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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3675 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5928/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O.P., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 5928/2023 R.G.AA.CC. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco C. Zacà, con domicilio eletto presso Parte_1 lo studio dello stesso, per mandato su separato foglio
OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, con domicilio eletto Controparte_1 presso il loro studio, come da procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132, comma 2 n.4 c.p.c., così come modificato dalla L.n.69/09.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
639/2023 e conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare l'inefficacia del D.I. opposto per avvenuta notifica oltre
i termini di cui all'art. 644 c.p.c.; nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione di pagamento per cui é causa, per mancanza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.; accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società opposta, per tutti i motivi dedotti;
in ogni caso, accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché improponibile, inammissibile, nullo e/o comunque improduttivo di effetti giuridici, per tutti i motivi illustrati nell'esposizione che precede;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse ragioni, ridurre la somma richiesta per i motivi dedotti;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Eccepiva il difetto di legittimazione attiva della per omessa notifica della cessione di credito e Controparte_1 non risultando dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i crediti ceduti.
Sosteneva la nullità del contratto di finanziamento per vessatorietà delle clausole, che necessitavano di trattativa individuale e che non consentivano all'opponente neppure di cogliere il costo effettivo del finanziamento.
Eccepiva, in particolare, la nullità della clausola relativa agli interessi moratori.
Si costituiva che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni “in via preliminare, nel merito, Controparte_1 concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.639/2023 del 25.03.2023 RG n. 2451/2023 emesso dal Tribunale di Lecce stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
in via principale, nel merito, rigettare CP_1
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.639/2023 del 25.03.2023 RG n.
2451/2023 emesso dal Tribunale di Lecce. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la sig.ra
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Parte_1 Controparte_1 somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, nonché successive occorrende”.
In ordine all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica, rilevava che il ricorso per ingiunzione doveva essere valutato dal Tribunale come domanda giudiziale di pagamento.
Contestava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, poiché generica e, comunque evidenziava che ai fini della prova della titolarità del credito, risultavano prodotti il contratto di finanziamento, il contratto di cessione, la lista dei crediti ceduti e la pubblicazione sulla G.U..
Sosteneva la legittimità dei tassi applicati, anche riguardo al tasso di mora, stabilito nel 12%, inferiore al tasso soglia.
Ammessa ed espletata la CTU tecnico-contabile, la causa, precisate le conclusioni, é stata, infine, trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione é parzialmente fondata e, pertanto, andrà accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Si rileva, preliminarmente, la fondatezza dell'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo sollevata da parte opponente, rilevato che risulta per tabulas che il ricorso per decreto ingiuntivo é stato notificato oltre il termine di giorni sessanta dalla sua emissione;
ciò, tuttavia, non impedisce a questo giudice di statuire sulla originaria domanda di pagamento.
In ogni caso va ricordato il principio ormai pacificamente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo é un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione agli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non é tanto e comunque solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass.
Civ. 15026/05).
Risulta generica, invece, l'eccezione di nullità ed invalidità della cessione di credito, atteso che la società opposta ha prodotto nella fase monitoria anche il contratto di cessione del credito e la lista dei crediti ceduti, relativamente ai quali non ha formulato precise contestazioni. Parte_1
La parte opponente, con il presente giudizio, inoltre, ha sostenuto la nullità del contratto di finanziamento per nullità delle clausole relative agli interessi di mora ultralegali ed in particolare la nullità della clausola relativa agli interessi moratori, circostanze tutte contestate dalla società opposta.
Ciò premesso e passando al merito, va precisato che il presente giudizio trae origine dal mancato pagamento delle rate relative al finanziamento n. 6840052, contratto con Compass S.p.A. per un prestito di Euro
18.056,43, di cui Euro 14.532,00 per estinzione di un precedente finanziamento, da restituire, con piano di ammortamento alla francese, mediante 84 rate mensili di Euro 343,38, TAN 14,50% e TAEG 15,95%, con la precisazione, tra le altre spese, di una indennità di Euro 5,00 per ogni sollecito, Euro 50,00 per spese notifica dal beneficio del termine e interessi di mora, interessi di mora, in caso di decadenza dal beneficio del termine, nella misura dell'uno per cento mensile o frazione sulle quote capitale contenute nelle rate scadute.
Fatte tali precisazioni, si può senz'altro passare all'esame della relazione peritale redatta dal CTU, dott.
le cui conclusioni, riguardo alle specifiche contestazioni in oggetto, vengono condivise Persona_1 da questo giudicante, poiché esenti da vizi logici o di metodo.
Il CTU ha rilevato un TEG sul tasso corrispettivo del 19,001% inferiore al tasso soglia ai fini dell'usura
(24,78%), mentre ha individuato un TEG sul tasso di mora variabile in base alla data in cui si sarebbe verificata la decadenza dal beneficio del termine, tra il 3,47% ed un massimo del 148,95%, a fronte di un limite del tasso soglia ai fini dell'usura del 3° trimestre 2018, pari al 27,93%, precisando che il tasso di mora é influenzato dalla penale fissa di Euro 50,00 e quantificato gli interessi di mora in Euro 10.114,33, oltre Euro
50,00 per penale.
Il TAEG esposto in contratto, invece, indicato nel 15,95%, non corrisponde a quello effettivamente applicato dalla convenuta, riscontrato nel 22,398%, per cui il CTU ha rideterminato il piano di ammortamento, individuato la rata mensile in Euro 305,36 e quantificato la posizione debitoria della opponente in Euro
21.659,52 o, qualora non dovuti gli interessi di mora, in euro 11.495,19.
Ebbene, nel caso di specie, tenuto conto che la clausola relativa agli interessi moratori é indubbiamente illegittima, consentendo alla creditrice di ricavare interessi di gran lunga superiori al tasso soglia, deve stabilirsi che la stessa é nulla, per cui il debito residuo di va determinato in Euro 11.495,19, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Spese di CTU definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n.639/23;
2) accertato un minor credito della società opposta, condanna al pagamento in favore Parte_1 della società della somma di Euro 11.495,19, oltre interessi legali dalla domanda fino Controparte_1 all'effettivo pagamento;
3) condanna al pagamento in favore dell'Avv. Francesco C. Zacà, antistatario, delle spese Controparte_1
e competenze di causa che si liquidano in Euro 2.586,00, di cui Euro 286,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge;
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'opposta.
Così deciso e letto in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. in Lecce il 03.12.2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O.P., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 5928/2023 R.G.AA.CC. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco C. Zacà, con domicilio eletto presso Parte_1 lo studio dello stesso, per mandato su separato foglio
OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, con domicilio eletto Controparte_1 presso il loro studio, come da procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132, comma 2 n.4 c.p.c., così come modificato dalla L.n.69/09.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
639/2023 e conveniva in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “in via preliminare, dichiarare l'inefficacia del D.I. opposto per avvenuta notifica oltre
i termini di cui all'art. 644 c.p.c.; nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione di pagamento per cui é causa, per mancanza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.; accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società opposta, per tutti i motivi dedotti;
in ogni caso, accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché improponibile, inammissibile, nullo e/o comunque improduttivo di effetti giuridici, per tutti i motivi illustrati nell'esposizione che precede;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse ragioni, ridurre la somma richiesta per i motivi dedotti;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Eccepiva il difetto di legittimazione attiva della per omessa notifica della cessione di credito e Controparte_1 non risultando dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i crediti ceduti.
Sosteneva la nullità del contratto di finanziamento per vessatorietà delle clausole, che necessitavano di trattativa individuale e che non consentivano all'opponente neppure di cogliere il costo effettivo del finanziamento.
Eccepiva, in particolare, la nullità della clausola relativa agli interessi moratori.
Si costituiva che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni “in via preliminare, nel merito, Controparte_1 concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.639/2023 del 25.03.2023 RG n. 2451/2023 emesso dal Tribunale di Lecce stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; concedere alla il termine per attivare il procedimento di mediazione;
in via principale, nel merito, rigettare CP_1
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.639/2023 del 25.03.2023 RG n.
2451/2023 emesso dal Tribunale di Lecce. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la sig.ra
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Parte_1 Controparte_1 somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, nonché successive occorrende”.
In ordine all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica, rilevava che il ricorso per ingiunzione doveva essere valutato dal Tribunale come domanda giudiziale di pagamento.
Contestava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, poiché generica e, comunque evidenziava che ai fini della prova della titolarità del credito, risultavano prodotti il contratto di finanziamento, il contratto di cessione, la lista dei crediti ceduti e la pubblicazione sulla G.U..
Sosteneva la legittimità dei tassi applicati, anche riguardo al tasso di mora, stabilito nel 12%, inferiore al tasso soglia.
Ammessa ed espletata la CTU tecnico-contabile, la causa, precisate le conclusioni, é stata, infine, trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione é parzialmente fondata e, pertanto, andrà accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Si rileva, preliminarmente, la fondatezza dell'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo sollevata da parte opponente, rilevato che risulta per tabulas che il ricorso per decreto ingiuntivo é stato notificato oltre il termine di giorni sessanta dalla sua emissione;
ciò, tuttavia, non impedisce a questo giudice di statuire sulla originaria domanda di pagamento.
In ogni caso va ricordato il principio ormai pacificamente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo é un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione agli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non é tanto e comunque solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass.
Civ. 15026/05).
Risulta generica, invece, l'eccezione di nullità ed invalidità della cessione di credito, atteso che la società opposta ha prodotto nella fase monitoria anche il contratto di cessione del credito e la lista dei crediti ceduti, relativamente ai quali non ha formulato precise contestazioni. Parte_1
La parte opponente, con il presente giudizio, inoltre, ha sostenuto la nullità del contratto di finanziamento per nullità delle clausole relative agli interessi di mora ultralegali ed in particolare la nullità della clausola relativa agli interessi moratori, circostanze tutte contestate dalla società opposta.
Ciò premesso e passando al merito, va precisato che il presente giudizio trae origine dal mancato pagamento delle rate relative al finanziamento n. 6840052, contratto con Compass S.p.A. per un prestito di Euro
18.056,43, di cui Euro 14.532,00 per estinzione di un precedente finanziamento, da restituire, con piano di ammortamento alla francese, mediante 84 rate mensili di Euro 343,38, TAN 14,50% e TAEG 15,95%, con la precisazione, tra le altre spese, di una indennità di Euro 5,00 per ogni sollecito, Euro 50,00 per spese notifica dal beneficio del termine e interessi di mora, interessi di mora, in caso di decadenza dal beneficio del termine, nella misura dell'uno per cento mensile o frazione sulle quote capitale contenute nelle rate scadute.
Fatte tali precisazioni, si può senz'altro passare all'esame della relazione peritale redatta dal CTU, dott.
le cui conclusioni, riguardo alle specifiche contestazioni in oggetto, vengono condivise Persona_1 da questo giudicante, poiché esenti da vizi logici o di metodo.
Il CTU ha rilevato un TEG sul tasso corrispettivo del 19,001% inferiore al tasso soglia ai fini dell'usura
(24,78%), mentre ha individuato un TEG sul tasso di mora variabile in base alla data in cui si sarebbe verificata la decadenza dal beneficio del termine, tra il 3,47% ed un massimo del 148,95%, a fronte di un limite del tasso soglia ai fini dell'usura del 3° trimestre 2018, pari al 27,93%, precisando che il tasso di mora é influenzato dalla penale fissa di Euro 50,00 e quantificato gli interessi di mora in Euro 10.114,33, oltre Euro
50,00 per penale.
Il TAEG esposto in contratto, invece, indicato nel 15,95%, non corrisponde a quello effettivamente applicato dalla convenuta, riscontrato nel 22,398%, per cui il CTU ha rideterminato il piano di ammortamento, individuato la rata mensile in Euro 305,36 e quantificato la posizione debitoria della opponente in Euro
21.659,52 o, qualora non dovuti gli interessi di mora, in euro 11.495,19.
Ebbene, nel caso di specie, tenuto conto che la clausola relativa agli interessi moratori é indubbiamente illegittima, consentendo alla creditrice di ricavare interessi di gran lunga superiori al tasso soglia, deve stabilirsi che la stessa é nulla, per cui il debito residuo di va determinato in Euro 11.495,19, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Spese di CTU definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n.639/23;
2) accertato un minor credito della società opposta, condanna al pagamento in favore Parte_1 della società della somma di Euro 11.495,19, oltre interessi legali dalla domanda fino Controparte_1 all'effettivo pagamento;
3) condanna al pagamento in favore dell'Avv. Francesco C. Zacà, antistatario, delle spese Controparte_1
e competenze di causa che si liquidano in Euro 2.586,00, di cui Euro 286,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge;
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'opposta.
Così deciso e letto in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. in Lecce il 03.12.2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini