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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/11/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. GI ME BE Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna IA AG Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1179 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Sprio Gianluca, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Laura Mossuto, giusta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 473- bis. 51 c.p.c. del 28 ottobre 2025;
DEL P.M: cfr. visto del 30 agosto 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis Parte_1 Controparte_1
51 c.p.c., depositato in data 28 luglio 2025, contenente l'indicazione delle con- dizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Sostituita l'udienza di comparizione dei coniugi del 28 ottobre 2025 dal depo- sito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi ricon- ciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28 otto- bre 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilato- rio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Pre- sidente del Tribunale e dall'emissione del decreto di omologa n. 156 del 2015, divenuto esecutivo.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le
- 2 - parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio,
[...]
maggiorenne non economicamente indipendente e ravvisato che le clau- Per_1
sole relative al medesimo non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rego- lamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti econo- mici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Favara, il 19 luglio 2003, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Fa- vara, n. 76, Parte II, Serie A alle condizioni di cui al ricorso congiunto deposi- tato il 28 luglio 2025, da intendersi integralmente trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 6 novembre 2025.
Il Presidente
- 3 - Il Giudice est.
G. IA AG
GI ME BE
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. GI ME BE Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna IA AG Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1179 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Sprio Gianluca, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Laura Mossuto, giusta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 473- bis. 51 c.p.c. del 28 ottobre 2025;
DEL P.M: cfr. visto del 30 agosto 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis Parte_1 Controparte_1
51 c.p.c., depositato in data 28 luglio 2025, contenente l'indicazione delle con- dizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Sostituita l'udienza di comparizione dei coniugi del 28 ottobre 2025 dal depo- sito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi ricon- ciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 28 otto- bre 2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilato- rio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Pre- sidente del Tribunale e dall'emissione del decreto di omologa n. 156 del 2015, divenuto esecutivo.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le
- 2 - parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio,
[...]
maggiorenne non economicamente indipendente e ravvisato che le clau- Per_1
sole relative al medesimo non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rego- lamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti econo- mici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Favara, il 19 luglio 2003, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Fa- vara, n. 76, Parte II, Serie A alle condizioni di cui al ricorso congiunto deposi- tato il 28 luglio 2025, da intendersi integralmente trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 6 novembre 2025.
Il Presidente
- 3 - Il Giudice est.
G. IA AG
GI ME BE
- 4 -