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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1732/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ALESSANDRO SAIEVA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12/09/2024, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, gli accordi intervenuti tra le parti vanno omologati, essendo conformi agli interessi delle parti, precisando però che in assenza di prole economicamente dipendente la casa coniugale non può essere assegnata alla moglie, ma può restare nella sua esclusiva disponibilità.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Latina (LT) il 19/10/1986, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 359,
Parte II, Serie A, dell'anno 1986);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti con la precisazione di cui al verbale d'udienza del 05/02/2025;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA sulle spese.
Latina, 12/02/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ALESSANDRO SAIEVA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12/09/2024, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, gli accordi intervenuti tra le parti vanno omologati, essendo conformi agli interessi delle parti, precisando però che in assenza di prole economicamente dipendente la casa coniugale non può essere assegnata alla moglie, ma può restare nella sua esclusiva disponibilità.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Latina (LT) il 19/10/1986, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 359,
Parte II, Serie A, dell'anno 1986);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti con la precisazione di cui al verbale d'udienza del 05/02/2025;
ORDINA l'annotazione come per legge.
NULLA sulle spese.
Latina, 12/02/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti