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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/05/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7434/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FEOLA Parte_1
MARIA DOMENICA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TEOLI Controparte_1
LUCIANO, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PALMIERI Controparte_2
BENITO, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
TERZO INTERVENTORE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_3
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/10/2023, il ricorrente, ha esposto: - di aver contratto matrimonio in data 06/08/1983 con la resistente;
- che, dallo stesso, sono nati tre figli: , Per_1
1 e , maggiorenni;
- che in data 07/07/2017 è stata omologata la separazione CP_2 Per_2
consensuale dei coniugi con la quale è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, quale genitore collocatario del figlio;
- che medio tempore sono sopravvenuti Per_2
giustificati motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni della separazione, atteso il peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente che gli impediscono allo stato di svolgere lavori saltuari;
- di aver vissuto, a far data da maggio 2022, in diversi centri di accoglienza e strutture assistenziali;
-che la famiglia del ricorrente, seppur edotta delle precarie condizioni di salute di quest'ultimo, è rimasta inerte;
- di aver diffidato la resistente, in data 19/06/2023, di lasciare la casa coniugale, atteso il suo grave stato di salute e l'impossibilità di usufruire di altri immobili.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi la non autosufficienza del ricorrente e per l'effetto, a modifica delle condizioni della separazione, porsi un assegno di contributo al mantenimento a carico della resistente ed in favore del ricorrente oltre all'assegnazione della casa coniugale al ricorrente.
Con comparsa di risposta, la resistente ha esposto: - che il ricorrente, in costanza di matrimonio, faceva uso di alcol ed era violento nei confronti della stessa e dei figli;
- che tali motivi hanno spinto la resistente a chiedere la separazione;
- che tali eventi hanno inciso in particolare sul figlio , il quale nel tempo ha manifestato stati depressivi;
- che la ripresa della convivenza tra Per_2
il ricorrente e il figlio comprometterebbe nuovamente la precaria condizione psichica del Per_2
figlio; - di lavorare con contratto part-time per 15 ore settimanali;
- che il ricorrente ha una sorella,
la quale in precedenza si è offerta di ospitarlo, ma successivamente è stata costretta Persona_3
ad interrompere la convivenza a causa dei comportamenti non tollerabili dello stesso;
- che, anche la figlia per un periodo ha ospitato il ricorrente presso la sua abitazione, per poi allontanarlo Per_1
a causa della condotta di quest'ultimo; - che l'assistenza di cui necessita il ricorrente non può essere prestata dai familiari. Tanto premesso, la resistente si è opposta alla domanda del ricorrente chiedendone il rigetto.
All'udienza dell'11/09/2024, acquisita la relazione dei SS delegati ( Controparte_4
e interrogata liberamente solo la resistente, attesa l'impossibilità del ricorrente a comparire
[...]
personalmente, la causa è stata rinviata in prosieguo.
All'udienza del 22/10/2024, il procuratore costituito per parte resistente ha eccepito l'improcedibilità della domanda di modifica stante la pendenza del giudizio di divorzio tra le stesse parti (R.G. n. 639/2023) e il Giudice ha rinviato in prosieguo.
Con memoria di costituzione, depositata per l'udienza del 28/01/2025, si è costituita CP_2
la quale ha esposto: - di essere figlia delle parti in causa;
- di essersi trasferita per un
[...]
periodo in Svizzera al fine di trovare un'occupazione lavorativa;
- di essere tornata in Italia per
2 occuparsi del padre, il quale a causa di molteplici attacchi ischemici era ricoverato presso la Casa di
Cura di Castelmorrone;
- che il ricorrente è attualmente collocato presso una Casa per anziani.
Tanto premesso, il terzo interventore ha chiesto accogliersi la domanda di assegnazione della casa coniugale al ricorrente.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/01/2025 il Giudice, ritenuta l'eccezione sollevata dalla resistente idonea a definire il giudizio, ha rinviato la causa per la decisione.
All'esito la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Il P.M. ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
In via preliminare, l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata da parte resistente deve ritenersi fondata.
Invero, è pacifica tra le parti la pendenza del giudizio di divorzio tra il ricorrente e la resistente.
Sul punto, la Suprema Corte, con motivazione condivisibile, ha di recente sostenuto che
“Secondo ius receptum è ammissibile nel corso del giudizio di divorzio la proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione - qual è quella del ricorrente di ridurre il contributo in favore della figlia e di essere esonerato dall'obbligo di corrispondere al coniuge
l'assegno di mantenimento - la cui debenza trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la quale fa venir meno il vincolo matrimoniale che è il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo. (…) E ciò, tuttavia, sempre che il giudice del divorzio non abbia provveduto diversamente, adottando provvedimenti temporanei ed urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, nel qual caso vi sarebbe una impropria sovrapposizione tra provvedimenti incompatibili riguardanti lo stesso periodo temporale seppure a titolo diverso” (Cass. civile sez. I, 23/10/2019, n. 27205).
Applicando al caso di specie tali principi che il Tribunale ritiene di condividere ed intende far propri, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Invero, considerata la pendenza del giudizio di divorzio e la fase avanzata dello stesso, la domanda di modifica delle condizioni della separazione deve ritenersi assorbita dalla regolamentazione definitiva di tutti gli aspetti relativi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che sarà emessa con la sentenza di divorzio.
Avuto riguardo alla natura della controversia ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara improcedibile il ricorso.
2. compensa le spese di lite
3 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 20/05/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FEOLA Parte_1
MARIA DOMENICA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TEOLI Controparte_1
LUCIANO, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PALMIERI Controparte_2
BENITO, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
TERZO INTERVENTORE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_3
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/10/2023, il ricorrente, ha esposto: - di aver contratto matrimonio in data 06/08/1983 con la resistente;
- che, dallo stesso, sono nati tre figli: , Per_1
1 e , maggiorenni;
- che in data 07/07/2017 è stata omologata la separazione CP_2 Per_2
consensuale dei coniugi con la quale è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente, quale genitore collocatario del figlio;
- che medio tempore sono sopravvenuti Per_2
giustificati motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni della separazione, atteso il peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente che gli impediscono allo stato di svolgere lavori saltuari;
- di aver vissuto, a far data da maggio 2022, in diversi centri di accoglienza e strutture assistenziali;
-che la famiglia del ricorrente, seppur edotta delle precarie condizioni di salute di quest'ultimo, è rimasta inerte;
- di aver diffidato la resistente, in data 19/06/2023, di lasciare la casa coniugale, atteso il suo grave stato di salute e l'impossibilità di usufruire di altri immobili.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi la non autosufficienza del ricorrente e per l'effetto, a modifica delle condizioni della separazione, porsi un assegno di contributo al mantenimento a carico della resistente ed in favore del ricorrente oltre all'assegnazione della casa coniugale al ricorrente.
Con comparsa di risposta, la resistente ha esposto: - che il ricorrente, in costanza di matrimonio, faceva uso di alcol ed era violento nei confronti della stessa e dei figli;
- che tali motivi hanno spinto la resistente a chiedere la separazione;
- che tali eventi hanno inciso in particolare sul figlio , il quale nel tempo ha manifestato stati depressivi;
- che la ripresa della convivenza tra Per_2
il ricorrente e il figlio comprometterebbe nuovamente la precaria condizione psichica del Per_2
figlio; - di lavorare con contratto part-time per 15 ore settimanali;
- che il ricorrente ha una sorella,
la quale in precedenza si è offerta di ospitarlo, ma successivamente è stata costretta Persona_3
ad interrompere la convivenza a causa dei comportamenti non tollerabili dello stesso;
- che, anche la figlia per un periodo ha ospitato il ricorrente presso la sua abitazione, per poi allontanarlo Per_1
a causa della condotta di quest'ultimo; - che l'assistenza di cui necessita il ricorrente non può essere prestata dai familiari. Tanto premesso, la resistente si è opposta alla domanda del ricorrente chiedendone il rigetto.
All'udienza dell'11/09/2024, acquisita la relazione dei SS delegati ( Controparte_4
e interrogata liberamente solo la resistente, attesa l'impossibilità del ricorrente a comparire
[...]
personalmente, la causa è stata rinviata in prosieguo.
All'udienza del 22/10/2024, il procuratore costituito per parte resistente ha eccepito l'improcedibilità della domanda di modifica stante la pendenza del giudizio di divorzio tra le stesse parti (R.G. n. 639/2023) e il Giudice ha rinviato in prosieguo.
Con memoria di costituzione, depositata per l'udienza del 28/01/2025, si è costituita CP_2
la quale ha esposto: - di essere figlia delle parti in causa;
- di essersi trasferita per un
[...]
periodo in Svizzera al fine di trovare un'occupazione lavorativa;
- di essere tornata in Italia per
2 occuparsi del padre, il quale a causa di molteplici attacchi ischemici era ricoverato presso la Casa di
Cura di Castelmorrone;
- che il ricorrente è attualmente collocato presso una Casa per anziani.
Tanto premesso, il terzo interventore ha chiesto accogliersi la domanda di assegnazione della casa coniugale al ricorrente.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28/01/2025 il Giudice, ritenuta l'eccezione sollevata dalla resistente idonea a definire il giudizio, ha rinviato la causa per la decisione.
All'esito la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Il P.M. ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
In via preliminare, l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata da parte resistente deve ritenersi fondata.
Invero, è pacifica tra le parti la pendenza del giudizio di divorzio tra il ricorrente e la resistente.
Sul punto, la Suprema Corte, con motivazione condivisibile, ha di recente sostenuto che
“Secondo ius receptum è ammissibile nel corso del giudizio di divorzio la proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione - qual è quella del ricorrente di ridurre il contributo in favore della figlia e di essere esonerato dall'obbligo di corrispondere al coniuge
l'assegno di mantenimento - la cui debenza trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la quale fa venir meno il vincolo matrimoniale che è il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo. (…) E ciò, tuttavia, sempre che il giudice del divorzio non abbia provveduto diversamente, adottando provvedimenti temporanei ed urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, nel qual caso vi sarebbe una impropria sovrapposizione tra provvedimenti incompatibili riguardanti lo stesso periodo temporale seppure a titolo diverso” (Cass. civile sez. I, 23/10/2019, n. 27205).
Applicando al caso di specie tali principi che il Tribunale ritiene di condividere ed intende far propri, il ricorso va dichiarato improcedibile.
Invero, considerata la pendenza del giudizio di divorzio e la fase avanzata dello stesso, la domanda di modifica delle condizioni della separazione deve ritenersi assorbita dalla regolamentazione definitiva di tutti gli aspetti relativi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che sarà emessa con la sentenza di divorzio.
Avuto riguardo alla natura della controversia ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara improcedibile il ricorso.
2. compensa le spese di lite
3 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 20/05/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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