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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/07/2025, n. 11457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11457 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Laura Centofanti Presidente
Dott. Alfredo Landi Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 5056 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 ritenuta in decisione all'udienza del 2/4/2025
TRA
e , con gli Avv. LECIS ANTONIO e MARCO PINNA Parte_1 Parte_2
VISTOSO
Attori
E
quale Controparte_1 Controparte_2
con l'Avv. MARIOTTI COSTANTINO
Convenuta OGGETTO: nullità della fideiussione
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 2/4/2025 tenutasi “mediante lo
scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
convenivano, innanzi a questo Tribunale, quale Controparte_1
ND AN rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“1) respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2) dichiarare la nullità parziale, per violazione delle norme imperative in materia di libera
concorrenza indicate dalla Legge 287/1990, dei contratti di fideiussione sottoscritti in data
13.9.2012;
3) accertare e dichiarare la decadenza del dal diritto di agire ai Controparte_2
sensi dell'art. 1957 c.c. nei confronti di e;
Parte_1 Parte_2
4) dichiarare che nulla è dovuto da e a favore del Parte_1 Parte_2 [...]
in forza dei contratti di fideiussione sot-toscritti, rispettivamente, in data Controparte_2
13.9.2012;
5) per l'effetto ordinare al medesimo istituto di procedere alla rettifica della segnalazione dei
nominativi dei fideiussori presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso il Sistema di
Informazioni Creditizie;
6) con vittoria di spese e competenze maturate da distrarsi a favore dei sottoscritti
procuratori antistatari.”
Si costituiva in giudizio quale ND Controparte_1 [...]
he resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto. Controparte_2
Ha dedotto in particolare: a) il difetto di legittimazione attiva;
b) l'esistenza di un giudicato preclusivo della domanda proposta;
c) nella seconda memoria istruttoria la banca ha contestato che gli attori non hanno assolto l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula della fideiussione per cui è causa (2012), considerato che il provvedimento sanzionatorio della Banca D'Italia non riguarda il periodo nel quale la fideiussione è stata prestata e non sono state prodotte in giudizio fideiussioni riguardanti questo anno.
2 Senza attività istruttoria la causa, all'udienza del 2/4/2025, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Nel merito, la domanda è infondata.
Seguendo l'ordine logico delle questioni va preliminarmente accolta l'eccezione di giudicato.
Con sentenza del Tribunale di Sassari n. 938/2023 pubbl. il 27/09/2023 e intervenuta in corso di causa, il debitore principale e i fideiussori e (odierni attori) Parte_2 Parte_1
sono stati condannati al pagamento, nei limiti dell'importo garantito, di euro “€ 626.061,62, oltre
interessi come da domanda, per il debito residuo avente titolo nel finanziamento chirografario” e in virtù della garanzia sottoscritta (nei confronti della quale non è stata mossa nessuna contestazione) e oggetto della domanda di nullità nell'odierno procedimento.
La sentenza è passata in giudicato, come emerge dalle produzioni della convenuta.
Come noto, secondo l'art. 2909 c.c., la cosa giudicata (o giudicato sostanziale) è il far stato ad ogni effetto dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato formale nei confronti delle parti, dei loro eredi o aventi causa.
La funzione pratica dell'istituto è quella di soddisfare il bisogno di certezza giuridica circa la regola di diritto che disciplina i rapporti sostanziali tra le parti. A tale esigenza, l'istituto risponde appunto garantendo che l'accertamento contenuto nella sentenza oramai non soggetta alle impugnazioni ordinarie non possa più essere rimesso in discussione in futuri ed eventuali giudizi. A tal riguardo, infatti, si parla di immutabilità, irretrattabilità o intangibilità
dell'accertamento ecc.
Detto risultato è tecnicamente garantito mediante la paralisi, nei successivi giudizi,
dell'esercizio dei poteri processuali che le parti hanno già esercitato all'interno del processo originario o che avrebbero dovuto ivi esercitare (c.d. preclusione del dedotto e del deducibile).
Ed infatti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove “…che si siano verificate dopo la
formazione del giudicato o quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio in cui il giudicato si
è formato…”, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
3 Tale principio peraltro riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia
(cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 11/01/2024, n.1259).
Nel momento in cui una sentenza passa in giudicato formale (per tale intendendosi la sentenza non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione individuati dall'art. 324 c.p.c.) si verifica l'effetto di cui all'art. 2909 c.c., il c.d. giudicato sostanziale, per cui "l'accertamento
contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o
aventi causa" e tale vale anche in relazione a futuri e successivi giudizi tra i soggetti ivi menzionati.
Ne caso di specie, la sentenza di condanna degli odierni attori, fondata sulla validità della fideiussione ora contestata e sulla responsabilità dei fideiussori derivante dalla garanzia di cui ora si discute, sebbene intervenuta in corso di causa, è idonea ad integrare l'eccezione di giudicato in virtù “del particolare carattere della sentenza del giudice e nella natura pubblicistica dell'interesse
al suo rispetto” (Cass. civ., sez. I, sent., 19 ottobre 2012 n. 18041, in tema di giudicato esterno).
In ogni caso la domanda attrice va rigettata anche in ragione della natura della garanzia di cui si chiede tutela.
In ordine all'eccepita nullità delle fideiussioni oggetto del procedimento per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust, si rileva quanto segue.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento della Banca di Italia n. 55 del
2/5/2005 emanato nell'esercizio della funzione all'epoca di Autorità garante della concorrenza tra
Istituti Creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 – funzione svolta fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2006 – con il quale, a fronte di un esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2003 dall'ABI e all'esito di una istruttoria svolta dall'Autorità nel periodo 2002-2005, è stata affermata la contrarietà degli artt. 2, 6 e 8 dello schema in parola all'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 (“Legge
Antitrust”), in virtù della quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra
imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o
regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le
4 intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della Banca d'Italia si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza delle 3 clausole indicate nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema A.B.I. sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è infine pronunciata la Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021, n. 41994.
La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla Banca d'Italia
in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE,
dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Ciò premesso, nel caso di specie la fideiussione in esame non può essere considerata omnibus ma è specifica in quanto è indicato in modo preciso il contratto di riferimento e l'importo garantito: essa, lungi dal garantire tutte le operazioni bancarie intercorrenti tra la società garantita e l'istituto di credito finanziatore, è delimitata nel suo oggetto alle obbligazioni scaturenti dall'operazione bancaria indicata essendo, dunque, priva delle caratteristiche proprie della c.d.
fideiussione omnibus.
Gli attori contestano infatti esclusivamente la fideiussione specifica di cui al contratto n.
3752614 del 13.09.2012 e relativa al mutuo chirografario – tasso variabile medio lungo termine
5 del 13.09.2012 n.005-93209974 di originari € 671.000,00 (cfr. doc. 1 e doc. 2 che sono relativi allo stesso documento).
Ciò posto, la questione afferente all'applicabilità alla “fideiussione specifica”, ossia prestata a garanzia di una determinata obbligazione, della nullità parziale per violazione dell'art. 2, comma 2,
lettera a), della legge n. 287/90, è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza,
soprattutto a seguito del citato arresto delle Sezioni unite della Suprema Corte con cui – per quanto illustrato - è stata predicata la nullità parziale dei “contratti a valle” dell'intesa illecita di cui al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, quindi la relativa soluzione postula un'approfondita analisi degli orientamenti in materia.
Invero, l'indirizzo attualmente prevalente in giurisprudenza non ritiene sussumibili le fideiussioni specifiche nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione omnibus, da intendersi come l'operazione con cui il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale.
L'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è
pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del
13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022).
Infatti, “l'accertamento della Banca d'Italia, (…) ha riguardato esclusivamente lo schema
contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle
fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in
particolare il punto 2 e il punto 9 del provvedimento n. 55 del 2005, ove si chiarisce che
6 “l'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni
bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca” (Trib. Milano, 6
settembre 2022, n. 7015; Trib. Milano, 21 giugno 2022, n. 5481; conforme Corte d'Appello Milano
del 4 ottobre 2022, n. 3082).
Si è espressa di recente la Suprema Corte affermando, per quanto qui di interesse, che “il
provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non
a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente
prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale
strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato
dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa
può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce” (cfr. Cassazione
civile sez. I, 17/01/2025, n. 1170).
Il contrario orientamento minoritario valorizza, invece, in via esclusiva l'elemento oggettivo della corrispondenza delle clausole contrattuali allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e sottoposto alla Banca d'Italia, che lo ha ritenuto parzialmente invalido limitatamente agli artt. 2, 6 e 8, in quanto applicati in modo uniforme, per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990,
ritenendo applicabile la sanzione della nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, anche alle fideiussioni specifiche (cfr. Trib. Prato 16/1/2021; Trib, Matera 6/7/2020).
Invero, dal citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni
bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie.
Deve, quindi, ritenersi che l'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo,
limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme,
7 per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie.
L'organo di vigilanza ha, infatti, valutato l'essenza ontologica e funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una satisfattiva valutazione dell'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall'ABI nel 2002 e nel 2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste.
Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8
del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus,
rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica, come quella prestata dagli opponenti nei documenti depositati.
Ritiene in conclusione il Collegio che, a prescindere dal fatto che la garanzia prestata da parte attrice possa presentare, quindi, le medesime clausole richiamate nello schema, non possa applicarsi la giurisprudenza citata non trattandosi nel caso di specie di fideiussione omnibus, ma di fideiussione legata a specifici rapporti, come specificato.
La domanda di nullità va pertanto rigettata.
In ordine alla eccepita liberazione del fideiussore per decorrenza del termine ex art. 1957 c.c.
la stessa deve ritenersi infondata dal momento che nel contratto di garanzia oggetto del procedimento vi è la deroga espressa alla disciplina contenuta nel detto articolo (cfr. Cassazione
civile, sez. III, 11/06/2012, n. 9455).
La deroga è valida, non avendo la disposizione carattere imperativo (per tutte Sez. 3,
Sentenza n. 84 del 08/01/2010 e Sez.
1. Sentenza n. 10574 del 04/07/2003), e non richiede la doppia sottoscrizione conforme all'art. 1341 comma 2 c.c. (per tutte Sez. 3, Sentenza n. 9695 del
03/05/2011 e Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007).
La domanda degli attori va dunque integralmente rigettata per i motivi esposti, con assorbimento di ogni altra deduzione.
8 La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento di cui al d.m. 55/14 e ss.mm., segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di
Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
spese di giudizio sostenute da uale ND AN Controparte_1 [...]
che liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso professionale, oltre al Controparte_2
rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Laura Centofanti
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Laura Centofanti Presidente
Dott. Alfredo Landi Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 5056 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 ritenuta in decisione all'udienza del 2/4/2025
TRA
e , con gli Avv. LECIS ANTONIO e MARCO PINNA Parte_1 Parte_2
VISTOSO
Attori
E
quale Controparte_1 Controparte_2
con l'Avv. MARIOTTI COSTANTINO
Convenuta OGGETTO: nullità della fideiussione
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 2/4/2025 tenutasi “mediante lo
scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
convenivano, innanzi a questo Tribunale, quale Controparte_1
ND AN rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“1) respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2) dichiarare la nullità parziale, per violazione delle norme imperative in materia di libera
concorrenza indicate dalla Legge 287/1990, dei contratti di fideiussione sottoscritti in data
13.9.2012;
3) accertare e dichiarare la decadenza del dal diritto di agire ai Controparte_2
sensi dell'art. 1957 c.c. nei confronti di e;
Parte_1 Parte_2
4) dichiarare che nulla è dovuto da e a favore del Parte_1 Parte_2 [...]
in forza dei contratti di fideiussione sot-toscritti, rispettivamente, in data Controparte_2
13.9.2012;
5) per l'effetto ordinare al medesimo istituto di procedere alla rettifica della segnalazione dei
nominativi dei fideiussori presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e presso il Sistema di
Informazioni Creditizie;
6) con vittoria di spese e competenze maturate da distrarsi a favore dei sottoscritti
procuratori antistatari.”
Si costituiva in giudizio quale ND Controparte_1 [...]
he resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto. Controparte_2
Ha dedotto in particolare: a) il difetto di legittimazione attiva;
b) l'esistenza di un giudicato preclusivo della domanda proposta;
c) nella seconda memoria istruttoria la banca ha contestato che gli attori non hanno assolto l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula della fideiussione per cui è causa (2012), considerato che il provvedimento sanzionatorio della Banca D'Italia non riguarda il periodo nel quale la fideiussione è stata prestata e non sono state prodotte in giudizio fideiussioni riguardanti questo anno.
2 Senza attività istruttoria la causa, all'udienza del 2/4/2025, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Nel merito, la domanda è infondata.
Seguendo l'ordine logico delle questioni va preliminarmente accolta l'eccezione di giudicato.
Con sentenza del Tribunale di Sassari n. 938/2023 pubbl. il 27/09/2023 e intervenuta in corso di causa, il debitore principale e i fideiussori e (odierni attori) Parte_2 Parte_1
sono stati condannati al pagamento, nei limiti dell'importo garantito, di euro “€ 626.061,62, oltre
interessi come da domanda, per il debito residuo avente titolo nel finanziamento chirografario” e in virtù della garanzia sottoscritta (nei confronti della quale non è stata mossa nessuna contestazione) e oggetto della domanda di nullità nell'odierno procedimento.
La sentenza è passata in giudicato, come emerge dalle produzioni della convenuta.
Come noto, secondo l'art. 2909 c.c., la cosa giudicata (o giudicato sostanziale) è il far stato ad ogni effetto dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato formale nei confronti delle parti, dei loro eredi o aventi causa.
La funzione pratica dell'istituto è quella di soddisfare il bisogno di certezza giuridica circa la regola di diritto che disciplina i rapporti sostanziali tra le parti. A tale esigenza, l'istituto risponde appunto garantendo che l'accertamento contenuto nella sentenza oramai non soggetta alle impugnazioni ordinarie non possa più essere rimesso in discussione in futuri ed eventuali giudizi. A tal riguardo, infatti, si parla di immutabilità, irretrattabilità o intangibilità
dell'accertamento ecc.
Detto risultato è tecnicamente garantito mediante la paralisi, nei successivi giudizi,
dell'esercizio dei poteri processuali che le parti hanno già esercitato all'interno del processo originario o che avrebbero dovuto ivi esercitare (c.d. preclusione del dedotto e del deducibile).
Ed infatti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove “…che si siano verificate dopo la
formazione del giudicato o quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio in cui il giudicato si
è formato…”, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
3 Tale principio peraltro riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia
(cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 11/01/2024, n.1259).
Nel momento in cui una sentenza passa in giudicato formale (per tale intendendosi la sentenza non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione individuati dall'art. 324 c.p.c.) si verifica l'effetto di cui all'art. 2909 c.c., il c.d. giudicato sostanziale, per cui "l'accertamento
contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o
aventi causa" e tale vale anche in relazione a futuri e successivi giudizi tra i soggetti ivi menzionati.
Ne caso di specie, la sentenza di condanna degli odierni attori, fondata sulla validità della fideiussione ora contestata e sulla responsabilità dei fideiussori derivante dalla garanzia di cui ora si discute, sebbene intervenuta in corso di causa, è idonea ad integrare l'eccezione di giudicato in virtù “del particolare carattere della sentenza del giudice e nella natura pubblicistica dell'interesse
al suo rispetto” (Cass. civ., sez. I, sent., 19 ottobre 2012 n. 18041, in tema di giudicato esterno).
In ogni caso la domanda attrice va rigettata anche in ragione della natura della garanzia di cui si chiede tutela.
In ordine all'eccepita nullità delle fideiussioni oggetto del procedimento per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust, si rileva quanto segue.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento della Banca di Italia n. 55 del
2/5/2005 emanato nell'esercizio della funzione all'epoca di Autorità garante della concorrenza tra
Istituti Creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 – funzione svolta fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2006 – con il quale, a fronte di un esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2003 dall'ABI e all'esito di una istruttoria svolta dall'Autorità nel periodo 2002-2005, è stata affermata la contrarietà degli artt. 2, 6 e 8 dello schema in parola all'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 (“Legge
Antitrust”), in virtù della quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra
imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o
regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le
4 intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della Banca d'Italia si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza delle 3 clausole indicate nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema A.B.I. sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è infine pronunciata la Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021, n. 41994.
La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla Banca d'Italia
in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE,
dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Ciò premesso, nel caso di specie la fideiussione in esame non può essere considerata omnibus ma è specifica in quanto è indicato in modo preciso il contratto di riferimento e l'importo garantito: essa, lungi dal garantire tutte le operazioni bancarie intercorrenti tra la società garantita e l'istituto di credito finanziatore, è delimitata nel suo oggetto alle obbligazioni scaturenti dall'operazione bancaria indicata essendo, dunque, priva delle caratteristiche proprie della c.d.
fideiussione omnibus.
Gli attori contestano infatti esclusivamente la fideiussione specifica di cui al contratto n.
3752614 del 13.09.2012 e relativa al mutuo chirografario – tasso variabile medio lungo termine
5 del 13.09.2012 n.005-93209974 di originari € 671.000,00 (cfr. doc. 1 e doc. 2 che sono relativi allo stesso documento).
Ciò posto, la questione afferente all'applicabilità alla “fideiussione specifica”, ossia prestata a garanzia di una determinata obbligazione, della nullità parziale per violazione dell'art. 2, comma 2,
lettera a), della legge n. 287/90, è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza,
soprattutto a seguito del citato arresto delle Sezioni unite della Suprema Corte con cui – per quanto illustrato - è stata predicata la nullità parziale dei “contratti a valle” dell'intesa illecita di cui al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, quindi la relativa soluzione postula un'approfondita analisi degli orientamenti in materia.
Invero, l'indirizzo attualmente prevalente in giurisprudenza non ritiene sussumibili le fideiussioni specifiche nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione omnibus, da intendersi come l'operazione con cui il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale.
L'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è
pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del
13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022).
Infatti, “l'accertamento della Banca d'Italia, (…) ha riguardato esclusivamente lo schema
contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle
fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in
particolare il punto 2 e il punto 9 del provvedimento n. 55 del 2005, ove si chiarisce che
6 “l'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni
bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca” (Trib. Milano, 6
settembre 2022, n. 7015; Trib. Milano, 21 giugno 2022, n. 5481; conforme Corte d'Appello Milano
del 4 ottobre 2022, n. 3082).
Si è espressa di recente la Suprema Corte affermando, per quanto qui di interesse, che “il
provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non
a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente
prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale
strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato
dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa
può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce” (cfr. Cassazione
civile sez. I, 17/01/2025, n. 1170).
Il contrario orientamento minoritario valorizza, invece, in via esclusiva l'elemento oggettivo della corrispondenza delle clausole contrattuali allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e sottoposto alla Banca d'Italia, che lo ha ritenuto parzialmente invalido limitatamente agli artt. 2, 6 e 8, in quanto applicati in modo uniforme, per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990,
ritenendo applicabile la sanzione della nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, anche alle fideiussioni specifiche (cfr. Trib. Prato 16/1/2021; Trib, Matera 6/7/2020).
Invero, dal citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni
bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie.
Deve, quindi, ritenersi che l'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo,
limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme,
7 per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie.
L'organo di vigilanza ha, infatti, valutato l'essenza ontologica e funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una satisfattiva valutazione dell'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall'ABI nel 2002 e nel 2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste.
Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8
del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus,
rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica, come quella prestata dagli opponenti nei documenti depositati.
Ritiene in conclusione il Collegio che, a prescindere dal fatto che la garanzia prestata da parte attrice possa presentare, quindi, le medesime clausole richiamate nello schema, non possa applicarsi la giurisprudenza citata non trattandosi nel caso di specie di fideiussione omnibus, ma di fideiussione legata a specifici rapporti, come specificato.
La domanda di nullità va pertanto rigettata.
In ordine alla eccepita liberazione del fideiussore per decorrenza del termine ex art. 1957 c.c.
la stessa deve ritenersi infondata dal momento che nel contratto di garanzia oggetto del procedimento vi è la deroga espressa alla disciplina contenuta nel detto articolo (cfr. Cassazione
civile, sez. III, 11/06/2012, n. 9455).
La deroga è valida, non avendo la disposizione carattere imperativo (per tutte Sez. 3,
Sentenza n. 84 del 08/01/2010 e Sez.
1. Sentenza n. 10574 del 04/07/2003), e non richiede la doppia sottoscrizione conforme all'art. 1341 comma 2 c.c. (per tutte Sez. 3, Sentenza n. 9695 del
03/05/2011 e Sez. 3, Sentenza n. 9245 del 18/04/2007).
La domanda degli attori va dunque integralmente rigettata per i motivi esposti, con assorbimento di ogni altra deduzione.
8 La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento di cui al d.m. 55/14 e ss.mm., segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di
Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle Parte_1 Parte_2
spese di giudizio sostenute da uale ND AN Controparte_1 [...]
che liquida in complessivi € 7.616,00 per compenso professionale, oltre al Controparte_2
rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Laura Centofanti
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