Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 11/06/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 609/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 21/03/2025, da
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a SE (VB) in Via Funiis n. 14
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...]
entrambi rappresentati ed assistiti dall'Avv. Silvia DELLA BIANCA (C.F. – C.F._3 pec: – fax 0324 481692) e presso di lei elettivamente domiciliati Email_1
in Domodossola Piazza Matteotti n. 9, giusta procura in atti
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“1.i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. i figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con residenza presso la madre. Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé liberamente i figli minori dal giovedì alle ore 8.30 fino al sabato alle ore 20,30 oppure, a settimane alterne, dal venerdì alle ore 17.30 fino alla domenica alle ore 18.30, il tutto in ogni caso in base alle esigenze dei figli e delle parti. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I figli trascorreranno le festività del Natale (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e della
Pasqua alternativamente con l'uno e con l'altro genitore. Durante le ferie estive i figli potranno stare con il padre per il tempo di 15 giorni, anche non consecutivi. Tale periodo sarà tempestivamente e preventivamente concordato tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
3. Il signor si obbliga a corrispondere, entro il giorno quindici di ogni mese, alla Parte_2
signora , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori la somma mensile, Parte_1
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre al
70% delle spese straordinarie così come disciplinate dal protocollo d'intensa del Foro di Verbania;
4. la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata, con mobili ed arredi, in uso esclusivo alla OR che vi abiterà con i figli;
Pt_1
5. fino al momento in cui i figli non diventeranno entrambi maggiorenni, il padre si impegna a pagare in via esclusiva la polizza assicurativa della casa famigliare;
6. la madre continuerà a percepire e a trattenere in via esclusiva l'assegno unico versato dall'Inps per i figli;
7. i coniugi sono in regime di separazione dei beni e sono al momento economicamente indipendenti
e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 21/03/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in SE (VB) il 21 settembre 2013.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale. Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Si dà atto che sino al momento in cui i figli non diventeranno entrambi maggiorenni, il padre si impegna a pagare in via esclusiva la polizza assicurativa della casa famigliare;
si dà, inoltre, atto che i coniugi sono in regime di separazione dei beni e sono al momento economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e niti in matrimonio Parte_1 Parte_2
il 21 settembre 2013 a SE (VB);
affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
dà facoltà al padre di vedere e tenere i figli con sé dal giovedì alle ore 8.30 fino al sabato alle ore
20,30 oppure, a settimane alterne, dal venerdì alle ore 17.30 fino alla domenica alle ore 18.30, il tutto in ogni caso in base alle esigenze dei figli e delle parti. I figli trascorreranno le festività del Natale
(dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e della Pasqua alternativamente con l'uno e con l'altro genitore. Durante le ferie estive i figli potranno stare con il padre per il tempo di 15 giorni, anche non consecutivi. Tale periodo sarà tempestivamente e preventivamente concordato tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma di Euro 1.500,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori;
la madre continuerà a percepire e a trattenere in via esclusiva l'assegno unico versato dall'Inps per i figli;
pone a carico del padre il 70% delle spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo del
Tribunale di Verbania;
assegna la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, in uso esclusivo alla moglie che vi abiterà con i figli MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 3/6/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco