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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/02/2024, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 23 Febbraio 2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L.
25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3914 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in Gravina di Catania, Parte_1 CodiceFiscale_1 via Agatino Malerba n. 6, ed elettivamente domiciliata in Trecastagni, via P. Toselli n. 38- 40, presso lo studio dell'avv. Pietro Maddio, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato generale alle liti CP_1
Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato l'1.04.2023, la CP_ ricorrente premetteva che in data 18.02.2020, l le comunicava l'accoglimento della domanda di invalidità civile presentata il 20.12.2019 e che le era stato liquidato l'assegno di assistenza, categoria INVCIV n. CP_ 07246588, con decorrenza 01.01.2020, per l'importo di circa € 286,81; che l , con nota datata 22.12.2022, comunicava la riliquidazione della prestazione e la formazione di un preteso indebito di € 11.581,40, per il superamento del limite massimo di reddito, nel periodo 2020-2022; che, avverso il provvedimento di indebito, era stato proposto ricorso in via amministrativa, che veniva respinto con la seguente motivazione “L'indebito oggetto del contenzioso amministrativo è scaturito da una lavorazione batch. Si tratta di una ricostituzione
1 Pensione: CAT. INVCIV N. 07246588 del 22/12/2022 dalla quale è scaturito l'indebito n 17410138 acquisito il
25/12/2022 e relativo al periodo dal 1/01/2020 al: 31/01/2023. Sulla base della suddetta lavorazione la pensione numero 07246588 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Sulla base dei nuovi calcoli gli importi della pensione relativi al corrente anno, già comunicati con il modello 'ObisM' o con un precedente provvedimento di liquidazione o di riliquidazione, sono variati ad importo zero.”.
La ricorrente, eccepiva l'illegittimità del provvedimento, non avendo per i periodi indicati superato il reddito previsto dalla legge per usufruire della prestazione, da doversi considerare al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR, nonché contestava le modalità procedurali eseguite dall'ente previdenziale, e ne chiedeva, previa sospensione, l'annullamento. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale dichiarava che l'indebito oggetto di causa era Org_ scaturito da una lavorazione del 22.12.2022, con la quale era stata ricostituita centralmente la pensione categoria invalidità civile n. 07246588 di cui era titolare la ricorrente. Nella causale inserita nella suddetta lavorazione automatizzata era stata indicata la seguente motivazione: “pensione eliminata in quanto venuti meno i requisiti previsti per legge”. Dall'esame manuale dell'operatore era invece emerso che il sistema aveva considerato erroneamente quale reddito 2021, il reddito di impresa dichiarato dalla ricorrente, pari ad €
18.406,00, mentre, alla luce del chiarimento trasmesso dalla NE
, nella determinazione del reddito rilevante ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile,
[...] erano da considerare tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF (art. 14 – septies, quarto comma, legge 29 febbraio 1980, n. 33) computati al netto degli oneri deducibili ed a lordo delle ritenute fiscali.
Alla luce di quanto chiarito, il reddito per l'anno 2021 da considerare era quello di € 11.211, 00, che, pertanto, rientrando nei limiti previsti, non faceva venire meno il diritto alla prestazione e non aveva generato nessuna indebita percezione. Di conseguenza, era stato proposto l'intervento in autotutela dell' , di cui riservava la CP_1 produzione del provvedimento di annullamento dell'indebito, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con provvedimento del 27.11.2023, reso all'esito dell'udienza di pari data, trattata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Chiamata, infine, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
L' ha dato seguito alla produzione documentale richiesta con provvedimento del 20.09.2023e di cui CP_1 aveva fatto riserva in compara di costituzione, a fondamento della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Infatti, ha depositato documentazione dalla quale si evince la ricostruzione della posizione pensionistica della ricorrente , che non riporta più il contestato indebito.
2 Pertanto, sulla base di quanto allegato dall' e non contestato da parte ricorrente, va dichiarata nel merito CP_1 la cessazione della materia del contendere, per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con esso, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630;
Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un., 28.9.2000, n.1048).
3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio;
l'opponente, infatti, richiede la condanna alle spese di giudizio, mentre l'ente previdenziale chiede la compensazione.
Orbene, qualora si pervenga ad una declaratoria di cessata materia del contendere ma le parti non si trovino d'accordo sul governo delle spese è necessario operare una valutazione prognostica di come si sarebbe chiuso il processo se non si fosse verificata la causa di cessata materia del contendere ovvero valutare la c.d.
“soccombenza virtuale” delle parti al fine di decidere su chi debbano gravare le spese del processo.
Nel caso di specie, operata la predetta valutazione prognostica relativamente ai motivi di opposizione deve ritenersi che la presente opposizione sarebbe stata accolta, infatti, le censure in ordine al possesso dei requisiti reddituali che fondavano la legittimità della prestazione ricevuta, che l'opponente ha invocato in questa sede, risultano fondati anche alla luce dell'operato dell che, verificato il requisito reddituale posseduto dalla CP_1 ricorrente, ha riconosciuto la fondatezza delle censure mosse e l'annullamento dell'indebito. Inoltre, va rilevato
3 come a tale conclusioni l'ente previdenziale poteva ben pervenire in sede di ricorso amministrativo, che viceversa ne ha deliberato il rigetto.
Pertanto, sulla base delle superiori considerazioni, le stesse vanno poste a carico dell' e vengono CP_1 liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 01.04.2023 da nei confronti e dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., a rifondere le spese di giudizio nei confronti della ricorrente, che liquida in complessivi € 2.608,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge, che distrae in favore del procuratore costituito, avv. Maddio Pietro.
Così deciso in Catania all'udienza del 23.02.2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 23 Febbraio 2024 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L.
25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3914 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in Gravina di Catania, Parte_1 CodiceFiscale_1 via Agatino Malerba n. 6, ed elettivamente domiciliata in Trecastagni, via P. Toselli n. 38- 40, presso lo studio dell'avv. Pietro Maddio, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato generale alle liti CP_1
Rep. n. 37590 e Racc. n. 7131 del 23.01.2023, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Indebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato l'1.04.2023, la CP_ ricorrente premetteva che in data 18.02.2020, l le comunicava l'accoglimento della domanda di invalidità civile presentata il 20.12.2019 e che le era stato liquidato l'assegno di assistenza, categoria INVCIV n. CP_ 07246588, con decorrenza 01.01.2020, per l'importo di circa € 286,81; che l , con nota datata 22.12.2022, comunicava la riliquidazione della prestazione e la formazione di un preteso indebito di € 11.581,40, per il superamento del limite massimo di reddito, nel periodo 2020-2022; che, avverso il provvedimento di indebito, era stato proposto ricorso in via amministrativa, che veniva respinto con la seguente motivazione “L'indebito oggetto del contenzioso amministrativo è scaturito da una lavorazione batch. Si tratta di una ricostituzione
1 Pensione: CAT. INVCIV N. 07246588 del 22/12/2022 dalla quale è scaturito l'indebito n 17410138 acquisito il
25/12/2022 e relativo al periodo dal 1/01/2020 al: 31/01/2023. Sulla base della suddetta lavorazione la pensione numero 07246588 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Sulla base dei nuovi calcoli gli importi della pensione relativi al corrente anno, già comunicati con il modello 'ObisM' o con un precedente provvedimento di liquidazione o di riliquidazione, sono variati ad importo zero.”.
La ricorrente, eccepiva l'illegittimità del provvedimento, non avendo per i periodi indicati superato il reddito previsto dalla legge per usufruire della prestazione, da doversi considerare al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR, nonché contestava le modalità procedurali eseguite dall'ente previdenziale, e ne chiedeva, previa sospensione, l'annullamento. CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l , il quale dichiarava che l'indebito oggetto di causa era Org_ scaturito da una lavorazione del 22.12.2022, con la quale era stata ricostituita centralmente la pensione categoria invalidità civile n. 07246588 di cui era titolare la ricorrente. Nella causale inserita nella suddetta lavorazione automatizzata era stata indicata la seguente motivazione: “pensione eliminata in quanto venuti meno i requisiti previsti per legge”. Dall'esame manuale dell'operatore era invece emerso che il sistema aveva considerato erroneamente quale reddito 2021, il reddito di impresa dichiarato dalla ricorrente, pari ad €
18.406,00, mentre, alla luce del chiarimento trasmesso dalla NE
, nella determinazione del reddito rilevante ai fini del riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile,
[...] erano da considerare tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF (art. 14 – septies, quarto comma, legge 29 febbraio 1980, n. 33) computati al netto degli oneri deducibili ed a lordo delle ritenute fiscali.
Alla luce di quanto chiarito, il reddito per l'anno 2021 da considerare era quello di € 11.211, 00, che, pertanto, rientrando nei limiti previsti, non faceva venire meno il diritto alla prestazione e non aveva generato nessuna indebita percezione. Di conseguenza, era stato proposto l'intervento in autotutela dell' , di cui riservava la CP_1 produzione del provvedimento di annullamento dell'indebito, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con provvedimento del 27.11.2023, reso all'esito dell'udienza di pari data, trattata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Chiamata, infine, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
L' ha dato seguito alla produzione documentale richiesta con provvedimento del 20.09.2023e di cui CP_1 aveva fatto riserva in compara di costituzione, a fondamento della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Infatti, ha depositato documentazione dalla quale si evince la ricostruzione della posizione pensionistica della ricorrente , che non riporta più il contestato indebito.
2 Pertanto, sulla base di quanto allegato dall' e non contestato da parte ricorrente, va dichiarata nel merito CP_1 la cessazione della materia del contendere, per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con esso, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630;
Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un., 28.9.2000, n.1048).
3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio;
l'opponente, infatti, richiede la condanna alle spese di giudizio, mentre l'ente previdenziale chiede la compensazione.
Orbene, qualora si pervenga ad una declaratoria di cessata materia del contendere ma le parti non si trovino d'accordo sul governo delle spese è necessario operare una valutazione prognostica di come si sarebbe chiuso il processo se non si fosse verificata la causa di cessata materia del contendere ovvero valutare la c.d.
“soccombenza virtuale” delle parti al fine di decidere su chi debbano gravare le spese del processo.
Nel caso di specie, operata la predetta valutazione prognostica relativamente ai motivi di opposizione deve ritenersi che la presente opposizione sarebbe stata accolta, infatti, le censure in ordine al possesso dei requisiti reddituali che fondavano la legittimità della prestazione ricevuta, che l'opponente ha invocato in questa sede, risultano fondati anche alla luce dell'operato dell che, verificato il requisito reddituale posseduto dalla CP_1 ricorrente, ha riconosciuto la fondatezza delle censure mosse e l'annullamento dell'indebito. Inoltre, va rilevato
3 come a tale conclusioni l'ente previdenziale poteva ben pervenire in sede di ricorso amministrativo, che viceversa ne ha deliberato il rigetto.
Pertanto, sulla base delle superiori considerazioni, le stesse vanno poste a carico dell' e vengono CP_1 liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 01.04.2023 da nei confronti e dell' in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., a rifondere le spese di giudizio nei confronti della ricorrente, che liquida in complessivi € 2.608,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge, che distrae in favore del procuratore costituito, avv. Maddio Pietro.
Così deciso in Catania all'udienza del 23.02.2024
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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