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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/06/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3147/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3147/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NENCHA Parte_1 P.IVA_1 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA COSTITUENTE 19-E BARIpresso il difensore avv. NENCHA ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLLELUORI PIERO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VICO DELLA LUNA, 5 64100 TERAMOpresso il difensore avv. COLLELUORI PIERO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Teramo Controparte_1 contro carrieri per beni venduti e pagati solo in parte. Si oppone la ingiunta Parte_1 sostenendo che le cucine arrivarono con ritardo e con difformità rispetto a quelle ordinate oppure con pezzi ammaccati. Vi sono stati anche ritardi per una cucina che doveva essere montata a
Milano causando perdita di giorni di lavoro ai montatori. Una volta mancavano le pattumiere per la raccolta differenziata. Molte cucine vennero consegnate a clienti con ritardo . Per queste inadempienze svolge riconvenzionale per 10 mila euro.Parte opposta insiste sulla provvisoria esecuzione per il riconoscimento di debito tramite Whatsapp, ove si legge pagherò tutto dopo aver ultimato e consegnato le ultime 5 cucine, altrimenti se non volete aspettare come ho aspettato io andate pure per vie legali, grazie ed arrivederci;
ed inoltre evidenzia che per mero errore di calcolo il decreto ingiuntivo è stato richiesto per 4.229 euro in meno rispetto a quanto dovuto in base al proprio estratto conto;
per cui chiede la conferma del decreto ingiuntivo con la specificata correzione. Compiuta istruttoria con prova per interpello e testi, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione;
peraltro la CTU contabile chiesta per quantificare le perdite subite, che devono essere provate con documenti riguardanti effettiva perdita di clientela, O precise perdite per le giornate di lavoro e spese di trasferta dei montatori, oppure ancora con minor afflusso di clientela per via degli spazi vuoti e quindi minor giro di affari, non va verificata con ctu contabile. Fatte precisare le conclusioni, con udienza cartolare, e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Effettivamente il decreto ingiuntivo va confermato, senza l'errore di calcolo;
ed in effetti sono stati comprovati alcuni disservizi, a mezzo e mail confermate per testi, che effettivamente corrispondono a quanto chiesto in meno, rispetto al credito residuo, nel ricorso per decreto ingiuntivo;
per cui, più che errore, deve essere considerato come riconoscimento parziale, ancorché involontario, di alcuni ritardi e manchevolezze, che indubbiamente vi sono stati, e sono stati comprovati per testi;
e pertanto lo sconto accordato, ancorché a seguito di un errore, pari ad euro 4229, appaiono adeguate a tutti i disguidi patiti, e ben descritti da , di spazi di esposizione vuoti, ritardi e pezzi di cucine non perfetti;
Parte_2 tanto da poter concludere che la richiesta in ingiunzione, pari ad euro 15.275,24, non è stata dovuta ad un errore di calcolo ma da un riconoscimento, ancorché sotto forma di lapsus, per tutte le lamentele subite, anche sotto forma di post social, derivanti da tempi di attesa che hanno costretto il cliente negozio di arredamento a dover tenere spazi di esposizione vuoti, e di interfacciarsi con clienti finali non soddisfatti. Errore, in ogni caso, non riconoscibile da parte opponente, atteso che l'estratto conto a cui si fa riferimento è comunque documento unilaterale;
trattandosi di partite aperte di dare ed avere a fronte di continue forniture di cucine. Ne consegue che il decreto ingiuntivo, così come concesso, va confermato;
il fatto che comunque di fatto siano stati riconosciuti, in base alle prove, 4229 euro di sconto per i ritardi ed i disguidi ben descritti dai testi e riscontrati da messaggi e da post, impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge il ricorso, accoglie il decreto ingiuntivo che dichiara esecutorio;
respinge l'istanza di correzione di errore materiale del decreto ingiuntivo. Spese di lite compensate.
Teramo, 16 Giugno 2025. Il Giudice Pietro Merletti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3147/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NENCHA Parte_1 P.IVA_1 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELLA COSTITUENTE 19-E BARIpresso il difensore avv. NENCHA ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLLELUORI PIERO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VICO DELLA LUNA, 5 64100 TERAMOpresso il difensore avv. COLLELUORI PIERO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Teramo Controparte_1 contro carrieri per beni venduti e pagati solo in parte. Si oppone la ingiunta Parte_1 sostenendo che le cucine arrivarono con ritardo e con difformità rispetto a quelle ordinate oppure con pezzi ammaccati. Vi sono stati anche ritardi per una cucina che doveva essere montata a
Milano causando perdita di giorni di lavoro ai montatori. Una volta mancavano le pattumiere per la raccolta differenziata. Molte cucine vennero consegnate a clienti con ritardo . Per queste inadempienze svolge riconvenzionale per 10 mila euro.Parte opposta insiste sulla provvisoria esecuzione per il riconoscimento di debito tramite Whatsapp, ove si legge pagherò tutto dopo aver ultimato e consegnato le ultime 5 cucine, altrimenti se non volete aspettare come ho aspettato io andate pure per vie legali, grazie ed arrivederci;
ed inoltre evidenzia che per mero errore di calcolo il decreto ingiuntivo è stato richiesto per 4.229 euro in meno rispetto a quanto dovuto in base al proprio estratto conto;
per cui chiede la conferma del decreto ingiuntivo con la specificata correzione. Compiuta istruttoria con prova per interpello e testi, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione;
peraltro la CTU contabile chiesta per quantificare le perdite subite, che devono essere provate con documenti riguardanti effettiva perdita di clientela, O precise perdite per le giornate di lavoro e spese di trasferta dei montatori, oppure ancora con minor afflusso di clientela per via degli spazi vuoti e quindi minor giro di affari, non va verificata con ctu contabile. Fatte precisare le conclusioni, con udienza cartolare, e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Effettivamente il decreto ingiuntivo va confermato, senza l'errore di calcolo;
ed in effetti sono stati comprovati alcuni disservizi, a mezzo e mail confermate per testi, che effettivamente corrispondono a quanto chiesto in meno, rispetto al credito residuo, nel ricorso per decreto ingiuntivo;
per cui, più che errore, deve essere considerato come riconoscimento parziale, ancorché involontario, di alcuni ritardi e manchevolezze, che indubbiamente vi sono stati, e sono stati comprovati per testi;
e pertanto lo sconto accordato, ancorché a seguito di un errore, pari ad euro 4229, appaiono adeguate a tutti i disguidi patiti, e ben descritti da , di spazi di esposizione vuoti, ritardi e pezzi di cucine non perfetti;
Parte_2 tanto da poter concludere che la richiesta in ingiunzione, pari ad euro 15.275,24, non è stata dovuta ad un errore di calcolo ma da un riconoscimento, ancorché sotto forma di lapsus, per tutte le lamentele subite, anche sotto forma di post social, derivanti da tempi di attesa che hanno costretto il cliente negozio di arredamento a dover tenere spazi di esposizione vuoti, e di interfacciarsi con clienti finali non soddisfatti. Errore, in ogni caso, non riconoscibile da parte opponente, atteso che l'estratto conto a cui si fa riferimento è comunque documento unilaterale;
trattandosi di partite aperte di dare ed avere a fronte di continue forniture di cucine. Ne consegue che il decreto ingiuntivo, così come concesso, va confermato;
il fatto che comunque di fatto siano stati riconosciuti, in base alle prove, 4229 euro di sconto per i ritardi ed i disguidi ben descritti dai testi e riscontrati da messaggi e da post, impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge il ricorso, accoglie il decreto ingiuntivo che dichiara esecutorio;
respinge l'istanza di correzione di errore materiale del decreto ingiuntivo. Spese di lite compensate.
Teramo, 16 Giugno 2025. Il Giudice Pietro Merletti
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