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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 12/01/2024, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 31/2022 RG. alla udienza del 12/01/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
, rappresentata e difesa dall' Avv. Patrizia Parte_1
Paolucci
Ricorrente
E
rappresentata e difesa Controparte_1 dall' Avv. Osvaldo Galizia
Resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25 gennaio 2022, la ricorrente chiedeva di dichiarare nulla e/o illegittima la sospensione permanente dal lavoro senza retribuzione del 27.7.2021, e, per l'effetto, condannare la
[...]
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, alla propria reintegra nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dall'intervenuta sospensione e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro pari ad € 12.166,68
(retribuzione lorda mensile di € 2.027,78 x 6 mesi), a di quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
chiedeva, altresì, di condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dell'indennità e dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data della sospensione e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro;
chiedeva, infine, di condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, che si quantificano in € 5.000,00, o di quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali.
La ricorrente osservava:
di aver prestato la propria attività lavorativa per la società resistente a decorrere dal 21 ottobre 2016 e fino al 27 luglio 2021,
2 inquadrata nella qualifica di D1 livello del CCNL AIOP personale non medico, con mansione di infermiera;
di esser stata sospesa, con una comunicazione del 27 luglio 2021, dall'attività lavorativa senza retribuzione “attesa l'impossibilità di procedere all'intenzione di licenziamento di cui all'art. 7 L.n. 604/1966, per via delle disposizioni di cui al comma 10 D.L. 41/2021 conv. L.69/2021 (c.d. blocco dei licenziamenti)”;
di aver contestato, in data 29 luglio 2021, la predetta missiva, offrendo, altresì, la propria prestazione lavorative e dichiarandosi disponibile anche a svolgere altre e diverse mansioni;
di aver comunicato il proprio rientro in servizio, previsto per il 9 gennaio 2022, restando, pur tuttavia, detto rientro, privo di qualsiasi riscontro concreto, poiché la stessa non veniva, di fatto, reintegrata;
che il provvedimento di sospensione è illegittimo, sia dal punto di vista procedurale che legale;
che tale provvedimento deve esser dichiarato illegittimo e pertanto, la ricorrente deve esser reintegrata nel proprio posto di lavoro, con diritto alla retribuzione dal giorno della sua sospensione;
nonché con diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale.
3 si costituiva in giudizio Controparte_1
e domandava di rigettare il ricorso, in quanto infondato, in fatto e in diritto.
Il ricorso è infondato. Deve essere, pertanto, rigettato.
Deve dichiararsi, in primo luogo, la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alla reintegra della ricorrente sul posto di lavoro.
Con una comunicazione del 22 dicembre 2021, dapprima, veniva comunicato alla ricorrente il rientro in servizio, previa esibizione del Org_1
(v. doc.n.9 ricorso).
[...]
Successivamente, in data 10 ottobre 2022, la ricorrente veniva nuovamente sospesa, non risultando in regola con gli obblighi vaccinali previsti per coloro che svolgono l'attività lavorativa presso le strutture sanitarie (v. doc.n.13 memoria dell'8 novembre 2022).
Infine, veniva effettivamente riammessa in servizio, poiché in base a quanto previsto dal Decreto-legge n. 162 del 31 ottobre 2022, dal 1° novembre non era più previsto l'obbligo vaccinale del personale sanitario, sicché la società resistente comunicava, con la predetta, la revoca della sospensione dal lavoro nonché la riammissione in servizio (v. doc.n.17 memoria 8 novembre 2022).
4 Pertanto, tale parte del petitum può dirsi pienamente soddisfatta, dovendosi, conseguentemente, dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere in ordine a questo.
Ciò posto, residua la questione relativa alla asserita illegittimità del provvedimento di sospensione, atteso che la ricorrente domandava altresì la corresponsione delle retribuzioni dovute, dal giorno della stessa sospensione, sino all'effettiva reintegra.
Il provvedimento di sospensione indirizzato alla ricorrente recitava che “stante il giudizio del medico competente emesso in data 23.07.2021
e trasmessaci in data odierna, che ha accertato la sua inidoneità permanente allo svolgimento della sua mansione per la quale è assunta, il suo rapporto di lavoro è sospeso senza retribuzione, attesa la impossibilità di procedere all'intenzione di licenziamento di cui all'art. 7 L.604/1966 per via delle disposizioni di cui al comma 10 D.L. 41/2021 conv. L.69/2021 (c.d. blocco dei licenziamenti)”.
Dal complesso delle doglianze della ricorrente e delle argomentazioni difensive della resistente come diffusamente articolate nella memoria di costituzione, appare evidente che il provvedimento sospensivo sia stato adottato con riferimento alla mancata vaccinazione della ricorrente.
Si legge infatti nel ricorso “È emerso a seguito del ricorso PSAL che la dichiarata inidoneità della ricorrente è conseguenza del fatto che la sig.ra ll'epoca dei fatti non si era ancora sottoposta al Pt_1
5 “vaccino SARS- CoV2” (ricorso, p. 4), tanto che le doglianze della ricorrente in ordine alla sospensione sono state articolate nei seguenti termini: “Alla luce di quanto sopra precede, la sospensione irrogata alla sig.ra è illegittima per vizio procedurale in quanto eseguita in Pt_1 maniera difforme da quanto previsto dalla normativa vigente all'epoca dei fatti e anche a seguito della riforma;
infatti la disciplina attualmente vigente ha sostituito l'Ordine Professionale di appartenenza all di residenza POTERE HA IL MEDICO Org_2 Pt_2
COMPETENTE ancora ad oggi in tale senso”.
La società resistente argomenta la giustificatezza del proprio comportamento osservando in fatto quanto segue:
“Difatti la in data 06.04.2021 (doc. Controparte_1
n.13) ha tempestivamente comunicato in ossequio al D.L. 44/2021 alla
Regione l'elenco del personale sanitario, tra cui vi è anche il nominativo della a senza alcuna risposta. Pt_1
29. Conseguentemente, il datore di lavoro ed il medico competente in ossequio a quanto previsto dall'art. 2087 c.c. e dal TU in materia di sicurezza sul lavoro, con il dilagare della c.d. variante “Delta”
e al fine di tutelare gli operatori della struttura sanitaria ed i pazienti ricoverati, hanno adottato una serie di misure di prevenzione anti Covid-
19.
Difatti in data 13.07.2021 (cfr. doc. n. 4) il medico competente ha provveduto ad aggiornare il Protocollo sanitario inserendo il vaccino tra gli strumenti necessari atti a prevenire la diffusione del Covid-19.
30. Con la previsione del vaccino all'interno del protocollo sanitario aziendale la Casa di Cura ha adottato una misura necessaria atta per
6 garantire all'interno dell'ambiente sanitario la tutela e salute del personale e dei pazienti”.
Fatta la necessaria chiarezza sull'oggetto del contendere, è opportuno innanzitutto, richiamare, a questo punto, la normativa in applicabile alla fattispecie in questione.
L'art.4 del D.L. n. 44 del 2021, in merito agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, ha statuito che “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-
CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'art. 1, comma
457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario ((di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,)) che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, ((nelle farmacie, nelle parafarmacie)) e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle ((prestazioni lavorative dei soggetti)) obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
7 2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, ((sociosanitarie e socio-assistenziali,)) pubbliche o private, ((nelle farmacie, nelle parafarmacie)) e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano ((i medesimi dipendenti)).
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante ((l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione)) o il differimento della stessa ai sensi del
8 comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-
2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
6. Decorsi i termini ((per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale)) di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
7. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione
9 del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile,
((per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso)) o emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il
31 dicembre 2021.
10. Salvo in ogni caso il disposto dell'art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Effettuato tale doveroso inquadramento normativo, si rileva, come correttamente argomentato dalla giurisprudenza di merito, che si condivide pienamente (Tribunale di Pescara ordinanza 17.11.2021) quanto segue:
10 “ la società resistente ha fatto corretta applicazione del comma 8
D.l. 44/2021; infatti durante la grave emergenza sanitaria conseguita alla pandemia, risulterebbe del tutto irragionevole, e contrario alla ratio della suddetta normativa, nonché noncurante delle esigenze insopprimibili di tutela della salute dei cittadini ex art 32 Cost e dei lavoratori ex art. 2087
c.c. e srt. 41 comma 2 Cost., che solo a motivo del mancato svolgimento del laborioso procedimento previsto dai commi 3-7 della suddetta disposizione ( nel caso di specie, come dedotto dalla parte resistente, in Org ragione dell'inerzia della , sia consentito ad un soggetto esposto, come nella fattispecie, ad un maggior rischio di contrarre e trasmettere l'infezione Covid-19 (in quanto non vaccinato) di poter lavorare in una casa di cura mettendo conseguentemente a rischio anche la salute ( e la vita) dei pazienti, oltre che dei colleghi di lavoro. D'altra parte è lo stesso art. 2087 c.c ad imporre al datore di lavoro, di adottare tutte “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e a tecnica , sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” nel caso in cui vengano in rilievo non solo regole di esperienza o di regole tecniche già conosciute e preesistenti, ma anche qualsiasi altra cautela debba ritenersi necessaria in ragione della specifica situazione di pericolosità”;
“inoltre , a fronte dei rischi connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa, che nel caso di specie viene svolta in ambito sanitario, in ambienti chiusi e nei confronti di soggetti particolarmente fragili, assumono primario rilievo i principi di prevenzione e sicurezza che sono espressamente previsti anche a carico del lavoratore dall'art. 20
(obblighi dei lavoratori) Dlgs. 81/2008, nella parte in cui in particolare dispone che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti (omissis). Ad ogni modo la vaccinazione contro il Covid-19 è ormai una misura tipizzata dalla legge per l'adempimento del suddetto obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c.,
11 viste le previsioni del cit. art. 4 del D.L. 44/2021 conv. in legge 76/2021 e considerato che l'efficacia del vaccino è attestata dalla legge medesima ( art. 1 comma 457 L. 178/2020”per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus Sars-covid 2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-
Covid-2 finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale”) e dal conseguentemente adottato D.M. salute in data 02.01.2021. La profilassi vaccinale viene dunque considerata dal legislatore e dalle autorità sanitarie efficace e fondamentale misura di contenimento del contagio”
La società resistente ha correttamente applicato tale norma. Anzi sarebbe stato assolutamente contrario alla ratio della predetta, nonché violativo della tutela della salute dei cittadini ex art. 32 cost., nonché ex art. 2087 c.c., consentire la continuazione del lavoro alla ricorrente, mettendo a rischio la salute dei pazienti e dei colleghi di lavoro.
Parimenti, è da considerarsi priva di pregio l'asserita incostituzionalità di cui a p. 15 del ricorso, essendo, sul punto, intervenuta la Corte Costituzionale con le sentenze n. 14-15 e 16 del 2023.
In ordine, infine, all'obbligo di repechage, va preliminarmente osservato che essendo stato tale obbligo imposto, senza alcuna limitazione a tutti i "soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis è evidente che tutti i dipendenti della , per poter lavorare, CP_1 dovevano essere vaccinati a prescindere dalle mansioni assegnate.
12 Il provvedimento di sospensione, quindi, non può dirsi illegittimo. Ne consegue che non è dovuta la retribuzione per il periodo di sospensione.
Stante la novità della questione e la mancanza di giurisprudenza di legittimità sul punto, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di riammissione in servizio;
2. rigetta nel resto il ricorso;
3. spese integralmente compensate.
Ascoli Piceno, il 12.1.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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