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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/05/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1770/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 16/05/2025, del dispositivo della seguente
Sentenza nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°1770/2024
R.g./Lav., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio CP_1
D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto GRECO e dall'Avv. Francesco
MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio Legale del Ente, - Ricorrente -
E
, C.F. , da Lamezia Terme (CZ), in qualità di Controparte_2 CodiceFiscale_1 erede legittimo di (C.F. ), deceduta nelle more del giudizio, Persona_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Angela LONGO, presso lo studio del quale in Lamezia
Terme alla Via Dei Mille n°171, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
- Resistente -
OGGETTO: Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc. Parte_2
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, pagina 1 di 4 così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
Esposizione sintetica dei fatti e dei motivi della decisione
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 20.11.2024, parte ricorrente, , ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato CP_1 nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°465/2023 di
R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova CTU, perchè venisse accertata la non sussistenza del suo diritto ad ottenere l'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. n°222/84 (nel procedimento di ATP all'odierna parte ricorrente era stata riconosciuta la presenza dei requisiti per ottenere i diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, , nel contestare le valutazioni CP_1 del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del disconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n°222/84, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., o comunque, dei chiarimenti da parte del CTU, e lamentando nel ricorso la valutazione da parte del CTU e le sue conclusioni, lasciando intendere che la mancanza di un attento esame delel patoligie sofferte dalla ricorrente e non dava certezza alle conclusioni cui era pervenuto il ctu.
Pertanto, esaminati gli atti, si disponeva la convocazione del CTU della fase di ATP
a chiarimenti per l'odierna udienza.
Il C.T.U., Dott.ssa , presente all'odierna udienza per rendere i Persona_2 chiarimenti richiesti, sul contenuto del suo elaborato peritale, e precisava pagina 2 di 4 verbalmente che la documentazione in atti era da ritenersi completa e soddisfacente ai fini dell'accertamento delle patologie sofferte dalla parte ricorrente ed al grado invalidante delle stesse, e la copioso documentazione medica presente con relativi referti ne provavano e dimostravano la gravità presente ancor prima della domanda amministrativa, nonché dell'influenza di quest'ultime sull'attività da questa svolta, cioè quella di bracciante agricola.
Terminava confermando quanto stabilito nell'elaborato peritale, poiché le contestazioni era solo pretestuose vista la copiosità delle visite specialistiche e degli esami presenti e dei relativi referti.
In conclusione confermava che in realtà le patologie presenti nella parte ricorrente erano tali, da ridurre la capacità lavorativa di cui all'art. 1 L. n°222/84, sin dalla domanda amministrativa (13.10.2022); il tutto sulla base della documentazione in atti già in fase di ATP, a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che le motivazioni fornite nell'elaborato peritale, unitamente ai chiarimenti resi in udienza, siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata.
Rileva questo Giudicante che l' oltre a non presenziare all'inizio delle CP_1 operazioni peritali, non ha effettuato neanche osservazioni alla CTU dopo l'invio della bozza, con la conseguenza che alcuni rilievi o suggerimento ben avrebbero potuto esser suggeriti, ove ritenuti così necessari, al CTU durante le operazioni peritali;
benchè dall'esame della documentazione medica allega dalla part ricorrente il grado invalidante delle patologie sofferte possa sufficientemente rilevarsi ed evidenziano che difficilmente possano essere compatibili con il tipo di attività lavorativa svolta, come quella di bracciante agricola.
Del resto la gravità delle patologie sembrerebbero anche la conseguenza della premorienza della ricorrente originaria avvenuta in data 27.04.2025,
Ne consegue il rigetto del ricorso proposto dall' ai sensi dell'art. 445-bis, CP_1 comma 6 c.p.c., con conferma del riconoscimento in favore della parte convenuta del diritto a percepire l'assegno ordinario d'invalidità, ex art. 1 L. n°222/84, che l' CP_1 dovrà erogare dalla data di riconoscimento (13.10.2022 sino alla data della morte avvenuta il 27.04.2025) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge ed in favore dell'erede. pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso il riconoscimento dalla domanda amministrativa, e vengono liquidate, sia per la fase di ATP e che per quella di merito come da dispositivo, così come sono poste a carico dell' le spese di CTU della CP_1 sola fase di ATP che si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente;
CP_1
b) Dichiara, conseguentemente, che parte convenuta, ha diritto a percepite i ratei d'assegno di invalidità di cui all'art. 1 L. n°222/84 a decorrere dalla data del
13.10.2022 al 27.04.2025;
c) condanna l' al pagamento dei ratei di tale beneficio maturati da quella data CP_1 ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
d) Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente CP_1
e con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.1.528,00= per la fase di ATP ed in
€.4.636,00= per la fase di Merito, in favore dell'Avv. Rosario PERRI, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione dei DM
n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e D.M. n°147/2022;
e) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato CP_1 decreto, per la fase ATP e di merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 16/05/2025
IL GIUDICE
Francesco Tallarico
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 16/05/2025, del dispositivo della seguente
Sentenza nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°1770/2024
R.g./Lav., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla Via Saverio CP_1
D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto GRECO e dall'Avv. Francesco
MUSCARI TOMAIOLI, dell'Ufficio Legale del Ente, - Ricorrente -
E
, C.F. , da Lamezia Terme (CZ), in qualità di Controparte_2 CodiceFiscale_1 erede legittimo di (C.F. ), deceduta nelle more del giudizio, Persona_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Angela LONGO, presso lo studio del quale in Lamezia
Terme alla Via Dei Mille n°171, elegge domicilio, in virtù di procura in atti del giudizio,
- Resistente -
OGGETTO: Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc. Parte_2
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La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, pagina 1 di 4 così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
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Esposizione sintetica dei fatti e dei motivi della decisione
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il 20.11.2024, parte ricorrente, , ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato CP_1 nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°465/2023 di
R.G., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte convenuta e previa nuova CTU, perchè venisse accertata la non sussistenza del suo diritto ad ottenere l'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. n°222/84 (nel procedimento di ATP all'odierna parte ricorrente era stata riconosciuta la presenza dei requisiti per ottenere i diritti richiesti).
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Ciò posto, nel caso di specie, parte ricorrente, , nel contestare le valutazioni CP_1 del C.T.U., nella fase dell'ATP, e chiedendo per la fase di merito, ai fini del disconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. n°222/84, la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., o comunque, dei chiarimenti da parte del CTU, e lamentando nel ricorso la valutazione da parte del CTU e le sue conclusioni, lasciando intendere che la mancanza di un attento esame delel patoligie sofferte dalla ricorrente e non dava certezza alle conclusioni cui era pervenuto il ctu.
Pertanto, esaminati gli atti, si disponeva la convocazione del CTU della fase di ATP
a chiarimenti per l'odierna udienza.
Il C.T.U., Dott.ssa , presente all'odierna udienza per rendere i Persona_2 chiarimenti richiesti, sul contenuto del suo elaborato peritale, e precisava pagina 2 di 4 verbalmente che la documentazione in atti era da ritenersi completa e soddisfacente ai fini dell'accertamento delle patologie sofferte dalla parte ricorrente ed al grado invalidante delle stesse, e la copioso documentazione medica presente con relativi referti ne provavano e dimostravano la gravità presente ancor prima della domanda amministrativa, nonché dell'influenza di quest'ultime sull'attività da questa svolta, cioè quella di bracciante agricola.
Terminava confermando quanto stabilito nell'elaborato peritale, poiché le contestazioni era solo pretestuose vista la copiosità delle visite specialistiche e degli esami presenti e dei relativi referti.
In conclusione confermava che in realtà le patologie presenti nella parte ricorrente erano tali, da ridurre la capacità lavorativa di cui all'art. 1 L. n°222/84, sin dalla domanda amministrativa (13.10.2022); il tutto sulla base della documentazione in atti già in fase di ATP, a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, il tutto con valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che le motivazioni fornite nell'elaborato peritale, unitamente ai chiarimenti resi in udienza, siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte ricorrente ed il cui grado invalidante è tale da consentire un riconoscimento richiesto dalla data testè indicata.
Rileva questo Giudicante che l' oltre a non presenziare all'inizio delle CP_1 operazioni peritali, non ha effettuato neanche osservazioni alla CTU dopo l'invio della bozza, con la conseguenza che alcuni rilievi o suggerimento ben avrebbero potuto esser suggeriti, ove ritenuti così necessari, al CTU durante le operazioni peritali;
benchè dall'esame della documentazione medica allega dalla part ricorrente il grado invalidante delle patologie sofferte possa sufficientemente rilevarsi ed evidenziano che difficilmente possano essere compatibili con il tipo di attività lavorativa svolta, come quella di bracciante agricola.
Del resto la gravità delle patologie sembrerebbero anche la conseguenza della premorienza della ricorrente originaria avvenuta in data 27.04.2025,
Ne consegue il rigetto del ricorso proposto dall' ai sensi dell'art. 445-bis, CP_1 comma 6 c.p.c., con conferma del riconoscimento in favore della parte convenuta del diritto a percepire l'assegno ordinario d'invalidità, ex art. 1 L. n°222/84, che l' CP_1 dovrà erogare dalla data di riconoscimento (13.10.2022 sino alla data della morte avvenuta il 27.04.2025) con i ratei arretrati aumentati dei soli interessi legali, con decorrenza di legge ed in favore dell'erede. pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso il riconoscimento dalla domanda amministrativa, e vengono liquidate, sia per la fase di ATP e che per quella di merito come da dispositivo, così come sono poste a carico dell' le spese di CTU della CP_1 sola fase di ATP che si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente;
CP_1
b) Dichiara, conseguentemente, che parte convenuta, ha diritto a percepite i ratei d'assegno di invalidità di cui all'art. 1 L. n°222/84 a decorrere dalla data del
13.10.2022 al 27.04.2025;
c) condanna l' al pagamento dei ratei di tale beneficio maturati da quella data CP_1 ed aumentati degli interessi legali con decorrenza dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
d) Condanna l' , al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente CP_1
e con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito, che liquida, per le ragioni di cui in parte motiva, in €.1.528,00= per la fase di ATP ed in
€.4.636,00= per la fase di Merito, in favore dell'Avv. Rosario PERRI, oltre spese forfettarie, cpa ed iva, se dovute, come per legge, in applicazione dei DM
n°55/2014 per come integrato dal DM n°37/2018 e D.M. n°147/2022;
e) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u come da separato CP_1 decreto, per la fase ATP e di merito.
Così deciso in Lamezia Terme il 16/05/2025
IL GIUDICE
Francesco Tallarico
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