Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/05/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 5668/2024 RG
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.Alessandro Bitonto
ricorrente
E
– Controparte_1 CP_2 rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Montemurro resistenti
CP_3 resistente - contumace presso il Tribunale di Taranto Controparte_4 interveniente ex lege all'udienza del 9-5-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
MOTIVAZIONE
- premesso
-che , a modifica di quanto statuito con sentenza di divorzio del 23-7-2020 dal coniuge Parte_1
, ha richiesto ex art.479bis.29 c.p.c. con ricorso del 29-1-2025, ed in riforma delle Controparte_1 condizioni vigenti, la revoca con decorrenza dalla data di deposito del ricorso dell'assegno pari ad €
300 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio maggiorenne direttamente CP_3 corrisposto al beneficiario e la revoca, con decorrenza dalla data del ricorso, dell'assegno di € 300 corrisposto alla per concorso al mantenimento della figlia maggiorenne il tutto CP_1 CP_2 con vittoria di spese di lite a carico della e condanna della stessa ex art.96 comma 1 CP_1 c.p.c.; a sostegno il ricorrente ha allegato la raggiunta autosufficienza del figlio titolare dell' CP_3 impresa individuale BG Manager SHPK e della figlia socia ed amministratrice unica della All CP_2
-che nel costituirsi con comparsa del 28-2-2025 e hanno dichiarato Controparte_1 CP_2 di aderire alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della seconda,il tutto con compensazione di spese;
-che è rimasto contumace benchè ritualmente evocato in giudizio;
CP_3 considerato che il presente giudizio non è abbisognevole di ulteriori approfondimenti istruttori e può essere deciso allo stato degli atti, e sulla scorta della documentazione già prodotta;
osservato che oggetto della procedura di modifica delle condizioni di divorzio prevista dall'art.473bis.29 c.p.c. è l'accertamento di giustificati motivi delle stesse,ossia sopravvenienze di fatto che modifichino la condizione economica dell'obbligato,del beneficiario o di entrambi rispetto alla ultima data di definizione del regime separativo;
considerato che non è stata contestata per gli effetti dell'art.115 comma 1 c.p.c. la sopravvenuta autonomia economica della figlia la quale ha dichiarato di aderire, in una alla madre CP_2 convivente, alla domanda di revoca dell'assegno di suo mantenimento con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
ritenuto essere presuntivamente dimostrata anche la sopravvenuta autonomia economica del figlio essendo quest'ultimo attualmente titolare di impresa individuale con iscrizione dal 20-10- CP_3
2022, come da visura camerale prodotta dallo stesso ricorrente;
rilevato che deve quindi considerarsi venuto meno, secondo i principi appena illustrati, il dovere del padre di concorrere al mantenimento dei figli ed con revoca dell'assegno a suo carico CP_3 CP_2 in precedenza stabilito dalla sentenza di divorzio con decorrenza dalla data di deposito della domanda giudiziale di modifica qui in esame;
-che le spese di lite vanno compensate in ragione dell'oggetto del giudizio e della non opposizione dei convenuti,mentre non ricorrono i presupposti per pronunciare ex art.96 comma 1 c.p.c. nei confronti delle parti resistenti;
-che infatti a norma di questa previsione “se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza”; che tuttavia nella specie le convenute non hanno resistito alla domanda di modifica dichiarando di aderirvi;
né rileva il fatto che la abbia agito esecutivamente per l'ottenimento delle somme CP_1 previste a titolo di mantenimento della figlia giacchè tale aspetto riguarderebbe le mensilità di CP_2 mantenimento con scadenza antecedente la proposizione della domanda di modifica, mentre l'attore ha richiesto revoca dell'assegno in questione da quest'ultima data;
peraltro per consolidata giurisprudenza di legittimità, la modifica delle condizioni di separazione o divorzio prende effetto dalla proposizione della relativa domanda e non può operare retroattivamente ( da ultimo , Cassazione civile sez. I, 13/07/2023, n.20101);
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
a)accoglie le domande proposte da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 CP_2 e e per l'effetto revoca ,con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo CP_3 di questo giudizio,l'assegno di concorso nel mantenimento dei figli e , CP_3 CP_2 già a carico di;
Parte_1
b)rigetta la domanda ex art.96 comma 1 c.p.c. proposta da;
Parte_1
c) compensa le spese di questo procedimento tra le parti.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 9-5-2025
IL PRESIDENTE est.(Marcello Maggi)