Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 4181
CASS
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Illogicità e mancanza di motivazione in relazione ai capi 11) e 12)

    I motivi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di censure già vagliate e disattese con ampia e congrua motivazione, nonché diretti a proporre una lettura alternativa della vicenda, palesemente smentita dal contenuto dei colloqui intercettati e dalle ammissioni dei correi.

  • Accolto
    Mancanza di gara e affidamento diretto

    Per il secondo appalto, pur essendo pacifico l'accordo corruttivo a monte, è certo che non vi fu alcuna competizione, ma un affidamento diretto, in quanto il titolare di una ditta non sapeva neppure di essere stato invitato a partecipare e un'altra ditta era solita essere invitata. La scelta del contraente era predeterminata al di fuori di ogni procedura competitiva. In caso di affidamento diretto, il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente è configurabile solo se la trattativa privata prevede una 'gara', sia pure informale, mentre non è configurabile quando il procedimento di scelta sia svincolato da ogni schema concorsuale.

  • Rigettato
    Modesta entità del fatto e del danno/profitto

    Per la sussistenza dell'attenuante non è determinante solo l'entità minima della dazione o il minimo vantaggio tratto dall'impresa, ma la gravità della vicenda nel suo complesso e l'effettiva lesione dell'interesse pubblico. I giudici hanno dato atto che il ricorrente ha ottenuto lavori per oltre 60 mila euro a fronte del pagamento di una tangente di 5 mila euro, estremamente modesta. Vanno considerate non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni altra caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato.

  • Rigettato
    Mancato risarcimento del danno e mancata partecipazione della parte civile

    Il motivo è generico, non trattandosi di reati contro il patrimonio, ma di delitti contro la pubblica amministrazione determinati da motivi di lucro per i quali occorre che sia il lucro conseguito che il danno siano di speciale tenuità, sicché è giustificato il rilievo attribuito in sentenza, all'esito di un giudizio complesso che consideri il danno nella sua globalità, al notevole danno all'immagine derivato dalle vicende corruttive emerse nel caso in esame, quale ripercussione che l'azione lesiva ha prodotto per la persona offesa.

  • Rigettato
    Esclusione della pericolosità specifica del ricorrente

    La Corte di appello ha negato l'estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie applicate ai sensi dell'art. 317-bis cod. pen. per il rilievo attribuito alla gravità della condotta e alla valenza di deterrente specifico delle stesse, idonee a scongiurare la ripetizione di condotte analoghe, che minano la imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. È stata giustificata con motivazione coerente e logica la decisione negativa, che valorizza la funzione specialpreventiva delle pene accessorie applicate, tenuto conto dei precedenti di polizia del ricorrente, che, benché risalenti, sono ritenuti non illogicamente indici di una propensione specifica a commettere reati contro la pubblica amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 4181
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4181
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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