Ordinanza collegiale 20 maggio 2024
Ordinanza cautelare 1 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 13 gennaio 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00546/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00240/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di IN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 240 del 2024, proposto da
AN AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Salvatori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Frosinone, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del provvedimento del 23 gennaio 2024, notificato il 24 gennaio 2024, con cui la Questura di Frosinone ha disposto il rigetto dell’istanza del ricorrente volta al rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 2 settembre 2022, nonché di ogni altro presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Frosinone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, notificato il 20 marzo 2024 e depositato il 15 aprile successivo, è chiesto l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, del provvedimento, i cui estremi sono dettagliatamente riportati in epigrafe, con il quale la Questura di Frosinone ha respinto l’istanza presentata in data 2 settembre 2022 dal ricorrente, cittadino indiano, per il « rinnovo del permesso di soggiorno per motivi speciali ».
2. Il ricorrente premette, in fatto, di avere fatto ingresso nel territorio nazionale in data 25 gennaio 2021, munito di visto di tipo “D”, della durata di 365 giorni, per prestare lavoro stagionale presso il Circo “Daniel Aanitei”, avendo ottenuto il relativo nulla osta dalla ANPAL, ma di non avere poi perfezionato il rapporto per irreperibilità del datore di lavoro; che successivamente, in data 2 settembre 2022, chiedeva alla Questura di Frosinone il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, essendo stato nel frattempo assunto in qualità di lavoratore domestico, con contratto di lavoro a tempo determinato, dal Sig. M.P., residente ad Amaseno (FR), presso il quale sarebbe tuttora impiegato, ma che la Questura, previo preavviso ai sensi dell’art. 10- bis della l. 241/1990, respingeva l’istanza.
3. Il provvedimento è motivato con riferimento al fatto che il richiedente « ha fatto ingresso in Italia in virtù di un visto rilasciato per lavoro subordinato nel settore dello spettacolo, grazie al quale ha ottenuto un permesso di soggiorno ex art. 27 d.lgs. 286/1998; alla scadenza di tale titolo ne ha chiesto il rinnovo senza avere preventivamente chiesto una proroga del nulla osta alla competente Prefettura, inoltre l’attività lavorativa per cui chiede di rinnovare il soggiorno è in un’azienda agricola e non già nel settore per il quale ha ottenuto il visto d’ingresso » e che, inoltre, il combinato disposto degli art. 27 d.lgs. 286/1998 e 40 DPR 394/1999 non consentirebbe ai lavoratori autorizzati a svolgere attività lavorativa nel settore dello spettacolo di cambiare il settore di attività né la qualifica di assunzione, potendo l’eventuale proroga del nulla osta essere concessa solo al solo fine di consentire la chiusura dello spettacolo e la prosecuzione dell’attività con lo stesso datore di lavoro.
4. Il ricorso è affidato ad un’unica, articolata, censura con cui si afferma l’illegittimità del provvedimento impugnato per « violazione degli artt. 4, 5 e 22 del D.lgs. 286/1998, eccesso di potere, difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti di fatto », lamentando che l’amministrazione si sarebbe limitata ad una valutazione meramente formalistica delle norme rilevanti, omettendo ogni valutazione sulla non imputabilità al ricorrente della mancata assunzione da parte del datore di lavoro che aveva richiesto il visto di ingresso nonché ogni istruttoria sull’attuale condizione lavorativa dello stesso.
5. Si sono costituiti, con atto di stile, il Ministero dell’Interno e la Questura di Frosinone.
6. Con ordinanza collegiale n. 355 del 20 maggio 2024 è stato ordinato all’amministrazione di depositare in giudizio la domanda presentata dal ricorrente, con gli eventuali allegati, ed è stato disposto il rinvio della discussione alla camera di consiglio del 10 luglio 2024.
6.1 La domanda cautelare è stata, poi, esaminata alla camera di consiglio del 25 settembre 2024, previo rinvio della precedente, senza che l’amministrazione avesse adempiuto all’ordine istruttorio impartitole; in tal sede, in ragione del rilevante pregiudizio subito dal ricorrente, la stessa è stata accolta e, per l’effetto, disposta la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, con fissazione della pubblica udienza del 10 gennaio 2025 per la discussione.
6.3. Con successiva ordinanza n. 11 del 13 gennaio 2025, emessa all’esito dell’udienza citata, è stato reiterato l’ordine istruttorio già impartito con la citata ordinanza collegiale 355/2024 e rinviata la discussione al 4 giugno 2025.
6.5. L’amministrazione non ha adempiuto neppure alla seconda ordinanza istruttoria.
6.6. All’udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
7. Deve premettersi che la mancata ottemperanza agli ordini istruttori impartiti rende senz’altro applicabile il disposto di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a., secondo il quale « salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché' i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite ».
8. Ciò posto, i motivi veicolati con il ricorso all’esame non possono, comunque, essere condivisi.
8.1. Occorre premettere che l’art. 27 del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (« Ingresso per lavoro in casi particolari ») dispone, a comma 1, che « Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: (….) l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero ».
8.2. Tale norma, da leggersi in combinato disposto con l’art. 40 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 (« Casi particolari di ingresso per lavoro »), impedisce, secondo consolidata affermazione della giurisprudenza amministrativa, che il Collegio non ravvisa motivi per disattendere, ogni possibilità di convertire i permessi di soggiorno rilasciati in applicazione della stessa in titoli per fini diversi, e, in particolare, per lavoro subordinato.
8.3. È stato, infatti, in proposito condivisibilmente affermato che: « ai sensi dell’art. 40, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, “Fatti salvi, per gli stranieri di cui all’articolo 27 , comma 1, lettera f), del testo unico, i più elevati limiti temporali previsti dall’articolo 5 , comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto d’ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro o, se questo non è richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità”. Con particolare riferimento ai lavoratori dello spettacolo - ivi compresi quelli di cui all’art. 27, comma 1, lettere l), del D.lgs. n. 286/1998 - il comma 14 del medesimo art. 14 dispone che “il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, è rilasciato ... per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, …”. Rileva infine il comma 23 dell’art. 40 secondo il quale “Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui all’articolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. ... I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall' articolo 14, comma 5”. Dunque dalle disposizioni richiamate si evince che il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno rilasciati in “casi particolari di ingresso per lavoro” possono essere rinnovati soltanto in costanza dello stesso rapporto di lavoro e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro » (TAR Veneto, sez. III, n. 2141 del 10 settembre 2024).
8.4. La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che « la disposizione di cui all’art. 27, integralmente intesa, va coordinata con quella contenuta nel comma 23 dell’art. 40 del D.P.R. 394/1999, il quale, senza operare alcuna distinzione o precisazione, conclude nel senso che “I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 4” (che non rileva nella fattispecie, essendo riferito alle ipotesi di rilascio del permesso per motivi di studio). La chiara dicitura della disposizione contenuta nel regolamento non consente, in assenza di distinzioni espresse (che, come si è visto, laddove ritenute necessarie, sono state evidenziate), di disapplicare alle ipotesi dei lavoratori assunti presso i circhi il divieto di conversione del titolo di soggiorno ottenuto in via eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria » (TAR Lombardia, sez. staccata di Brescia, sez. II, 15 dicembre 2016 n. 1334).
8.5. Alla luce dei precedenti richiamati reputa il Collegio che la Questura di Frosinone abbia correttamente applicato il disposto normativo disciplinante la fattispecie, così che il provvedimento impugnato non può ritenersi affetto dai dedotti profili di violazione di legge.
8.6. Neppure può ritenersi configurabile il lamentato difetto di istruttoria posto che, anche qualora l’amministrazione avesse valutato la non imputabilità della mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il Circo “Daniel Aanitei” e la successiva stipulazione, da parte del ricorrente, del contratto di lavoro domestico con il Sig. M.P. (peraltro scaduto, per quanto emerge dagli atti di causa, in data 31 marzo 2024), la stessa non sarebbe, in ogni caso, potuto giungere a conclusioni differenti, considerata la portata vincolante delle disposizioni normative sopra richiamate.
9. Il ricorso deve, pertanto ed in conclusione, essere respinto, non essendo fondati i motivi di illegittimità con lo stesso veicolati avverso il provvedimento impugnato.
10. Sussistono non di meno – in considerazione della materia trattata e del contegno processuale tenuto dall’amministrazione, che, senza fornire alcuna motivazione, ha omesso di adempiere a due ordinanze istruttorie – giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di IN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IN nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Traina | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO