio amministrativo sull’atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo atto, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata (Adunanza Plenaria n. 3/2011).
14 – Alla stregua delle pregresse considerazioni l’appello deve essere respinto.
15 – Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Comune appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO