Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/1983, n. 1644
CASS
Sentenza 5 marzo 1983

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Anche nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, ma può esercitare il regresso solo dopo il periodo all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato in base agli Usi e all'equità. Agli stessi criteri è necessario riferirsi anche nel caso in cui trattasi di assenze reiterate per malattie diverse e il periodo di comporto previsto dalla disciplina collettiva consideri solo l'ipotesi di assenze dovute ad un'unica malattia o a ricaduta nella stessa. (nella specie la Corte ha ritenuto che il giudice del merito non avesse applicato gli enunciati principi nell'interpretare il C.C.n.L. 1 maggio 1976 per i metalmeccanici). ( Conf 4498/82, mass n 422482; ( Conf 1364/81, mass n 411988; ( Conf 2072/80, mass n 405725).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/1983, n. 1644
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1644
    Data del deposito : 5 marzo 1983

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