Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 25 marzo 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8650/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nato ad [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Via Caronda n. 283, (C.F. ),, rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Mario Tramontana per procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar Persona_1 di Fiumicino ( Roma) del 22.03.2024 (rep n.. 37875 / 7313);
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/09/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della indennità di accompagnamento, essendo lo stato di invalidità civile totale (100%) e la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della L. n.
104/1992) già stati riconosciuti in sede di accertamento da parte della Commissione medica.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva l' contestando il contenuto CP_1 del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 25 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente “Cerebrovasculopatia cronica con deterioramento cognitivo ingravescente, in soggetto monorene, affetto da diabete mellito insulinodipendente, 1
(L.509/88, 124/98) grave 100%, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita dal novembre 2024 (– cfr Relazione di
CTU in atti), soddisfacendo da tale data i requisiti di legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Quanto alla decorrenza, il CTU ha, precisato: “si ritiene che allo stato attuale il Sig.
presenta una compromissione di grado elevato delle condizioni Parte_1 generali, specie quello neuro-psichiche e deambulatorie, tale da giustificare una invalidità complessiva del 100% ed uno stato attuale di non autosufficienza e portatore di handicap in situazione di gravità (Comma n. 3 art. 3). Le condizioni generali del ricorrente, in atto, appaiono compromesse, ma quel che appare particolarmente compromessa è la capacità di autogestione e di compiere gli atti quotidiani della vita,
a causa delle patologie di cui è affetto e, soprattutto, dalle attuali gravi condizioni psichiche, queste ultime ormai strutturate nella loro gravità ed evidenza clinica. Per le suesposte motivazioni, vista la peculiarità di tutte le patologie, si è del parere, di far decorrere tale stato di non autosufficienza dal mese di novembre 2024, per il verificarsi di un ulteriore aggravamento delle condizioni cliniche del periziato.” (cfr
Relazione di consulenza tecnica).
Il ricorrente è altresì, già riconosciuto soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 co. 3 L. 104/92), come da accertamento in sede amministrativa.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla decorrenza riconosciuta.
In ragione degli esiti del giudizio, le spese della fase di ATP vanno compensate, vista altresì la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. in atti.
Le spese di lite della presente fase vanno altresì compensate avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa (come supra indicata).
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' stante inoltre la dichiarazione resa ai sensi CP_1 dell'art. 152 disp att. c.p.c. in atti.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.2496/2024 R.G.
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione in accoglimento del ricorso, dichiara che è invalido nella misura del 100% e, altresì Parte_1 bisognevole di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, dal novembre 2024; compensa tra le parti le spese di lite della fase di ATP e della presente fase;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, espletata CP_1 nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Catania, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona 2