Sentenza 4 aprile 1986
Massime • 1
In tema d'appalto di opera pubblica, le norme che regolano il procedimento di gara (quale che sia il sistema adottato (nella specie, licitazione), ivi incluse quelle riguardanti l'ammissione degli aspiranti e la scelta dell'altro contraente, sono rivolte in via diretta ad assicurare esigenze pubblicistiche sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa, mentre le posizioni soggettive di detti soggetti privati, trovando nelle norme medesime una tutela solo indiretta, hanno natura e consistenza di meri interessi legittimi. Ne consegue che la controversia promossa dallo aspirante rimasto escluso dalla gara, per denunciare la violazione delle indicate norme, rientrando nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, si sottrae alla cognizione del giudice ordinario, e tale difetto di giurisdizione va affermato anche per l'adozione dei provvedimenti urgenti di cui all'art. 700 cod. proc. civ., tenuto conto che il relativo potere è conferito al predetto giudice ordinario solo per la difesa cautelare delle posizioni soggettive devolute alla sua cognizione. ( V 2364/85).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/04/1986, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 4 aprile 1986 |
Testo completo
In tema d'appalto di opera pubblica, le norme che regolano il procedimento di gara (quale che sia il sistema adottato (nella specie, licitazione), ivi incluse quelle riguardanti l'ammissione degli aspiranti e la scelta dell'altro contraente, sono rivolte in via diretta ad assicurare esigenze pubblicistiche sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa, mentre le posizioni soggettive di detti soggetti privati, trovando nelle norme medesime una tutela solo indiretta, hanno natura e consistenza di meri interessi legittimi. Ne consegue che la controversia promossa dallo aspirante rimasto escluso dalla gara, per denunciare la violazione delle indicate norme, rientrando nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, si sottrae alla cognizione del giudice ordinario, e tale difetto di giurisdizione va affermato anche per l'adozione dei provvedimenti urgenti di cui all'art. 700 cod. proc. civ., tenuto conto che il relativo potere è conferito al predetto giudice ordinario solo per la difesa cautelare delle posizioni soggettive devolute alla sua cognizione. ( V 2364/85).*