Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
11) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) Dott.ssa Nicolina Morabito Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 561/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 05/02/2024 e vertente
T R A
, in persona dell'amministratore pro-tempore (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Mario Mafrica, e nel suo studio sito in P.IVA_1
Bova Marina (RC), via Bainsizza n. 3, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
, (C.F.: ), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Rosa Sgrò, e nel Controparte_2 P.IVA_2 suo studio sito in Reggio Calabria, Via Roma n. 5, è elettivamente domiciliato
APPELLATA
(C.F. ), (C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._1 CP_2 C.F._2 Controparte_4
, quali eredi del sig. , rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._3 Persona_1 dall'avv. Rosa Sgrò e dall'avv. Elettra Cortese, e nello studio di quest'ultima, sito in Reggio Calabria, Via T.
Campanella n°46, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
OGGETTO: - Appello avverso la Sentenza n. 28/2010 del Tribunale di Reggio Calabria
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/02/2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, il difensore dell'appellante avv.
Mario Mafrica, presente precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il
29/01/2024, nonché dell'appellata , in data 31/01/2024, Controparte_1 nonché degli appellati eredi in data 30/01/2024, nei termini assegnati con il decreto del 13/02/2023, CP_2 del Presidente del Collegio integrato coi Giudici Ausiliari, che si riportano:
<< L'avv. Mafrica precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di citazione in appello di seguito specificate: “Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Reggio Calabria adita, in parziale riforma della sentenza appellata, accogliere il presente gravame e per l'effetto:
1. accertare e dichiarare che nulla è dovuto, a titolo di spese e compensi processuali per il giudizio di primo grado, dall'esponente in favore della , per le Parte_1 Controparte_5 ragioni esposte in narrativa;
2. accertare e dichiarare, altresì, che il medesimo ha diritto al rimborso delle spese e compensi Parte_1 di lite per il predetto giudizio di primo grado e sempre per le ragioni esposte in narrativa;
3. per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'appellante delle spese e competenze del primo grado di giudizio distraendole ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
4. in subordine compensare integralmente fra l'esponente e le altre parti processuali le spese e competenze di giudizio di I grado;
5. condannare, comunque, i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'appellante delle spese e competenze della presente fase processuale, distraendole ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”; e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.>>
Avv. Rosa Sgrò:
<< L'avv. Rosa Sgrò, nell'interesse della propria assistita, richiamati integralmente tutti gli atti e scritti difensivi già in atti e da intendersi interamente trascritti e le note di trattazione scritta del 09.11.2021, reitera le istanze, richieste e conclusioni ivi formulate e così precisa le proprie conclusioni:
•Preliminarmente, insiste nella conferma della sentenza di primo grado stante l'irrilevanza, l'infondatezza e la non conducenza di quanto dedotto, in punto di fatto e di diritto, dall'appellante;
•Sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare inammissibile e/o nullo e/o improcedibile l'appello per carenza dei motivi di appello e dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e all'art. 348 c.p.c. per i motivi esposti, confermando la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 28/19 del 08.01.2019;
•Rigettare, nel merito, l'appello proposto dal III settore perché Controparte_6 infondato in fatto e in diritto, pretestuoso e contestato in ogni suo punto e non provato, confermando in ogni sua parte la sentenza n. 29/19 del Tribunale di Reggio Calabria;
•Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio oltre accessori come per legge da distrarsi ex art. 93 cpc;
•In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, si chiede comunque di accertare e dichiarare che nessun rimborso è dovuto per le spese e i compensi di lite per il giudizio di primo grado al
; Parte_1
• In via ancora subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, si chiede comunque di accertare e dichiarare che nessun rimborso è dovuto per le spese e i compensi di lite per il presente grado di giudizio al;
Parte_1
•In via ancora più gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, si chiede comunque di compensare le spese e i compensi di lite per il primo grado di giudizio interamente tra le parti. Precisate così le conclusioni chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria Voglia trattenere la causa in decisione con la concessione dei termini di legge per memorie conclusive e repliche>>
Avv. Rosa Sgrò e Avv. Elettra Cortese:
<<… Tutto ciò premesso, gli odierni appellati, come sopra rappresentati e difesi, richiamati integralmente tutti gli atti e scritti difensivi da intendersi interamente trascritti, si reiterano le istanze, richieste e conclusioni ivi formulate e di seguito riportate:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
In via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dal “
[...] settore” per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare inammissibile, ai Parte_1 sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione proposta;
Nel merito, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal “
[...]
”, confermando la sentenza n. 28/2019 resa dal Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria in 07.01.2019 e pubblicata in data 08.01.2019, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori antistatari;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, si chiede comunque di accertare e dichiarare che nessun rimborso è dovuto per le spese e i compensi di lite per il giudizio di primo grado al
“ ”; Parte_1
In via ancora subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, si chiede comunque di accertare e dichiarare che nessun rimborso è dovuto per le spese e i compensi di lite per il presente grado di giudizio al “ ”; Parte_1
In via ancora più gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, si chiede comunque di compensare le spese e i compensi di lite per il primo grado di giudizio interamente tra le parti.
Precisate così le conclusioni Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria, Voglia trattenere la causa in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusive e repliche>>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25.11.2006, l'avv. Vincenzo Accardo notificava al , in Parte_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore Sig. , il D.I. n. 864/06, Persona_1 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ingiungeva al suddetto il pagamento in suo favore Parte_1 della somma di € 6.249,04, oltre interessi, spese e competenze, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta dall'avv. Accardo nell'interesse del el giudizio promosso Parte_1 ad istanza della signora ed altri condomini nei confronti del predetto Condominio. Detto Controparte_7 decreto, non opposto, veniva dichiarato esecutivo con decreto del Presidente del Tribunale in data
26.01.2007. Non avendo il Condominio debitore pagato alcunché, in data 11.10.2007, l'avv. Vincenzo
Accardo, in virtù del principio in base al quale tutti i condomini sono debitori solidali dei creditori del
Condominio, notificava copia del titolo esecutivo munita di formula alla - in Parte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore sig. - condomina, in quanto proprietaria Persona_1 dell'appartamento contrassegnato con i numeri 29/A e 29/E, ubicato nel terzo settore del complesso condominiale. In data 03.11.2007, non essendo stato soddisfatto il credito vantato, il predetto professionista notificava alla atto di precetto, con il quale si intimava il pagamento della Parte_2 somma di € 8.735,45, oltre spese di notifica dell'atto come a margine segnate nonché tutte le successive, relative, occorrende. Ciononostante, la predetta Società non provvedeva ad adempiere all'intimazione di pagamento, sicché il creditore avv. Accardo iscriveva ipoteca sui beni della Parte_2
(iscrizione ipotecaria n. 6636 Reg. Gen., n. 933 Reg. Part.) A seguito di quest'ultima azione, il sig. Per_1
, quale legale rappresentante della ha saldato il credito vantato
[...] Parte_2 dall'avv. Accardo e quest'ultimo ha provveduto alla cancellazione dell'ipoteca, anticipando le spese notarili quantificate in € 600,00.
Su ricorso della , in persona del legale rappresentante pro- Parte_3 tempore sig. , il Tribunale Civile di Reggio Calabria - Sezione Distaccata di Melito Porto Persona_1
Salvo - con Decreto Ingiuntivo n. 12/10, emesso in data 26.02.2010 e notificato a mezzo posta in data
09.04.2010, ingiungeva al , in persona del legale Parte_1 rappresentate pro-tempore, di pagare in favore delle Società opposta la complessiva somma di € 10.882,06, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché le spese e competenze di procedura ingiunzionale.
Con atto di citazione in opposizione il , in persona del Parte_1 legale rappresentate pro-tempore, proponeva formale opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 12/10, emesso dal Tribunale Civile di Reggio Calabria - Sezione Distaccata di Melito Porto Salvo –, con richiesta di chiamata in giudizio del sig. , affinché quest'ultimo venisse dichiarato personalmente Persona_1 tenuto e conseguentemente condannato al pagamento della somma ingiunta.
Si costituiva in giudizio la , che contestava la domanda Parte_3 chiedendone il rigetto e la conferma del Decreto opposto. Il Giudice autorizzava l'opponente alla chiamata in giudizio del sig. , il quale decedeva in data 22.01.2011. Persona_1
Il Giudice, su richiesta di parte opponente, autorizzava la chiamata in causa degli eredi del sig. Per_1
e si costituivano in giudizio i Sig.ri: , , , n.q. di
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_8 eredi del sig. , i quali insistevano: nel rigetto della domanda;
nella condanna del Persona_1
Condominio per lite temeraria, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La causa veniva istruita tramite interrogatorio formale dell'amministratore del Condominio, sig.
[...]
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 2/10/2018 in cui venivano concessi i termini di Pt_4 cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 28/2019, emessa in data 07/01/2019 e depositata il 08/01/2019 il Tribunale di Reggio
Calabria, così provvedeva:
<< Revoca il decreto ingiuntivo n. 12/2010 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di
Melito di Porto Salvo, in data 26/02/2010;
- Condanna il in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Parte_1 corrispondere alla società opposta la somma di Euro 6.249,04, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo;
- Condanna i terzi chiamati, eredi di , a corrispondere alla società opposta la somma di Persona_1
Euro 4.633,06, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo;
- Condanna la parte opponente al pagamento dei 2/3 delle spese di lite sostenute dalla società opposta, che si liquidano, operata già la decurtazione, in Euro 3.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario, come per legge;
- Condanna i terzi chiamati al pagamento di 1/3 delle spese di lite sostenute dalla società opposta che si liquidano, operata già la decurtazione, in Euro 1.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario, come per legge;
Compensa integralmente le spese di lite sostenute dai terzi chiamati.>>.
Con atto di appello regolarmente notificato il , in Parte_1 persona dell'amministratore pro-tempore, impugnava la sentenza di primo grado limitatamente alla dichiarazione di condanna alle spese del giudizio e dell'addebito agli stessi appellanti, invocando la violazione del disposto degli artt. 91 e 92, 113 e 132 c.p.c., per essere state disattese norme di legge e per contraddittorietà e/o carenza della motivazione della sentenza. cpc.
Chiedeva:
1. accertare e dichiarare che nulla è dovuto, a titolo di spese e compensi processuali per il giudizio di primo grado, dall'esponente in favore della , per le Parte_1 Controparte_5 ragioni esposte in narrativa;
2. accertare e dichiarare, altresì, che il medesimo ha diritto al rimborso delle spese e compensi Parte_1 di lite per il predetto giudizio di primo grado e sempre per le ragioni esposte in narrativa;
3. per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'appellante delle spese e competenze del primo grado di giudizio distraendole ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
4. in subordine compensare integralmente fra l'esponente e le altre parti processuali le spese e competenze di giudizio di I grado;
5.condannare, comunque, i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'appellante delle spese e competenze della presente fase processuale, distraendole ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.>>
Si costituivano gli appellati e eredi che contestavano Parte_3 CP_2
l'appello, formulando eccezione di inammissibilità ed improcedibilità dello stesso ex art. 342 e 348 cpc.
Con ordinanza del 12/01/2021, la Corte di Appello rigettava l'eccezione ex art 348 cpc e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/11/2021.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio con decreto del 13/02/2023 veniva fissata l'udienza del 05/02/2024, per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza emessa per l'udienza del 05/02/2024, dopo che i difensori delle parti precisavano telematicamente le proprie conclusioni, la causa andava in decisione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con ordinanza comunicata in data 20/02/2024, con la concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di conclusionali e di repliche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Prima di passare all'esame dei motivi di appello, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla difesa di entrambi gli appellati per mancato rispetto dei requisiti previsti dal novellato art. 342 cpc, non avendo indicato la difesa appellante le modifiche della statuizione
Rileva questa Corte che la riforma del 2012 ha ridelineato l'atto di appello, sostituendo l'esposizione sommaria dei fatti con l'esatta indicazione al giudice delle parti appellate e delle modifiche richieste, indicando, inoltre, le circostanze da cui deriva la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza pratica
(nel senso che va esplicitata la rilevanza di tale vulnus sul piano concreto, e non solo teorico). Nella fattispecie in esame, la difesa appellante ha rispettato lo schema richiesto dall'art. 342 cpc riportando sia le parti della sentenza che ha inteso impugnare, e contestando le motivazioni che hanno condotto il primo
Giudice al rigetto delle proprie difese in primo grado, e formulando la proposta di modifica della decisione, per cui l'eccezione di inammissibilità dell'appello va rigettata.
2.Con l'appello proposto la difesa appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo
Giudice si è pronunciato riconoscendo in capo alla stessa la condanna al pagamento dei 2/3 delle spese del giudizio di primo grado, laddove, invece, la condanna alle spese di lite deve essere posta esclusivamente a carico della società opposta e dei terzi chiamati.
Assume la difesa appellante che, il Giudice, dopo aver accolto la domanda subordinata formulata dall'opponente e, pertanto, riconoscendo in capo allo stesso la fondatezza dell'azione promossa, riducendo drasticamente le richieste al da € 10.882,06 (oltre spese e compensi) ad € 6.249,04, lo ha Parte_1 condannato alle spese di processo come da dispositivo.
Sostiene che lo stesso Giudice ha < una domanda viene accolta, anche parzialmente (sia essa articolata in più capi ovvero in un unico capo), la statuizione sulle spese deve tener conto del fatto che la parte attrice è comunque vittoriosa e che sulla base del principio di causalità, che regola il governo delle spese, l'avere agito in giudizio risulta giustificato, quantomeno in parte. Pertanto, in tale ipotesi il regolamento delle spese può alternativamente avvenire: o con il dare rilievo alla causazione del giudizio e, dunque, alla circostanza che l'attore ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere soddisfazione della pretesa, sia pure parziale, ponendo perciò le spese a carico del convenuto;
ovvero, con scelta rimessa al giudice dell'art. 92 c.p.c., comma 2, dando rilievo alla soccombenza reciproca (che ricorre anche nelle ipotesi di accoglimento parziale della domanda) disponendo la totale o parziale compensazione delle spese e ponendo il carico residuo, in ipotesi di parziale compensazione, comunque a carico della parte convenuta. Non è possibile, invece, la condanna della parte attrice al pagamento (anche parziale) delle spese sostenute dalla controparte. (Cass. Civ. n. 21069/19.10.2016, Cass.
Civ. Sez. III. Ord. n. 1572/23.01.2018 Cass. Civ. sez. VI n. 8668/09.04.2018).
Invocava la violazione dei criteri di cui agli artt. 91, 92, 113 e 132 c.p.c., per essere state disattese norme di legge e per contraddittorietà e/o carenza della motivazione della sentenza.
E' opportuno esaminare i disposti dei due articoli, 91 e 92 cpc, invocati dalla difesa appellante.
Ed invero, l'art 91 cpc, comma primo, recita: < lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa>>.
Rileva questa Corte che la norma in esame, trova il suo fondamento nel principio di soccombenza, in virtù del quale «la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi abbia ragione».
Inoltre, il criterio della soccombenza contemplato dall'art 91 cpc va riferito all'esito finale della lite, e che la condanna alle spese non costituisce una sanzione per la parte soccombente ma rappresenta, piuttosto la logica conseguenza della soccombenza stessa.
L'art 92 cpc, invece, prevede: < escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.
Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione>>.
Tale disposto ha l'intento di temperare il rigore previsto dal principio della condanna alle spese, in presenza di particolari circostanze e di evidente buona fede del soccombente, tanto che la stessa norma sancisce, infatti, il principio della compensazione delle spese per giusti motivi.
Inoltre, con l'art. 92 cpc, invece, al giudice viene riconosciuta la possibilità di non applicare il criterio di ripartizione dettato dall'art. 91 c.p.c., facendo sì che operi in via definitiva il principio della anticipazione (ogni parte sopporta le spese relative agli atti che compie e che richiede).
Nel caso in esame, la sentenza di primo grado ha accolto parzialmente le ragioni del Parte_1 appellante/opponente in primo grado, tanto che il Giudice pur avendo riconosciuto l'integrale dovutezza dell'importo del D. I. n. 21/2010, ha condannato lo stesso al pagamento dell'importo di € Parte_1
6.249,04, ponendo la restante parte, € 4.633,06, a carico degli eredi , pervenendo così alla condanna CP_2 alle spese di lite del nella misura dei 2/3, e il rimanente 1/3 a carico dell'atra parte. Parte_1
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa appellante, la dovutezza delle somme ingiunte con il decreto ingiuntivo n. 21/2010 è da imputare alla parziale soccombenza dell'appellante/opponente, di conseguenza, il primo Giudice, motivando giustamente le ragioni sottese alla propria pronuncia, e senza alcuna violazione delle indicate norme - artt. 91, 92, 112 e 113 cpc - ha correttamente applicato il criterio di ripartizione dettato dall'art. 91 c.p.c., facendo sì che operi il principio della anticipazione secondo cui ogni parte sopporta le spese relative agli atti che compie e che richiede.
Ritiene questa Corte, alla luce delle superiori argomentazioni, che l'appello non può essere accolto.
3. Le spese seguono la soccombenza
Pertanto, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, stante il valore dichiarato nell'atto di appello - € 3.000,00 - applicando i parametri minimi, vista la minima complessità della controversia, l'importo può essere liquidato, a favore di ciascuno degli appellati, in € 1.458,00 per compensi, oltre spese generali,
CPA ed IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 268,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 268,00
3.Fase istruttoria € 496,00
4.Fase decisionale € 426,00
Con distrazione ex art. 93 cpc a favore dei difensori richiedenti Avv. Rosa Sgrò e Avv. Elettra Cortese
3. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da , in Parte_1 persona dell'amministratore pro-tempore, avverso la sentenza n. 28/2019, emessa dal Tribunale di Reggio
Calabria in data 07/01/2019 e depositata il 08/01/2019
1)Rigetta l'appello
2 Condanna il , in persona dell'amministratore pro- Parte_1 tempore, al pagamento a favore di ciascuno degli appellati della somma di € 1.458,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con la distrazione ex art. 93 cpc a favore dei difensori richiedenti
Avv. Rosa Sgrò e Avv. Elettra Cortese
3) Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 13/01/2024
Il Giudice ausiliario estensore
(Dott.ssa Nicolina Morabito)
La Presidente
(Dott.ssa Patrizia Morabito)