Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/04/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 4545/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 4545/2023 avente ad oggetto “pagamento fatture” e pendente
TRA
(già , in persona del legale rappresentante Parte_1 Parte_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Claudio
Coggiatti
PARTE ATTRICE
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in visrtù di Controparte_1
mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Francesco Affinito e dall'avv.
Alessandra Iroso
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate ai sensi dell'art 189, co. 1, n. 1 c.p.c. la sola parte attrice concludeva in conformità dei propri scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con ordinanza resa in data 18.4.2025.
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
esponendo di essere divenuta titolare, in virtù di un contratto di Controparte_1
cessione di crediti pro soluto, di crediti per € 600.000,00 per sorte capitale - in ragione di fatture emesse dalla società -, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 Parte_3
pari complessivamente ad € 64.010,96, interessi anatocistici, oltre € 80,00 dovuti ex art. 6 co. 2 d.lgs. n. 231/2002 per il mancato pagamento delle due fatture costituenti la sorta capitale insoluta.
Pertanto, in qualità di titolare dei predetti crediti, chiedeva la condanna al pagamento delle suddette somme o nella misura accertata dal Tribunale;
in via subordinata, chiedeva che il fosse condannato al pagamento delle somme richieste come Controparte_1
indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
Si costituiva il che, opponendosi alla domanda, assumeva: che la Controparte_1
parte attrice non aveva provato l'esistenza degli atti di cessione dei crediti con le società fornitrici, né che tali atti di cessione fossero stati comunicati all'Ente; che nemmeno era stato dimostrato che il avesse accettato le cessioni dei crediti;
che le somme CP_1
rivendicate dalla non erano dovute dal momento che alcun vincolo negoziale Pt_1
avente forma scritta era mai sorto con le società presunte fornitrici e cedenti il credito.
Ciò posto, concludeva per l'integrale rigetto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile e infondata nel merito.
Attesa la natura documentale della lite, la causa veniva rinviata all'udienza del 20.3.2025 per la riserva in decisione.
Nel merito, la domanda formulata da parte attrice è fondata.
(oggi è divenuta cessionaria dei crediti Parte_2 Parte_1
vantati nei confronti dell'Ente convenuto, attraverso la stipula di un atto di cessione registrato in data 16.12.2020 nella forma della scrittura privata autenticata da notaio, regolarmente notificato a parte debitrice, con allegazione dell'elenco delle fatture relative ai crediti ceduti. Inoltre, il contratto fa anche riferimento alla cessione di crediti futuri, sorti nei 24 mesi dalla conclusione della convenzione.
Il contratto di cessione risulta ritualmente notificato al Comune di con PEC del CP_1
18.12.2020.
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Dunque, il contratto prevede espressamente la cessione dei crediti “attuali e futuri” e che questi ultimi avranno efficacia non appena venuti ad esistenza.
La cessione di credito è un contratto consensuale che si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non importa altresì che al perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, come nel caso in cui oggetto del contratto di cessione sia un credito futuro;
in tale ultima ipotesi, sempre legittima, il trasferimento del credito dal cedente al cessionario si verifica solo nel momento in cui il credito venga ad esistenza. Prima di allora il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria.
E' pacifico pertanto che laddove, come nella specie, oggetto del contratto siano anche crediti futuri, rispetto a questi ultimi esso esplica efficacia meramente obbligatoria e, in tale ipotesi, l'effetto reale si verifica solo se e quando il credito ceduto venga ad esistenza
(vedi Cass. 2001, n. 8333).
Previsione ben tenuta presente in contratto che richiama espressamente tale efficacia e la norma di riferimento (art. 1472 c.c.).
Né rileva che il credito futuro possa anche non venire ad esistenza perché anche tale evenienza non comporta di per sé che esso non possa essere suscettibile di cessione, per quanto esclusivamente con la suddetta efficacia obbligatoria.
La possibilità di ingiungere anche il pagamento di tali crediti futuri è, dunque, prevista in contratto ed è perfettamente valida.
Risulta allegata anche tutta la documentazione relativa alla sorte capitale del credito azionato e, in particolare, quella comprovante il rapporto contrattuale concluso tra il e la all'esito di una procedura di gara per l'affidamento Controparte_1 Parte_3
del “servizio di raccolta/trasporto e conferimento dei RSU a servizi connessi”, l'elenco riportante i dati delle due fatture emesse dall'aggiudicataria (n. 376/2021 di € 200.000,00
e n. 403/2022 di € 400.000,00) ed i certificati emessi dal Comune ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis D.L. n. 185/2008 e comprovanti detti crediti.
Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso), se da un canto l'art. 69 del R.D. n. 2240/1923 stabilisce che le cessioni di somme dovute dall'ente pubblico “debbono essere notificate all'amministrazione centrale, ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” e non postula la necessità che l'amministrazione aderisca alla cessione con adempimenti
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formali, essendo sufficiente che le sia data notizia della cessione stessa in forma idonea a consentirla di disporre le opportune variazioni degli ordini di pagamento;
dall'altro canto l'adesione dell'amministrazione debitrice è invece richiesta dal successivo art. 70 il cui comma 3 prescrive che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni... devono essere osservate le disposizioni della L. 20 marzo 1865 n. 2248, art.
9. all. E”, il quale stabilisce che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà ...convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
La stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che il legislatore, nel disciplinare la cessione dei crediti verso la P.A. con il divieto di cessione senza la adesione della P.A. ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione, ha derogato al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 cod.civ). Ciò in quanto ha ravvisato l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha affermato che “con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacchè, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori
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completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 268 del 11/01/2006).
Il divieto di cui alla L. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 9, all. E, richiamato dal R.D. n. 2240 del 1923 art. 70 resta valido finché la fornitura non sia stata completamente eseguita, per cui nel caso in cui il contratto di durata abbia esaurito i suoi effetti, nel senso che la prestazione del contraente privato sia stata correttamente ed integralmente esaurita, trova applicazione la disciplina del codice di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore.
In altri termini dalle disposizioni richiamate consegue che, in ipotesi di cessione di credito, risulta essere necessaria, quale condizione di efficacia della stessa, oltre che la notificazione, l'espressa accettazione, da parte dell'Amministrazione interessata, della cessione in parola.
Nel caso in esame la circostanza che i rapporti di fornitura con la fossero, al Parte_3
momento della domanda, ancora in corso non è stata in alcun modo allegata o documentata. Pertanto, deve escludersi che, ai fini dell'efficacia ed opponibilità delle cessioni dei crediti, fosse necessaria l'accettazione da parte del Controparte_1
Con riferimento alla prova del credito, la documentazione versata in atti dall'attrice ha fornito riscontro alla pretesa azionata.
Giova poi sottolineare che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, spetta al creditore provare soltanto la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando l'inadempimento della controparte. Di contro, spetta al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. CP_ Nel caso di specie, l convenuto non ha in alcun modo specificamente contestato né di aver beneficiato dei servizi cui si riferiscono le fatture, né la correttezza degli importi fatturati.
Ne consegue che il credito complessivo di € 600.000,00 vantato dall'odierna attrice in base alle fatture non pagate, va ritenuto sussistente.
Ricorrono, altresì, le condizioni di applicabilità alla fattispecie in esame degli interessi moratori al tasso ex art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Ed invero, la normativa de qua, introdotta nell'ordinamento giuridico in attuazione della Direttiva 2000/35/CE, riguarda “ogni
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pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” (art. 1), intendendosi per “transazione commerciale” “i contratti, comunque denominati tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art. 2).
Dalla definizione di transazione commerciale fornita dal legislatore deve desumersi che la previsione normativa si applica anche alle pubbliche amministrazioni – dunque, anche agli enti locali - in tutti i casi in cui venga in rilievo il ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali.
La normativa richiamata prevede, infatti, che il mancato rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali comporta la decorrenza automatica - ossia senza necessità di previa costituzione in mora - degli interessi moratori. Detta disciplina prevede: a) la corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 3 D. Lgs. 231/2002); b) l'obbligo di rimborsare i costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte (art. 6 c. 1 D. Lgs.
231/2002); c) l'obbligo di pagare un importo forfettario pari a 40 euro a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito (art. 6 c. 2 D. Lgs. 231/2002).
Con il D. Lgs. n. 231 del 2002, il legislatore, mirando - in attuazione della direttiva
2000/35/CE - ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, interessi di mora dovuti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento. In punto di maturazione degli interessi di mora, dunque, di loro decorrenza la Corte di legittimità ha precisato che “nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del
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d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti” (cfr. Cass. n. 14911/2019).
Da ciò consegue che legittima, nel caso che occupa, deve ritenersi anche la richiesta avente ad oggetto il pagamento di detti interessi, i quali devono essere calcolati sull'importo di ciascuna fattura azionata, al saggio indicato dall'art. 5 del richiamato decreto con decorrenza, appunto, dal giorno successivo a quello della scadenza di pagamento e sino all'effettiva corresponsione.
Il rientra nel novero delle Pubbliche Amministrazioni e non vi è Controparte_1
dubbio che quella in esame sia stata una transazione commerciale.
Parimenti, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata da parte attrice di condanna al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. ai sensi del quale “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
Di conseguenza spettano alla parte attrice gli interessi anatocistici dalla domanda giudiziale e, dunque, dalla notifica dell'atto di citazione, sugli interessi risultanti a tale data e già scaduti da 6 mesi.
Da ultimo, a parte attrice deve essere riconosciuto l'importo di € 40,00 per ciascuna delle due fatture azionate e documentalmente provate, dovuto a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6, comma secondo, D.lgs. 231/2002.
In particolare, la norma de qua ha previsto il diritto del creditore al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.
Il secondo periodo dell'art. 6 stabilisce, inoltre, che “il creditore ha diritto ad un importo minimo forfettario pari ad Euro 40 a titolo di risarcimento del danno, con possibilità di prova del maggior danno”.
Nel caso di specie il creditore non ha richiesto il maggior danno, nè il debitore ha provato che il ritardo nell'adempimento non fosse a lui imputabile;
ne consegue che il creditore ha diritto a vedersi riconosciuto un importo forfettario di € 40,00 per ogni fattura insoluta a titolo di risarcimento del danno, per un importo complessivo di € 80,00 (€ 40,00 x n. 2 fatture).
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Non può ritenersi infatti, come affermato da parte convenuta, che la situazione di dissesto precluda l'accoglibilità della domanda.
Infatti, dichiarato il dissesto finanziario di un ente locale, nei confronti di questo non possono essere intraprese o proseguite, fino alla chiusura della gestione liquidatoria e all'approvazione del relativo rendiconto, azioni esecutive per i debiti insoluti alla data di deliberazione dello stato di dissesto, mentre le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente né alcuna sostituzione dell'organo straordinario di liquidazione agli organi istituzionali. Inoltre, come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 269 del 1998, qualora un ente locala cada in dissesto finanziario, i frutti e gli accessori del credito maturano anche successivamente all'apertura della procedura concorsuale, anche se durante tutto il periodo del dissesto non sono opponibili all'amministrazione (Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 30 gennaio 2008, n.
2095).
Infatti, la normativa che dispone il blocco della rivalutazione monetaria e degli interessi in relazione ai debiti degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui all'art. 248 del
TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) deve essere interpretata nel senso che, anche dopo la dichiarazione di dissesto, continuano a maturare sui debiti pecuniari degli Enti dissestati interessi e rivalutazione, restando soltanto escluse l'opponibilità alla procedura di liquidazione e l'ammissione, alla massa passiva, degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto e fino all'approvazione dell'apposito rendiconto.
Infatti, l'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente locale non preclude che sui debiti pecuniari dello stesso maturino interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224 c.c., a decorrere dal momento in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile;
pertanto, la citata disposizione, secondo cui i debiti insoluti alla data di dichiarazione del dissesto finanziario dell'Ente locale non producono interessi, né rivalutazione monetaria ha carattere meramente sospensivo e non preclude all'interessato
– una volta esaurita la gestione straordinaria con la cessazione della fase di dissesto – di riattivarsi per la corresponsione delle poste stesse nei confronti dell'ente risanato (TAR
Roma, Lazio, sez. II, sent. 18 agosto 2020, n. 9250 e sent. 10 novembre 2010, n. 33361;
Consiglio di Stato, sez. V, sent. 19 settembre 2007, n. 4878 e sez. IV, sent. 17 maggio
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2005, n. 2469). Lo stato di dissesto, quindi, in ragione delle norme di settore vigenti può provocare solo una tardiva acquisizione del bene della vita riconosciuto con la sentenza da eseguirsi, quale il pagamento di somme, soltanto ritardata nel tempo dalla necessaria conclusione della procedura di ricognizione debitoria da parte del commissario straordinario, senza che però la misura compensativa data da questa “attesa”, quali sono gli interessi legali, possa essere vanificata.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitatissima attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accogliendo la domanda, condanna il in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore di della somma di € 600.000,00 per Parte_1
sorte capitale relativa a fatture emesse dalla oltre interessi moratori ed Parte_3
anatocistici come in parte motiva, ed € 80,00 ex art. 6 co. 2 d.lgs. n. 231/2002;
• condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore Controparte_1
di delle spese processuali che si liquidano complessivamente in € Parte_1
1.686,00 per esborsi ed € 7.900,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 19.4.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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