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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/10/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa BA De Bonis, all'udienza del 07 ottobre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3569/2024 R.G. e vertente
fra
, nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Anna Santarsiero e dall'avv. Carmela Monaco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore, in Potenza, alla
Via Isca del Pioppo n. 67, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Marina Savastano, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 07.12.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, beneficio denegato durante la fase amministrativa e durante l'esperito accertamento tecnico preventivo. Ha chiesto, pertanto, disporsi il rinnovo della CTU al fine di superare il predetto giudizio.
Con memoria depositata il 19.03.2025 l' ha domandato di dichiarare CP_1
l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, di rigettarlo per tutti i motivi innanzi esposti, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 07 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
In via preliminare va dichiarata la tempestività dell'atto di dissenso alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito, il ricorso è fondato, sussistendo in capo al ricorrente le condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della consulenza medico – legale, conferendone incarico alla dott.ssa . Persona_2
Il CTU, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha ritenuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza da gennaio 2025.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e,
2 peraltro, immuni da rilievi critici, sia con riguardo alla sussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione domandata, sia con riguardo alla sua decorrenza.
3. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, in applicazione del verbale del
03 novembre 2022, sottoscritto dal Presidente della Sezione Civile e dai Giudici della Sottosezione Lavoro dell'intestato Tribunale, previa compensazione tra le parti nella misura dei 4/5, la restante quota di 1/5, pari ad euro 539,40 oltre accessori di legge, va posta a carico di e a favore dei procuratori antistatari CP_1 della parte ricorrente.
Il riconoscimento del requisito sanitario da epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, nonché da epoca successiva al primo accertamento peritale, comporta la compensazione tra le parti delle spese di lite della fase ATP, poiché non smentisce la correttezza dell'operato dell' in CP_1 sede amministrativa e giustifica la fondatezza della posizione processuale assunta, al momento della sua costituzione in giudizio.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di in via CP_1 definitiva, comunque soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 07.12.2024, ogni altra domanda, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità, a decorrere da gennaio
2025;
b) in relazione al presente giudizio, previa compensazione dei 4/5, condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione delle CP_1 spese di lite della restante quota di 1/5 che liquida complessivamente in €
539,40, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi ai procuratori antistatari;
c) compensa interamente le spese della fase ATP;
3 d) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in CP_1 via definitiva.
Potenza, 07 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa BA De Bonis
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