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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17903/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa Katia Songia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17903/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRAGALA' RICCARDO,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZALE CLODIO, 18 00195 ROMA, presso il difensore avv.
FRAGALA' RICCARDO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANGINI FRANCESCA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA DEI MILLE, 16 80121 NAPOLI, presso il difensore avv. MANGINI
FRANCESCA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, respinta ogni diversa e contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare
In via principale:
1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e ss. cod. civ. e/o ai sensi dell'art. 1375 cod. civ. per aver causato interruzioni dell'erogazione dei servizi di telefonia e internet per complessivi giorni 41, e, all'esito, condannare la
a mente degli artt. 1219 e/o 1226 cod. civ., al risarcimento del danno a favore della Parte_2 nella misura non inferiore ad € 11.606,63 (undicimilaseicientosei,63); Controparte_2
2) con vittoria di spese, spese generali, competenze ed onorari di causa, comprese quelle eventuali di
CTU e di CTP, da attribuirsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario d'intesa con la propria Assistita;
pagina 1 di 9 In via istruttoria:
3) ordinare ex art. 210 c.p.c. alla la produzione dei tabulati telefonici in relazione Parte_2 all'utenza di telefonia fissa n. 06.89831658 per il periodo da aprile 2022 a settembre 2022, nonché da dicembre 2022 a marzo 2023;
4) disporsi l'ammissione della prova per testi del sig. (utenza mobile n. Testimone_1
+393921271229) sui seguenti capitoli di prova:
- “Vero che in qualità di collaboratore della ha potuto verificare e può Controparte_2 confermare l'avvenuta interruzione totale dei servizi voce e internet sull'utenza di telefonia fissa n. 06.89831658 per i periodi dall'11 luglio al 8 agosto 2022 compresi e dal 28 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023 compresi?”;
- “Vero che per entrambi i periodi di interruzione dei servizi sia lei che il legale rappresentante della siete stati costantemente impegnati nelle comunicazioni, sia tramite Controparte_2 cellulare che tramite e-mail, con il servizio clienti e che tale attività ha comportato una Pt_2 perdita di almeno venti ore lavorative complessive?”.
5) disporre, occorrendo, CTU contabile al fine di valutare e quantificare economicamente ogni danno patito dall'attrice, ivi incluso il danno emergente ed il lucro cessante, in ragione, ma non solo, di perdita di fatturato”.
Per parte convenuta:
1. PRELIMINARMENTE, DICHIARARE IMPROCEDIBILE E/O INAMMISSIBILE LA DOMANDA
ATTOREA;
2. nel merito, rigettarsi la domanda poiché infondata, pretestuosa e, soprattutto, non provata;
3. per l'effetto, ridurre il quantum debeatur;
4. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda anche parzialmente, disporre che, all'atto di deposito della sentenza, la Cancelleria apponga e sottoscriva l'annotazione di cui al comma III) dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 secondo cui “ (…) in caso di diffusione ( del provvedimento conclusivo del giudizio) omettere le generalità e gli altri dati identificativi di
[...]
; CP_1
5. il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite in favore della procuratrice costituita, oltre i.v.a. e
c.p.a. come per legge, nonché rimborso delle spese forfettarie ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022, G.U. 136 dell' 08/10/2022, ed entrato in vigore il 23/10/2022. S.J.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 7.05.2023, la società Controparte_2 conveniva in giudizio la affermando di essere da anni attiva nella ristorazione romana Controparte_1
e della produzione di prodotti a base di farine e derivati attraverso i propri punti vendita aperti al pubblico in Roma, e per il tramite del proprio sito di e-commerce https://pizzeriafrumento.com/, su piattaforma MySelf, e di altre piattaforme on-line, quali “Instagram” (https://www.instagram.com/pizzeria_frumento/?hl=it), e CP_3
(https://www.justeat.it/restaurants-pizzeria-frumento-monteverde-roma), diventando uno dei punti fermi della ristorazione, anche a domicilio, della zona di Roma sud e Roma est, dal quartiere Portuense, al Tuscolano e fino alla Romanina;
di aver sottoscritto con in data 18 novembre 2020, Controparte_1
pagina 2 di 9 contratto di fornitura di (nuova) linea telefonica ed accesso dati internet n. 1512876479795, sotto il codice cliente P1107275353 e l'offerta “Internet 200 Professional”, per il proprio locale di Largo Sant'Eufrasia Pelletier 25/26 in Roma, cui veniva poi, associata l'utenza telefonica n. 06.86831658 con pagamento attraverso addebito bancario;
che l'11 luglio 2022, si verificava un disservizio alla rete telefonica comportante l'interruzione dell'erogazione del servizio di telefonia fissa ed accesso ad
Internet, che perdurava sino all'8 agosto 2022, data in cui venivano riattivati i menzionati servizi;
che per tutta la durata del disservizio, era costretta a contattare pressoché quotidianamente il servizio clienti per sollecitare la risoluzione del problema, ricevendo unicamente risposte incomplete, CP_1 incoerenti, insufficienti e finanche errate, rimanendo nel frattempo impossibilitata ad utilizzare la linea telefonica ed i canali di e-commerce; di non aver avuto riscontro alla richiesta di invio dei tabulati telefonici necessari a dimostrare come e quanti ordinativi telefonici fossero arrivati nei mesi precedenti il disservizio ed in quello immediatamente successivo, ricevendo peraltro dalla società di telefonia un indennizzo, secondo “carta dei servizi”, di € 100,00 per i 28 giorni di interruzione dei servizi di telefonia e dati;
che si era quindi verificato un nuovo disservizio sulla infrastruttura telefonica comportante l'interruzione del servizio voce e dati sull'utenza telefonica n. 06.86831658 dal 28 dicembre 2022 al giorno 8 gennaio 2023, ovvero durante uno dei periodi commercialmente più importati per le attività di ristorazione a domicilio;
che per tale secondo periodo di disservizio la
[...] non ha corrisposto alcun indennizzo nè ha erogato assistenza. CP_1
Sulla scorta di tali premesse fattuali, chiedeva l'accertamento dell'inadempimento della società convenuta all'obbligo a suo carico di rendere il servizio contrattualmente pattuito, e, di conseguenza, la condanna della medesima al risarcimento del danno patito, da individuarsi e quantificarsi in ragione di tre distinte voci:
- danno conseguente alla mancata osservanza della Carta dei Servizi e/o per Controparte_1 violazione dei principi di buona fede contrattuale ex art. 1375 cod. civ., da quantificarsi in via equitativa in una somma non inferiore ad € 1.060,00;
- danno conseguente alla mancata erogazione dei servizi di telefonia ed internet per i periodi sopra indicati, da lucro cessante per perdita di fatturato, quantificato, per il primo periodo di interruzione sulla scorta della media mensile dei fatturati, in € 5.898,23, e per il secondo periodo di interruzione sulla scorta del raffronto con i fatturati del medesimo periodo dell'anno precedente, in € 1.648,40;
- danno esistenziale per il continuo fastidio e la continua perdita di tempo impiegato per la risoluzione del problema nell'arco di oltre 40 giorni in meno di sette mesi, da valutarsi in via equitativa, in misura non inferiore ad € 3.000,00.
Sotto il profilo della procedibilità, riferiva di aver avviato, dinanzi il Co.Re.Com territorialmente competente, procedimento di conciliazione ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS, rubricato al n. prot. UG/559722/2022, terminato con esito negativo in data
11 novembre 2022, di cui produceva verbale di mancato accordo.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la prendendo posizione sulle deduzioni CP_4 avversarie ed eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini a comparire, intercorrendo tra la data della notificazione dell'atto di citazione e la data pagina 3 di 9 dell'udienza fissata dall'attrice per il giorno 19.09.2023, solo 105 giorni, invece dei 120 previsti dall'art. 163-bis, comma primo, c.p.c.. Sempre in via preliminare eccepiva l'improcedibilità/inammissibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, stante la mancanza di corrispondenza oggettiva tra la fase stragiudiziale e quella giudiziale.
Nel merito, non contestava l'effettivo verificarsi dei disservizi denunciati e la loro durata, ma affermava di aver sempre offerto la propria disponibilità e competenza per risolverli, ritenendole peraltro mere problematiche fisiologiche. Affermava che il dettaglio del traffico relativo al primo disservizio (11/07/2022 – 09/08/2022) non fosse più presente in archivio, e che ciò era già stato comunicato in data 07.09.2022 alla società attrice, con la precisazione che “i dati di traffico (in entrata ed in uscita oltre i 6 mesi) possono essere rilasciati dal fornitore entro il termine di conservazione imposto dalla legge solo con decreto motivato del giudice competente, del PM o del difensore…”.
Affermava invece di aver regolarmente evaso la richiesta dei tabulati telefonici riferibili al periodo
28.12.2022 - 08.01.2023.
Invocava quindi la limitazione convenzionale di responsabilità, prevista delle condizioni contrattuali contenute nella Carta dei Servizi, segnatamente dall'art. 24, Tab. 2, disciplinante gli indennizzi per il caso di mancato rispetto degli impegni relativi al servizio fisso, a mente del quale l'irregolare funzionamento del servizio e la mancata gestione del reclamo obbliga la ad un Parte_3 indennizzo di € 5 per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di € 100; per i guasti eccezionali e generalizzati di particolare complessità tecnica, ad un indennizzo di € 2,50 dal quinto giorno successivo alla cessazione della causa di forza maggiore o dalla data di risoluzione;
per la perdita della numerazione, un indennizzo di € 30,00 per ogni anno di precedente utilizzo fino ad un massimo di €
300,00; per l'omesso o errato inserimento dei dati relativi all'utenza negli elenchi telefonici, un indennizzo di € 30,00 per ciascun anno di disservizio fino ad un massimo di € 300,00, fatte salve le fattispecie in cui il mancato rispetto delle tempistiche dichiarate sia dovuto a cause di forza maggiore, a casi di eccezionale difficoltà tecnica, a ritardi causati da tempistiche dipendenti dalla clientela e/o a circostanze comunque non imputabili a Affermava, in ragione di ciò, che per i censurati CP_1 disservizi, l'attrice avrebbe potuto al più pretendere gli indennizzi come sopra quantificati, che peraltro riferiva di aver già in effetti corrisposto, quantomeno per il primo periodo di disservizio.
Contestava altresì la domanda attorea sotto il profilo del quantum debeatur, richiamando, al fine di escludere qualsiasi pregiudizio economico, il secondo comma dell'art. 1227 c.c. che esclude il risarcimento dei danni evitabili dal danneggiato con l'ordinaria diligenza, stante la possibilità dell'utente di ricorrere a fornitori concorrenti di servizi ADSL e telefonici fissi o mobili, anche nelle more di un eventuale disservizio. Contestava infine la configurabilità del danno non patrimoniale preteso.
Sulla scorta di tali premesse concludeva chiedendo in via pregiudiziale la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini di comparizione e la conseguente fissazione di nuova udienza per consentirle la tempestiva e regolare costituzione;
in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità della domanda, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, e, nel merito, il rigetto delle domande proposte, ovvero, in subordine, la liquidazione dell'eventuale risarcimento nella limitata misura convenzionale.
pagina 4 di 9 Con provvedimento del 31 maggio 2023 il Giudice Designato, dott.ssa Centola, effettuate le rituali verifiche ex art. 171-bis c.p.c., differiva la prima udienza di comparizione al 21 settembre 2023.
Depositate le memorie integrative dalla sola parte attrice, in occasione della prima udienza, il Giudice dott.ssa Centola, assegnava nuovo termine all'attore sino al 31.10.2023 per la rinnovazione della citazione al convenuto, fissando nuova udienza al 6.3.24.
Nelle more della notifica della rinnovazione dell'atto di citazione, l'attore esperiva altresì avanti al il tentativo di conciliazione in relazione al secondo periodo di disservizio lamentato, Controparte_5 depositando quindi con nota telematica in data 12.10.2023 il verbale di mancato accordo sottoscritto dalle parti il 10.10.2023.
In seguito ad assegnazione della causa allo scrivente Giudice Onorario, si teneva l'udienza ex art. 183
c.p.c. del 6.03.2024, in esito della quale veniva rigettata la richiesta di prova testimoniale formulata dall'attrice, ritenuta superflua, riguardando il capitolo 1) la sussistenza e la durata dei disservizi lamentati, in ordine ai quali non vi è stata contestazione, ed essendo il capitolo 2) generico e valutativo, oltre che riguardante circostanza non specificamente contestata dalla convenuta;
veniva invece accolta la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico di dei tabulati telefonici Parte_2 relativi all'utenza di telefonia fissa n. 06.89831658, per il periodo da aprile 2022 a settembre 2022, nonché da dicembre 2022 a marzo 2023.
Con note del 23.05.2024, la depositava il dettaglio del traffico telefonico generato Controparte_1 sull'utenza di parte attrice nel mese di dicembre 2022 e nel mese di gennaio 2023, riferendo di non avere invece la disponibilità del traffico dei mesi di aprile/maggio/giugno/settembre 2022 e di febbraio/marzo 2023, essendo scaduto il termine per la relativa conservazione, potendo i relativi dati essere conservati dall'operatore per periodi superiori ai sei mesi esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei reati, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati ed in particolare dall'art. 132 del D.lgs. 196/03, così come modificato dal D.L.
132/2021.
In occasione dell'udienza cartolare del 28.05.2024, quindi, veniva rigettata la richiesta di parte attrice di disposizione di CTU contabile finalizzata “a valutare e quantificare economicamente ogni danno patito dall'attrice, ivi incluso il danno emergente ed il lucro cessante, in ragione, ma non solo, di perdita di fatturato”, in quanto giudicata superflua ed esplorativa;
ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza ai sensi dell'art. 281quinquies c.p.c. all'8.11.2024, successivamente rinviata al 28.02.2025, con assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Tutto ciò premesso, osserva innanzitutto Questo Giudice che non può trovare accoglimento l'eccezione preliminare di improcedibilità formulata da parte convenuta, per supposto omesso assolvimento dell'onere di esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Unitamente all'atto di citazione, parte attrice ha depositato il verbale negativo sottoscritto avanti al in data 11.11.2022 Controparte_5
(doc. 13 fascicolo attrice), allegando che si trattasse del verbale redatto in esito al tentativo di conciliazione riguardante il primo periodo di disservizio lamentato. Parte convenuta, dal canto suo, unitamente alla propria comparsa di costituzione ha depositato la domanda di mediazione proposta da parte attrice esitata con tale verbale, che a sua volta ha prodotto (doc. 4 e 5 fascicolo convenuta), nella quale si evince che la medesima in effetti riguardasse la “Mancata erogazione sei servizi voce e dati dal giorno 11 luglio 2022 al giorno 8 agosto 2022 con ripercussioni sull'attività commerciale servita pagina 5 di 9 da utenza business (impossibilità di ricezione ordini telefonici, impossibilità di ricezione ordini on-line tramite il sito internet aziendale e tramite altre piattaforme e-commerce). Mancata comunicazione tabulati telefonici nonostante richieste multiple”. Parte attrice ha poi depositato il verbale di mancato accordo sottoscritto dalle medesime parti in data 10.10.2023 (v. nota di deposito di parte attrice in data
12.10.2023), allegando che lo stesso sia stato redatto in esito a nuova domanda di mediazione relativa al disservizio dei giorni dal 28 dicembre 2022 al giorno 8 gennaio 2023. Tale allegazione non è stata contestata da parte convenuta, che al contrario ha dato a sua volta atto del mancato accorto tra le parti avanti al Co.re.com (v. note scritte parte convenuta depositate telematicamente il 23.05.2024). Deve dunque assolto l'onere previsto quale condizione di procedibilità, essendo documentato ed incontestato che i tentativi di conciliazione esperiti abbiano effettivamente riguardato i fatti e le richieste oggetto del presente giudizio.
Nel merito si rileva che è pacifico il verificarsi del malfunzionamento lamentato e così pure la sua durata.
Parte attrice ha infatti allegato nel proprio atto introduttivo di aver patito due periodi di disservizio, rispettivamente dall'11 luglio 2022 all'8 agosto 2022 e dal 28 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023, durante i quali si è verificava l'interruzione dell'erogazione del servizio di telefonia fissa e di accesso ad Internet. Tali allegazioni sono state confermate dalla società convenuta, che nella propria comparsa di costituzione e risposta ha espressamente confermato che “ venuta a conoscenza del primo CP_1 disservizio lamentato dal cliente il giorno 11.07.2022, provvide immediatamente ad adoperarsi per la relativa verifica e risoluzione, aprendo tempestivamente il guasto per “linea muta con traff.telefonico effettuato”, il giorno 12.07.2022 individuato il problema con nota tecnica “Manca permuta su blocchetto orizzontale”, guasto risolto in data 09.08.2022” e che “in data 28/12/2022 in seguito a segnalazione dell'utente all'assistenza tecnica viene aperto un guasto con id 1-580559449844 per problemi di . Il guasto viene chiuso e Parte_4 risolto il 10/01/2023, con intervento Telecom Italia, in quanto di pertinenza della stessa”. (v. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta).
Nella specie, le allegazioni di parte convenuta in merito al fatto che i disservizi lamentati rientrassero nel novero di problematiche “fisiologiche”, non sono state supportate da idonea prova, non avendo la medesima dimostrato le esatte ragioni che hanno determinato il malfunzionamento, mentre l'individuazione di queste ultime era indispensabile al fine eventualmente escludere la responsabilità della convenuta ovvero per connotare in termini di colpa lieve la condotta inadempiente da questa tenuta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve risarcire all'attrice il danno Controparte_1 determinato dal mancato funzionamento della linea per tutto il periodo in cui si è verificato il malfunzionamento. A diversa a conclusione non può pervenirsi in considerazione di quanto previsto dalla Carta dei Servizi del gestore prodotta sub doc. 8 dalla convenuta. Tale documento indica lo standard minimo che intende garantire e fissa i conseguenti indennizzi Controparte_6 autodeterminati dalla stessa, ma non vale certo a escludere l'inadempimento e il conseguente diritto al risarcimento del danno che sia dimostrato dall'utente.
E' infatti ben vero che l'art. 26 della Carta dei Sevizi prodotta dalla convenuta e che l'attrice CP_1 non ha contestato trovi applicazione al rapporto in giudizio, prevede che il gestore sia tenuto a pagina 6 di 9 riconoscere un indennizzo predeterminato e limitato nel proprio importo, in caso di disservizio, ma è altrettanto vero che lo stesso articolo faccia espressamente salvo “il diritto del Cliente al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito” (v. pag. 12 doc. 8 fascicolo convenuta).
Deve dunque essere innanzitutto riconosciuto a parte attrice l'indennizzo previsto dalla richiamata
Carta dei Servizi, nella misura ivi indicata di € 5,00 per ogni giorno di disservizio in relazione al secondo periodo di malfunzionamento (28 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023), per un importo complessivo di € 60,00. Nessun indennizzo deve essere invece ulteriormente riconosciuto a termini della medesima Carta dei Servizi, in relazione al primo periodo di malfunzionamento, per il quale è pacifico che la abbia già percepito l'indennizzo nella misura massima Controparte_2 stabilita di € 100,00, avendone essa stessa dato atto.
Quanto al preteso danno da lucro cessante, si osserva che dalla documentazione prodotta da parte attrice (estratti libro giornale 2022 ed estratti libro giornale 2023, relativi al servizio asporto ed al servizio gestito mediante app, nonché registri Iva Vendite I, II, III e IV Trim. 2022 e I Trim. 2023, e liquidazione iva I Trim. 2023), risulta che gli incassi conseguiti nel primo trimestre 2022 sono stati complessivi pari ad € 53.607,61, nel secondo sono stati di € 50.027,41, ne terzo di € 58.056,41 e nel quarto di € 75.969,52, mentre nel primo trimestre 2023 i corrispettivi conseguiti sono stati pari ad €
82.496,24. In difetto peraltro di una rappresentazione dell'andamento degli affari anche negli anni precedenti e successivi quello in cui si sono verificati i fatti, non è possibile tenere in considerazione il consistente incremento che si è registrato nel periodo in cui sono inseriti i giorni del malfunzionamento.
Ciò non di meno, non può non essere preso in considerazione il dato pacifico dell'avvenuta interruzione del servizio nei periodi indicati, e dunque dell'inadempimento della convenuta;
è indubbio che tale interruzione sia stata inaspettata e improvvisa e dunque non ha consentito all'utente di adottare le adeguate contromisure, facendolo rimanere, da un canto, esposto alle spese fisse e anche a quelle variabili necessarie allo svolgimento dell'attività aziendale e, dall'altro, impossibilitato a ricevere le prenotazioni telefonicamente o mediante le piattaforme di e-commerce, per il che appare corretto presumere ed affermare, in base alle regole di comune esperienza, che l'attrice abbia in effetti conseguito minori incassi rispetto a quelli che avrebbe conseguito senza il distacco del servizio telefonico, considerata la frequenza con la quale gli avventori sono soliti prenotare contattando telefonicamente o mediante applicazione web.
Condivisibilmente la Suprema Corte di Cassazione sez. III, con pronuncia del 20/06/2022, n. 19818, ha avuto modo di affermare: “Questa Corte ha già ripetutamente affermato che la valutazione equitativa
è subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile non meramente eventuale o ipotetico ma certo (cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n. 15478, e già Cass., 19/6/1962, n. 1536), e alla circostanza dell'impossibilità o estrema difficoltà (v. Cass., 24/5/2010, n. 12613, e già, Cass., 6/10/1972, n. 2904) di prova nel suo preciso ammontare, attenendo alla qualificazione e non già all'individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto all'art.
2697 c.c.: v. Cass., 11/5/2010, n. 11368; Cass., 6/5/2010, n. 10957; Cass., 10/12/2009, n. 25820; e, da ultimo, Cass., 4/11/2014, n. 23425).
Tale valutazione va effettuata con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, e in particolare della rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione.
pagina 7 di 9 Va peraltro osservato che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il potere di liquidare il danno in via equitativa conferito al giudice agli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., e il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza la necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno dovendo peraltro intendersi in senso relativo (v. Cass., 24/10/2017, n. 25094).
Il giudice è pertanto tenuto a dare conto dell'esercizio dei propri poteri discrezionali, e perché la liquidazione equitativa non risulti arbitraria, è necessario che spieghi le ragioni del processo logico sul quale essa è fondata, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato (v.
Cass. 20/5/2015, n. 10293; Cass., 30/5/2014, n. 12265; Cass., 19/2/2013, n. 4047; e già Cass.,
4/5/1989, n. 2074; Cass., 13/5/1983, n. 3273), al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità (cfr. Sez 6-3, n. 1579 del 2019).
Giova richiamare inoltre in proposito il principio secondo cui il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non e', invero, consentita al giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (Sez. 3, 12/10/2011 n. 20990)”.
Tenuto conto di quanto sopra e considerato altresì il complessivo volume d'affari della società attrice
(€ 237.660,95 nell'anno 2022, € 82.496,24 nel primo trimestre 2023) ed i giorni di complessivo malfunzionamento, e tenuto peraltro conto che nei ricavi dell'attività sono compresi anche i costi delle materie prime non deperibili e le imposte, appare equo, in mancanza di più specifici elementi, riconoscere una somma determinata equitativamente pari ad € 3.500,00 in moneta attuale e dunque già comprensivo di rivalutazione.
Spettano inoltre all'attrice gli interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo.
Non si ritiene possa invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, dedotta in modo generico e rimasta priva di specifiche allegazioni e prova, non ritenendo peraltro configurabile una lesione in termini di danno esistenziale riferibile ad una persona giuridica.
Quanto alla liquidazione delle spese, applicato il d.m. n. 55 del 10.03.2014 e ss.mm., avuto riguardo al tenore delle memorie, all'impegno difensivo ed al valore della causa in base al criterio del decisum (compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), si reputano congrui i parametri medi per le quattro fasi del processo, per complessivi € 2.552,00 a titolo di compenso di avvocato, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande proposte da condanna Controparte_2 CP_1
a pagare all'attrice, a titolo di indennizzo determinato ai sensi dalla Carta dei Servizi
[...] CP_1
l'importo di € 60,00, nonché, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante, la somma di € 3500,00 con gli interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in € 2.552,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
- dispone che la Cancelleria apponga e sottoscriva l'annotazione di cui al comma III) dell'art. 52 D.lgs.
n. 196/2003 secondo cui “ (…) in caso di diffusione ( del provvedimento conclusivo del giudizio) omettere le generalità e gli altri dati identificativi di . CP_1
Milano, 26 marzo 2025
Il GOP
dott.ssa Katia Songia
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Gop dott.ssa Katia Songia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17903/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRAGALA' RICCARDO,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZALE CLODIO, 18 00195 ROMA, presso il difensore avv.
FRAGALA' RICCARDO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANGINI FRANCESCA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA DEI MILLE, 16 80121 NAPOLI, presso il difensore avv. MANGINI
FRANCESCA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, respinta ogni diversa e contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, anche in via istruttoria ed incidentale, così giudicare
In via principale:
1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e ss. cod. civ. e/o ai sensi dell'art. 1375 cod. civ. per aver causato interruzioni dell'erogazione dei servizi di telefonia e internet per complessivi giorni 41, e, all'esito, condannare la
a mente degli artt. 1219 e/o 1226 cod. civ., al risarcimento del danno a favore della Parte_2 nella misura non inferiore ad € 11.606,63 (undicimilaseicientosei,63); Controparte_2
2) con vittoria di spese, spese generali, competenze ed onorari di causa, comprese quelle eventuali di
CTU e di CTP, da attribuirsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario d'intesa con la propria Assistita;
pagina 1 di 9 In via istruttoria:
3) ordinare ex art. 210 c.p.c. alla la produzione dei tabulati telefonici in relazione Parte_2 all'utenza di telefonia fissa n. 06.89831658 per il periodo da aprile 2022 a settembre 2022, nonché da dicembre 2022 a marzo 2023;
4) disporsi l'ammissione della prova per testi del sig. (utenza mobile n. Testimone_1
+393921271229) sui seguenti capitoli di prova:
- “Vero che in qualità di collaboratore della ha potuto verificare e può Controparte_2 confermare l'avvenuta interruzione totale dei servizi voce e internet sull'utenza di telefonia fissa n. 06.89831658 per i periodi dall'11 luglio al 8 agosto 2022 compresi e dal 28 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023 compresi?”;
- “Vero che per entrambi i periodi di interruzione dei servizi sia lei che il legale rappresentante della siete stati costantemente impegnati nelle comunicazioni, sia tramite Controparte_2 cellulare che tramite e-mail, con il servizio clienti e che tale attività ha comportato una Pt_2 perdita di almeno venti ore lavorative complessive?”.
5) disporre, occorrendo, CTU contabile al fine di valutare e quantificare economicamente ogni danno patito dall'attrice, ivi incluso il danno emergente ed il lucro cessante, in ragione, ma non solo, di perdita di fatturato”.
Per parte convenuta:
1. PRELIMINARMENTE, DICHIARARE IMPROCEDIBILE E/O INAMMISSIBILE LA DOMANDA
ATTOREA;
2. nel merito, rigettarsi la domanda poiché infondata, pretestuosa e, soprattutto, non provata;
3. per l'effetto, ridurre il quantum debeatur;
4. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda anche parzialmente, disporre che, all'atto di deposito della sentenza, la Cancelleria apponga e sottoscriva l'annotazione di cui al comma III) dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 secondo cui “ (…) in caso di diffusione ( del provvedimento conclusivo del giudizio) omettere le generalità e gli altri dati identificativi di
[...]
; CP_1
5. il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite in favore della procuratrice costituita, oltre i.v.a. e
c.p.a. come per legge, nonché rimborso delle spese forfettarie ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022, G.U. 136 dell' 08/10/2022, ed entrato in vigore il 23/10/2022. S.J.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 7.05.2023, la società Controparte_2 conveniva in giudizio la affermando di essere da anni attiva nella ristorazione romana Controparte_1
e della produzione di prodotti a base di farine e derivati attraverso i propri punti vendita aperti al pubblico in Roma, e per il tramite del proprio sito di e-commerce https://pizzeriafrumento.com/, su piattaforma MySelf, e di altre piattaforme on-line, quali “Instagram” (https://www.instagram.com/pizzeria_frumento/?hl=it), e CP_3
(https://www.justeat.it/restaurants-pizzeria-frumento-monteverde-roma), diventando uno dei punti fermi della ristorazione, anche a domicilio, della zona di Roma sud e Roma est, dal quartiere Portuense, al Tuscolano e fino alla Romanina;
di aver sottoscritto con in data 18 novembre 2020, Controparte_1
pagina 2 di 9 contratto di fornitura di (nuova) linea telefonica ed accesso dati internet n. 1512876479795, sotto il codice cliente P1107275353 e l'offerta “Internet 200 Professional”, per il proprio locale di Largo Sant'Eufrasia Pelletier 25/26 in Roma, cui veniva poi, associata l'utenza telefonica n. 06.86831658 con pagamento attraverso addebito bancario;
che l'11 luglio 2022, si verificava un disservizio alla rete telefonica comportante l'interruzione dell'erogazione del servizio di telefonia fissa ed accesso ad
Internet, che perdurava sino all'8 agosto 2022, data in cui venivano riattivati i menzionati servizi;
che per tutta la durata del disservizio, era costretta a contattare pressoché quotidianamente il servizio clienti per sollecitare la risoluzione del problema, ricevendo unicamente risposte incomplete, CP_1 incoerenti, insufficienti e finanche errate, rimanendo nel frattempo impossibilitata ad utilizzare la linea telefonica ed i canali di e-commerce; di non aver avuto riscontro alla richiesta di invio dei tabulati telefonici necessari a dimostrare come e quanti ordinativi telefonici fossero arrivati nei mesi precedenti il disservizio ed in quello immediatamente successivo, ricevendo peraltro dalla società di telefonia un indennizzo, secondo “carta dei servizi”, di € 100,00 per i 28 giorni di interruzione dei servizi di telefonia e dati;
che si era quindi verificato un nuovo disservizio sulla infrastruttura telefonica comportante l'interruzione del servizio voce e dati sull'utenza telefonica n. 06.86831658 dal 28 dicembre 2022 al giorno 8 gennaio 2023, ovvero durante uno dei periodi commercialmente più importati per le attività di ristorazione a domicilio;
che per tale secondo periodo di disservizio la
[...] non ha corrisposto alcun indennizzo nè ha erogato assistenza. CP_1
Sulla scorta di tali premesse fattuali, chiedeva l'accertamento dell'inadempimento della società convenuta all'obbligo a suo carico di rendere il servizio contrattualmente pattuito, e, di conseguenza, la condanna della medesima al risarcimento del danno patito, da individuarsi e quantificarsi in ragione di tre distinte voci:
- danno conseguente alla mancata osservanza della Carta dei Servizi e/o per Controparte_1 violazione dei principi di buona fede contrattuale ex art. 1375 cod. civ., da quantificarsi in via equitativa in una somma non inferiore ad € 1.060,00;
- danno conseguente alla mancata erogazione dei servizi di telefonia ed internet per i periodi sopra indicati, da lucro cessante per perdita di fatturato, quantificato, per il primo periodo di interruzione sulla scorta della media mensile dei fatturati, in € 5.898,23, e per il secondo periodo di interruzione sulla scorta del raffronto con i fatturati del medesimo periodo dell'anno precedente, in € 1.648,40;
- danno esistenziale per il continuo fastidio e la continua perdita di tempo impiegato per la risoluzione del problema nell'arco di oltre 40 giorni in meno di sette mesi, da valutarsi in via equitativa, in misura non inferiore ad € 3.000,00.
Sotto il profilo della procedibilità, riferiva di aver avviato, dinanzi il Co.Re.Com territorialmente competente, procedimento di conciliazione ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS, rubricato al n. prot. UG/559722/2022, terminato con esito negativo in data
11 novembre 2022, di cui produceva verbale di mancato accordo.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la prendendo posizione sulle deduzioni CP_4 avversarie ed eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini a comparire, intercorrendo tra la data della notificazione dell'atto di citazione e la data pagina 3 di 9 dell'udienza fissata dall'attrice per il giorno 19.09.2023, solo 105 giorni, invece dei 120 previsti dall'art. 163-bis, comma primo, c.p.c.. Sempre in via preliminare eccepiva l'improcedibilità/inammissibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, stante la mancanza di corrispondenza oggettiva tra la fase stragiudiziale e quella giudiziale.
Nel merito, non contestava l'effettivo verificarsi dei disservizi denunciati e la loro durata, ma affermava di aver sempre offerto la propria disponibilità e competenza per risolverli, ritenendole peraltro mere problematiche fisiologiche. Affermava che il dettaglio del traffico relativo al primo disservizio (11/07/2022 – 09/08/2022) non fosse più presente in archivio, e che ciò era già stato comunicato in data 07.09.2022 alla società attrice, con la precisazione che “i dati di traffico (in entrata ed in uscita oltre i 6 mesi) possono essere rilasciati dal fornitore entro il termine di conservazione imposto dalla legge solo con decreto motivato del giudice competente, del PM o del difensore…”.
Affermava invece di aver regolarmente evaso la richiesta dei tabulati telefonici riferibili al periodo
28.12.2022 - 08.01.2023.
Invocava quindi la limitazione convenzionale di responsabilità, prevista delle condizioni contrattuali contenute nella Carta dei Servizi, segnatamente dall'art. 24, Tab. 2, disciplinante gli indennizzi per il caso di mancato rispetto degli impegni relativi al servizio fisso, a mente del quale l'irregolare funzionamento del servizio e la mancata gestione del reclamo obbliga la ad un Parte_3 indennizzo di € 5 per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di € 100; per i guasti eccezionali e generalizzati di particolare complessità tecnica, ad un indennizzo di € 2,50 dal quinto giorno successivo alla cessazione della causa di forza maggiore o dalla data di risoluzione;
per la perdita della numerazione, un indennizzo di € 30,00 per ogni anno di precedente utilizzo fino ad un massimo di €
300,00; per l'omesso o errato inserimento dei dati relativi all'utenza negli elenchi telefonici, un indennizzo di € 30,00 per ciascun anno di disservizio fino ad un massimo di € 300,00, fatte salve le fattispecie in cui il mancato rispetto delle tempistiche dichiarate sia dovuto a cause di forza maggiore, a casi di eccezionale difficoltà tecnica, a ritardi causati da tempistiche dipendenti dalla clientela e/o a circostanze comunque non imputabili a Affermava, in ragione di ciò, che per i censurati CP_1 disservizi, l'attrice avrebbe potuto al più pretendere gli indennizzi come sopra quantificati, che peraltro riferiva di aver già in effetti corrisposto, quantomeno per il primo periodo di disservizio.
Contestava altresì la domanda attorea sotto il profilo del quantum debeatur, richiamando, al fine di escludere qualsiasi pregiudizio economico, il secondo comma dell'art. 1227 c.c. che esclude il risarcimento dei danni evitabili dal danneggiato con l'ordinaria diligenza, stante la possibilità dell'utente di ricorrere a fornitori concorrenti di servizi ADSL e telefonici fissi o mobili, anche nelle more di un eventuale disservizio. Contestava infine la configurabilità del danno non patrimoniale preteso.
Sulla scorta di tali premesse concludeva chiedendo in via pregiudiziale la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini di comparizione e la conseguente fissazione di nuova udienza per consentirle la tempestiva e regolare costituzione;
in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità/improcedibilità della domanda, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, e, nel merito, il rigetto delle domande proposte, ovvero, in subordine, la liquidazione dell'eventuale risarcimento nella limitata misura convenzionale.
pagina 4 di 9 Con provvedimento del 31 maggio 2023 il Giudice Designato, dott.ssa Centola, effettuate le rituali verifiche ex art. 171-bis c.p.c., differiva la prima udienza di comparizione al 21 settembre 2023.
Depositate le memorie integrative dalla sola parte attrice, in occasione della prima udienza, il Giudice dott.ssa Centola, assegnava nuovo termine all'attore sino al 31.10.2023 per la rinnovazione della citazione al convenuto, fissando nuova udienza al 6.3.24.
Nelle more della notifica della rinnovazione dell'atto di citazione, l'attore esperiva altresì avanti al il tentativo di conciliazione in relazione al secondo periodo di disservizio lamentato, Controparte_5 depositando quindi con nota telematica in data 12.10.2023 il verbale di mancato accordo sottoscritto dalle parti il 10.10.2023.
In seguito ad assegnazione della causa allo scrivente Giudice Onorario, si teneva l'udienza ex art. 183
c.p.c. del 6.03.2024, in esito della quale veniva rigettata la richiesta di prova testimoniale formulata dall'attrice, ritenuta superflua, riguardando il capitolo 1) la sussistenza e la durata dei disservizi lamentati, in ordine ai quali non vi è stata contestazione, ed essendo il capitolo 2) generico e valutativo, oltre che riguardante circostanza non specificamente contestata dalla convenuta;
veniva invece accolta la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico di dei tabulati telefonici Parte_2 relativi all'utenza di telefonia fissa n. 06.89831658, per il periodo da aprile 2022 a settembre 2022, nonché da dicembre 2022 a marzo 2023.
Con note del 23.05.2024, la depositava il dettaglio del traffico telefonico generato Controparte_1 sull'utenza di parte attrice nel mese di dicembre 2022 e nel mese di gennaio 2023, riferendo di non avere invece la disponibilità del traffico dei mesi di aprile/maggio/giugno/settembre 2022 e di febbraio/marzo 2023, essendo scaduto il termine per la relativa conservazione, potendo i relativi dati essere conservati dall'operatore per periodi superiori ai sei mesi esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei reati, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati ed in particolare dall'art. 132 del D.lgs. 196/03, così come modificato dal D.L.
132/2021.
In occasione dell'udienza cartolare del 28.05.2024, quindi, veniva rigettata la richiesta di parte attrice di disposizione di CTU contabile finalizzata “a valutare e quantificare economicamente ogni danno patito dall'attrice, ivi incluso il danno emergente ed il lucro cessante, in ragione, ma non solo, di perdita di fatturato”, in quanto giudicata superflua ed esplorativa;
ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza ai sensi dell'art. 281quinquies c.p.c. all'8.11.2024, successivamente rinviata al 28.02.2025, con assegnazione alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
Tutto ciò premesso, osserva innanzitutto Questo Giudice che non può trovare accoglimento l'eccezione preliminare di improcedibilità formulata da parte convenuta, per supposto omesso assolvimento dell'onere di esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Unitamente all'atto di citazione, parte attrice ha depositato il verbale negativo sottoscritto avanti al in data 11.11.2022 Controparte_5
(doc. 13 fascicolo attrice), allegando che si trattasse del verbale redatto in esito al tentativo di conciliazione riguardante il primo periodo di disservizio lamentato. Parte convenuta, dal canto suo, unitamente alla propria comparsa di costituzione ha depositato la domanda di mediazione proposta da parte attrice esitata con tale verbale, che a sua volta ha prodotto (doc. 4 e 5 fascicolo convenuta), nella quale si evince che la medesima in effetti riguardasse la “Mancata erogazione sei servizi voce e dati dal giorno 11 luglio 2022 al giorno 8 agosto 2022 con ripercussioni sull'attività commerciale servita pagina 5 di 9 da utenza business (impossibilità di ricezione ordini telefonici, impossibilità di ricezione ordini on-line tramite il sito internet aziendale e tramite altre piattaforme e-commerce). Mancata comunicazione tabulati telefonici nonostante richieste multiple”. Parte attrice ha poi depositato il verbale di mancato accordo sottoscritto dalle medesime parti in data 10.10.2023 (v. nota di deposito di parte attrice in data
12.10.2023), allegando che lo stesso sia stato redatto in esito a nuova domanda di mediazione relativa al disservizio dei giorni dal 28 dicembre 2022 al giorno 8 gennaio 2023. Tale allegazione non è stata contestata da parte convenuta, che al contrario ha dato a sua volta atto del mancato accorto tra le parti avanti al Co.re.com (v. note scritte parte convenuta depositate telematicamente il 23.05.2024). Deve dunque assolto l'onere previsto quale condizione di procedibilità, essendo documentato ed incontestato che i tentativi di conciliazione esperiti abbiano effettivamente riguardato i fatti e le richieste oggetto del presente giudizio.
Nel merito si rileva che è pacifico il verificarsi del malfunzionamento lamentato e così pure la sua durata.
Parte attrice ha infatti allegato nel proprio atto introduttivo di aver patito due periodi di disservizio, rispettivamente dall'11 luglio 2022 all'8 agosto 2022 e dal 28 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023, durante i quali si è verificava l'interruzione dell'erogazione del servizio di telefonia fissa e di accesso ad Internet. Tali allegazioni sono state confermate dalla società convenuta, che nella propria comparsa di costituzione e risposta ha espressamente confermato che “ venuta a conoscenza del primo CP_1 disservizio lamentato dal cliente il giorno 11.07.2022, provvide immediatamente ad adoperarsi per la relativa verifica e risoluzione, aprendo tempestivamente il guasto per “linea muta con traff.telefonico effettuato”, il giorno 12.07.2022 individuato il problema con nota tecnica “Manca permuta su blocchetto orizzontale”, guasto risolto in data 09.08.2022” e che “in data 28/12/2022 in seguito a segnalazione dell'utente all'assistenza tecnica viene aperto un guasto con id 1-580559449844 per problemi di . Il guasto viene chiuso e Parte_4 risolto il 10/01/2023, con intervento Telecom Italia, in quanto di pertinenza della stessa”. (v. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta).
Nella specie, le allegazioni di parte convenuta in merito al fatto che i disservizi lamentati rientrassero nel novero di problematiche “fisiologiche”, non sono state supportate da idonea prova, non avendo la medesima dimostrato le esatte ragioni che hanno determinato il malfunzionamento, mentre l'individuazione di queste ultime era indispensabile al fine eventualmente escludere la responsabilità della convenuta ovvero per connotare in termini di colpa lieve la condotta inadempiente da questa tenuta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve risarcire all'attrice il danno Controparte_1 determinato dal mancato funzionamento della linea per tutto il periodo in cui si è verificato il malfunzionamento. A diversa a conclusione non può pervenirsi in considerazione di quanto previsto dalla Carta dei Servizi del gestore prodotta sub doc. 8 dalla convenuta. Tale documento indica lo standard minimo che intende garantire e fissa i conseguenti indennizzi Controparte_6 autodeterminati dalla stessa, ma non vale certo a escludere l'inadempimento e il conseguente diritto al risarcimento del danno che sia dimostrato dall'utente.
E' infatti ben vero che l'art. 26 della Carta dei Sevizi prodotta dalla convenuta e che l'attrice CP_1 non ha contestato trovi applicazione al rapporto in giudizio, prevede che il gestore sia tenuto a pagina 6 di 9 riconoscere un indennizzo predeterminato e limitato nel proprio importo, in caso di disservizio, ma è altrettanto vero che lo stesso articolo faccia espressamente salvo “il diritto del Cliente al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito” (v. pag. 12 doc. 8 fascicolo convenuta).
Deve dunque essere innanzitutto riconosciuto a parte attrice l'indennizzo previsto dalla richiamata
Carta dei Servizi, nella misura ivi indicata di € 5,00 per ogni giorno di disservizio in relazione al secondo periodo di malfunzionamento (28 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023), per un importo complessivo di € 60,00. Nessun indennizzo deve essere invece ulteriormente riconosciuto a termini della medesima Carta dei Servizi, in relazione al primo periodo di malfunzionamento, per il quale è pacifico che la abbia già percepito l'indennizzo nella misura massima Controparte_2 stabilita di € 100,00, avendone essa stessa dato atto.
Quanto al preteso danno da lucro cessante, si osserva che dalla documentazione prodotta da parte attrice (estratti libro giornale 2022 ed estratti libro giornale 2023, relativi al servizio asporto ed al servizio gestito mediante app, nonché registri Iva Vendite I, II, III e IV Trim. 2022 e I Trim. 2023, e liquidazione iva I Trim. 2023), risulta che gli incassi conseguiti nel primo trimestre 2022 sono stati complessivi pari ad € 53.607,61, nel secondo sono stati di € 50.027,41, ne terzo di € 58.056,41 e nel quarto di € 75.969,52, mentre nel primo trimestre 2023 i corrispettivi conseguiti sono stati pari ad €
82.496,24. In difetto peraltro di una rappresentazione dell'andamento degli affari anche negli anni precedenti e successivi quello in cui si sono verificati i fatti, non è possibile tenere in considerazione il consistente incremento che si è registrato nel periodo in cui sono inseriti i giorni del malfunzionamento.
Ciò non di meno, non può non essere preso in considerazione il dato pacifico dell'avvenuta interruzione del servizio nei periodi indicati, e dunque dell'inadempimento della convenuta;
è indubbio che tale interruzione sia stata inaspettata e improvvisa e dunque non ha consentito all'utente di adottare le adeguate contromisure, facendolo rimanere, da un canto, esposto alle spese fisse e anche a quelle variabili necessarie allo svolgimento dell'attività aziendale e, dall'altro, impossibilitato a ricevere le prenotazioni telefonicamente o mediante le piattaforme di e-commerce, per il che appare corretto presumere ed affermare, in base alle regole di comune esperienza, che l'attrice abbia in effetti conseguito minori incassi rispetto a quelli che avrebbe conseguito senza il distacco del servizio telefonico, considerata la frequenza con la quale gli avventori sono soliti prenotare contattando telefonicamente o mediante applicazione web.
Condivisibilmente la Suprema Corte di Cassazione sez. III, con pronuncia del 20/06/2022, n. 19818, ha avuto modo di affermare: “Questa Corte ha già ripetutamente affermato che la valutazione equitativa
è subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile non meramente eventuale o ipotetico ma certo (cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n. 15478, e già Cass., 19/6/1962, n. 1536), e alla circostanza dell'impossibilità o estrema difficoltà (v. Cass., 24/5/2010, n. 12613, e già, Cass., 6/10/1972, n. 2904) di prova nel suo preciso ammontare, attenendo alla qualificazione e non già all'individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto all'art.
2697 c.c.: v. Cass., 11/5/2010, n. 11368; Cass., 6/5/2010, n. 10957; Cass., 10/12/2009, n. 25820; e, da ultimo, Cass., 4/11/2014, n. 23425).
Tale valutazione va effettuata con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, e in particolare della rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione.
pagina 7 di 9 Va peraltro osservato che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il potere di liquidare il danno in via equitativa conferito al giudice agli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., e il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza la necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno dovendo peraltro intendersi in senso relativo (v. Cass., 24/10/2017, n. 25094).
Il giudice è pertanto tenuto a dare conto dell'esercizio dei propri poteri discrezionali, e perché la liquidazione equitativa non risulti arbitraria, è necessario che spieghi le ragioni del processo logico sul quale essa è fondata, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato (v.
Cass. 20/5/2015, n. 10293; Cass., 30/5/2014, n. 12265; Cass., 19/2/2013, n. 4047; e già Cass.,
4/5/1989, n. 2074; Cass., 13/5/1983, n. 3273), al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità (cfr. Sez 6-3, n. 1579 del 2019).
Giova richiamare inoltre in proposito il principio secondo cui il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non e', invero, consentita al giudice del merito una decisione di non liquet, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria (Sez. 3, 12/10/2011 n. 20990)”.
Tenuto conto di quanto sopra e considerato altresì il complessivo volume d'affari della società attrice
(€ 237.660,95 nell'anno 2022, € 82.496,24 nel primo trimestre 2023) ed i giorni di complessivo malfunzionamento, e tenuto peraltro conto che nei ricavi dell'attività sono compresi anche i costi delle materie prime non deperibili e le imposte, appare equo, in mancanza di più specifici elementi, riconoscere una somma determinata equitativamente pari ad € 3.500,00 in moneta attuale e dunque già comprensivo di rivalutazione.
Spettano inoltre all'attrice gli interessi legali dalla data della presente pronuncia al saldo effettivo.
Non si ritiene possa invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, dedotta in modo generico e rimasta priva di specifiche allegazioni e prova, non ritenendo peraltro configurabile una lesione in termini di danno esistenziale riferibile ad una persona giuridica.
Quanto alla liquidazione delle spese, applicato il d.m. n. 55 del 10.03.2014 e ss.mm., avuto riguardo al tenore delle memorie, all'impegno difensivo ed al valore della causa in base al criterio del decisum (compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), si reputano congrui i parametri medi per le quattro fasi del processo, per complessivi € 2.552,00 a titolo di compenso di avvocato, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande proposte da condanna Controparte_2 CP_1
a pagare all'attrice, a titolo di indennizzo determinato ai sensi dalla Carta dei Servizi
[...] CP_1
l'importo di € 60,00, nonché, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per lucro cessante, la somma di € 3500,00 con gli interessi legali dalla data odierna al saldo effettivo;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in € 2.552,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario;
- dispone che la Cancelleria apponga e sottoscriva l'annotazione di cui al comma III) dell'art. 52 D.lgs.
n. 196/2003 secondo cui “ (…) in caso di diffusione ( del provvedimento conclusivo del giudizio) omettere le generalità e gli altri dati identificativi di . CP_1
Milano, 26 marzo 2025
Il GOP
dott.ssa Katia Songia
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