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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/07/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 379 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a Bucarest (Romania) in [...] Parte_1 C.F._1
11/05/1981, elettivamente domiciliata in Praia a Mare (Cs) alla via P. Mancini n. 1 presso lo studio dell'avv. Fortunato Giuseppe, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 10/04/2025; attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
26/12/1989, elettivamente domiciliato in Praia a Mare (Cs) alla via Delle Ginestre 10 presso lo studio dell'avv. Giordano Domenico, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 6/06/2025; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 7.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 10/04/2025, ha proposto Parte_1 domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto con in Praia a Mare il CP_1
22/05/2021 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 1, parte I, anno
2021), dalla cui unione è nata, in data 7.12.2020, una figlia di nome . A fondamento Persona_1
1 della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione presso il Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, definita con la sentenza n.
741/2023 emessa in data 4.10.2023, passata in giudicato. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, ha Parte_1 rassegnato le seguenti conclusioni: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con obbligo per il resistente di corrispondere un assegno mensile di almeno € 700,00 onde consentire alla ricorrente di provvedere al mantenimento suo e della minore ed al pagamento del canone di locazione nella misura suddetta e/o una somma maggiore o minore ritenuto congrua dal Tribunale, oltre il 505 delle spese straordinarie necessarie per la salute
,l'educazione ed istruzione della figlia. Si chiede , altresì, che l'adito Tribunale voglia confermare le modalità di visita della minore già stabilite in sede di separazione che tengano conto delle esigenze della minore. Con ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Praia a Mare di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge. Vittoria di spese e competenze del giudizio solo in caso di opposizione”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto in data
17.04.2025.
si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il CP_1
6.06.2025. Lo stesso, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signor
[...]
e , confermando le previsioni di cui alla sentenza di separazione CP_1 Controparte_2 consensuale che risultino ancora attuali e quindi, superata la fissazione della casa, con riferimento alla previsione di un assegno di mantenimento in capo all' di ed a CP_1 CP_1 vantaggio della figlia sia confermato l'importo fissato in euro 200,00 Persona_2 mensili, concorrendo nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la figlia, da concordarsi preventivamente, e, con riferimento ai rapporti con la figlia, specificando le statuizioni in ordine alla facoltà per l' di tenere con sé la figlia tre giorni alla settimana CP_1 dalle ore 15:00 alle ore 21:00, salvo diverse pattuizioni tra i coniugi giustificate da motivi di lavoro, e nei weekend con frequenza alternata e con la possibilità per la bambina di rimanere a dormire nel domicilio del padre per tutte le notti del fine settimana, nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi anche tramite sms. Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con la figlia minore. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori alla frequenza. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
2 Fissata l'udienza del 7.07.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere. Quindi, dando atto di non volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, in data 9.07.2025, ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza n. 741/2023 emessa in data 4.10.2023, passata in giudicato, il Tribunale di Paola, omologando le condizioni concordate tra i coniugi in corso di causa, ha pronunciato la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1 che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione per un tempo superiore a sei mesi
(secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre
2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni (formalizzate nel verbale dell'udienza del
7.07.2025) che di seguito si riportano testualmente: “conferma delle condizioni della separazione personale dei coniugi omologate dal Tribunale di Paola con la sentenza n.
741/2023 del 4.10.2023, eccetto per l'esercizio della diritto di visita della figlia minore da parte del padre che viene regolamentato nei seguenti termini (salvo diverso accordo raggiunto con
l'altro genitore volto ad ampliare la facoltà in questione e, comunque, nel rispetto della volontà
e delle esigenze della minore), nel periodo da maggio a settembre incluso, il sabato dalle ore
20.00 sino alla domenica successiva alle ore 9.00, mentre, nel periodo da ottobre a aprile incluso, a weekend alterni dal sabato alle ore 16.00 alla domenica successiva alle ore 19.00, con la conferma per il resto delle modalità già indicate;
inoltre, sempre a modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi (da intendersi per il resto confermate),
contribuirà al mantenimento della figlia minore mediante il versamento in favore CP_1 della madre, entro il giorno dieci di ogni mese (in contanti, con bonifico, vaglia postale o assegno), della somma mensile di euro 300,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, con la percezione per intero da parte di dell'assegno unico per la quota Parte_1 riguardante la minore ”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle intese Persona_2
3 raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e l'assenza di contrasti con gli interessi della figlia minore delle clausole relative alla stessa.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 379/2025, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Praia a Mare il 22/05/2021 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1 medesimo Comune al n. 1, parte I, anno 2021);
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Praia a Mare perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola in data 11/07/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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