Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1345/2021 R.G. promossa da:
c.f. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_1
MERLO GIACOMO e GALVAN GIULIA ( ) VIA GRAZIOLI 62 38122 C.F._1
TRENTO ITALIA;
, elettivamente domiciliato in Via Grazioli 62 38122 TRENTO ITALIA, presso il difensore avv. MERLO GIACOMO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANTOVANI ANDREA e Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Via Grazioli, 63 null 38122 Trento presso lo studio dell'avv.
MANTOVANI ANDREA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTRICE:
1. Rigettare in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto la domanda riconvenzionale avversaria;
2. Condannare a pagare a l'importo di € 129.721,56 o quella Controparte_2 Controparte_1
somma maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa maggiorata degli interessi ex pagina 1 di 5
3. In ogni caso con rifusione delle competenze e spese del presente Giudizio, oltre ai costi di CTP come saranno documentati.
CONVENUTA:
1. respingere la domanda proposta dalla Controparte_1
2. in via riconvenzionale: condannare la alla restituzione in Controparte_1
favore della della somma che risulterà di giustizia, pari alla differenza tra quanto Controparte_2 versato alla società attrice quale prezzo per i cantieri per cui è giudizio e l'effettivo credito di quest'ultima, più gli interessi dal giorno del dovuto a quello del saldo;
3. con vittoria di spese (anche generali) e compenso d'avvocato, IVA e CNPA.
In via istruttoria la s.r.l. Doma insiste per il richiamo del consulente tecnico d'ufficio ing. per Per_1
le ragioni illustrate con note di trattazione scritta 11 novembre 2022.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 11.5.2021 la ha convenuto in giudizio la Controparte_1 asserendo di aver ricevuto l'incarico, da parte della (poi incorporata in CP_2 Controparte_3
seguito a fusione societaria nella in data 14.11.2016), di realizzare gli impianti elettrici CP_2
in alcuni appartamenti di proprietà della committente, sito in Trento Via Brescia 77.
Ha affermato che i lavori si erano protratti da agosto 2009 sino a dicembre 2012; inoltre, erano proseguiti mediante l'esecuzione di lavori in singoli appartamenti (fino a maggio 2017); infine il
2.11.2017 era terminata la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.
Ha precisato che il corrispettivo complessivo ammontava ad € 84.743,16 e che controparte aveva corrisposto due acconti, per complessivi € 13.000,00 oltre iva (fatture n.97/2009 e n. 115/2010); infine, in data 6.5.2021 era stato corrisposto l'ulteriore importo di € 49.500,00. Ha pertanto, affermato che il residuo da pagare ammontava ad € 29.373, 47 iva compresa.
Ha precisato che tra le parti era intercorso un ulteriore contratto di appalto in data 24.11.2014 in forza del quale erano stati commissionati all'attrice i lavori da elettricista riguardanti 18 appartamenti in corso di realizzazione a Povo.
Ha asserito che tali lavori si erano conclusi nel 2018 e che il corrispettivo ammontava ad € 311.548,09; ha affermato che restava ancora da pagare la somma di € 100.348,09 senza iva in quanto in reverse charge.
Ha chiesto, pertanto, che la convenuta fosse condannata a corrispondere la somma complessiva di €
129.721,56 oltre ad interessi e spese.
pagina 2 di 5 Con comparsa dd.
2.9.2021 si è costituita la asserendo che, con riferimento al cantiere CP_2
di Povo, i lavori avevano interessato 17 (e non 18) appartamenti.
Ha contestato la congruità dei corrispettivi richiesti da controparte ed ha asserito che, tenendo conto degli acconti già corrisposti, era controparte a dover restituire parte delle somme ricevute.
Ha chiesto, pertanto, che la domanda attorea fosse respinta;
in via riconvenzionale ha chiesto che l'attrice fosse condannata a restituire alla convenuta le somme indebitamente ricevute.
***
In corso di causa è stata assunta una ctu al fine di fare accertare le opere eseguite dall'attrice e fare quantificare il corrispettivo spettante.
Il ctu, ing, ha, pertanto, esaminato i due cantieri, provvedendo in primo luogo ad effettuare – Per_1
nel contraddittorio delle parti - dei rilievi degli impianti elettrici presenti sia negli appartamenti di
Povo, Via Salè, sia a Trento, Via Brescia.
Il ctu ha accertato che rilevando che “l'intervento di Povo ha avuto per oggetto la realizzazione di tre nuove palazzine ad uso residenziale, costruite nell'ambito di una lottizzazione convenzionata. I tre edifici, costruttivamente simili tra loro, sono disposti su tre piani. Ciascun piano è suddiviso in due unità abitative indipendenti, una di due stanze ed una di tre stanze. Risultano così 6 appartamenti per edificio e 6x3=18 appartamenti complessivamente…I lavori eseguiti da hanno CP_1
riguardato non solo gli impianti elettrici interni alle abitazioni private ma anche gli impianti comuni
(vani scala ed autorimessa), le luci esterne e gli allacciamenti alle reti pubbliche (energia e telefono) posate lungo la Via Salè. Come si è già detto l'intervento complessivo consta di 18 appartamenti i cui impianti elettrici sono stati eseguiti da con la sola esclusione di quello situato a CP_1
piano terra lato ovest del Lotto D. Pertanto saranno contabilizzati gli impianti di 17 unità abitative”.
Il ctu – nel determinare il corrispettivo spettante – ha preso in esame il contratto di appalto dd.
214.11.2014 (doc.12) il quale prevedeva i prezzi per un impianto avente caratteristiche di Livello 1; il ctu ha accertato che i prezzi unitari corrispondono al listino PAT del 2012, rispetto al quale la società attrice aveva praticato uno sconto del 21.4 %.; ha pertanto, concluso che ”i lavori, quantomeno quelli relativi agli impianti interni, risultano precisamente definiti. Infatti:
✓ le quantità sono quelle corrispondenti alle dotazioni standard o “di capitolato” , con esclusione degli extra in quanto pagati dai Proprietari
✓ i prezzi unitari sono desumibili dal preventivo/offerta allegato al contratto
✓ alle lavorazioni non comprese nel preventivo sono applicabili, per analogia, i prezzi unitari del
Listino PAT 2012, scontati del 21,4%”.
pagina 3 di 5 Corretta risulta, pertanto, la scelta del ctu di applicare anche agli impianti esterni ed agli allacciamenti il Listino PAT 2012, scontato del 21.4 %.
Per le opere di assistenza muraria e la chiusura delle tracce delle murature, è emerso dalle prove testimoniali assunte che l'attrice ha provveduto ad eseguire tali opere negli appartamenti del complesso
(tranne che in due appartamenti: EN CH;
NN De Rose: “io ho lavorato alle tracce di solo questi due appartamenti su incarico della 2013”; : “confermo la CP_2 Testimone_1
realizzazione delle tracce, ma io ho lavorato in 16 appartamenti e non 17”).
Ne consegue che l'importo indicato dal ctu per tale voce (pari ad € 31.205,88) deve essere ridotto di
1/17 (€ 1.835,64).
Pertanto, sulla base della contabilità finale effettuata dall'ing. (salvo la riduzione di cui sopra) Per_1
ne deriva che per il cantiere di Povo – detratti gli acconti già corrisposti – all'attrice spetta il residuo importo di € 49.161,55 (€ 260.997.19 – 1.835,64 = 259.161,55 – acconti per € 210.000,00 = €
49.161,55).
Con riferimento al cantiere di Trento, Via Brescia l'ing. ha evidenziato che le opere hanno Per_1 interessato “la ristrutturazione e l'ampliamento di un complesso immobiliare preesistente che comprende due edifici situati a quote differenti, denominati rispettivamente “ ” e “ Parte_1 Pt_2
”.
[...]
Il ctu ha accertato gli interventi effettuati dall'attrice (pagina 97 ctu) ed ha determinato il corrispettivo spettante (€ 71.345,57), applicando il Listino Pat (“Non si è ritenuto di applicare alcuno sconto al listino PAT sia perché non risulta alcun accordo fra le Parti in tal senso sia perché l'andamento discontinuo dei lavori, caratterizzati da numerose interruzioni e riprese, non consente di poter ipotizzare un risparmio sui prezzi medi stabiliti dalla Provincia”).
Pertanto, considerati gli acconti corrisposti (€ 62.500,00) ne consegue che è ancora dovuto l'importo di
€ 8.845,57.
L'importo complessivamente dovuto, pertanto, ammonta ad € 58.007,12 (€ 49.161,55 + € 8.845,57)
(oltre ad iva se ed in quanto dovuta) ed oltre ad interessi ex D. Lgs n. 231/2002 dal 2 marzo 2021 al saldo.
Le spese vanno compensate nella misura della metà considerata la notevole riduzione dell'importo riconosciuto rispetto a quanto liquidato e vanno così liquidate:
fase studio: € 2.552,00;
fase introduttiva: € 1.628,00;
fase istruttoria: € 5.670,00;
fase decisionale: € 4.253,00;
pagina 4 di 5 totale compensi € 14.103,00 ed € 5.986,00 per spese;
compensate per metà = € ridotte di un terzo = €
7.051,50 per compensi ed € 2.993,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Le spese della ctu sono poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Condanna a corrispondere alla la somma di € € 58.007,12 (oltre CP_2 Controparte_1
ad iva se ed in quanto dovuta) ed oltre ad interessi ex D. Lgs n. 231/2002 dal 2 marzo 2021 al saldo;
1. Compensate per metà le spese di lite, condanna la a rimborsare alla CP_2 CP_1
[... la residua metà che liquida in € 7.051,50 per compensi ed € 2.993,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
2. pone definitivamente a carico della le spese della ctu, liquidate con decreto CP_2
dd.8.11.2022.
Così deciso in data 24/02/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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