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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1522/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 1522/2024 R.G. promosso da nato il [...] a [...] – RS (Brasile) e residente a Parte_1
Curitiba – PR (Brasile) in Rua Lourenço Gbur, 334; nato Parte_2
il 13.06.1968 a Nova Prata – RS (Brasile) e residente a [...]– PR (Brasile) in Rua
Carmelo Rangel, 877; nata l'[...] a [...] – Controparte_1
PR (Brasile) e residente a [...]– PR (Brasile) in Rua Alferes Poli, 2850; Pt_3
nato il [...] a [...] – PR (Brasile) e residente a [...]– PR
[...]
(Brasile) in Rua Alferes Poli, 2850; , nato Parte_4
l'01.08.2000 a Clevelandia – PR (Brasile) e residente a [...]– PR (Brasile) in Rua
Carmelo Rangel, 877; ato il 16.11.2018 a Pato Branco – PR (Brasile) Persona_1
e ivi residente in [...], 1115, minorenne rappresentato nel presente giudizio dai genitori e;
Parte_3 Persona_2 Parte_5 nato l'[...] a [...] – PR (Brasile) e residente a [...]– PR
[...]
(Brasile) in Rua Alferes Poli, 2850; nata il Parte_6
13.06.1997 a Clevelandia – PR (Brasile) e residente a [...]– PR (Brasile) in Rua Tr.
Lange, 103, tutti con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F. C.F._1
) presso il cui studio in Roma, alla Via Crescenzio n. 25, sono elettivamente
[...]
domiciliati;
pagina 1 di 9 ATTORI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per gli attori come da atto introduttivo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti sopra indicati;
- per l'effetto, ordinare al
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di adottare Controparte_2
tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7/02/2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti di nato in data [...], a [...] Persona_3
e successivamente emigrato in Brasile dove ha vissuto Persona_4 Persona_5
senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita, (docc.1- 25-26).
Con decreto del 20/03/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 20/12/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
pagina 2 di 9 Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 19/12/2024 unitamente a prova della notifica a parte convenuta del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza effettuata il 28/10/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
Poiché il non si è costituito in giudizio deve esserne dichiarata la Controparte_2
contumacia.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_2
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la pagina 3 di 9 via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver tentato di prenotare un appuntamento, tramite l'apposita piattaforma per i servizi consolari, con il Consolato d'Italia di Curitiba ma di non esservi riusciti per mancanza di posti disponibili. A riprova hanno prodotto alcune schermate della predetta piattaforma ed un estratto del 2023 del sito internet del predetto consolato dal quale si evince il ritardo con cui si sta procedendo alla convocazione dei richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni precedenti, (docc.27-28).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che parte attrice, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n.
362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati d'Italia in sud America, in particolare quelli in Brasile, si trovi in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione della sua posizione nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
pagina 4 di 9 Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Parte attrice, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha così ricostruito la propria discendenza: dal matrimonio di con Persona_3 Per_6
nasceva in Brasile in data 07.09.1903 (docc.2- 3); quest'ultimo
[...] Persona_7
contraeva matrimonio con (doc.4), con la quale generava Persona_8 Per_1
nato in [...] il [...] (doc.5). Dal matrimonio fra e
[...] Persona_1 CP_3
(doc. 6) nascevano in Brasile: i) nato il [...] a
[...] Parte_1
Nova Prata, RS, odierno ricorrente (doc.7), il quale ha sposato dapprima Persona_9
dalla quale ha divorziato (docc.8-9); in seguito ha sposato dalla quale Persona_10
parimenti divorziava (docc.10-11); da ultimo ha sposato (doc. 2); Persona_11
ii) il 15.12.1964 (doc. 13); dal matrimonio fra il predetto con Parte_5 [...]
(doc.14) sono nati in Brasile gli odierni ricorrenti: Parte_7 [...]
l'01.02.1993 a Clevelandia – PR, (doc. 5) ed Parte_5 [...]
il 13.06.1997 a Clevelandia – PR, (doc. 16); Parte_6
iii) il 13.06.1968 a Nova Prata – RS, odierno ricorrente Parte_2
(doc.17); dall'unione fra il predetto con è nata in [...] la ricorrente Controparte_1
l'08.02.1992 a Clevelandia – PR, (doc.18); quest'ultima Controparte_1
ha sposato nel 2014 dal quale ha divorziato nel 2018, (docc.19-20). Persona_12
Dal matrimonio fra il succitato ricorrente e Parte_2 Persona_13
(docc.17-21), sono nati in Brasile i ricorrenti:1) il 02.09.1995 a Parte_3
Clevelandia – PR, (doc. 22), il quale, unendosi con , ha Persona_2
generato il ricorrente nato il [...] a [...] – PR, Brasile, Persona_1
rappresentato nel presente giudizio dai genitori in quanto minorenne, (doc. 23); 2)
, l'01.08.2000 a Clevelandia – PR, Brasile, (doc. Parte_4
24).
pagina 5 di 9 Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, quali diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano Persona_3
come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Autorità brasiliana in atti, (doc.26), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che è stato a sua volta in grado di Persona_1
trasmetterla, sempre in forza della predetta disposizione normativa, ai propri figli, due dei quali odierni ricorrenti, che la hanno trasmessa ai rispettivi discendenti.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere pagina 6 di 9 dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta delle attrici dal capostipite italiano
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea Persona_3 femminile in epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_2
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità
Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_4
pagina 7 di 9 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr.
Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_2
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_2
pagina 8 di 9 • accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del Controparte_2 presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Pinelli dichiaratosi antistatario, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi,
Firenze, 20.1.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 1522/2024 R.G. promosso da nato il [...] a [...] – RS (Brasile) e residente a Parte_1
Curitiba – PR (Brasile) in Rua Lourenço Gbur, 334; nato Parte_2
il 13.06.1968 a Nova Prata – RS (Brasile) e residente a [...]– PR (Brasile) in Rua
Carmelo Rangel, 877; nata l'[...] a [...] – Controparte_1
PR (Brasile) e residente a [...]– PR (Brasile) in Rua Alferes Poli, 2850; Pt_3
nato il [...] a [...] – PR (Brasile) e residente a [...]– PR
[...]
(Brasile) in Rua Alferes Poli, 2850; , nato Parte_4
l'01.08.2000 a Clevelandia – PR (Brasile) e residente a [...]– PR (Brasile) in Rua
Carmelo Rangel, 877; ato il 16.11.2018 a Pato Branco – PR (Brasile) Persona_1
e ivi residente in [...], 1115, minorenne rappresentato nel presente giudizio dai genitori e;
Parte_3 Persona_2 Parte_5 nato l'[...] a [...] – PR (Brasile) e residente a [...]– PR
[...]
(Brasile) in Rua Alferes Poli, 2850; nata il Parte_6
13.06.1997 a Clevelandia – PR (Brasile) e residente a [...]– PR (Brasile) in Rua Tr.
Lange, 103, tutti con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F. C.F._1
) presso il cui studio in Roma, alla Via Crescenzio n. 25, sono elettivamente
[...]
domiciliati;
pagina 1 di 9 ATTORI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per gli attori come da atto introduttivo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti sopra indicati;
- per l'effetto, ordinare al
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di adottare Controparte_2
tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7/02/2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti di nato in data [...], a [...] Persona_3
e successivamente emigrato in Brasile dove ha vissuto Persona_4 Persona_5
senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita, (docc.1- 25-26).
Con decreto del 20/03/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 20/12/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
pagina 2 di 9 Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 19/12/2024 unitamente a prova della notifica a parte convenuta del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza effettuata il 28/10/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
Poiché il non si è costituito in giudizio deve esserne dichiarata la Controparte_2
contumacia.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_2
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la pagina 3 di 9 via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver tentato di prenotare un appuntamento, tramite l'apposita piattaforma per i servizi consolari, con il Consolato d'Italia di Curitiba ma di non esservi riusciti per mancanza di posti disponibili. A riprova hanno prodotto alcune schermate della predetta piattaforma ed un estratto del 2023 del sito internet del predetto consolato dal quale si evince il ritardo con cui si sta procedendo alla convocazione dei richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni precedenti, (docc.27-28).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che parte attrice, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n.
362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati d'Italia in sud America, in particolare quelli in Brasile, si trovi in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione della sua posizione nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
pagina 4 di 9 Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Parte attrice, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha così ricostruito la propria discendenza: dal matrimonio di con Persona_3 Per_6
nasceva in Brasile in data 07.09.1903 (docc.2- 3); quest'ultimo
[...] Persona_7
contraeva matrimonio con (doc.4), con la quale generava Persona_8 Per_1
nato in [...] il [...] (doc.5). Dal matrimonio fra e
[...] Persona_1 CP_3
(doc. 6) nascevano in Brasile: i) nato il [...] a
[...] Parte_1
Nova Prata, RS, odierno ricorrente (doc.7), il quale ha sposato dapprima Persona_9
dalla quale ha divorziato (docc.8-9); in seguito ha sposato dalla quale Persona_10
parimenti divorziava (docc.10-11); da ultimo ha sposato (doc. 2); Persona_11
ii) il 15.12.1964 (doc. 13); dal matrimonio fra il predetto con Parte_5 [...]
(doc.14) sono nati in Brasile gli odierni ricorrenti: Parte_7 [...]
l'01.02.1993 a Clevelandia – PR, (doc. 5) ed Parte_5 [...]
il 13.06.1997 a Clevelandia – PR, (doc. 16); Parte_6
iii) il 13.06.1968 a Nova Prata – RS, odierno ricorrente Parte_2
(doc.17); dall'unione fra il predetto con è nata in [...] la ricorrente Controparte_1
l'08.02.1992 a Clevelandia – PR, (doc.18); quest'ultima Controparte_1
ha sposato nel 2014 dal quale ha divorziato nel 2018, (docc.19-20). Persona_12
Dal matrimonio fra il succitato ricorrente e Parte_2 Persona_13
(docc.17-21), sono nati in Brasile i ricorrenti:1) il 02.09.1995 a Parte_3
Clevelandia – PR, (doc. 22), il quale, unendosi con , ha Persona_2
generato il ricorrente nato il [...] a [...] – PR, Brasile, Persona_1
rappresentato nel presente giudizio dai genitori in quanto minorenne, (doc. 23); 2)
, l'01.08.2000 a Clevelandia – PR, Brasile, (doc. Parte_4
24).
pagina 5 di 9 Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, quali diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano Persona_3
come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Autorità brasiliana in atti, (doc.26), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che è stato a sua volta in grado di Persona_1
trasmetterla, sempre in forza della predetta disposizione normativa, ai propri figli, due dei quali odierni ricorrenti, che la hanno trasmessa ai rispettivi discendenti.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla
Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere pagina 6 di 9 dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta delle attrici dal capostipite italiano
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea Persona_3 femminile in epoca precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_2
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità
Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_4
pagina 7 di 9 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr.
Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_2
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_2
pagina 8 di 9 • accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del Controparte_2 presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Pinelli dichiaratosi antistatario, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi,
Firenze, 20.1.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
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