Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14171 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], eletti- Parte_1 C.F._1 vamente domiciliato in Misilmeri (PA), corso Vittorio Emanuele n. 192, presso lo studio dell'Avv. SAGLIMBENE ANGELO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], , eletti- Controparte_1 C.F._2 vamente domiciliata in Palermo, via G. Alessi n. 25, presso lo studio dell'Avv. DI STEFANO
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: con note scritte per l'udienza del 08/05/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matri- monio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Nel caso di specie dalla coppia sono stati generati tre figli , nato a [...] il Per_1
13/12/2003, ANGELO, nato a [...] il [...] - divenuto maggiorenne nelle more del giudizio - e , nata a [...] il [...]. Per_2
Per GA ed GE, data la maggiore età, alcuna statuizione va disposta.
Con riferimento alla minore , parte ricorrente ha chiesto disporsi un regime di affi- Per_2 damento condiviso mentre parte resistente ha chiesto l'affidamento esclusivo.
L'affidamento condiviso dei figli minori costituisce la regola cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclu- sivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “con- trario all'interesse del minore” (art. 155 bis, primo comma, c.c. ora art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro in- dividuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provve- dimento motivato” allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n. 16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimen- to fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contra- sto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economi- ci al suo mantenimento.
In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attra- verso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdu- rante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misu- ra fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non consentire ai minori un sostentamento decoroso, anche con riferimento al te- nore di vita goduto durante il matrimonio, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
- 2 - Secondo l'orientamento dominante della Cassazione Civile “integrano comportamenti al- tamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabi- lità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n.
26587).
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per confermare l'affidamento esclusivo, già disposto con i provvedimenti provvisori ed urgenti del 30/03/2023, di alla madre e Per_2 ciò in considerazione dell'attuale inconsistenza di rapporti tra il padre - che peraltro all'udienza del 28/03/2023 ha dichiarato di avere interrotto gli incontri con la minore presso lo spazio neutro disattendendo dunque sia le disposizioni della sentenza di separa- zione sia quanto disposto in via provvisoria ed urgente in seno a questo procedimento - e la figlia, che è al momento accudita esclusivamente dalla madre.
Ciò posto, onde scongiurare la possibile paralisi decisionale su questioni afferenti la prole minorenne della coppia, nel caso di specie si reputa necessario - nell'interesse superiore del- la prole anzidetta - disporne l'affidamento esclusivo alla madre, concentrando - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. - l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per la minore.
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante,
«le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti
(salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“sal- vo che non sia diversamente stabilito”), in questi casi, come quello di specie, ove appare ne- cessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabili- tà genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigila- re sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto al regime di visita con il genitore non affidatario - ove costui manifesti tale vo- lontà - si ritiene sussistente l'esigenza di effettuare un monitoraggio degli incontri con la fi-
- 3 - gura genitoriale paterna con l'assistenza di personale professionalmente specializzato e pre- via acquisizione del consenso da parte di ed appare opportuno che gli incontri tra il Per_2 padre e la figlia minore si svolgano presso i locali del Servizio spazio Neutro del Comune di
PALERMO anche al fine di valutare, nell'ambito di tali incontri la idoneità del padre ad av- viare e sostenere un percorso volto alla instaurazione di un corretto rapporto genitoriale.
Gli operatori specializzati dovranno eventualmente relazionare al Giudice Tutelare.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico deve rilevarsi che il ricorrente ha proposto una domanda diretta ad ottenere la riduzione ad € 300,00, (a fronte di €
450,00 previsti in separazione) dell'assegno mensile, da lui dovuto, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie. La resistente ha invece chiesto un contributo di € 450,00 per il mantenimento dei figli minori nonché del figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, oltre al 75% delle spese straordina- rie per tutti i figli.
3.1 MANTENIMENTO DEI FIGLI
Si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in pre- cedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scola- stico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predispo- sizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, ido- nea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferi- mento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis cod. civ., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass., 19.03.2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria
- 4 - dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di manteni- mento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Quanto ai figli maggiorenni, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato della
Suprema Corte, l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché il ge- nitore onerato non provi che il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa (cfr. Cass., 08/09/2015, n. 17808; Cass., 17 novembre 2006, n. 24498; Cass., 11 gennaio 2007, n. 407).
Segnatamente, è stato ritenuto che l'obbligo perduri indipendentemente dall'età, per un periodo di tempo che, pur non potendo essere predeterminato, va fatto coincidere con il completamento degli studi e con il conseguimento del titolo relativo, ovvero con l'avviamen-
- 5 - to dei figli ad una professione, ad un'arte, o ad un mestiere confacente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia (Cass. 87 e 124/1962). La giurisprudenza ha ulte- riormente approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 cod. civ. pervenendo ai seguenti principi, più volte ribaditi: 1) il giudice di merito non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impie- go), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicu- rato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione e non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offerte- gli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa;
2) configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione ex lege, spet- ta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno status di autosufficienza economica del figlio, consistente nella percezione di un reddito corri- spondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un suo at- teggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 407/2007; 15756/2006;
8221/2006; n. 23673/2006); 3) il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, uni- versitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazio- ne e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass.
23673/2006; 4765/2002).
Ciò posto, nel caso in esame, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, deve segnalarsi che all'udienza presidenziale ha dichiarato di Parte_1 avere sempre versato il mantenimento per i figli tramite il pagamento diretto da parte del
Comune presso cui era dipendente e che nel 2019 è stato licenziato;
di non lavorare e di non avere, al momento, i requisiti per chiedere il reddito di cittadinanza avendo impugnato il licenziamento;
di convivere con la compagna e i loro due figli;
di sapere che il figlio mag- giorenne non fa niente.
Di contro la resistente ha dichiarato che il marito non versa il mantenimento per i figli;
che la stessa non lavora e percepisce il reddito di cittadinanza per un corrispettivo di €
- 6 - 830,00 mensili;
di vivere in una casa concessa in comodato d'uso dalla di lei madre dalla quale riceve pure un aiuto economico;
che GA è disoccupato e sta cercando lavoro mentre gli altri due figli frequentano la scuola.
Va osservato che il ricorrente non ha prodotto, come era suo onere, alcuna documenta- zione fiscale comprovante la sua situazione patrimoniale (dichiarazioni dei redditi o di cer- tificazione attestante la mancata effettuazione delle medesime rilasciata dalla competente
Agenzia delle Entrate), non potendosi dunque dire acquisita la prova della sensibile varia- zione negativa della propria condizione reddituale rispetto all'epoca della separazione.
Né tantomeno è stata data prova di una raggiunta indipendenza economica del figlio maggiorenne , mentre è incontestato che GE - raggiunta la maggiore età da cir- Per_1 ca un mese - frequenti ancora la scuola.
Del pari nulla è stato documentato dalla resistente in merito alla propria situazione pa- trimoniale.
Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto del minimo vitale che ogni genitore deve corrispondere per il mantenimento della prole a prescindere dalle proprie ri- sorse economiche e considerato altresì che i figli, conviventi con la madre, non intrattengo- no alcun rapporto di frequentazione con il padre, condannato peraltro per violazione degli obblighi di assistenza materiale, appare equo fissare il contributo a carico di Parte_2
per il mantenimento della prole minore in € 150,00 mensili, per il mantenimen-
[...] Per_2 to del figlio neo-maggiorenne GE in € 150,00, per il mantenimento del figlio
[...]
in € 150,00, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese, Persona_3 annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
In considerazione del complessivo esito del giudizio si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pa- lermo, in data 13/06/2003, da , nato a [...] il [...], e Parte_1
- 7 - da , nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Controparte_1
Civile del medesimo Comune al n. 60, parte II serie A, dell'anno 2003; dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore della coppia , nata a [...] il Per_2
06/05/2010, alla madre, concentrando - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. -
l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per la minore;
dispone che, qualora il padre manifesterà l'interesse a incontrare la figlia e previa acqui- sizione del consenso da parte della stessa, gli incontri tra il padre e la figlia minore si svol- gano presso i locali del Servizio spazio Neutro del Comune di PALERMO;
alla presenza di operatori specializzati secondo tempi e modalità stabilite da questi ultimi, con incarico per gli operatori di riferire con relazione al Giudice Tutelare;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
, un assegno mensile di euro 450,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) a titolo di Parte_3 contributo al mantenimento dei tre figli della coppia, somme da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordina- rie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 22/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizio- ni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 8 -