Decreto cautelare 16 settembre 2024
Decreto presidenziale 4 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 14 ottobre 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 4210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4210 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04210/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04246/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4246 del 2024, proposto dall’ Istituto Scolastico -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito ed Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
- del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Campania, Direzione Generale, n. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l’a.s. 2024/2025 all’Istituzione scolastica denominata Istituto -OMISSIS-, per i seguenti indirizzi (allegato A): • Istituto Tecnico settore Tecnologico indirizzo Informatica e Telecomunicazioni –articolazione: Informatica – c.m. -OMISSIS- - decreto n. -OMISSIS-; • Istituto tecnico settore economico - indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing - articolazione: Sistemi informativi aziendali – c.m. -OMISSIS- - decreto n. -OMISSIS-;
- della presupposta nota prot. n. AOODRCA n. -OMISSIS- della Direzione Generale, recante preavviso di revoca della parità scolastica ai sensi della legge n. 62/2000 e del d.m. 83/2008 (allegato B);
- del piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica disposto dal Ministero per l’a.s. 2023/2024;
- della presupposta relazione ispettiva con esito negativo, redatta del dirigente tecnico incaricato assunta al prot. AOODRCA n. -OMISSIS-;
- di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al predetto e al mancato riconoscimento della parità scolastica di cui sopra;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto il D.P. n. 1767 del 16 settembre 2024;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 1999 del 14 ottobre 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso notificato e depositato il 16 settembre 2024, l’Istituto ricorrente impugnava, unitamente agli atti connessi, in epigrafe meglio specificati, il Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Campania, Direzione Generale, n. -OMISSIS-, con cui era stata disposta la revoca del suo status di scuola paritaria, con decorrenza dall’a.s. 2024/2025;
- a sostegno del gravame, il ricorrente adduceva l’insussistenza, sotto vari profili, dei presupposti per l’adozione del provvedimento;
- con D.P. n. 1767 del 16 settembre 2024 era accolta l’istanza di tutela cautelare monocratica;
- il 3 ottobre 2024 si costituiva in giudizio l’Amministrazione scolastica, successivamente depositando memoria e documenti (4 ottobre 2024);
- l’8 ottobre 2024 parte ricorrente depositava documenti;
- con ordinanza n. 1999 del 14 ottobre 2024, questo Tribunale: “Premesso che, anche in considerazione della significativa mole di atti e documenti versati in giudizio dalle parti la presente cognizione è limitata alla valutazione sommaria devoluta alla presente fase cautelare; Ritenuto che l’istanza cautelare non possa essere accolta poiché, a prescindere dal periculum in mora , non sussiste il fumus boni iuris , emergendo dalla analitica motivazione del provvedimento finale le ragioni per cui, anche alla luce del riscontro del preavviso di revoca prot. n. -OMISSIS- e delle giustificazioni ed osservazioni prodotte dalla ricorrente, “permangono le criticità” elencate nel medesimo provvedimento, riscontrate in sede ispettiva dall’amministrazione e più analiticamente riportate nella relazione del 30 aprile 2024, depositata dal Ministero; Osservato, in particolare, che: - tra le predette irregolarità, da valutarsi anche complessivamente e non in maniera parcellizzata, sono comunque annoverati aspetti cruciali concernenti, non solo la sede ma anche la didattica ed il sostanziale funzionamento del servizio erogato (cfr. Cons. Stato, Sez., VII, 5 luglio 2023, n. 6561), che non consentono di ritenere, prima facie , verosimilmente fondati i motivi di ricorso (tra cui, a titolo meramente esemplificativo: mancata copertura delle ore di insegnamento da parte di personale docente; significativa assenza di alunni in sede; plurime irregolarità nella gestione e tenuta della documentazione amministrativa); -anche quanto all’evoluzione procedimentale, la stessa produzione documentale versata in giudizio conferma la complessa attività istruttoria svolta dai funzionari preposti, che non si è limitata alle diverse visite ispettive in loco, ma ha comportato l’esame e la valutazione della documentazione, ivi compresa quella prodotta in sede di osservazioni endoprocedimentali; Ritenuto che pertanto l’istanza non possa essere accolta anche in un’ottica di bilanciamento degli interessi in gioco, a tutela della medesima collettività degli studenti ai quali deve essere garantita, anche da parte degli istituti scolastici paritari, la qualità dell’offerta formativa, funzionale all’esercizio del diritto fondamentale allo studio, costituzionalmente riconosciuto”, non confermava la tutela resa in sede monocratica;
- con ordinanza n. 4286 del 13 novembre 2024 il Consiglio di Stato, adito in sede di appello cautelare, riformava la decisione, invitando l’Amministrazione procedente a “rivalutare l’attuale organizzazione [dell’Istituto] appellante, quale risultante dagli aggiornamenti e dagli adeguamenti approntati dopo la notifica del provvedimento impugnato, entro un termine congruo, e comunque non superiore a due mesi, onde decidere se confermare e/o rivedere la precedente determinazione negativa espressa nei confronti del ricorrente istituto”, precisando comunque che “l’eventuale conferma del provvedimento di revoca della paritarietà potrà avere effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in corso, ai sensi dell’art. 5.10 del D.M. n.83/2008, ossia per l’anno scolastico 2025-2026, atteso che l’istituto sta operando in regime di paritarietà per l’anno in corso, del quale è quasi decorso il primo trimestre”;
- il 24 febbraio 2025 parte ricorrente depositava documenti;
- il 28 febbraio 2025, il Ministero dell’Istruzione depositava memoria;
- il 2 ed il 4 aprile 2025, le parti depositavano nuovamente documenti;
- il 10 aprile 2025, l’Istituto ricorrente depositava memoria, rappresentando che “L’anno scolastico si sta avviando a conclusione e la scuola cesserà il proprio funzionamento il prossimo 31 agosto 2025, come da comunicazione inoltrata all’USR Campania lo scorso 28 marzo e come ha preso espressamente atto l’USR Campania, con decreto prot. n. -OMISSIS- [che allegava]”; chiedeva, per l’effetto, di voler fare espressamente salvi gli effetti della ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 4286 del 13/11/2024 e, dunque, dichiarare la cessata materia del contendere limitatamente agli effetti del ricorso per il corrente anno scolastico [2024/2025] e la sopravvenuta carenza di interesse agli effetti del ricorso per gli anni scolastici successivi”;
- all’udienza pubblica del 14 maggio 2025, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione;
Rilevato che:
- con il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale n. -OMISSIS-, in narrativa evidenziato, l’Ufficio scolastico Regionale, preso atto rinuncia allo status giuridico di scuola paritaria dell’Istituto ricorrente (nota prot. AOODRCA n. -OMISSIS-, acquisita il 27 marzo 2025) con decorrenza dall’1 settembre 2025, ha decretato la cessazione della parità scolastica a decorrere dalla medesima data ai sensi dell’art.5, comma 10, lett. a D.M.10 ottobre 2008, n. 83;
- il tenore di tale provvedimento – che espressamente richiama, in premessa, l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4286 del 13 novembre 2024, nella parte in cui dispone che “l’eventuale conferma del provvedimento di revoca [in esito a riesame] della paritarietà potrà avere effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo, […] ossia per l’anno 2025-2026, in modo da consentire all’istituto di portare a termine l’anno scolastico in corso, atteso che l’istituto sta operando in regime di paritarietà per l’anno in corso, del quale è quasi decorso il primo trimestre”, oltre a dare atto della cessazione dello status giuridico di scuola paritaria a decorrere dall’ a.s. 2025/2026, reca anche l’implicito riconoscimento, successivo alla sospensione degli atti impugnati e per tutta la durata dell’ a.s. 2024/2025 e sino alla sua conclusione, del regime di parità scolastica, con superamento, per rinnovate valutazioni in fatto ed in diritto, dell’odierno oggetto del contendere;
Rilevato per l’effetto che:
- va dichiarata l’improcedibilità del ricorso, non più sorretto da interesse ex art. 100 c.p.c., non potendosi peraltro dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente all’ a.s. 2024/2025, giacché il rilievo di cui all’ordinanza n. 4286 del 13 novembre 2024 del Consiglio di Stato sopra richiamato se è tale da comportare una sostanziale “sanatoria” dell’attività didattica in questo anno scolastico, di fatto proseguita in regime di paritarietà senza soluzione di continuità, non è tuttavia di portata tale, da travolgere il provvedimento di revoca gravato, che, per quanto rilevato nell’ordinanza cautelare della Sezione, resisterebbe alle doglianze di parte ricorrente;
Ritenuto che:
- stante l’estrema peculiarità della vicenda sottesa, vadano compensate integralmente tra le parti in causa le spese di lite, con espressa statuizione di irripetibilità di quanto versato a titolo di contributo unificato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.